Decreto-legge del 29 dicembre 1983 n. 746



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Decreto-legge del 29 dicembre 1983 n. 746 Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1983 Articolo 1 Applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. n 633/72. Articolo 2 Dichiarazioni mendaci. (N.D.R.: Per l'interpretazione del comma 1 del presente articolo vedi il comma 3 dell'art. 8 della legge 25/07/2000, n. 213). Articolo 3 Esportatori abituali: opzioni. Articolo 4 Estensione della disciplina di cui agli articoli precedenti. Articolo 5 Artt.1,2,3,4: effetti. Articolo 6 Esercizio delle opzioni. Articolo 7 Autoveicoli acquistati o importati dall'1.1.1983. Articolo 7 bis Modificazioni alla tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642/72. Articolo 7 ter Non imponibilita' ai fini IVA delle erogazioni finanziarie effettuate dall'aima. Articolo 8 Entrata in vigore. Pagina 1

Articolo 1 - Applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. n 633/72. In vigore dal 1 gennaio 2005 1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione: a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; b) (lettera soppressa); c) che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita' del modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonche' l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. 2. La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformita' degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno e' inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalita' di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma delle stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa. 3. (Comma abrogato) 4. (Comma abrogato) Articolo 2 - Dichiarazioni mendaci. (N.D.R.: Per l'interpretazione del comma 1 del presente articolo vedi il comma 3 dell'art. 8 della legge 25/07/2000, n. 213). In vigore dal 15 aprile 2000 1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell'imposta Pagina 2

stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa. 2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono puniti con la pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso art. 1. 3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento e'divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta. 4. (Comma abrogato). Articolo 3 - Esportatori abituali: opzioni. 1. L'opzione esercitata ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, esplica effetto fino al 31 dicembre 1983. I contribuenti possono continuare ad avvalersi, successivamente a tale data, della facolta' di assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti sempreche' sussistano i presupposti indicati nella lettera a) dell'art. 1 del presente decreto e sia presentata la dichiarazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo. 2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al prospetto previsto nel comma 3 dello stesso articolo deve essere pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 e' differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformita' al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera c). Le annotazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, relative alle dichiarazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo, emesse o ricevute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 29 febbraio 1984, possono essere eseguite entro il 5 marzo 1984. 3. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attivita', nonche' le disposizioni contenute nel comma 3 dello stesso articolo. Sono altresi' abrogate le disposizioni di cui al comma 4 del successivo art. 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di cui al comma 2 dell'art. 70 del suddetto decreto. La disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 48 del medesimo decreto si applica con riferimento ai dati indicati nella dichiarazione di cui alla lettera b) dell'art. 1 e, per i soggetti che Pagina 3

si avvalgono delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti anche con riferimento ai dati relativi alle esportazioni indicati nel prospetto di cui al comma 3 dello stesso art. 1. Articolo 4 - Estensione della disciplina di cui agli articoli precedenti. Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8 bis e 9 e all'art. 68, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Articolo 5 - Artt.1,2,3,4: effetti. Le disposizioni degli artt. da 1 a 4 hanno effetto dall'1 gennaio 1984. Articolo 6 - Esercizio delle opzioni. In vigore dal 30 dicembre 1993 1. Per l'anno 1983 i soggetti di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno facolta' di optare, alle condizioni ivi previste, per la detrazione nel modo normale all'atto della dichiarazione annuale; resta ferma la preclusione di cui al sesto comma dello stesso articolo. 2. Per gli anni successivi al 1983 e' esclusa la facolta' di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma. 3. Resta ferma la facolta' di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'art.34 del suddetto decreto. Per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, puo' essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo. 4. Sono soppressi i commi quarto e quinto dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Articolo 7 - Autoveicoli acquistati o importati dall'1.1.1983. Pagina 4

La disposizione di cui all'art. 6, primo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativa alla soppressione dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ha effetto per le cessioni di autovetture ed autoveicoli acquistati o importati dall'1 gennaio 1983. Articolo 7 bis - Modificazioni alla tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642/72. Alla tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente: "Art. 21-bis. - Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia". Articolo 7 ter - Non imponibilita' ai fini IVA delle erogazioni finanziarie effettuate dall'aima. Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'aima devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'iva. Articolo 8 - Entrata in vigore. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Pagina 5