contro e con l'intervento di per l'annullamento



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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di e con l'intervento di

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

Scritto da Giuditta Riggi Martedì 31 Maggio :38 - Ultimo aggiornamento Martedì 31 Maggio :45

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

contro e con l'intervento di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di e con l'intervento di

e con l'intervento di

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

Transcript:

N. 03235/2014 REG.PROV.COLL. N. 04631/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4631 del 2013, proposto da: Confederazione Centri Antidiabete Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ippolito Matrone e Michele Bonagura, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell avv. Mario Nigro, alla Calata S. Marco, 13; contro Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto presso l Avvocatura regionale in Napoli, alla via S. Lucia, 81; e con l'intervento di ad adiuvandum: Associazione Italiana Aiuto ai Diabetici - A.I.A.D., in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Maresca, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania; per l'annullamento

del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania n.88 del 24 luglio 2013. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania; Visto l atto di intervento ad adiuvandum dell A.I.A.D.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con atto notificato alla Regione Campania il 3 ottobre 2013, la Confederazione Centri Antidiabete Regione Campania ha impugnato il decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n.88 del 24 luglio 2013, nella parte in cui, nel determinare i limiti di spesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per l esercizio 2013, avrebbe operato un irragionevole riparto tra le ASL campane del budget di 9.835.364,00 stabilito per la branca di diabetologia, assegnando alla sola ASL di Caserta ben 3.881.114,00 ossia circa il 40% delle risorse disponibili, benché nel territorio della stessa insistano solo tre centri di diabetologia accreditati ed abbia un bacino di utenti inferiore a quello di altre ASL (come, ad esempio, l ASL Napoli 1 Centro). Si è costituita in giudizio la Regione Campania, la quale ha preliminarmente eccepito l inammissibilità del gravame per la mancata notifica sia all autorità emanante ossia al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario che alle ASL destinatarie dei fondi assegnati per la branca in

questione. Nel merito, l Avvocatura regionale ha chiesto comunque la reiezione della domanda per l infondatezza delle censure. E intervenuta ad adiuvandum l Associazione Italiana Aiuto ai Diabetici. Le parti hanno depositato documenti e memorie a sostegno delle rispettive richieste. Alla pubblica udienza del 28 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo, come eccepito dall Avvocatura regionale, il ricorso non è stato notificato al Commissario ad acta per l attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, il quale è da considerarsi come amministrazione statale, restando irrilevante che, nella specie, si identifichi nel Presidente della Giunta regionale, con conseguente necessità di notifica presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato. La questione è stata approfondita di recente con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 61 del 10 gennaio 2014, dalla cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi. Non vi è dubbio, infatti, che la relazione intercorrente tra la Regione ed il Commissario ad acta per l attuazione del piano di rientro dev essere qualificata non come interorganica ma come intersoggettiva. Invero, nell ambito della sostituzione amministrativa, occorre nettamente distinguere le due diverse ipotesi. Nella prima il commissario è nominato per la sostituzione, nell esercizio di una competenza generale, di un organo ordinario venuto meno (ad esempio per scioglimento) onde assicurarne il funzionamento e svolgerne il complesso dei compiti; in tal caso il commissario è organo straordinario dell ente sostituito ed a quest ultimo si imputano gli effetti degli atti commissariali, con la conseguenza che i ricorsi avverso tali atti vanno notificati unicamente all ente sostituito. Nella seconda ipotesi, invece, la nomina è come nel caso in trattazione finalizzata all emanazione di specifici atti e, dunque, la competenza del commissario è

circoscritta sin dall inizio al compimento degli stessi, mentre l ente sostituito conserva in generale la titolarità dei propri poteri, salvo i singoli affari che gli sono stati sottratti, sicché è privo di legittimazione passiva in sede di impugnazione degli atti commissariali. Nella specie, l atto introduttivo del giudizio è stato notificato alla sola Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., donde l inammissibilità del ricorso. Invero, come precisato nell epigrafe dell atto, il Presidente della Regione ha emesso il decreto nella qualità di Commissario ad acta per l attuazione del Piano di rientro del settore sanitario (deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010). Inoltre, dalle norme e dagli atti indicati nell ampia premessa dello stesso atto si evince chiaramente che i poteri esercitati con il decreto in questione attengono ai compiti affidati al medesimo Commissario, in quanto funzionali all attuazione del piano di rientro. Il ricorso, pertanto, doveva essere notificato nei confronti di detta Autorità emanante (che, si ribadisce, va ritenuta l unico soggetto passivamente legittimato quale centro di imputazione autonomo rispetto alla Regione Campania, i cui uffici sono solo di supporto all attività commissariale) presso l Avvocatura distrettuale dello Stato. Né può riconoscersi efficacia sanante alla notifica dell atto di intervento "ad adiuvandum" ed alla successiva costituzione in giudizio del Commissario ad acta, atteso che, come si è già rilevato, la notificazione dell atto introduttivo all autorità emanante è stata totalmente omessa e l'intervento in giudizio è comunque avvenuto (il 28 febbraio 2014) ben oltre il termine utile per la proposizione dell'impugnazione e non può dunque porre nel nulla gli effetti della decadenza prodottisi allo scadere del termine. In secondo luogo, il ricorso è inammissibile anche per l ulteriore, autonoma ragione consistente nell omessa notifica ad alcun soggetto controinteressato.

Come si è detto in limine litis, la ricorrente lamenta che, nel determinare i limiti di spesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, l autorità amministrativa avrebbe operato un irragionevole riparto tra le ASL campane del budget di 9.835.364,00 stabilito per la branca di diabetologia, assegnando alla sola ASL di Caserta ben 3.881.114,00 ossia circa il 40% delle risorse disponibili. Ne discende che quest ultima assume la veste di parte necessaria dell odierno giudizio, quale soggetto controinteressato alla caducazione dell atto in contestazione. Sul punto va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale, per l individuazione della figura del controinteressato in senso tecnico, al quale notificare il ricorso, sono necessari due elementi, di cui uno sostanziale, consistente nella presenza di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ed uno di carattere formale, costituito dalla circostanza che il soggetto possessore di tale interesse sia espressamente o nominativamente individuato nel provvedimento o comunque agevolmente individuabile in base ad esso (cfr., per tutte, Consiglio Stato, Sezione IV, 20 settembre 2006, n.5491). Nella specie sono sussistenti entrambi i suddetti requisiti. Difatti, l ASL di Caserta, oltre ad essere specificamente menzionata nella tabella allegata all atto impugnato, è sicuramente portatrice di un qualificato interesse alla conservazione delle risorse assegnate con il decreto in contestazione. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In relazione alla natura della controversia, sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente le spese e gli onorari del presente giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati: Cesare Mastrocola, Presidente Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore Rosalba Giansante, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/06/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)