CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA



Documenti analoghi
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO CONVENZIONE TRA

PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO TRA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE

ACCORDO TIPO DI SEGRETEZZA 1. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

TRA. l Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza (di seguito denominata anche U.L.SS.

CONVENZIONE CON L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA DIPARTIMENTO DI CLINICA VETERINARIA

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE. la Ditta... con sede in... via... n... in

Contratto internazionale di Agenzia

CONTRATTO DI ADESIONE AL NETWORK CONSULENZA AZIENDALE A 360

Comune di Milano, Direzione Centrale Cultura, con sede legale in Milano p.zza

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione

Cognome e Nome... Luogo e Data di nascita... Indirizzo. Codice fiscale Recapito telefonico. Cellulare.. . Cognome e Nome.nato il..

DD n.470 del 24/4/2012

Intestazione TRA. Comune di Ancona con sede istituzionale in Ancona in Piazza XXIV Maggio n.1,

CONTRATTO DI CONSULENZA

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n /15.4/2013/1 ***** TRA

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

Termini e condizioni generali di acquisto di licenza Hilti PROFIS

Comune di Villa di Tirano

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA i TRA. (nel seguito denominato COMMITTENTE), con sede in. via., cap. Cod. Fisc... e P.

ACCORDO TRA LE PARTI: COMUNE DI MEDE (PV)

premesso con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 - Oggetto del contratto articolenl COS!

DISCIPLINARE DI INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLA NEWSLETTER SEMESTRALE EDITA DAL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE DELLA PROVINCIA DA SVOLGERSI NEL

Area Tecnica. DETERMINAZIONE N. 138/II/2 del 24/06/2011 Rep. N. 315 del 26/07/2011

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA

del 27/02/2007 n. 184

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA LEGGE N. 448

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

CONTRATTO DI CONSULENZA Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti:

ALLEGATO ALLA D.G. N. 120 DEL 14/10/2011. COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (Provincia di Bologna)

SCHEMA. DISCIPLINARE DI AUTORIZZAZIONE TRA LA CITTA DI BOLSENA E LA DITTA IPAS S.p.A. PER L INSTALLAZIONE E GESTIONE PUBBLICITARIA DI :

ACCORDO DI RISERVATEZZA

SCHEMA ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO SU INFRASTRUTTURE FRA. Il Comune di Ponte di Piave di seguito denominato Comune, con

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

TRA. - l Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Codice Fiscale n e Partita Iva n , con sede

LA GIUNTA COMUNALE. Ritenuto opportuno aderire alla predetta richiesta previa adozione del necessario atto formale;

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE. Determinazione n. 143

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI CENTRI DI ALTA FORMAZIONE

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Città di Manfredonia Provincia di Foggia

ISPRA. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SPECIFICA TECNICA

PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

!"#$%&!"!"'())***+ C A P I T O L A T O AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED ATTREZZATURE DI LAVORO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE

C O M U N E D I F O G L I Z Z O. Provincia di Torino SCRITTURA PRIVATA - CONVENZIONE TRA

Consorzio Sviluppo Italia

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale , rappresentato

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO PROVINCIA DI MILANO

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Luigi Einaudi

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

CASA DI RIPOSO LASCITO ING. G. DESTEFANIS FRONT

COMUNE DI MARTIGNANO

A Democracy CLASSIC Quota 250,00

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. Tra

REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. CONTRATTO per la realizzazione di una campagna di comunicazione per la

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

Deliberazione N.: 4 del: 21/01/2015

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F , rappresentato da

VISTI. gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e l articolo 11 della Legge Regionale 21/2003 PREMESSO

Sperimentazione dell'apprendistato di ricerca Faq aggiornate al 27 febbraio 2015

CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, FACOLTA' DI FARMACIA ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

le parti concordano e stipulano quanto segue

CONVENZIONE PER L ESPLETAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI PREVISTI

Disciplinare di conferimento dell incarico per pratica S.C.I.A. Vigili del Fuoco del nuovo asilo nido di Via Alfieri (edificio

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER. IMMOBILE AD USO COMMERCIALE (art. 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978)

Richiesta per la realizzazione di una campagna di social media marketing per le attività gestite da A.N.F.E. Regionale Sicilia

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA

CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SERVIZI AI DIPENDENTI

DETERMINAZIONE N DEL 23/12/2010

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI DI VENDITA

L anno nel mese di il giorno.in Milano Via Vivaio, 1 TRA

Il Visualizzatore Le verrà fornito da SISAL S.p.A. a titolo di comodato, alle seguenti condizioni:

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

SCHEMA DI CONTRATTO Per

CONTRATTO TIPO SERVIZIO FOTO-VIDEO MATRIMONIALE. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra le seguenti parti:

CONVENZIONE. tra: Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle


Bando di selezione per il conferimento di un incarico di consulenza specialistica

CONTRATTO FULL TIME anno formativo 2015/2016

Transcript:

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli, (d ora innanzi denominata «Laboratorio di Ricerca») e la Società/l Ente..., con sede legale in..., P.Iva n...., C.F. n...., in persona del Legale Rappresentante..., (d ora innanzi denominata «Parte Committente») premesso - che il Laboratorio di Ricerca dispone di risorse umane e strumentali per l esecuzione della ricerca come meglio dettagliata nel successivo articolo 1 del presente contratto; - che esiste una convergenza di interessi di studio e di ricerca tra la Committente ed il Laboratorio di Ricerca;...... con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 - Oggetto del contratto La Parte Committente affida al Laboratorio di Ricerca, che accetta, l esecuzione della ricerca dopo che si sia addivenuti ad una definizione condivisa del tema dell attività e degli obiettivi della ricerca stessa. L attività di ricerca oggetto del presente contratto concerne (è necessario fornire un ampia e dettagliata descrizione della ricerca, di norma, mediante un allegato tecnico)...... 1

Articolo 2 - Programma della ricerca Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell Allegato tecnico, nel quale vengono riportati, oltre gli obiettivi finali, dettagli relativi ai tempi di sviluppo del progetto di ricerca, i relativi costi, le risorse coinvolte, il Project Leader e gli elementi da tenere monitorati. Il Laboratorio di Ricerca si impegna ad effettuare riesami periodici attraverso incontri con la Parte Committente o l invio di relazioni periodiche allo scopo di esplicitare le attività poste in essere ed il loro stato di avanzamento. Allo stesso modo dovranno essere comunicati con la massima tempestività eventuali cambiamenti o difficoltà di esecuzione della ricerca che possano modificarne i risultati e/o i tempi di svolgimento. Al termine della ricerca sarà redatta una relazione tecnica finale sul programma di attività svolto e sui risultati raggiunti. Articolo 3 - Responsabile della ricerca Il Laboratorio di Ricerca designa l ing.... quale Responsabile Scientifico della esecuzione della ricerca (per motivate esigenze possono essere designati più responsabili). La Parte Committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca il Sig./Dott.... L eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico della ricerca da parte del Laboratorio di Ricerca dovrà essere approvata dalla Parte Committente; la sostituzione del responsabile/referente della Parte Committente potrà avvenire su designazione della stessa Parte Committente da comunicare al Laboratorio di Ricerca per iscritto. Articolo 4 - Corrispettivo La Parte Committente si impegna a versare al Laboratorio di Ricerca, fermo restando quanto previsto al successivo art.9, a titolo di corrispettivo per l esecuzione delle attività oggetto del presente contratto la somma di..., + IVA. (eventuale) La Parte Committente si impegna inoltre a (eventuale) La Parte Committente si impegna inoltre a cedere in comodato, ai sensi degli artt.1803 e ss. del codice civile, per la durata di.. proprie apparecchiature, descritte in allegato alla presente convenzione. Tali apparecchiature saranno installate in locali idonei siti presso..; le relative spese di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, nonché le spese di trasporto, saranno a carico del comodante. 2

Articolo 5 - Modalità di pagamento La Parte Committente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 4 con le seguenti modalità: Articolo 6 - Durata del contratto Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione da parte del Laboratorio di Ricerca e della Parte Committente e terminerà in data.... Articolo 7 Segretezza Il Laboratorio di Ricerca, nelle persone del Direttore della Struttura e del Responsabile Scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in virtù del presente contratto. La Parte Committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Direttore della Struttura, dal Responsabile Scientifico o da altri collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l oggetto del contratto stesso. In ordine alla tutela della segretezza nello svolgimento delle attività, il Laboratorio di Ricerca assume l impegno di consentire l accesso ai propri locali da parte della Committenza esterna, compatibilmente con le condizioni imposte dalle esigenze di segretezza stesse. Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati La Parte Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l utilizzo diretto del nome e/o del logo del Laboratorio di Ricerca per scopi pubblicitari. Il Laboratorio di Ricerca, nella persona del Direttore della Struttura e/o del Responsabile Scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. 3

Esso non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. Articolo 9 - Proprietà industriale 1. Viene riservata alla Parte Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; la Parte Committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell inventore e l ente da cui dipende. 2. Nel caso in cui l esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, la Parte Committente avrà la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all estero sopportandone le relative spese; in tal caso il Laboratorio di Ricerca sarà tenuto esclusivamente nei confronti della Parte Committente a fornire alla stessa tutta la documentazione scientifica necessaria per l ottenimento dei suddetti brevetti. Articolo 10 - Recesso unilaterale dal contratto La Parte Committente ed il Laboratorio di Ricerca possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza. In caso di recesso a norma del comma precedente la Parte Committente corrisponderà al Laboratorio di Ricerca l importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso. Articolo 11 - Trattamento dei dati personali Il Laboratorio di Ricerca provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 30.06.2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali». La Parte Committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Laboratorio di Ricerca unicamente per le finalità connesse all esecuzione del presente contratto. Articolo 12 - Controversie Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Reggio Emilia. 4

(In alternativa) Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell art.806 e ss. del codice di procedura civile. L arbitrato avrà sede a Reggio Emilia. Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Articolo 13 - Registrazione e spese Il presente contratto sarà registrato in caso d uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 131/86. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte Committente. Per il Laboratorio di Ricerca Il Legale Rappresentante Per la Parte Committente Il Legale Rappresentante. Luogo e data Luogo e data. 5