STATUTO. Art. 1) Costituzione. 1.1 E' costituita una società per azioni denominata "AGRIA HOLDING. ART. 2) Sede



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STATUTO Art. 1) Costituzione 1.1 E' costituita una società per azioni denominata "AGRIA HOLDING S.p.A." ART. 2) Sede 2.1 La società ha sede nel comune di Bojano (CB). L'Organo Amministrativo potrà deliberare l istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia, che all estero. La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all Organo Amministrativo. ART. 3) Durata 3.1 La durata della società e' fissata al 31 dicembre 2050. La durata può essere prorogata, o la società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell Assemblea straordinaria degli azionisti. ART. 4) Oggetto sociale 4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività: A) la realizzazione e gestione di aziende e di impianti zootecnici, per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari e allevamento di animali di qualunque tipo e specie, sia direttamente, sia attraverso partecipazioni societarie, cointeressenze, ecc...; B) la raccolta, la preparazione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione - anche mediante la manipolazione - e la commercializzazione di prodotti agricoli, compreso gli animali da allevamento nonché la gestione di centri di commercializzazione e

distribuzione di prodotti agricoli e alimentari di qualunque tipo e specie, sia in Italia che all'estero; C) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e la attrezzatura di stabilimenti per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli (compreso gli animali da allevamento) e dei sottoprodotti e derivati; D) l assunzione, sia diretta sia indiretta, e la gestione di partecipazioni e interessenze, anche di controllo, in altre società e/o enti, italiani ed esteri, pubblici e privati, e, quindi l acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società e/o enti, con il tassativo divieto che tale attività di assunzione e gestione di interessenze sia esercitata nei confronti del pubblico; E)il finanziamento e il coordinamento finanziario, tecnico e amministrativo delle società e enti del medesimo gruppo di appartenenza, nonché la prestazione di servizi nei confronti di tali società e/o enti. La Società può, inoltre, compiere qualunque operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare funzionalmente connessa alla realizzazione dell oggetto sociale, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione di mutui e il ricorso a forme di finanziamento di qualunque natura e durata (compresi i prestiti, fruttiferi e/o infruttiferi, a favore di ovvero da società controllanti, controllate o affiliate), la concessione di garanzie reali o personali, comprese fideiussioni, pegni e ipoteche, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed enti del gruppo di appartenenza, nonché l esercizio in genere di qualsiasi ulteriore attività e il compimento di ogni altra operazione inerente,

connessa e/o utile al conseguimento dell oggetto sociale, in ogni caso nel rispetto delle leggi applicabili e dei regolamenti del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Restano tuttavia espressamente escluse dall oggetto sociale della Società tutte le altre attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni, la prestazione dei servizi di investimento, la raccolta di risparmio tra il pubblico se non nei limiti consentiti dalla legge, nonché l esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziarie di cui al D. Lgs. 385/1993. CAPITALE - AZIONI OBBLIGAZIONI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE FINANZIAMENTI SOCI Art. 5) Capitale 5.1 Il capitale sociale è di Euro 45.000.360,00 (quarantacinquemilionitrecentosessanta virgola zero zero), diviso in ottantasettemiladuecentodieci (87.210) azioni ciascuna del valore nominale di Euro 516 (cinquecentosedici), ripartite in due categorie: a) numero ottantacinquemiladuecentodieci (85.210) azioni cosiddette "ordinarie"; b) numero duemila (2.000) azioni cosiddette "privilegiate", che comportano: 1) il diritto di priorità nella ripartizione degli utili fino alla concorrenza del cinque per cento (5%) del loro valore nominale; 2) il diritto di priorità nel rimborso del capitale sociale all'atto dello scioglimento della società; 3) la partecipazione insieme alle azioni ordinarie, attraverso la riduzione del relativo valore nominale, solo ad una meta' delle perdite, dovendo incidere l'altra meta' delle perdite sulle sole azioni ordinarie; 4) il diritto di voto

soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365 C.C. La società può aumentare il capitale sociale, anche mediate conferimento di beni in natura e di crediti, secondo le modalità previste dalla legge. La società può ridurre il capitale sociale secondo le modalità previste dalla legge. La riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. ART. 6) Azioni 6.1 Ogni azione è indivisibile. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria attribuiscono uguali diritti. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi. Nel caso di comproprietà, trovano applicazione le norme dell art. 2347 del codice civile. 6.2 La società può emettere, mediante delibera dell Assemblea straordinaria che integra le disposizioni del presente Statuto, azioni privilegiate, azioni a favore dei dipendenti della Società e/o di società controllate dalla Società, azioni correlate e/o qualsiasi altra categoria di azioni, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di emissione di azioni correlate la delibera dell'assemblea straordinaria dovrà stabilire i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore al quale le azioni correlate si riferiscono, le modalità di rendicontazione e le modalità per il trasferimento di tali azioni correlate. L emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni. La titolarità anche di una sola azione costituisce da parte del suo titolare accettazione del presente statuto.

