Tratto da La banca dati del Commercialista IVA - DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI BENI VIAGGIANTI - MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA



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Tratto da La banca dati del Commercialista Ministero delle Finanze Circolare del 23 dicembre 1978, n. 72 IVA - DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI BENI VIAGGIANTI - MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA Com'e` noto, l'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, di conversione del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria, prevede, allo scopo di meglio assicurare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'emanazione da parte del Governo di norme intese a consentire adeguati controlli sulle merci e sui beni viaggianti. In relazione alla suddetta disposizione sono stati emanati il D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 ottobre successivo, e il decreto ministeriale di attuazione del 29 novembre 1978, i quali assicurano la realizzazione delle finalita` del legislatore attraverso la possibilita` di controllo nei confronti di tutti i soggetti che intervengono nel trasporto dei beni. Ai sensi dell'art. 1 del citato decreto n. 627, i beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolle di accompagnamento o da fattura o da altro documento di cui al 1 comma dell'articolo 21 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto. Trattasi di norma avente carattere di generalita` e, pertanto, tutti i beni viaggianti a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo, indipendentemente dalla qualita` del destinatario, dall'assoggettabilita` o meno a tributo dell'operazione cui i beni si riferiscono e dal volume di affari del mittente se trattasi di soggetto d'imposta, debbono essere scortati dai prescritti documenti accompagnatori. Le nuove norme, giusta disposizione di cui all'articolo 9 del citato decreto n. 627, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1979 e riguardano, pertanto, i trasporti di beni che hanno inizio dalla suddetta data. Per i trasporti in corso al 1 gennaio 1979 non si applicano le nuove disposizioni nei limiti temporali necessari per l'ultimazione dei trasporti stessi. Tanto premesso, al fine di assicurare uniformita` di indirizzo nell'applicazione della nuova disciplina, si forniscono i seguenti chiarimenti. 1 - Soggetti obbligati ad emettere il documento accompagnatorio L'obbligo di emissione del documento di cui all'articolo 1 del decreto n. 627 incombe sul mittente considerando tale, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, colui che ha il possesso fisico dei beni prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei beni stessi a vettori ovvero ai destinatari che provvedono al trasporto. Sulla base del cennato criterio l'art. 1 del decreto ministeriale 29.11.1978 considera mittente: a) il cedente, per i beni ceduti, anche se la consegna o spedizione viene effettuata, anziche` al cessionario, direttamente a terzi; b) l'affidante, per i passaggi di beni in esecuzione di contratti estimatori, e l'accipiente per la restituzione dei beni stessi; c) il committente e il commissionario, rispettivamente, per i passaggi di beni dal committente al commissionario e viceversa;

d) il committente, il depositante e il comodante, per i passaggi di beni in conto lavorazione, deposito o comodato, e l'assuntore la lavorazione, il depositario con o senza rappresentanza e il comodatario per la restituzione, e, per gli altri passaggi di beni non traslativi della proprieta`, il soggetto che ne effettua la consegna o la restituzione; e) il soggetto che effettua la restituzione o la sostituzione gratuita di beni invenduti, nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni; f) il soggetto che effettua la restituzione dei beni in conseguenza di dichiarazione di nullita`, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili dell'atto relativo all'operazione; g) l'assuntore la lavorazione, il depositario con o senza rappresentanza e il comodatario, per le consegne di beni eseguite dagli stessi nei confronti di terzi. Per le consegne di beni eseguite tramite sedi secondarie o altre dipendenze di cui all'art. 35 del decreto n. 633, e per i passaggi di beni tra la sede centrale, sedi secondarie, filiali e altri luoghi nei quali e` esercitata l'attivita`, il documento deve essere emesso dalla ditta esercente l'attivita` e deve contenere l'indicazione della sede o dipendenza di inizio del trasporto. Una deroga al principio del possesso fisico dei beni quale elemento determinante dell'obbligo di emissione dei documenti e` prevista dal penultimo comma dell'articolo 1 del D.P.R. n. 627. Stabilisce, infatti, tale disposizione che nell'ipotesi di cessioni di cui all'art. 34, comma 1, del decreto n 633 (cioe` cessioni effettuate da produttori agricoli e pescatori di beni di loro produzione ed elencati nella prima parte della tabella A) e di passaggi di cui al comma 5 dello stesso articolo, l'obbligo della emissione del documento, contenente, beninteso, tutte le indicazioni prescritte, e` a carico, rispettivamente, del cessionario e della cooperativa e relativi consorzi, allorquando il trasporto dei prodotti agricoli e ittici sia eseguito dai soggetti medesimi o da altri per loro conto. 2 - Contenuto del documento di accompagnamento Il documento accompagnatorio dei beni viaggianti, sia esso costituito da bolla che da fattura, deve in ogni caso contenere le seguenti indicazioni: a) la data di formazione del documento, che puo` anche non coincidere con quella di inizio del trasporto; b) il numero progressivo allo stesso attribuito, che se trattasi di fattura e` quello della seriazione di tale tipo di documento; e` ammessa la numerazione dalle bolle di accompagnamento per serie distinte in relazione a effettive esigenze organizzative della ditta mittente, nonche` l'utilizzazione fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 31.12.1979, degli stampati dei buoni di consegna di cui all'art. 21, comma 4 del decreto n. 633, ovviamente, opportunamente adattati ed integrati; c) i dati identificativi del mittente, cioe`, ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, residenza o domicilio, con l'indicazione del numero di codice fiscale; d) i dati identificativi del destinatario, con la specificazione degli elementi di cui alla precedente lettera c), escluso quello relativo al numero di codice fiscale, nonche`, se diverso, il luogo di destinazione dei beni; e) i dati identificativi del soggetto che effettua il trasporto sia esso vettore, mittente o destinatario, con la specificazione del luogo, della data e della ora del ritiro. Se il trasporto e` eseguito con mezzi propri del mittente o del destinatario, i cui dati identificativi sono gia` indicati sul documento, e` sufficiente l'indicazione generica "trasporto eseguito con mezzi propri del mittente" o "trasporto eseguito con mezzi propri del destinatario". L'indicazione della data di inizio del trasporto o di ritiro puo` essere omessa qualora coincida con quella di formazione del documento; f) la causale del trasporto, se trattasi di beni non ceduti; g) la natura, qualita` e quantita` dei beni trasportati. Tali indicazioni possono essere fatte in codice con legenda sul retro del documento ovvero in apposito elenco descrittivo ad esso allegato. La natura e qualita` dei beni puo` essere indicata, se notoria, con le denominazioni commerciali dei beni e la quantita`

