Alcuni modelli di Clausola arbitrale e compromesso come base per la discussione e la lezione presso l Ordine dei Commercialisti di Vicenza del 13 novembre 2010 (senza alcuna pretesa di completezza o di formulazione standard) 1) CLAUSOLA STANDARD PER ARBITRALE RITUALE DI DIRITTO COMUNE (TRA DUE PARTI) COLLEGIO ARBITRALE Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, due dei quali nominati, ciascuno, ad opera di ciascuna parte, a mezzo di lettera raccomandata, ed il terzo, con funzione di Presidente, di comune accordo dai due arbitri così nominati dalle parti. In difetto di accordo degli arbitri nominati dalle parti in ordine alla nomina del terzo arbitro, questo sarà nominato, ai sensi dell art. 810 c.p.c., dal Presidente del Tribunale di.. [o Presidente di altro Organo, per esempio, del Consiglio Ordine Avvocati di. o dell Ordine dei Commercialisti di.], su istanza della parte che si farà a tal fine più diligente. indicare la città, che deve essere ricompresa nel circondario del Tribunale eventualmente indicato come competente per la nomina del 3 arbitro]. La legge applicabile sarà, e la lingua dell arbitrato sarà [clausola eventuale da specificare se l arbitrato coinvolge parti aventi nazionalità diversa o sede legali in stati diveri oppure qualora debba essere eseguita all estero la maggior parte delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce] Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto ed in via rituale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale (artt. 816 e ss. c.p.c.). Il lodo verrà emesso entro il termine di giorni [clausola eventuale: se non si introduce varrà il termine stabilito dall art. 820 c.p.c. 240 giorni da accettazione della nomina] e potrà essere impugnato anche per errori di diritto. Agli arbitri è riconosciuto il potere di decidere in ordine alla condanna delle spese legali sopportate da ciascuna parte, secondo le norme del codice di procedura civile (artt. 91 e ss.); gli onorari e le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale saranno anticipate da ciascuna parte in egual misura, salvo il diritto della parte vittoriosa di ripetere nei confronti della parte soccombente le somme già corrisposte [clausola eventuale, ma opportuna].
2) CLAUSOLA STANDARD PER ARBITRALE RITUALE DI DIRITTO COMUNE (TRA DUE PARTI) ARBITRO UNICO [scelta da da operare tenendo conto delle circostanze concrete e anche in riferimento al valore della controversia] Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Arbitro Unico che sarà nominato di comune accordo dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di.. [o Presidente di altro Organo, per esempio, del Consiglio Ordine Avvocati di. o dell Ordine dei Commercialisti di.], su istanza della parte interessata. indicare la città, che deve essere ricompresa nel circondario del Tribunale eventualmente indicato come competente per la nomina dell Arbitro Unico]. La legge applicabile sarà, e la lingua dell arbitrato sarà [clausola eventuale da specificare se l arbitrato coinvolge parti aventi nazionalità diversa o sede legali in stati diveri oppure qualora debba essere eseguita all estero la maggior parte delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce] L Arbitro Unico deciderà secondo diritto ed in via rituale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale (artt. 816 e ss. c.p.c.). Il lodo verrà emesso entro il termine di giorni [clausola eventuale: se non si introduce varrà il termine stabilito dall art. 820 c.p.c. 240 giorni da accettazione della nomina] e potrà essere impugnato anche per errori di diritto. All Arbitro Unico è riconosciuto il potere di decidere in ordine alla condanna delle spese legali sopportate da ciascuna parte, secondo le norme del codice di procedura civile (artt. 91 e ss.); gli onorari e le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale saranno anticipate da ciascuna parte in egual misura, salvo il diritto della parte vittoriosa di ripetere nei confronti della parte soccombente le somme già corrisposte [clausola eventuale, ma opportuna]. 3) CLAUSOLA STANDAR PER ARBITRATO RITUALE AMMINISTRATO DA CAMERA ARBITRALE (v. altri modelli allegati)