Art. 7) Versamenti sulle azioni 7.1 Il Consiglio di Amministrazione richiederà il pagamento dei versamenti ancora dovuti dagli azionisti in relazione alle azioni non interamente liberate, determinandone i termini e le modalità di pagamento nel rispetto delle norme di legge applicabili. A carico del socio in ritardo nei versamenti decorre l interesse di mora in ragione del 2% (due per cento) per annum oltre all interesse legale, fermo il disposto dell art. 2344 del Codice Civile. ART. 8) Trasferimento delle azioni per atto tra vivi 8.1 Ciascun socio può liberamente trasferire le azioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta fino al terzo grado. Le azioni sono altresì liberamente trasferibili a favore della società controllante, di società controllate, di società collegate ovvero di società sottoposte a comune controllo, nonché nel caso di alienazione o trasferimento delle stesse in conseguenza della escussione di eventuali diritti di pegno concessi dai soci sulle azioni della Società. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, il trasferimento delle azioni a favore di qualunque altro soggetto comporta l attribuzione ai soci, regolarmente iscritti nel libro soci, del diritto di prelazione nell acquisto, secondo le modalità indicate nei commi 8.2, 8.3 e 8.4. L inosservanza delle regole contenute nei predetti commi rende il trasferimento inefficace nei confronti della Società. 8.2 Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci in proporzione alle azioni già possedute, con lettera raccomandata a.r. comunicata per conoscenza all organo di

amministrazione della Società. La comunicazione deve indicare le generalità dell acquirente, le condizioni di pagamento nonché il prezzo al quale il socio offerente è disposto a cedere le proprie azioni. 8.3 La prelazione deve essere esercitata da ciascun socio per l intera quota di sua spettanza con lettera raccomandata a.r. da inviare al socio alienante e alla Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma precedente, indicando espressamente se e quante azioni intende acquistare in caso di rinuncia alla prelazione da parte di altri soci. È considerato rinunciante il socio che non abbia esercitato nei termini il diritto spettantegli. Il socio alienante è libero di trasferire le azioni per le quali la prelazione non è stata esercitata all acquirente indicato nell offerta di prelazione entro sei mesi dall invio della scadenza del termine di 30 giorni sopra indicato. Qualora il trasferimento non si perfezioni entro i suddetti sei mesi, il socio offerente che sia ancora intenzionato a trasferire le azioni o i relativi diritti di opzione, deve rinnovare la prelazione agli altri azionisti. Art. 9) Obbligazioni - Strumenti finanziari Patrimoni destinati 9.1 La Società potrà emettere obbligazioni convertibili e non convertibili in conformità alle leggi applicabili. Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza di emettere obbligazioni non convertibili. L assemblea straordinaria, nei limiti previsti dalla legge applicabile, potrà deliberare di emettere obbligazioni convertibili o di delegare l emissione di tali obbligazioni al Consiglio di Amministrazione. Le delibere relative all emissione di obbligazioni regoleranno le modalità e le condizioni relative all emissione e al collocamento, le conseguenze degli adempimenti

e la trasferibilità delle obbligazioni. 9.2 La Società ha altresì diritto di emettere, mediante delibera dell'assemblea straordinaria che integra le disposizioni del presente Statuto, strumenti finanziari diversi dalle azioni (inclusi gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni di opere e servizi a favore della Società), che conferiscono i diritti stabiliti nella delibera di emissione, fatta eccezione per il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. Le delibere dell'assemblea straordinaria con le quali vengono emessi gli strumenti finanziari di cui sopra dovranno disciplinare le modalità e le condizioni di emissione, le conseguenze degli inadempimenti e la trasferibilità degli strumenti finanziari. 9.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e l emissione di strumenti di partecipazione a tali patrimoni destinati, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. La delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà contenere tutte le indicazioni previste dalla legge applicabile. Art. 10) Finanziamenti soci 10.1 In conformità con quanto previsto all art. 4.1, i soci possono eseguire a favore della Società, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e, in particolare, alla normativa in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico, versamenti in conto capitale e/o a fondo perduto nonché finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale. Art. 11) ASSEMBLEE 11.1 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, e' convocata dal Consiglio di

Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci a mezzo facsimile, lettera raccomandata, anche a mano, telegramma o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell adunanza. In alternativa, l assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano Milano Finanza almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 11.2 Nell avviso devono essere indicati l anno, il mese, il giorno, il luogo e l ora dell adunanza, nonché l elenco delle materie da trattare, nonché l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell eventuale seconda convocazione e delle eventuali convocazioni successive alla seconda. 11.3 Anche in mancanza delle formalità suddette, l assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia rappresentato, personalmente o per delega, l'intero capitale sociale e partecipi all assemblea medesima la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il Presidente dell assemblea comunica la deliberazione assunta dall assemblea totalitaria ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non intervenuti entro 5 giorni dall adunanza. 11.4 E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per tele conferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in

cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea. 11.5 Le assemblee potranno essere tenute anche fuori dalla sede legale, purché in Italia o in uno Stato membro dell Unione Europea. 11.6 L assemblea degli azionisti dovrà essere convocata almeno una volta l anno, entro 120 giorni dalla fine di ciascun esercizio sociale o entro 180 giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione di un bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all oggetto sociale. Art. 12)Intervento in assemblea 12.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti cui spetti il diritto di voto alla data dell adunanza. L intervento in assemblea non è subordinato al preventivo deposito dei certificati azionari a condizione che, tuttavia, il Presidente accerti l identità dei presenti e il loro diritto di partecipare e votare nell assemblea. Art. 13) Rappresentanza in assemblea 13.1 Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti. Art. 14) Presidenza in assemblea 14.1 L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall amministratore unico, o, in sua assenza o

impedimento, dal vice presidente, se nominato, o, in assenza di entrambi, da altra persona designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dell assemblea verifica la regolare costituzione dell adunanza, accerta l identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento della riunione e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato atto nel verbale. 14.2 Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, che avrà il compito di redigere il verbale della riunione. In caso di assemblea straordinaria il segretario sarà un Notaio. Art. 15) Deliberazioni dell assemblea. Verbalizzazione 15.1 Le assemblee ordinarie e le assemblee straordinarie saranno validamente costituite con il raggiungimento delle maggioranze indicate dalla legge. Per calcolare i quorum costitutivi saranno prese in considerazione esclusivamente le azioni con diritto di voto. Le deliberazioni dell assemblea, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione o nelle eventuali convocazioni successive, sono assunte con le maggioranze previste dalla legge nei singoli casi. 15.3. Le deliberazioni sono prese a votazione palese. 15.4 Le deliberazioni dell assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. 15.5 Le deliberazioni dell assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti ed i dissenzienti. Art. 16) Amministrazione della Società 16.1 La società e' amministrata da un amministratore unico ovvero da un

Consiglio d'amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri. Il numero di consiglieri è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina. 16.2 L amministratore unico e i consiglieri di amministrazione possono anche essere non soci e durano in carica per il periodo stabilito dall assemblea all atto della nomina, che non può essere in ogni caso superiore a tre esercizi. Essi scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. 16.3 Gli amministratori sono rieleggibili e ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del Codice Civile. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale. L assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. Se non è stato determinato un compenso all atto della nomina o successivamente, l incarico è da considerarsi a titolo gratuito. 16.4 Alla scadenza del termine, il Consiglio di Amministrazione resterà in carica con tutti i poteri ad esso spettanti fino alla sua effettiva sostituzione. Qualora nel corso dell esercizio, vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più consiglieri di amministrazione, si provvede ai sensi dell art. 2386 del codice civile. Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venisse meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall assemblea, si intenderà dimissionario l intero consiglio e l assemblea dovrà essere convocata senza

