Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA



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1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere relatore Consigliere ha pronunciato SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 72951 del registro di Segreteria, promosso con ricorso depositato il 10 aprile 2013 da ROSSI Costantino rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico e Paolo Bonaiuti - per la revocazione della sentenza n. 2282/2009 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio in data 17.12.2009, nei confronti della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio. Esaminati gli atti di causa; Udìti - nella pubblica udienza del 1 ottobre 2013 - previa relazione del Cons. Enrico Torri - l avv. Paolo Bonaiuti per il ricorrente ed il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Lucio Alberti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1

2 Con il ricorso in esame parte attrice chiede la revocazione della sentenza in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell art. 68 del rd n.1214 del 1933 e dell art. 395 punto 4 del codice di procedura civile, per un preteso errore di fatto della decisione; in particolare per una asserita erronea lettura degli atti ( interni ) processuali da parte del giudice, in relazione ai seguenti profili: 1) errore relativo alla affermata competenza territoriale della Sezione; 2) errore relativo alla affermata giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del ricorrente; 3) errore relativo al mancato accoglimento dell eccezione di prescrizione dell azione della Procura; 4) errore relativo alla assunzione della decisione sulla base di atti non debitamente assistiti da prova documentale; 5) quanto alla fattispecie di danno di cui al punto A) della sentenza, erroneità per omessa compiuta lettura della sentenza del Tribunale penale di Roma su cui è basata la decisione del giudice contabile, in particolare con riferimento alla quantificazione delle somme impiegate per fini diversi da quelli istituzionali; 6) quanto alla fattispecie di danno di cui al punto B) della sentenza, erroneità per carenze documentali, di indagine e probatorie. Si chiede in conclusione la declaratoria di ammissibilità della domanda di revocazione della sentenza in epigrafe e la riforma della medesima nei sensi postulati nel ricorso; istando altresì per la preliminare sospensione della decisione, stante la dedotta sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Con memoria di udienza pervenuta il 26.9.2013, la Procura regionale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell odierno ricorso, proposto davanti al giudice del primo grado nonostante la proposizione di impugnazione della sentenza n. 2282/2009 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio e la intervenuta conclusione del giudizio di appello con sentenza della Sezione terza giurisdizionale centrale n. 827/2012. Nell odierna pubblica udienza, l avvocato di parte attrice ed il Pubblico Ministero hanno 2

3 precisato e confermato le conclusioni in atti; l avv. Bonaiuti ha altresì depositato in udienza documentazione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va esaminata la competenza di questa Corte territoriale a decidere il ricorso in esame, atteso che la sentenza n. 2282/2009 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio di cui parte attrice chiede la revocazione è stata impugnata in sede di appello e sono intervenute: sentenza/ordinanza n.338/2012 depositata il 4.5.2012, con cui la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello ha respinto l eccezione di incompetenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ordinando altresì incombenti istruttori; sentenza n. 827/2012 depositata il 19.12.2012, con cui la stessa Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello ha respinto gli appelli dei condannati in primo grado, accogliendo parzialmente l appello della Procura regionale. Al riguardo si osserva che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che solo quando la domanda di revocazione sia proposta avverso una sentenza il cui appello sia stato definito con pronuncia di mero rito ( di inammissibilità o di improcedibilità), la competenza appartiene in via funzionale e inderogabile al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza medesima e non già a quella del giudice di appello ( cfr. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello n. 100/1999 ). In sostanza, il giudice contabile di primo grado è competente in materia di giudizio revocatorio sia quando una sua sentenza non sia stata impugnata nei termini di legge, sia allorchè - pur intervenuto il giudizio di appello - il giudice di secondo grado non abbia potuto riesaminare il merito dell impugnazione, per inammissibilità o improcedibilità dell appello ( Cass. n. 2152/1949; n. 703/1993 ); solo in questi ultimi casi invero, è evidente che per stesso Collegio che pronunciò la decisione impugnata ex art. 106 rd n. 1038/1933 o per stesso giudice che ha pronunciato la 3

4 sentenza impugnata ex art. 398 cpc, non possa intendersi quello dell appello, che non ha in alcun modo riesaminato la decisione. Nel caso di specie invece, il richiamato esito terminativo dei giudizi di appello introdotti avverso la sentenza di cui si chiede in questo giudizio la revocazione, ha comportato il pieno riesame della controversia da parte del giudice di appello; con la conseguenza che la proposizione dell odierno ricorso in revocazione davanti al giudice di primo grado, con cui si prospettano censure relative a profili scrutinati dal giudice di appello, implica la declaratoria di incompetenza di questa Corte territoriale in favore del giudice di appello. Si rileva in particolare che la natura del giudizio di revocazione, con cui si denunciano pretesi vizi nella formazione della volontà del giudice causati da tassative circostanze previste dalla legge, postula che tale volontà si sia completamente formata, o perché sono decorsi i termini per la proposizione dell appello, ovvero perché si è completata la fase del riesame con la pronuncia della sentenza di appello; ne consegue: - da una parte, che il sistema normativo ( rd n. 1214/1934; rd n.1038/1933, cpc in via di integrazione ) non consente, ove si opti per l appello, il ricorso contemporaneo ad altre forme di gravame di carattere eccezionale come la revocazione; - dall altra, che il ricorso in revocazione, quale impugnazione limitata ed a critica vincolata, proponibile per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, costituisce una forma (non solo alternativa ma anche ) logicamente e giuridicamente subordinata rispetto al riesame di ampia portata ed a critica libera intervenuto in sede di giudizio di appello. Conferma le assunzioni che precedono il disposto di cui all art. 110 del rd n. 1038/1933 (nonché dell art. 403 del cpc ) secondo cui Contro le decisioni pronunciate in sede di revocazione non è più ammessa, per lo stesso oggetto, alcun altra istanza di revocazione né alcun provvedimento d ufficio ; principio generale con cui si evita che la definizione di una lite sia sottoposta a continue contestazioni che impediscano la formazione di un decisum conclusivo sulla controversia 4

5 (Cassazione Civile SS.UU. n. 7584/2004 ); possibilità ben presente nella circostanza, atteso che nello stesso ricorso introduttivo del presente giudizio ( pag. 7 ) si fa espressa riserva di revocazione nei confronti delle due sentenze di appello intervenute sulla vicenda: sentenza/ordinanza n. 338/2012 depositata il 4.5.2012 e sentenza n. 827/2012 depositata il 19.12.2012, della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello; eventualità che determinerebbe de facto un inammissibile ulteriore istanza revocatoria relativamente agli stessi motivi oggetto del presente giudizio di revocazione. In conclusione, il Collegio dichiara l inammissibilità del ricorso in revocazione in epigrafe, stante il rilevato proprio difetto di competenza in favore del giudice di appello. Non si ravvisa, infine, nella condotta processuale della parte attrice la sussistenza dei presupposti di cui all art. 96 cpc, invero non configurabile ex se per la prospettazione nella specie di tesi giuridiche riconosciute errate dal Collegio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Per Questi Motivi LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Dichiara l inammissibilità del ricorso in revocazione in epigrafe, stante il rilevato proprio difetto di competenza in favore del giudice di appello. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell importo di euro 32,00 (trentadue/00) a carico della parte ricorrente ed in favore dello Stato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2013. 5

6 Estensore F.to Cons. Enrico Torri Presidente F.to Ivan De Musso Depositata in Segreteria il 07/10/2013 P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA F.to Dott. Luigi DE MAIO 6