1 OGGETTO ASPETTATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TERMINE QUESITO (posto in data 20 settembre 2012) Sono un dirigente medico a tempo indeterminato presso un azienda ospedaliera, ed ho ricevuto proposta d'incarico a tempo determinato presso un azienda sanitaria territoriale. Credo che il mio caso sia disciplinato dall'articolo 10 comma 8, secondo il quale l'aspettativa è un diritto. Vorrei sapere se nel mio caso l'aspettativa è effettivamente dovuta o se è discrezionale, e comunque in quali tempi l Azienda di appartenenza è tenuta a concederla. RISPOSTA (inviata in data 20 settembre 2012) Nel caso prospettato si applica l articolo 8 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001, che testualmente dispone: 8. L aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. Il comma 9 del citato articolo 10, riportato integralmente nella sezione riferimenti normativi nel testo aggiornato secondo quanto disposto dal comma 13 dell articolo 24 del CCNL 2002_2005, precisa poi che 9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell aspettativa di cui al comma 8, lettera b), è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima.
2 Dalla lettura del testo si evince che nel caso in questione l aspettativa non può non essere concessa. Nel linguaggio normativo l indicativo presente viene utilizzato spesso con il significato di un imperativo presente, sì che l espressione è concessa deve essere letta come deve essere concessa. L esclusione di una qualsiasi discrezionalità da parte dell Azienda trova conferma in un noto parere dell ARAN che così rispondeva ad un quesito del tutto analogo La concessione dell aspettativa prevista dal comma 8 per i dirigenti a tempo indeterminato è discrezionale da parte dell azienda? L'aspettativa prevista dall'articolo 10 comma 8 non è discrezionale e, pertanto, al verificarsi delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) deve essere concessa. La ragione di questa particolare tutela si rinviene nei principi generali dei contratti in esame ispirati alla più ampia mobilità e flessibilità del personale dirigente. D'altra parte l'azienda a sua volta - può scegliere se coprire il posto con un assunzione a tempo determinato. L unica cautela che deve essere posta è verificare se per caso fossero state emanate norme specifiche dalla Regione di appartenenza, norme che potrebbero in casi particolari superare la normativa contrattuale vigente. Un esempio al riguardo è un decreto del Commissario ad Acta per la gestione del piano di rientro della Regione Lazio, che ha posto severe limitazioni all istituto della mobilità interaziendale. Nel caso in questione, trattandosi di aspettativa senza assegni, e non avendo quindi implicazioni di carattere economico per l Azienda presso la quale il dirigente lavora, è difficile immaginare che possano essere state poste limitazioni alla normativa contrattuale vigente. Per quanto concerne i tempi entro i quali l azienda deve concedere l aspettativa richiesta è da ritenersi applicabile per analogia quanto indicato al comma 4, che a proposito dell aspettativa richiesta per motivi personali o di famiglia precisa che questa si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti
3 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c). 3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. L aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. Qualora l aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l educazione e l assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico. 6. L azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
4 7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso 8. L aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L aspettativa prevista dall articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico privato si applica esclusivamente nei casi in cui l incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell Unione stessa o da Organismi internazionali. L incarico già conferito al dirigente dall azienda o ente che concede l aspettativa è sospeso per la durata dell aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione c) la durata di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo. 9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell aspettativa di cui al comma 8, lettera b), è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.
5 INDICAZIONI OPERATIVE Fermo restando che nel caso in questione l aspettativa deve essere concessa dall Azienda di appartenenza, che non può opporsi ad una legittima richiesta del dirigente per il quale l incarico ad esso proposto costituisce una opportunità ritenuta rispondente ad un suo progetto di vita e di crescita professionale, i termini dell effettiva fruizione dell istituto possono essere concordati tra le parti, tenendo conto che alle legittime aspirazioni del dirigente possono contrapporsi effettive esigenze di servizio, che secondo un etica professionale devono essere tenute in attenta considerazione. Questo principio deve ispirare il comportamento di un qualsiasi dipendente pubblico, ancor più se chiamato a svolgere una funzione così delicata quale quella affidata ad un dirigente medico. Va infine considerata una ragione di opportunità, legata ad un possibile rientro del dirigente presso l Azienda con la quale, in questa prospettiva, deve mantenere un rapporto di buona qualità. Trasparenza, lealtà, chiarezza, colloquio franco con i propri diretti interlocutori (dal responsabile della struttura presso la quale opera, al direttore del dipartimento al quale questa afferisce, fino al direttore sanitario aziendale, se non addirittura al direttore generale. Tentare in ogni modo di trovare un ragionevole accordo, e soprattutto poter dimostrare di averlo fatto, può risultare prezioso anche per far valere i propri diritti adendo le vie legali, laddove questo si rendesse quale extrema ratio necessario.