indugio dal Presidente del collegio Sindacale o da uno degli amministratori rimasti in carica, i quali, nel frattempo, potranno compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Art. 17) Presidente del Consiglio di Amministrazione ed organi delegati 17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l Assemblea, elegge al suo interno un Presidente e uno o più Vice Presidenti. 17.2 Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e per la effettiva gestione dell'attività sociale, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri - nei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c.- ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi membri, che acquisiranno la qualifica di amministratori delegati, determinando contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e può, in qualsiasi momento, avocare a sé in tutto od in parte ed anche in via definitiva operazioni rientranti nella delega conferita. 17.3 Gli Organi Delegati, quali il Presidente e/o l Amministratore Delegato e/o il Comitato Esecutivo, riferiscono, con periodicità almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull attività svolta in forza delle deleghe ricevute, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in aggiunta a quanto precede i suddetti soggetti riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione previa valutazione dell adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari, adottando le determinazioni più opportune; valuta, sulla base della relazione degli Organi Delegati, il generale andamento della gestione. La comunicazione prevista al precedente comma, viene effettuata oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta indirizzata agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale. 17.4 Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale e uno o più procuratori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti ed alle liti, fissando le relative attribuzioni. Art. 18) Convocazione del Consiglio di Amministrazione 18.1 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, della ora e delle materie da trattarsi, deve essere inviata, a ciascun amministratore e sindaco effettivo, a mezzo raccomandata, anche a mano, telegramma, fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quella dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve ma non inferiore alle 24 ore e l'invito può essere effettuato a mezzo telegramma, fax o posta elettronica. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri in carica e di tutti i componenti effettivi

in carica del collegio sindacale. Tuttavia, in tali ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritengano sufficientemente informati. 18.2 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele conferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 18.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, ad ogni effetto ed in tutte le sue attribuzioni, dal Vice Presidente ovvero da altro consigliere designato dal Consiglio medesimo. Art. 19) Deliberazioni del Consiglio 19.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. Art. 20) Attribuzioni 20.1 La gestione della Società spetta esclusivamente all organo amministrativo, che compie le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale. Gli amministratori devono sottoporre, nei casi richiesti, le operazioni di propria competenza alla preventiva autorizzazione dell Assemblea ordinaria ferma, in ogni caso, la responsabilità per gli atti

da essi compiuti. Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze: a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505bis c.c.; b) l indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono senza valore nominale; f) l istituzione o la soppressione di sedi secondarie; g) il trasferimento della sede sociale all interno del territorio nazionale. Art. 21) Presidente e Vice Presidente 21.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, il vice presidente o l amministratore delegato: a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 18.3, ne fissa l ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri; coordina, inoltre, i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l identità e legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni; b) presiede l Assemblea, ordinaria e straordinaria; c) verifica l attuazione delle deliberazioni consiliari. 21.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge,

vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario o, nei casi previsti dalla legge, dal Notaio. Art. 22) RAPPRESENTANZA 22.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o al Vice Presidente e, ove nominati, agli amministratori delegati, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati. 22.2 Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di cui siano appositamente e specificatamente incaricati. 22.3 La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere altresì conferita, dalle persone a cui è attribuita la rappresentanza legale, ai direttori generali e procuratori, ove nominati, ovvero ai dipendenti ed anche a terzi. Art. 23) COLLEGIO SINDACALE 23.1 L assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne determina il compenso. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. 23.2 Il collegio sindacale vigila sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo amministrativo e contabile

adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Ricorrendo le condizioni previste dall art. 2409 bis 3 comma del codice civile, l assemblea può affidare il controllo contabile della Società al collegio sindacale. Art. 24) Riunioni del Collegio Sindacale 24.1 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio si tengano per teleconferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale. Le deliberazioni del collegio sindacale risultano da processi verbali sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario, trascritti sull apposito Libro delle adunanze e delle verbalizzazioni del collegio sindacale. Art. 25) Controllo contabile 25.1 nei casi previsti dalla legge, il controllo contabile della Società è affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori Contabili. 25.2 Venendo meno le condizioni poste dalla legge in materia, l assemblea ordinaria può deliberare di affidare il controllo contabile della Società al

Collegio Sindacale. BILANCI UTILI DIVIDENDI Art. 26) Bilancio L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede in conformità alle prescrizioni di legge alla formazione del bilancio sociale. Art. 27) Utili Sulla destinazione degli utili di esercizio, dedotta comunque la quota posseduta a riserva legale a norma di legge, delibera l assemblea dei soci. Art. 28) Dividendi 28.1 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o presso quegli istituti di credito che saranno indicati. I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni saranno prescritti a favore della Società, con diretta loro appostazione a riserva. Art. 29)SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge. In caso di scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci che dovra' de terminare le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 30) Domicilio dei soci Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra loro, ivi incluso il loro numero di facsimile e il loro indirizzo e-mail, è quello che risulta dal Libro

dei soci. Art. 31) Disposizioni generali Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni.