APPALTI. Regimi di solidarietà



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APPALTI Regimi di solidarietà Viste le recenti e numerose modifiche che regolano la solidarietà negli appalti, di seguito forniamo un riepilogo delle normative che regolano tale responsabilità del committente e di altri soggetti a seguito di contratti di appalto e subappalto. Art. 1292 codice civile: nozione della solidarietà L obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all adempimento per la totalità e l adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l adempimento dell intera obbligazione e l adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. Responsabilità solidale per il mancato versamento delle retribuzioni, dei contributi e premi (Art. 29, comma 2, dlgs 276/2003 - modificato dall art. 21 del dl 5/2012, conv. nella legge 35/2012 e dall art. 4, comma 31 della legge n. 92/2012 e dall art. 9 del dl 76/2013 conv. nella legge 99/2013) L art. 29, comma 2, del dlgs 276/2003, nel testo in vigore dopo la riforma Fornero, dispone che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto (nel caso di subappalto decorrono dalla data di cessazione del subappalto Nota del Ministero del Lavoro n. 7140 del 13 aprile 2012), a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, (anche i compensi e gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa in favore dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma senza alcuna eccezione co.co.co, co.co.pro, associati in partecipazione, ecc art. 9 dl 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, in vigore dal 23/08/2013, e anche lavoro nero circolari ministero e inps n.106/2012), comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Occorre però considerare che nel nostro ordinamento è ancora in vigore l art. 1676 c.c. che riconosce ai dipendenti dell appaltatore la facoltà di agire contro il committente per retribuzioni, senza limiti di tempo, però soltanto fino a concorrenza del debito dello stesso (quindi praticamente soltanto sulle somme non ancora corrisposte). Quindi: Pag. 1 di 5

La solidarietà è relativa alle retribuzioni, alle quote di trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi; La solidarietà opera per due anni dalla scadenza dell appalto o del subappalto, con la particolarità della vigenza ancora dell art. 1676 c.c. per le sole retribuzioni e fino alla concorrenza di quanto il committente non ha ancora corrisposto in relazione all appalto; Il committente è escluso dalla responsabilità per sanzioni civili. Il committente viene convenuto obbligatoriamente nel giudizio contro l appaltatore e/o i subappaltatori. Il committente può eccepire, ma solo nella prima difesa untile in giudizio, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di appaltatori e subappaltatori. L azione esecutiva nei confronti del committente potrà venire esercitata solo dopo la verifica dell infruttuosità dell azione verso gli altri soggetti. Viene ammessa la possibilità per la contrattazione collettiva nazionale di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, a fronte dei quali la responsabilità non opererà. E opportuno richiedere agli appaltatori e ai subappaltatori la documentazione che attesta i pagamenti della retribuzione e dei versamenti contributivi e assicurativi di ogni singolo dipendente, attraverso la produzione di bonifici e delle dichiarazioni individuali da presentate agli enti competenti. Responsabilità in materia in materia fiscale (iva e ritenute) (art. 35, comma 28 del dl 223/2006 convertito nella legge n. 427/2006 (decreto Bersani), modificato dall art. 2, comma 5bis del DL 16/2012 conv. nella legge 44/2012 in vigore dal 29 aprile 2012 e dall art. 13 ter Dl 83/2012 conv. nella legge 134/2012 in vigore dal 12 agosto 2012 e art. 50, comma 1, Dl 76/2013 conv. nella legge 99/2013). Appaltatore Il comma 28 dell art.35 del decreto Bersani concerne la responsabilità in solido dell appaltatore (e non del committente) con il subappaltatore per mancato versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell Iva (abrogata Iva dal 22 giugno 2013 la modifica dovrebbe riguardare i pagamenti effettuati dal 22 giugno 2013 in avanti anche se relative a prestazioni effettuate in data anteriore) dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. Per tale responsabilità non vengono previsti limiti temporali massimi, ma l appaltatore risponde nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti fiscali del subappaltatore, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dallo stesso. L'attestazione dell'avvenuto adempimento di tali obblighi può anche risultare dall asseverazione di un soggetto abilitato (CAF, commercialisti, consulenti del lavoro). E ora previsto che l'appaltatore possa sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Pag. 2 di 5

Committente Con le modifiche apportate dalla legge n. 134/2012 in vigore dal 12 agosto 2012, il committente non risponde più direttamente per tali adempimenti fiscali della filiera dell appalto, come invece era previsto dal 29 aprile 2012. Il nuovo comma 28 bis conferisce, però, al committente un dovere di controllo. Infatti, deve effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti fiscali (versamenti di ritenute e Iva), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In sostanza dovrà pretendere che l appaltatore certifichi (eventualmente mediante asseverazione di un soggetto legittimato) la regolarità dei versamenti di ritenute e di Iva relative all appalto nonché che dimostri di aver avuto analoga dimostrazione dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento e cioè la mancata richiesta della documentazione o dell asseverazione sui versamenti, comportano a carico del committente una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. La norma si applica ai soggetti Iva e comunque ai soggetti Ires. La circolare n. 40/2012 dell Agenzia delle Entrate precisa che la norma è operativa in relazione ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 12 agosto 2012 e in relazione ai pagamenti effettuati dall 11 ottobre 2012 e precisa che l attestazione dell avvenuto pagamento delle ritenute fiscali (e dell Iva fino al 22 giungo 2013) possa essere resa una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (vedi modello allegato). Il comma 28 ter invece, prevede che le disposizioni sulla responsabilità per gli adempimenti fiscali si applichino ai soggetti Iva e ai soggetti Ires, ma esclude le stazioni appaltanti pubbliche, comprese le società partecipate da enti pubblici e gli incaricati di pubblico servizio (rif. art. 3 comma 33 Dlgs 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici. in riferimento all art. 32 dello stesso provvedimento) Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 4, Tu 81/2008) L art. 26, comma 4, del dlgs 81/2008 dispone che l'imprenditore committente risponde in solido con appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall INAIL; le disposizioni non si applicano però ai danni se conseguenza dei rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Pag. 3 di 5

Allegato DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF DEI LAVORATORI DIPENDENTI (ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) art. 35, co. 28/28ter, D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006 come modif. dall art. 50 D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013 e C.M. n. 40/E dell'8 ottobre 2012 Il/La sottoscritto/a..., nato/a a..., il..., C.F...., residente in..., Via..., n...., cap..., in qualità di legale rappresentante dell'impresa... con sede in... Via..., n.... C.F.... P.I.... relativamente al contratto (di seguito, il "Contratto") di appalto stipulato in data... tra il committente... e l'appaltatore... subappalto stipulato in data... tra l'appaltatore... e il subappaltatore... consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi DICHIARA A) le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (di seguito, le "Ritenute"), i cui termini di versamento sono scaduti alla Data di Riferimento sono state versate, in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto, anche mediante scomputo totale o parziale. B) il/i modello/i F24 con il/i quale/i sono state versate o compensate le Ritenute è/sono stato/i presentato/i: - in data... con il protocollo n.... - in data... con il protocollo n.... Le ritenute versate includono le Ritenute riferibili al Contratto per il quale la presente dichiarazione è rilasciata. C) per l'esecuzione del Contratto, il dichiarante si è avvalso dell'opera di subappaltatori; in tal senso, si trasmette in allegato la documentazione rilasciata, agli stessi fini di cui alla presente dichiarazione, dai subappaltatori in relazione alle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente. non si è avvalso dell'opera di subappaltatori. D) Si allega copia del documento di identità del dichiarante. Pag. 4 di 5

E) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si dichiara che i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo...., lì...... [timbro e firma] Pag. 5 di 5