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Piano tematico di sviluppo Minori Scheda sintetica realizzata per il seminario Raccontare gli anelli deboli Comunità di Capodarco, 5 novembre 2010 Minori fuori dalla famiglia in Italia Nel nostro paese il processo di deistituzionalizzazione dei minori inizia nella seconda metà degli anni 60. I circa 250 mila minori che vivevano negli istituti prima di quella data si sono ridotti a 15 mila al 30 giugno 1998, data di riferimento dell indagine sulle strutture residenziali educativo-assistenziali condotta dal Centro nazionale per l infanzia e l adolescenza. In questa rilevazione già emergeva la quota importante di minori accolti da comunità familiari e comunità educative, rispetto a quelli in istituto. Poi, con la legge 149/2001 si è decisa la chiusura degli istituti entro il 31 dicembre 2006 e, per valutare l applicazione della legge, il ministero ha avviato una serie di ricerche dal 2003 condotte insieme a Istat, Regione, Province autonome. L ultima di queste indagini, con data 31 marzo 2009, sul territorio nazionale c erano 3 istituti attivi per un totale di 15 minori accolti. Dal 2007, poi, il numero delle persone accolte dai servizi residenziali è stato superato dal numero dei minori in affidamento familiare (l.184/83). Ma solo in 7 regioni, oltre alla Provincia autonoma di Bolzano, è positivo il rapporto tra affidamenti familiari e accoglienza in comunità. La necessità di rilanciare l affidamento è ben presente a livello nazionale. Anche per questo il ministero del Lavoro ha promosso il progetto Un percorso nell affido, un percorso che parte dal basso, dal confronto con gli operatori dei servizi, coinvolge tutti i livelli di governo e agisce sia con i seminari nazionali tematici sia con lo scambio diretto di esperienze. Il progetto intende costruire una mappa aggiornata dei servizi per l affido sul territorio nazionale, di un sapere condiviso che possa proporsi come Linee di orientamento nazionale e di un manuale per gli operatori. Situazione nelle Marche La Regione Marche ha predisposto la Banca dati dei minori fuori dalla famiglia. E un anagrafe di tutti i minorenni delle Marche che si trovano allontanati dalla propria famiglia di origine. La banca dati non è ancora attiva, sia per la necessità di allinearla agli altri flussi informativi sull infanzia, sia per la volontà di trovare forme di collaborazione tra Regione e Magistratura minorile. La situazione nelle Marche è comunque rilevata con continue indagini. L ultima è stata svolta nel 2009 dal Servizio politiche sociali e dal Garante per l infanzia con l aiuto del Centro regionale di documentazione e analisi per l infanzia, l adolescenza e i giovani. Dal 2003 al 2009 c è stato un aumento del 66% degli interventi verso i minori fuori dalla famiglia. Nello specifico, sono stati 332 gli interventi di 1

affidamento familiare. Per quanto riguarda i bambini affidati sono per l 80% italiani; 49 quelli sotto i 5 anni, 194 nella fascia di età tra i 6 e i 14 anni. Il sistema di offerta per i bambini e i ragazzi è diversificato sul territorio regionale. Il territorio di riferimento è quello dell Ambito territoriale sociale, che coincide con il Distretto sanitario. Gli ambiti di Civitanova Marche, Fano, Ancona, Senigallia, San Benedetto e Pesaro utilizzano in modo significativo l affido familiare. Anche l accoglienza dei minori nelle strutture residenziali dimostra questa diversità nelle zone. L Ats che spicca con 259 interventi è quello di Ancona dove è significativo anche il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati. Nelle Marche, nel 2009, il numero degli affidamenti familiari è stato inferiore a quello degli inserimenti in comunità. Il 72% dei minori in comunità, circa il 60% sono minori stranieri non accompagnati e il 40% transita in pronta accoglienza (massimo 60 giorni di permanenza). Da un lato, quindi, questi dati dimostrano che si deve potenziare l affidamento, ma dall altro dicono che le strutture per l inserimento in comunità è una necessità, considerando le differenze di bisogni dei minori allontanati dalle famiglie. Normativa nazionale per i minori fuori dalla famiglia Nell ordinamento internazionale il primo atto di tutela è la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1959), una risoluzione dell Onu in cui vengono sanciti i diritti inalienabili per il fanciullo. La seconda tappa è la Convenzione sui diritti del fanciullo, dove il minore è titolare di diritti. Di recente la Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei minori (Strasburgo 25 gennaio 1996) e la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Aja 19 ottobre 1996) che hanno contribuito