puo` essere espressa con l'indicazione del numero dei contenitori, qualora, naturalmente, il documento riporti anche il numero delle unita` di ogni contenitore. Nel caso di beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, da cave e miniere, nonche` di materiali inerti o di materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell'attivita` imprenditoriale, la quantita` dei beni trasportati puo` essere indicata in via approssimativa, sempreche` naturalmente non trattasi di beni oggettivamente esenti dall'obbligo di emissione del documento ai sensi dell'art. 4, n. 7, del decreto 627. h) l'aspetto esteriore dei beni e il numero dei relativi colli, intendendosi per aspetto esteriore la rappresentazione dei beni trasportati come appaiono ad una visione esterna dei beni stessi, quali ad esempio casse, cartone, sacchi, containers, ecc.. Naturalmente, il numero dei colli va indicato nel caso che i beni sono rappresentati in colli. Elemento integrativo indispensabile del documento di accompagnamento, ai fini della responsabilita` del soggetto che effettua il trasporto, e` la sottoscrizione, per ricevuta, degli esemplari da parte del vettore o di un suo incaricato, ovvero, qualora trattasi di trasporto eseguito con mezzi propri del mittente o del destinatario, la sottoscrizione del conducente dell'automezzo. La sottoscrizione deve essere apposta all'atto del ritiro dei beni e spiega effetto soltanto come attestazione delle indicazioni relative all'aspetto esteriore dei beni trasportati e del numero dei colli. Per i trasporti eseguiti franco fabbrica o clausole equivalenti, la sottoscrizione del documento da parte del destinatario o dei suoi incaricati implica convalida anche del luogo di destinazione; nell'ipotesi di cessioni con fatturazione immediata eseguita mediante utilizzazione di macchine elettrocontabili con predisposizione del secondo esemplare della fattura su "foglio di fondo" meccanografico, si consente, tenuto conto delle difficolta` organizzative delle imprese nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, che, nel periodo di tempo necessario per la modifica del sistema di fatturazione e comunque non oltre il 30 giugno 1979, la sottoscrizione del destinatario venga apposta, anziche` sull'esemplare del documento di spettanza del mittente, su apposito elenco in corrispondenza del relativo numero di fattura. Allo scopo di rendere agevoli le operazioni di trasporto, l'art. 4, comma 2, del D.M. prevede che la sottoscrizione del vettore puo` essere apposta, anziche` sul documento di accompagnamento, su una distinta riepilogativa di spedizione relativa a piu` destinatari predisposta dal mittente stesso. La distinta deve essere redatta in duplice esemplare, di cui uno per il mittente e l'altro - destinato ad accompagnare i beni - per il vettore, e deve contenere i dati sufficientemente identificativi dei destinatari, e per ciascuno di essi, il luogo di destinazione, la quantita` dei beni e gli estremi del relativo documento di accompagnamento. Naturalmente, se successivamente al ritiro dei beni questi siano trasportati separatamente, il vettore e` tenuto a sottoscrivere, prima dell'inizio dei singoli trasporti, i documenti di accompagnamento. Una distinta riepilogativa di spedizione, con le modalita` avanti cennate, puo` essere predisposta anche nel caso di trasporti di beni effettuati nei confronti di uno stesso destinatario con emissione di piu` documenti di accompagnamento. Nelle cennate ipotesi i documenti di accompagnamento relativi alla distinta possono scortare i beni in pieghi non suggellati onde consentire i controlli da parte degli organi abilitati. Elementi integrativi eventuali del documento accompagnatorio sono: 1) la sottoscrizione dei vettori successivi al primo, nel caso di trasporto eseguito cumulativamente da piu` vettori ai sensi dell'art. 1700 del codice civile, ovvero nel caso di trasporto con rispedizione dei beni di cui all'art. 1699 del c. c.; 2) le variazioni relative al luogo di destinazione e al destinatario avvenute durante il trasporto. Si ritiene opportuno precisare che, nell'ipotesi di cui al precedente punto n. 1), ciascun vettore deve apporre sugli esemplari del documento, all'atto del ritiro, oltre la sottoscrizione per ricevuta, anche la data del ritiro e che il documento originario cosi` convalidato e` destinato ad accompagnare i beni fino al destinatario. Naturalmente, l'esemplare di spettanza del vettore sara` conservato dall'ultimo vettore. Qualora il trasporto debba essere eseguito da un solo vettore e questi si avvalga eventualmente di altre imprese per l'esecuzione totale o parziale del trasporto, l'art. 1, quarto comma del decreto n. 627, stabilisce, nella considerazione che la responsabilita` del trasporto e`, a tutti gli effetti - compresi quelli fiscali - a carico dell'originario vettore, che la impresa esecutrice del trasporto non debba apporre la propria sottoscrizione e la data del ritiro; ovviamente, anche in tal caso, i beni debbono essere sempre scortati dall'originario documento di accompagnamento. 3 - Caratteristiche e modalita` di emissione del documento di accompagnamento Gli artt. 1 e 2 del D.M. di attuazione delle disposizioni di cui al piu` volte citato D.P.R. n. 627, stabiliscono che la bolla e la fattura di accompagnamento debbono essere emessi utilizzando stampati sostanzialmente conformi agli schemi tipo

allegati al decreto stesso. Da tali disposizioni consegue che i cennati documenti possono essere predisposti, per quanto riguarda la forma, liberamente da parte degli interessati, nel senso che non solo le indicazioni possono essere collocate in maniera diversa rispetto agli schemi tipo, ma possono anche contenere altre indicazioni richieste dalle esigenze dell'operatore economico, il quale, peraltro, puo` anche approntare stampati con funzione bivalente (trasporti con mezzi propri o a mezzo vettore). In sostanza, non sussistono vincoli di dimensioni, di forma e di contenuto, ma e` richiesto soltanto che i documenti contengano tutte le indicazioni previste dalle norme in materia di controllo sui beni viaggianti. Sia la bolla che la fattura accompagnatoria debbono essere emessi in triplice esemplare, di cui il primo per il mittente, e degli altri due, che debbono scortare i beni viaggianti, uno e` per il vettore e l'altro per il destinatario, che deve apporre all'atto della consegna dei beni la propria sottoscrizione sui due esemplari. Per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario, i documenti possono essere emessi in duplice esemplare, di cui uno per il mittente e l'altro per il destinatario. Per i trasporti eseguiti a mezzo vettore, sull'esemplare della fattura a questi destinato, puo` essere omessa l'indicazione del corrispettivo e dell'imposta. Allo scopo di venire incontro alle esigenze degli operatori economici, si consente che i documenti possano essere emessi anche con l'aggiunta di una copia, o piu' copie, ad uso interno non fiscale, a condizione che le stesse siano contrassegnate da un barra trasversale contenente la seguente dicitura: "copia documento non valida ai fini del D.P.R. n. 627/78". Va sottolineato che nell'ipotesi di cessione con consegna o spedizione dei beni, anziche' al cessionario, direttamente a terzi, il documento non puo` essere costituito da fattura e la bolla di accompagnamento emessa dal cedente deve contenere, oltre gli elementi di identificazione del destinatario - terzo, anche gli elementi di identificazione del primo cessionario. E` appena il caso di far presente che il cessionario, qualora intenda mantenere, riservata nei confronti del proprio acquirente, la provenienza dei beni, fermo restando l'obbligo della emissione del documento relativo al primo passaggio, puo` emettere un proprio documento che lo abilita al trasporto nei confronti del terzo cessionario. In tal caso, ai fini della giustificazione del percorso, i beni debbono essere scortati fino a destino anche dal primo documento. Il documento accompagnatorio non puo` essere, anche, costituito da fattura, allorquando la stessa sia stata consegnata o spedita al cessionario anteriormente alla consegna o spedizione dei beni. Di particolare rilievo si presenta la disposizione di cui al penultimo comma dell'art. 4 del D.M. 29.11.1978, la quale prevede la validita` della bolla di accompagnamento anche ai fini della disposizione prevista dall'art. 21, comma 4 del D.P. R. n. 633, qualora contenga gli elementi identificativi dei soggetti tra i quali e` intervenuta l'operazione di cessione dei beni trasportati. A questo proposito, considerato che la data di emissione del documento puo` anche non coincidere con quello di inizio del trasporto, va precisato che in tale ipotesi la fattura differita puo` essere emessa entro il mese successivo a quello di inizio del trasporto, con l'indicazione, in tal caso, di tale data e del numero della bolla di accompagnamento. 4 - Fattispecie particolari nei trasporti a mezzo vettore A) Trasporti effettuati promiscuamente in proprio e a mezzo vettore Puo` accadere e spesso accade che il vettore non ritira dal mittente i beni da trasportare, ovvero non consegna i beni al domicilio del destinatario, per cui i beni debbono essere trasportati, per la loro consegna al vettore, o per il ritiro dal vettore stesso, con mezzi propri, rispettivamente, del mittente e del destinatario. Nelle cennate ipotesi di trasporto promiscuo, l'articolo 5 del D.M. stabilisce che il documento di accompagnamento, con l'indicazione del destinatario e del vettore, vale anche per la prima e l'ultima tratta del trasporto, a condizione che ne sia fatta menzione sul documento, a cura del mittente o del destinatario, con l'indicazione della data e ora di inizio del trasporto. Naturalmente, la sottoscrizione del vettore sugli esemplari del documento deve essere apposta all'atto della consegna dei beni e quella del destinatario all'atto del ritiro. B) Trasporti effettuati da piu` vettori La disciplina e` dettata dall'art. 6 del D.M. e di essa si e` avuto modo di parlarne in precedenza. In questa sede va

sottolineata soltanto l'assimilazione al vettore dello spedizioniere allorquando questi prenda in consegna i beni per l'esecuzione del trasporto. In virtu` di tale assimilazione, pertanto, qualora lo spedizioniere effettui il trasporto a mezzo di vettore, torna applicabile la disciplina relativa ai trasporti eseguiti da piu` vettori. C) Trasporti frazionati Qualora il trasporto di piu` beni per i quali e` stato emesso un solo documento di accompagnamento debba essere, per esigenze organizzative, eseguito dal vettore frazionatamente, i beni oggetto dei singoli trasporti, escluso l'ultimo, debbono essere accompagnati da una fotocopia numerata del documento originario, contenente l'annotazione dell'avvenuto frazionamento, della quantita` dei beni trasportati o del numero dei colli e la data di inizio di ciascun trasporto. Il frazionamento e l'utilizzazione delle fotocopie sono effettuati a cura e sotto la responsabilita` del vettore, il quale deve annotare, prima dell'inizio di ciascun trasporto, sugli esemplari del documento in suo possesso, la quantita` dei beni separatamente trasportati, il numero delle relative fotocopie utilizzate, la data e l'ora di inizio dei singoli trasporti. Al termine di ogni singolo trasporto, la fotocopia del documento utilizzata deve essere consegnata al destinatario, al quale con l'ultimo trasporto deve essere consegnato l'esemplare del documento di sua spettanza; nel caso di piu` destinatari, il documento originario deve essere consegnato all'ultimo di essi. D) Ritiro parziale dei beni da parte del destinatario L'art. 1, comma 8 del D.P.R. n. 627, stabilisce che se, per qualsiasi motivo, i beni non sono consegnati al destinatario, colui che effettua la restituzione al mittente deve annotare sugli esemplari del documento la causale del nuovo trasporto, prima dell'inizio del medesimo. Tale disposizione disciplina, in sostanza, l'ipotesi della restituzione dei beni al mittente nel caso di mancata consegna integrale dei beni e non anche la fattispecie della variazione quantitativa dei beni a destino. Nella cennata ipotesi, pertanto, al fine di consentire il regolare trasporto dei beni da restituire, il destinatario deve annotare sugli esemplari del documento, e sotto la sua responsabilita` che i beni sono stati ritirati parzialmente con l'indicazione della quantita` o del numero dei colli ritirati, della data e ora di inizio del trasporto. All'atto della riconsegna parziale dei beni al mittente questi deve annotare sull'esemplare del documento in suo possesso la quantita' dei beni restituiti convalidata dalla firma del vettore. E) Vettore depositario Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del D.M. 29.11.1978, per il trasporto di beni depositati presso vettore puo` essere utilizzato il documento emesso per il passaggio dei beni stessi in deposito purche` vengano annotate a cura del vettore, sugli esemplari del documento in suo possesso, la variazione del destinatario, del luogo di destinazione, nonche` la data, il luogo e l'ora dell'inizio del trasporto e la causale di esso. La variazione del destinatario, del luogo di destinazione e della causale del trasporto devono essere altresi` annotate dal mittente sull'originale in suo possesso. 5 - Trasporti di beni tramite il servizio postale La disciplina del trasporto, in regime interno, dei beni eseguito a mezzo posta, sia direttamente dall'amministrazione postale che tramite concessionari, e` dettata dall'art. 8 del decreto ministeriale 29.11.1978, il quale stabilisce che il documento previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 627, sia esso costituito da bolla di accompagnamento che da fattura, deve essere emesso in duplice esemplare, di cui uno di spettanza del mittente e l'altro di spettanza del destinatario; tale secondo esemplare del documento deve essere incluso a cura del mittente nel pacco postale, che deve contenere all'esterno, ovvero sul bollettino di spedizione, con caratteri ben visibili, la seguente annotazione: "contiene il documento accompagnatorio previsto dal D.P.R. n. 627 del 1978". L'esemplare del documento di spettanza dell'amministrazione postale e` sostituito dal bollettino di spedizione debitamente integrato, a tergo, del numero di codice fiscale del mittente. Per quanto riguarda i pacchi postali in regime internazionale esenti da diritti doganali, il documento accompagnatorio e` costituito dal bollettino di spedizione corredato dalla dichiarazione doganale C2/CP3. Va rammentato che, a norma dell'art. 4, primo comma, n. 1, non sussiste l'obbligo del documento accompagnatorio in

ordine ai pacchi postali contenenti beni ceduti per corrispondenza da commercianti al minuto, sempreche` i beni stessi non siano destinati ad imprenditori per l'esercizio dell'attivita` propria dell'impresa. Sono, altresi`, esonerati, ai sensi del punto 6 del citato articolo 4, i trasporti di pacchetti, stampe sottofascia e campioni spediti a mezzo posta. A questo proposito va precisato che, a norma degli artt. 97 e 100 del R.D. 18.4.1940, n. 689, e successive modificazioni, concernente norme di esecuzione del codice postale, sono considerati campioni l'invio di merci di valore a quantita` limitati in modo da escludere la presunzione che siano oggetto di smercio o possono essere ammessi alla spedizione quali oggetti di corrispondenza (pacchetti) piccoli quantitativi di merci, esclusi oggetti preziosi, denaro o carte valori esigibili al portatore. In ogni caso il peso di ciascun pacchetto o campione, giusta disposizioni recate dal D.P. R. 12 ottobre 1976, n. 718, non puo` superare il chilogrammo. Si fa presente, infine, che nell'ipotesi di esonero di cui al punto n. 1 dell'art. 4, il mittente puo`, in luogo del rilascio al vettore della dichiarazione prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo, annotare sull'involucro del pacco postale, sempre con caratteri ben visibili, ovvero sul bollettino di spedizione, che trattasi di trasporto esonerato con l'indicazione del titolo dell'esenzione. 6 - Trasporti di beni a mezzo ferrovia L'art. 25 del R.D.L. 25 gennaio 1940, n. 9 convertito nella legge 13.5.1940, n. 674, concernente disposizioni in materia di tariffe ferroviarie, prescrive che per ogni spedizione deve essere compilata una lettera di vettura usando, per ciascun tipo di spedizione, appositi moduli stabiliti dall'amministrazione, rispettivamente per i trasporti a carro e per quelli in piccole partite. I suddetti trasporti rientrano, pertanto, nella previsione di cui all'art. 4, punto n. 5, del decreto n. 627 e, conseguentemente, non tornano applicabili nella fattispecie le disposizioni degli artt. 1 e 2 dello stesso decreto, salvo, beninteso, l'obbligo della integrazione della lettera di vettura degli elementi previsti nel secondo comma del citato art. 1. Si ritiene opportuno precisare che nell'ipotesi di presa o di consegna a domicilio di beni, sia direttamente da parte dell'amministrazione ferroviaria che tramite l'istituto Nazionale Trasporti, la lettera di vettura vale anche per la prima e l'ultima tratta, e che qualora i beni siano trasportati alla stazione ferroviaria con mezzi propri del mittente si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 29.11.1978. La sottoscrizione del destinatario va apposta sul registro svincoli e su apposito modulo, rispettivamente, nel caso di ritiro diretto dei beni o di consegna a domicilio. Per il trasporto a scontrino, per il quale viene utilizzato un tipo di lettera di vettura differente per struttura da quello previsto nel paragrafo 2 dell'art. 25 del citato R.D.L. n. 9, si applica la disciplina prevista dall'art. 8 del citato decreto ministeriale. E` appena il caso di far presente che ai trasporti di beni in piccole partite effettuati dall'i.n.t. in qualita` propria di vettore sia pure per conto delle F.S. a norma del decreto 16 luglio 1978, del Ministero dei Trasporti e dell'aviazione civile, si rendono applicabili le disposizioni del decreto n. 627 e del relativo D.M. di attuazione. 7 - Trasporti di prodotti agricoli e ittici Per quanto concerne il settore agricolo e ittico il decreto n. 627 prevede particolari disposizioni consistenti, in determinate ipotesi, nell'esonero dall'obbligo di emissione del documento accompagnatorio dei beni viaggianti. In particolare, a norma dell'art. 1, penultimo comma, non sussiste l'obbligo del documento di accompagnamento per il trasporto di beni ceduti dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto n. 633, nonche` per il trasporto di beni da conferire a cooperative e relativi consorzi, a condizione che il trasporto venga eseguito dai suddetti soggetti o da altri per loro conto. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma di esenzione, pertanto, e` necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al richiamato articolo 34, nel senso, cioe`, che deve trattarsi di produttori agricoli - e tali sono considerati dal punto di vista soggettivo anche le cooperative e relativi consorzi - che effettuano trasporti di beni di loro produzione e compresi nella prima parte della tabella A allegata al decreto n. 633, sempre che, naturalmente, il trasporto venga eseguito con mezzi propri del produttore o da altri per suo conto. Ne consegue che, per i beni ceduti o conferiti, restano esclusi dall'esonero: a) i trasporti di beni che formano oggetto di cessione o di conferimento a cooperative e relativi consorzi e che non sono

comprese nella tabella A, prima parte; b) i trasporti di beni che, pur rientrando nella tabella A, prima parte, non sono stati prodotti dall'agricoltore cedente o conferente; c) i trasporti di beni effettuati con mezzi del cessionario, anche se produttore agricolo, o della cooperativa e relativi consorzi nell'ipotesi di conferimento, e da altri per conto di questi; in tal caso il cessionario o l'organismo collettivo e` obbligato all'emissione del documento di accompagnamento che puo` essere costituito anche dalla autofattura di cui all'art. 34, comma 4 del D.P.R. n. 633. Ai sensi dell'art. 4, n. 4, di beneficio dell'esonero compete anche per i trasporti effettuati da produttori agricoli, direttamente o da altri per loro conto, di beni afferenti l'impresa agricola e nell'ambito della stessa impresa, cioe` viaggianti a titolo non traslativo della proprieta`, come nell'ipotesi di trasferimento di prodotti dal luogo di produzione agricola a quello di immagazzinamento e conservazione. Non sussiste, altresi`, l'obbligo del documento accompagnatorio, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni avanti esposte, nei casi di trasporti di beni oggettivamente esentati a norma dell'art. 4, come ad esempio, latte sfuso, pelli grezze fresche e altri sottoprodotti della macellazione, nonche` beni e attrezzature utilizzati come strumenti per l'esercizio dell'attivita` di prestazioni di servizi mediante macchine agricole. Si precisa che per i trasporti di beni esonerati dall'obbligo del documento accompagnatorio, la dichiarazione di esonero, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 ai fini della responsabilita` del vettore, deve essere rilasciata, soltanto nel caso che il trasporto venga eseguito a mezzo vettore. Per quanto concerne, infine, le cessioni di prodotti ortoflorofrutticoli e ittici effettuate esclusivamente nei mercati generali da commissionari o commercianti all'ingrosso, l'art. 1, penultimo comma, del D.P.R. 29 novembre 1978 consente l'utilizzazione di particolari stampati sostanzialmente conformi all'allegato C dello stesso decreto, a condizione che il trasporto dei beni non venga effettuato con mezzi propri del mittente ne` a mezzo vettore. 8 - Tentata vendita Il trasporto dei beni in tentata vendita trova la sua disciplina nell'art. 3 del D.P.R. n. 627 e nell'art. 9 del D.M. 29 novembre 1978, il quale nell'intento di agevolare l'osservanza degli adempimenti, prevede talune semplificazioni consistenti nella facolta` di utilizzo di schede mensili. In particolare, l'art. 3, primo comma, del decreto 627 prevede, innanzitutto, l'obbligo della emissione di un documento accompagnatorio cosidetto di automezzo, attraverso il quale sara` possibile, in qualunque momento del trasporto, effettuare il controllo dalla movimentazione dei beni. Tale documento, deve essere emesso, prima dell'inizio del trasporto, in duplice esemplare, di cui uno e` destinato a rimanere presso la sede o dipendenza dell'impresa che procede alla vendita e l'altro a scortare i beni viaggianti. Esso, datato, numerato e debitamente firmato dal conducente, sempre prima dell'inizio del trasporto, deve contenere i dati di identificazione del cedente, la natura, qualita` e quantita` dei beni trasportati, gli estremi della targa dell'automezzo e, in luogo dei dati di identificazione del destinatario, la causale "tentata vendita". Al termine delle operazioni, cioe` all'atto del rientro in sede dell'automezzo in quanto concluso il normale giro della clientela, sull'esemplare del documento destinato a scortare i beni debbono essere annotate le quantita` dei beni rimaste invendute, nonche` distintamente le quantita` dei beni eventualmente ritirati in restituzione o sostituzione. In tal modo risulta possibile, giustificare nel corso del rapporto il carico dei beni ritirati e determinare per differenza le quantita` dei beni venduti che debbono trovare riscontro nei documenti emessi all'atto della vendita. A norma del comma 5 dell'art. 3, l'annotazione relativa alle quantita` dei beni invenduti e di quelli ritirati in restituzione o sostituzione puo` essere sostituita dalla conservazione del documento di automezzo corredato dai documenti di consegna ordinati cronologicamente per automezzo. Il secondo comma del citato art. 3, stabilisce, inoltre, che il conducente dell'automezzo deve emettere all'atto di ogni consegna il documento previsto dall'articolo 1 del decreto, che puo` essere costituito come avanti precisato anche dalla fattura, individuato con gli estremi della targa dell'automezzo, significando che nel caso di mancata annotazione di tali estremi il documento si ha per non emesso con la conseguenza che si rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 7

per l'omessa compilazione. Anche tale documento deve essere emesso in duplice esemplare, di cui uno di spettanza dell'acquirente, debitamente datato e numerato, e contenente gli elementi di identificazione della ditta cedente, qualita` e quantita` dei beni ceduti, gli elementi di identificazione dell'acquirente, nonche` la qualita` e quantita` dei beni eventualmente ritirati in restituzione o sostituzione. Se il documento non e` costituito da fattura, esso puo` contenere anche l'indicazione del corrispettivo dovuto, sempreche` non vi sia lo specifico addebito dell'imposta. In entrambi gli esemplari del documento deve essere apposta la sottoscrizione del conducente, a convalida dei beni eventualmente ritirati in restituzione o sostituzione, o del cessionario a convalida dei beni acquistati. Come accennato in premessa, e` consentito, ai sensi dell'art. 9 del D.M., l'uso di schede mensili in luogo dei documenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto n. 627, a condizione che le stesse siano sostanzialmente conformi agli allegati G e H del decreto ministeriale. Allo scopo di venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese, sia pubbliche che private, che operano nel particolare settore della distribuzione del latte con l'adozione di procedure contabili meccanizzate, si consente, limitatamente all'anno 1979, che il documento di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. n. 627, possa essere predisposto su schede meccanografiche, numerate progressivamente per cliente, individuato quest'ultimo attraverso un numero di codice prestampato con legenda in apposito elenco in dotazione all'automezzo; tale scheda, contenente gli elementi prescritti, puo` essere costituita, anziche` in due esemplari, in due sezioni di cui la prima destinata al cedente e la seconda al cliente. Resta fermo, naturalmente, l'obbligo della emissione, prima dell'inizio del trasporto, del documento di cui al comma 1 del citato art. 3. 9 - Importazione ed esportazione di beni Per i beni provenienti dall'estero e per quelli che vi sono diretti l'art. 2 del D.P.R. n. 627 prevede una deroga alla normale disciplina. Il predetto articolo infatti, per quanto concerne le merci in entrata nel territorio doganale, equipara alla bolla di accompagnamento le bollette doganali di importazione definitiva nonche` gli altri documenti doganali sulla base dei quali si consente la estrazione delle merci dalla dogana e la disponibilita` delle merci stesse da parte dell'operatore. L'articolo stesso ammette altresi` l'uso della fattura estera in luogo degli altri citati documenti, nell'evidente scopo di risolvere i casi in cui ha luogo il rilascio delle merci di estera provenienza senza la contestuale consegna della bolletta doganale e, in particolare, i casi di merci liberate con buoni A 31 (unici o a ripresa) e quelli relativi a merci vendute franco sdoganato a piu` acquirenti prima dello sdoganamento effettuato dal venditore nazionale. A tali fini, una copia della fattura estera, resa valida limitatamente alla quantita` di merce oggetto del trasporto, integrata con l'indicazione del luogo di consegna e sottoscritta dal dichiarante doganale, sara` convalidata, previa indicazione degli estremi del documento di svincolo, con la firma del funzionario doganale che ha curato l'operazione e con il timbro ufficiale della Dogana, la quale, ultimati gli adempimenti di competenza, apporra` le opportune annotazioni sul documento doganale, onde evitarne il possibile uso quale bolla di accompagnamento. L'uso della fattura estera, in sostituzione della bolletta doganale, e` altresi` consentito nei casi in cui ha luogo l'emissione di una bolletta cumulativa a nome di un solo operatore per conto di piu` destinatari; in tal caso la procedura di integrazione con il luogo di consegna e la convalida di cui sopra sara` posta in essere in relazione alle singole fatture estere emesse direttamente nei confronti dei cessionari nazionali. Ritienesi opportuno far presente che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 29.11.1978, la bolletta doganale di svincolo o la copia della fattura estera esplicheranno efficacia sostitutiva della bolla di accompagnamento soltanto per legittimare, per il tempo strettamente necessario, il trasporto delle merci in esse descritte fino al luogo o alla provincia di destinazione indicati nella bolletta stessa, ovvero, nel caso di bollette doganali valide per scortare merce emesse su dichiarazione verbale, fino al luogo che l'interessato avra` dichiarato in dogana e che questa avra` avuto cura di trascrivere sul documento emesso, ovvero fino al luogo indicato nella copia della fattura. Per quanto concerne le merci dirette all'estero, lo articolo 2, secondo comma, del citato D.P.R. prevede che i beni destinati all'esportazione siano accompagnati dalla bolletta doganale, ovvero da un esemplare della fattura o, in mancanza, dalla bolla di accompagnamento; l'ipotesi riguarda i beni nazionali o nazionalizzati in esportazione, anche temporanea, vincolati a bollette doganali mod. EX od equipollenti (modd. ferroviari e postali).

Sono da considerare ugualmente sostitutivi della bolla di accompagnamento i documenti equipollenti alle bollette doganali di cui al presente paragrafo che risultano emessi dagli operatori in virtu` di autorizzazione ministeriale ad essi rilasciata ai sensi degli artt. 232 e segg. del T.U. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di "procedure semplificate di accertamento". Si richiama l'attenzione sull'obbligo, da parte delle dogane di uscita dallo Stato, di apporre un visto sulla bolla di accompagnamento a corredo di merci in esportazione non ancora scortate da documento doganale (ad esempio merci spedite da localita` interne per essere presentate ad una dogana di confine o di mare o aeroportuale e per esservi sottoposte alle formalita` di esportazione); corre l'obbligo di precisare, tuttavia, che nei casi di merci destinate all'esportazione e presentate ad una dogana interna, il visto sulla bolla di accompagnamento deve essere apposto dalla dogana stessa che vincola la merce a documento doganale. L'art. 4, prevede, al punto 5, che non si fara` luogo ad emissione della bolla di accompagnamento per i trasporti effettuati: A) sotto vincolo doganale o negli spazi doganali; B) sotto il controllo degli Uffici Tecnici delle Imposte di fabbricazione; C) sotto scorta di documenti prescritti da disposizioni di legge o di regolamento, purche` contenenti gli elementi richiesti per la bolla di accompagnamento od integrati con essi. Il suddetto punto 5 prevede altresi` l'esonero dalla bolla di accompagnamento dei trasporti dei beni di cui al D.M. 27 agosto 1976 e di quelli muniti di contrassegni di Stato. Rientrano nelle ipotesi previste dalla precedente lettera A) i trasporti di beni scortati da documenti emessi dalla Dogana, su dichiarazione scritta o verbale, con il vincolo della presentazione ad altro Ufficio doganale per i successivi adempimenti connessi con la loro definitiva destinazione (ad es. spedizioni di merci nazionali ed estere scortate da bolletta di cauzione o di lasciapassare). A tali spedizioni sono assimilati i trasporti di merci effettuati nell'ambito di regimi doganali internazionali e scortati da documenti emessi, anche da dogane estere, da presentare ad altri uffici doganali (di passaggio o di arrivo), come i modd. T, i carnets TIR e ATA, le lettere di vettura CIM, ecc.. Rientrano nelle ipotesi di cui alla lettera B) i trasporti accompagnati da documento cauzionale emesso a scorta di prodotti nazionali o nazionalizzati schiavi di imposta di fabbricazione (Modd. C 21 e H ter 18). A tali spedizioni sono assimilati i trasporti scortati da documenti emessi direttamente dall'operatore su modelli e su autorizzazione dell'amministrazione finanziaria per merce gia` schiava di imposta di fabbricazione la cui movimentazione, anche se non soggetta a diretti e immediati controlli dell'amministrazione medesima, deve comunque sottostare a particolari prescrizioni e formalita` dettate dalle norme che disciplinano le relative materie (come nel caso dei certificati di provenienza per prodotti petroliferi Mod. H ter 7 e H ter 16, delle bollette di legittimazione Mod. N / 10, H/10 e C/39 rispettivamente per oli di semi, per melasse e per spiriti ecc.). Sono da assimilare ai documenti di cui alla lettera B), ancorche` non riguardino merci sottoposte a controllo degli UTIF, le bollette di legittimazione per caffe` nazionalizzato di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 344 e al D.M. 18 agosto 1966. Per quanto attiene a tutti gli altri documenti previsti dalla lett. C), si richiama l'attenzione sull'obbligo posto agli operatori di corredarli degli elementi prescritti per la bolla di accompagnamento, qualora detti elementi non siano gia` presenti sui documenti stessi; in tali casi, gli uffici avranno cura di verificare, allorche` procederanno ai necessari controlli e verifiche di istituto, anche la presenza di tali elementi sui documenti in esame; in analogia a quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 29 novembre 1978, i dati integrativi ove non possano essere inseriti negli spazi utilizzabili dei vari modelli piu` strettamente attinenti all'informazione da fornire (ad es. il codice fiscale sara` apposto nello spazio riservato all'indicazione del nome o ragione sociale del mittente), potranno essere indicati in calce o sul retro dei documenti. 10 - Trasporti esonerati Oltre alle ipotesi di esonero in precedenza esaminate, ai sensi dell'art. 4 del piu` volte citato D.P.R. n. 627, le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso decreto non si applicano: 1) ai trasporti di beni ceduti dai soggetti che esercitano l'attivita` di commercio al minuto nelle forme indicate nell'art. 22, n. 1, del decreto n. 633, e cioe` in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica o per corrispondenza o a domicilio, nonche` ai trasporti di beni di propria produzione ceduti da artigiani negli stessi locali del laboratorio; l'esonero e` subordinato alla condizione che i beni ceduti non siano destinati a imprenditori obbligati a richiedere la fattura ai sensi del comma 3 del citato art. 22; 2) ai trasporti di beni, ai fini di vendita al minuto, effettuati dai soggetti autorizzati alla vendita in forma ambulante, limitatamente ai beni che formano oggetto del proprio commercio e nell'ambito del comune di residenza e del territorio di sei province limitrofe compresa quella cui appartiene il comune di residenza; 3) ai trasporti effettuati da privati non imprenditori, con mezzi propri o da altri per loro conto, di beni non eccedenti il

fabbisogno familiare; 4) ai trasporti effettuati dai soggetti che esercitano esclusivamente l'attivita` di commercio al minuto per i movimenti di beni, nell'ambito della stessa impresa, fra i luoghi dichiarati ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. n. 633 e situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo; l'esonero compete anche ai soggetti che svolgono in un determinato comune l'attivita` di commercio al minuto, ancorche` venga svolta in altri comuni non limitrofi un'attivita` diversa; 5) ai trasporti di beni inviati in conto lavorazione a lavoratori a domicilio nonche` ai trasporti relativi ai beni lavorati restituiti al committente, a condizione che i beni stessi siano scortati dallo speciale libretto di lavoro previsto dall'art. 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, opportunamente integrato dagli elementi previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 627; 6) ai trasporti relativi a pane, nella accezione contenuta nella legge 4 luglio 1967, n. 580, indipendentemente dalla causale del trasporto (trattandosi di esenzione oggettiva), latte sfuso cioe` latte non condizionato per la vendita al consumo, acqua, giornali quotidiani e periodici, campioni gratuiti appositamente contrassegnati, generi di monopolio, sale, nonche` ai trasporti relativi alla raccolta di pelli grezze fresche ed altri sottoprodotti della macellazione, cioe` relativi al ritiro dei prodotti stessi presso allevatori, macellai, macelli pubblici e privati, effettuato dall'acquirente o da altri per suo conto, con esclusione, pertanto, dei successivi trasporti eseguiti dall'acquirente raccoglitore ai fini della vendita o lavorazione dei prodotti stessi; 7) ai trasporti di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia, pietrame in genere, rifiuti liquidi e solidi anche industriali, concimi organici, materiale di risulta dei lavori edilizi, vuoti e imballaggi usati; 8) ai trasporti di beni e attrezzature utilizzati come strumentali per l'esercizio dell'attivita` propria di prestazione di servizi, compresi per gli esercenti le somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica e le attivita` di esercizio telefonico i beni forniti ai loro utenti nell'esercizio della loro attivita`, nonche` ai trasporti di beni effettuati nell'esercizio dell'attivita` propria delle imprese di lavanderia e stireria, anche se il trasporto sia eseguito dal committente o per suo conto. Al riguardo, va precisato che tale esonero non riguarda beni che, pur essendo "latu sensu" utilizzati per rendere una prestazione di servizi, sono destinati ad essere incorporati nell'opera consegnata al committente essendo circoscritto ai soli beni costituenti strumenti per la prestazione. Va precisato, altresi`, che rientrano nel concetto di beni strumentali tutti i beni gia` appartenenti al prestatore e trasportati nell'esercizio dell'attivita` propria e tra questi, pertanto, mobili e macchine per ufficio, cancelleria, stampati, moduli, documenti interni e contabili. Rientrano, inoltre, nella norma di esenzione i trasporti di beni costituenti il supporto per l'effettuazione di prestazioni di servizi, ancorche` il trasporto sia eseguito dal committente, quali, ad esempio, le pellicole impressionate da sviluppare dai laboratori fotografici e le copie dei films di lungo e corto metraggio. A norma del comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale, non sussiste l'obbligo di emissione del documento accompagnatorio per i passaggi di beni nell'ambito di una stessa unita` produttiva ancorche` operante in luoghi non strettamente contigui. Va infine sottolineato, e cio` vale anche per i trasporti effettuati da produttori agricoli, di cui si e` fatto sopra cenno, che per i trasporti esonerati dall'obbligo del documento ai sensi dell'art. 1, penultimo comma, e art. 4, numeri 1), 4) e 8), la dichiarazione di esonero deve essere rilasciata soltanto nel caso di trasporto a mezzo vettore; nel caso di trasporto eseguito con mezzi propri del mittente o del destinatario, i medesimi debbono essere sempre in grado di comprovare, nel corso del trasporto, l'esistenza dei presupposti per la esenzione. La dichiarazione di esonero puo` essere rilasciata anche una tantum, sempreche` permangano applicabili le ragioni di esonero, per i trasporti effettuati tramite lo stesso vettore. 11 - Conservazione dei documenti Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 29.11.1978, i documenti accompagnatori dei beni viaggianti devono essere conservati ordinatamente dal mittente e dal destinatario per il periodo di tempo previsto dall'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dal vettore per il periodo di due anni dalla data di emissione dei documenti. Il secondo comma del citato art. 12 prevede, altresi`, allo scopo di agevolare l'archiviazione dei documenti, la possibilita` di impiego di sistemi fotografici secondo modalita` approvate dall'amministrazione finanziaria.

In relazione a tale disposizione, si consente, in linea generale e senza necessita` di specifiche autorizzazioni, che le imprese interessate possono avvalersi della suddetta facolta` alle condizioni che seguono: a) la ditta deve attrezzarsi in modo da consentire in qualsiasi momento, a richiesta degli organi di controllo, la visione dei microfilms con la nitidezza necessaria per poter rilevare dagli stessi tutti gli elementi richiesti dalle norme in vigore, nonche` la riproduzione a stampa dei documenti microfilmati; b) la ditta resta vincolata alla conservazione dei microfilms per il periodo di tempo previsto dall'art. 12, primo comma, del D.M. 29 novembre 1978, in modo da esibirli prontamente a richiesta degli organi di controllo. Si precisa che tale autorizzazione, concessa in linea generale a tutti gli operatori economici che intendano impiegare il sistema fotografico di conservazione, e` revocabile in qualsiasi momento in caso di abusi o di irregolarita` riscontrati in sede di verifica. 12 - Stampati forniti da soggetti autorizzati Con il 31 dicembre 1979 cessa la facolta` riconosciuta per il suddetto anno della libera predisposizione dei documenti di accompagnamento di cui agli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 627. L'art. 10 del D.M. del 29.11.1978, stabilisce, infatti, che, a partire dal 1 gennaio 1980, i suddetti documenti, cioe` sia le bolle che le fatture accompagnatorie, debbano essere emesse utilizzando appositi stampati predisposti esclusivamente da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze con numerazione progressiva e anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie. In ordine alle caratteristiche di tali stampati, si ritiene opportuno precisare che anche per essi non sussistono vincoli di forma, di dimensioni e di contenuto, nel senso che gli stampati - che debbono contenere in ogni caso le indicazioni prescritte - possono anche contenere altre indicazioni rese necessarie da esigenze di carattere amministrativo. Si precisa, altresi`, che anche i cennati stampati possono essere approntati con l'aggiunta di una o piu` copie, ad uso interno non fiscale, a condizione che le stesse vengano contrassegnate da una barra trasversale contenente la seguente dicitura: "copia documento non valida ai fini del D.P.R. n. 627/78". La fornitura degli stampati puo` essere effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero da rivenditori anch'essi autorizzati, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore. Per quanto concerne le modalita` di fornitura degli stampati, l'art. 10 del citato D.M. prevede l'osservanza di determinati adempimenti relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico, ed in particolare per A) le tipografie: 1) tenuta registro di scarico Per ciascuna fornitura di stampati effettuata sia nei confronti di soggetti utilizzatori sia di rivenditori autorizzati, le tipografie, prima della consegna degli stampati stessi, debbono annotare in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'articolo 39 del decreto n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione (ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero cognome e nome se persona fisica, residenza o domicilio con l'indicazione dell'indirizzo) dell'acquirente utilizzatore o del soggetto autorizzato alla rivendita, nonche` il numero degli stampati forniti con la specificazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale. 2) obbligo invio elenco clienti Entro il 5 marzo, le tipografie debbono comunicare per iscritto all'ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'acquirente, sia esso privato utilizzatore che rivenditore autorizzato, i dati identificativi dei soggetti nei cui confronti sono state effettuate nell'anno solare precedente forniture di stampati previsti dalle nuove disposizioni in materia di beni viaggianti, con l'indicazione del numero complessivo degli stampati forniti al cliente stesso. B) rivenditori

1) tenuta registro di carico Entro il giorno successivo non festivo, a quello di consegna o ricezione degli stampati consegnati o spediti dalle tipografie autorizzate, e in ogni caso prima della vendita, i rivenditori autorizzati debbono assumerli in carico annotandoli in apposito registro, numerato e bollato ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633, con la specificazione della data di annotazione, della data di consegna o ricezione degli stampati, nonche` degli elementi di identificazione della tipografia fornitrice e del numero degli stampati acquistati, con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale. 2) tenuta registro di scarico e invio elenco acquirenti Con l'osservanza delle modalita` e termini previsti ai punti n. 1 e 2 della precedente lettera A. Ovviamente sul registro devono essere annotati gli elementi di identificazione degli acquirenti utilizzatori. C) soggetti utilizzatori 1) tenuta registro di carico Con l'osservanza delle modalita` e termini previsti al punto n. 1 della precedente lettera B. Ovviamente, sul registro debbono essere annotati gli elementi di identificazione della tipografia o del rivenditore autorizzato. Attesa la delicatezza del cennato sistema di rendiconto, si richiama l'attenzione degli Uffici I.V.A. sulla circostanza che la bollatura dei registri di carico e scarico e` subordinata ad apposita richiesta scritta degli interessati ed alla preventiva intestazione dei registri stessi ai soggetti richiedenti, con l'indicazione anche degli estremi dell'autorizzazione se trattasi di tipografie o rivenditori. I predetti uffici provvederanno da parte loro alla predisposizione di due rubriche nominative, di cui una relativa ai soggetti autorizzati alla vendita degli stampati (tipografie e rivenditori), e l'altra relativa ai soggetti utilizzatori, al fine di accertare prima della bollatura dei registri che non trattasi di duplicato. E` appena il caso di far presente la necessita` di procedere a rigorosi e frequenti controlli anche incrociati e di segnalare tempestivamente alla scrivente, per la parte di competenza, le circostanze che, a norma del penultimo comma dell'art. 11 del D.M. 29.11.1978, legittimano la revoca delle autorizzazioni. 13 - Autorizzazioni L'autorizzazione alla stampa ed alla relativa vendita dei documenti accompagnatori dei beni viaggianti, ivi comprese le schede relative alla tentata vendita e riportate negli allegati G e H del D.M. 29.11.1978, e` rilasciata, a seguito di apposita istanza, soltanto agli esercenti tipografie iscritti nel registro delle Camere di commercio, industria e artigianato o nell'albo delle imprese artigiane, a condizione che: a) non siano sottoposti a procedimento penale per reati finanziari; b) non abbiano riportato condanne per reati di cui alla precedente lett. a); c) non abbiano commesso violazioni alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto o alle norme del D.P. R. 6.10.1978, n. 627, ovvero a quelle del D.M. 29.11.1978; d) non siano sottoposti a procedure concorsuali e, se trattasi di societa` o enti, non si trovino in stato di liquidazione. Nel caso di tipografie gestite da societa` o enti, le condizioni di cui alle lettere a) e b) debbono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti. L'istanza, redatta in bollo deve essere diretta al Ministero delle finanze - Direzione Generale delle Tasse e II.II. sugli Affari - corredata da: 1) certificato di iscrizione nel registro delle Camere di commercio o nell'albo delle imprese artigiane;

2) certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorita` giudiziaria; 3) certificato generale del casellario giudiziario; 4) certificato del competente Ufficio I.V.A.; 5) certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente. Gli estremi dell'autorizzazione ministeriale devono essere indicati su ciascuno stampato unitamente ai dati identificativi della tipografia. L'autorizzazione alla rivendita degli stampati di cui al secondo comma dell'art. 10 del D.M. 29.11.1978, e` rilasciata, a seguito di apposita istanza, dall'ufficio I.V.A. competente a norma dell'art. 40 del D.P.R. n. 633. Alle autorizzazioni alla rivendita si applicano le disposizioni previste dall'art. 11 del citato decreto ministeriale, esclusa quella di cui al comma 4 dello stesso articolo. L'autorizzazione puo` essere concessa anche alle associazioni di categoria, per le quali puo` prescindersi dall'obbligo di allegare la prescritta documentazione, previo, beninteso, accertamento d'ufficio della insussistenza delle violazioni di cui al punto c) del presente paragrafo. 14 - I controlli Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 627, i controlli sull'osservanza degli adempimenti previsti in materia di beni viaggianti possono essere effettuati, oltre che dagli impiegati dell'amministrazione finanziaria e dai militari della Guardia di finanza, anche dagli organi cui compete la contestazione delle violazioni alle norme del codice sulla circolazione stradale. Tra gli organi che a norma dell'art. 137 del codice stradale possono effettuare i suddetti controlli, sono compresi: - gli ufficiali, sottufficiali, i graduati e guardie della specialita` polizia stradale del Corpo delle guardie di P.S.; - gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza e e le guardie di finanza; - gli ufficiali e sottufficiali dell'arma dei Carabinieri e i carabinieri; - gli ufficiali e sottufficiali di P.S. e gli agenti di P.S.; - gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale e i vigili urbani. Va rammentato che, giusta quanto disposto dal comma 1 del citato art. 6, fermi restando i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza dall'art. 52 del decreto n. 633, il controllo da parte degli organi cui compete la contestazione delle violazioni alle norme del codice sulla circolazione stradale e` limitato all'accertamento del possesso del documento di trasporto prescritto, oppure puo` essere esteso al riscontro sommario ed esterno dei colli e dei beni. L'esito del controllo deve risultare da apposito processo verbale di constatazione redatto su modelli conformi a quelli approvati con D.M. 29.11.1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30.11.1978, differenziati secondo che trattasi di constatazione di regolarita` (Allegato A), di constatazione di violazioni (Allegato B), ovvero di constatazione di trasporti esonerati dall'obbligo del documento accompagnatorio (Allegato C).

15 - Sanzioni Gli artt. 7 e 8 del decreto n. 627 prevedono l'applicazione di specifiche ed autonome sanzioni rispetto a quelle previste dal D.P.R. n. 633 in relazione alle violazioni degli obblighi previsti in materia di beni viaggianti. In particolare, ai sensi del citato art. 7, sono previste le seguenti sanzioni: A) Sanzioni a carico del mittente: - Pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 per l'omessa compilazione dei documenti di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 ultimo comma del D.P.R. n. 627, per l'indicazione sui documenti stessi di beni diversi da quelli trasportati o consegnati o per quantita` diversa, nonche` per l'inesatta compilazione dei documenti tale, tuttavia, da non consentire comunque l'identificazione delle parti. B) Sanzioni a carico del vettore - Pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000 per l'omessa sottoscrizione per ricevuta degli esemplari del documento di accompagnamento e per la sottoscrizione del documento stesso contenente indicazioni incomplete o inesatte relativamente all'aspetto esteriore dei beni e al numero dei colli. C) Sanzioni a carico del conducente - Pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 300.000 per la mancata esibizione del documento e per l'omessa sottoscrizione di cui ai commi 3 e 9 dell'articolo 1 del D.P.R. n. 627. D) Altre sanzioni - Pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000 per ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del citato art. 7; - Pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000 per l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni previste dagli artt. 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del D.P.R. n. 627, diverse da quelle specificate nei precedenti punti; - Pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 a carico di chiunque faccia uso dei documenti di accompagnamento al fine di eludere le prescrizioni del decreto n. 627. E) Disposizioni comuni - Per le violazioni punite con la pena pecuniaria, non operano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 della legge 7.1.1929, n. 4; - Le sanzioni di cui al precedente punto possono essere definite con il pagamento all'ufficio IVA competente di una somma rispettivamente pari ad un sesto o a un terzo del massimo, mediante versamento entro 15 giorni, o dal 16 al 60 giorno successivo alla consegna o notifica del verbale di constatazione; il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione. F) Sanzioni penali - Chiunque forma in tutto o in parte o altera, stampati, documenti o registri previsti dal D.P.R. n. 627 o dal D.M. 29.11.1978, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso, al fine di eludere le disposizioni del detto D.P.R. n. 627, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, senza avere concorso alla falsificazione, faccia uso, agli stessi fini, dei documenti di accompagnamento. Il successivo articolo 8 prevede, poi, sanzioni accessorie e indirette nei confronti dei soggetti interessati al trasporto dei beni e, in particolare:

A) Sanzioni indirette a carico del mittente e del destinatario - Accertamento, ai sensi e con le forme di cui al titolo IV del D.P.R. n. 633, nonche` controllo globale per tutti i tributi, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel D.M. di cui all'articolo 2 della legge 2.5.1976, n. 160, qualora vengano commesse, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nell'art. 7 del D.P.R. n. 627. B) Sanzioni accessorie a carico del vettore - Ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono contestate le singole trasgressioni, per un periodo non inferiore ad un mese ne superiore a cinque mesi, qualora nel corso di un triennio vengano commesse tre violazioni previste nell'art. 7 del D.P.R. n. 627 C) Sanzioni accessorie a carico del conducente - Sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 15 giorni ne` superiore a tre mesi, qualora nel corso di un triennio il conducente sia punito per tre violazioni previste nell'art. 7 del D.P.R. n. 627. Si richiama l'attenzione degli Uffici I.V.A. sulla necessita` di istituire un'apposita rubrica nominativa degli autori delle violazioni previste dal decreto n. 627, al fine di poter dare pratica attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 8, concernenti le ipotesi di recidiva. Questo Ministero, attesa l'importanza della nuova disciplina sui beni viaggianti e le finalita` che con la stessa si intendono perseguire, confida nella fattiva e preziosa collaborazione delle Amministrazioni interessate all'attivita` di controllo sull'osservanza delle nuove disposizioni e nell'impegno del personale preposto a tale attivita`, tenendo nel contempo presente l'opportunita` che, nel primo periodo di applicazione del nuovo sistema, venga svolta un'azione piu` informativa che repressiva, intesa cioe` a divulgare le nuove norme ed a guidare gli operatori economici verso una corretta applicazione delle norme stesse. Il Ministero, da parte sua, si adoperera` per una sollecita soluzione dei quesiti che potranno essere proposti ed a quanto altro possa occorrere in aggiunta a queste prime istruzioni che vogliono essere di avvio alla prima attuazione della nuova disciplina in materia di controllo sui beni viaggianti. www.bdc.ilsole24ore.com Copyright Il Sole 24 Ore