nella promozione dei diritti considerando l interesse del minore. Altri due documenti a livello internazionale da citare sono la Convenzione europea sul riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e ristabilimento dell affidamento (Lussemburgo 20.05.1980) e la Dichiarazione dei principi sociali e giuridici relativi alla protezione e al benessere dei minori, con particolare riferimento all affidamento familiare e all adozione nazionale ed internazionale (New York 20 novembre 1986). A livello nazionale partiamo dalla Costituzione che ha posto principi fondamentali a tutela dei minori sui diritti inviolabili della persona, i diritti e i doveri dei genitori, il diritto all istruzione e le garanzie per il lavoro minorile (artt: 2, 3, 30, 34, 37). Il Codice civile, poi, contiene le disposizioni principali che riguardano i minori fuori dalla famiglia prescrivendo ai genitori i doveri verso i figli e i modi di esercizio della potestà. Il Codice penale, inoltre, individua i principali reati nel caso di maltrattamento e abuso dell infanzia che, accertati, determinano l allontanamento del minore dalla famiglia. Più recentemente sono stati approvati testi legislativi particolari che hanno regolamentato l affidamento e l adozione come la Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori (L. n. 184/1983). Successivamente è arrivata la Modifica alla legge 184/83 e al titolo VIII del libro primo del Codice Civile (L. 149/2001) che stabilisce le disposizioni attuali come il diritto al minore a crescere nella propria famiglia, configurando l adozione come estrema ratio o l affidamento come prima opportunità per superare difficoltà che risultino temporanee o la chiusura degli istituti entro il 2006. 2

Altre leggi sono: le Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l infanzia e l adolescenza (L. n.285/1997); l Istituzione della Commissioni parlamentare per l infanzia e dell Osservatorio nazionale per l infanzia (L. n. 451/1997), la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. n. 328/2000) e le disposizioni contenute nei Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l autorizzazione all esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale (D.M. 308/2001). In sintesi Dichiarazione dei diritti del fanciullo - New York 20.11.1959; Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori - Aja 05.10.1961 (Ratifica e resa esecutiva con L. 742 del 24.10.1980); Convenzione sui diritti del fanciullo - New York 20.11.1989 (Ratificata e resa esecutiva con L. 176 del 27.05.1991); Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei minori - Strasburgo 25.01.1996 (Ratificata e resa esecutiva con L. 77 del 20.03.2003); Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori - Aja 19.10.1996; Sull Affidamento Convenzione europea sul riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e ristabilimento dell affidamento - Lussemburgo 20.05.1980 (Ratificata e resa esecutiva con L. 64 del 15.01.1994); Dichiarazione dei principi sociali e giuridici relativi alla protezione ed al benessere dei minori, con particolare riferimento all affidamento familiare e all adozione nazionale ed internazionale - New York 20 novembre 1986; Sull Adozione Dichiarazione dei principi sociali e giuridici relativi alla protezione ed al benessere dei minori, con particolare riferimento all affidamento familiare e all adozione nazionale ed internazionale New York 20 novembre 1986; Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale - Aja 29.05.1993 (Ratificata e resa esecutiva L. 476 del 31.12.1998) Su Affidamento e Adozione L. 04.05.1983 n. 184 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori; L. 28.03.2001 n. 149 Modifica alla L. 184/83 ed al titolo VIII del libro primo del Codice Civile; Su Politiche sociali e Integrazione sociale e sanitaria L. 28 agosto 1997 n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l infanzia e l adolescenza; L. 23 dicembre 1997 n. 451 Istituzione della Commissione parlamentare per l infanzia e dell'osservatorio nazionale per l infanzia; L. 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 3

D.M. 21.05.2001 n. 308 Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l autorizzazione all esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; D.P.C.M. del 14.02.2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie; Costituzione della Repubblica Italiana: Art. 2 e 3 garanzie fondamentali; Art. 30 diritti-doveri dei genitori; Art. 31 protezione dell infanzia; Art. 34 diritto all istruzione; Art. 37 tutela del lavoro minorile. Codice civile: Art. 147 Doveri verso i figli; Art. 316 Esercizio della potestà dei genitori; Art. 330 Decadenza della potestà sui figli; Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli; Art. 336 Provvedimenti nell interesse del figlio; Art. 343 Apertura della tutela; Art. 344 Funzioni del giudice tutelare; Art. 357 Funzioni del tutore; Art. 403 Intervento della pubblica autorità a favore dei minori. DPR n. 616/1977 Beneficenza pubblica Codice di Procedura civile: Art. 331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio; Art. 741 Efficacia immediata dei provvedimenti di volontaria giurisdizione. Codice penale: Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare; Art. 571 Abuso dei mezzi di correzione; Art. 572 Maltrattamenti in famiglia; Art. 609 bis e ss. Violenza sessuale. Normativa della Regione Marche Le Marche sono state la terza regione in Italia ad avere introdotto il Garante per l infanzia e l adolescenza (L.R. 18/2002) poi, con la legge 23 del 2008, trasformato in Autorità di garanzia per il rispetto di adulti e bambini Ombudsman regionale. Sempre nel 2002 è stata approvata la legge Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale (L.R. 20/2002) che definisce i requisiti minimi delle comunità per minori. Il Regolamento regionale n.1 del 2004 ha individuato quattro tipi di strutture: comunità familiare, comunità educativa; Comunità di pronta accoglienza; Comunità alloggio. Attenzione viene posta al fatto che la Comunità deve redigere un Progetto educativo personalizzato (Pep) coerente con il Progetto generale della comunità. L anno dopo è stato definito un quadro unitario delle strutture e dei servizi per l infanzia e l adolescenza e a supporto della famiglia con la Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l infanzia, l adolescenza, per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie (L.R. 9/2003 modificata con L.R. 18/2009). Altri provvedimenti importanti sono: Indirizzi per l organizzazione del servizio e delle attività consultoriali pubbliche e private (D.C.R. 202 del 1998); Linee d indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d intervento in materia di adozione internazionale (D.G.R. 1896/02) che definisce ruoli e responsabilità dei diversi soggetti che intervengono in materia di adozione internazionale; Interventi socio-sanitari territoriali relativi all affidamento familiare (D.G.R. 869 del 2003) che allarga l idea dell equipe integrata socio-sanitaria dedicata anche all affidamento familiare e che definisce ruoli, funzioni e responsabilità di chi gestisce il percorso dell affidamento familiare; 4

Sistema dei servizi per l infanzia e l adolescenza della Regione Marche: sviluppo programmatico e organizzativo (D.G.R. n.643/04) che individua il governo di programmazione e integrazione, la progettazione e la gestione integrata degli interventi, le modalità di raccordo tra il livello Regionale e quello Locale; La Banca dati Minorenni fuori dalla famiglia di origine, un sistema di rilevazione stabile in tempo reale riguardante l adozione internazionale e nazionale, l affido familiare, l accoglienza in strutture residenziali. L Ombudsman Nel 2008, con la legge regionale 23, è stata creata la figura dell ombudsman regionale che riassume in sé i tre compiti di Garante per l infanzia e l adolescenza, Difensore civico e Garante dei diritti dei detenuti. Questo accorpamento ha permesso di ampliare le forme di tutela contenendo la spesa grazie alla condivisione della struttura organizzativa. Il Garante dei minori esercita funzioni promozionali e di vigilanza. E vigila sull effettiva applicazione delle norme che tutelano l infanzia e l adolescenza. In sintesi Leggi e Regolamenti L.R. 28.07.2008 n. 23 Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini Ombudsman regionale; L.R. 06.11.2002 n. 20 Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale; L.R. 13.05.2003 n. 9 Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l infanzia, l adolescenza, per il sostegno alle funzioni genitoriali ed alle famiglie; R.R. 25.02.2004 n. 1 Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale; Delibere D.C.R. n. 202 del 03.06.1998 Indirizzi per l organizzazione del servizio e delle attività consultoriali pubbliche e private; D.G.R. n. 2712 del 03.11.1999 Atto di indirizzo e coordinamento dei rapporti tra le Aziende USL e al Magistratura Minorile in materia di adozione anche internazionale; D.G.R. n. 1896 del 29.10.2002 Linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d intervento in materia di adozione internazionale; D.G.R. n. 869 del 17.06.2003 Interventi socio-sanitari territoriali relativi all affidamento familiare; D.G.R. n. 643 del 15.06.2004 Sistema dei servizi per l infanzia e l adolescenza della Regione Marche: sviluppo programmatico e organizzativo. 5