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di.., che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Collegio Arbitrale di tre arbitri, dei quali due nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale. L arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. [Questa è la formula base: si può sentire la camera arbitrale di riferimento e avere ulteriori suggerimenti o conferme è sempre opportuno avere ed esaminare una copia del regolamento da sottoporre alle parti, nonché la tabella dei diritti e spese spettanti alla camera arbitrale e degli onorari riconosciuti agli arbitri] 4) CLAUSOLA ARBITRALE PER ARBITRATO IRRITUALE Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di: a) un Arbitro Unico che sarà nominato di comune accordo dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di.. [o Presidente di altro Organo, per esempio, del Consiglio Ordine Avvocati di. o dell Ordine dei Commercialisti di.], su istanza della parte interessata / ovvero b) di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, due dei quali nominati, ciascuno, ad opera di ciascuna parte, a mezzo di lettera raccomandata, ed il terzo, con funzione di Presidente, di comune accordo dai due arbitri così nominati dalle parti. In difetto di accordo degli arbitri nominati dalle parti in ordine alla nomina del terzo arbitro, questo sarà nominato, ai sensi dell art. 810 c.p.c., dal Presidente del Tribunale di.. [o Presidente di altro Organo, per esempio, del Consiglio Ordine Avvocati di. o dell Ordine dei Commercialisti di.], su istanza della parte che si farà a tal fine più diligente. In deroga a quanto stabilito dall art. 824-bis c.p.c. le parti convengono che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 808-ter c.p.c. indicare la città, che deve essere ricompresa nel circondario del Tribunale eventualmente
indicato come competente per la nomina dell Arbitro Unico o del Presidente del Collegio Arbitrale]. La legge applicabile sarà, e la lingua dell arbitrato sarà [clausola eventuale da specificare se l arbitrato coinvolge parti aventi nazionalità diversa o sede legali in stati diveri oppure qualora debba essere eseguita all estero la maggior parte delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce]. Gli arbitri decideranno secondo diritto ovvero secondo equità [clausola eventuale] Il lodo verrà emesso entro il termine di giorni. Agli arbitri è riconosciuto il potere di decidere in ordine alla ripartizione delle spese legali sopportate da ciascuna parte; gli onorari e le spese per il funzionamento dell arbitrato saranno anticipate da ciascuna parte in egual misura, salvo il diritto della parte che ha ottenuto ragione di ripetere nei confronti della parte soccombente le somme già corrisposte [clausola eventuale, ma opportuna] ARBITRATI SOCIETARI 1) CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE PER STATUTI E ATTI COSTITUTIVI DELLE SOCIETA DI CAPITALI Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci nei confronti dei soci o della società ovvero quelle promosse nei loro confronti dai soci o dalla società e le controversie aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari purché abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte da un collegio di tre arbitri nominato dal Presidente del Tribunale di.. o di altro Organo, come dal Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti di.. [di solito del luogo in cui ha sede la società]. indicare la città dove ha sede legale la società]. Gli arbitri dovranno decidere entro il termine di [ovvero in quello per legge pari a a 240 giorni dall accettazione della loro nomina].
Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto. Agli arbitri è riconosciuto il potere di decidere in ordine alla condanna delle spese legali sopportate da ciascuna parte, secondo le norme del codice di procedura civile (artt. 91 e ss.); gli onorari e le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale saranno anticipate da ciascuna parte in egual misura, salvo il diritto della parte vittoriosa di ripetere nei confronti della parte soccombente le somme già corrisposte [clausola eventuale, ma opportuna]. Per quanto non previsto, si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e del codice di procedura civile. 2) CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE STANDARD DI DIRITTO (SOCIETA DI PERSONE) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione al presente statuto, regolato dalla legge sostanziale italiana comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché all esercizio dell attività sociale, comprese, a fini esemplificativi quelle relative alla liquidazione della quota sociale del socio receduto, al recesso, ai conferimenti del socio ed alla sua esclusione sarà deferita alla decisione in via rituale di un Collegio Arbitrale di tre arbitri nominati dal Presidente dell Ordine dei Commercialisti di., o dalla Camera Arbitrale di. Sede dell arbitrato sarà la città di. Il Collegio arbitrale deciderà, nel termine di legge, secondo diritto. 3) CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA PER ARBITRATO AMMINISTRATO DA CAMERA COMMERCIO MILANO (PER STATUTI E ATTI COSTITUTIVI) Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano OVVERO dalla Camera Arbitrale di Vicenza. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla camera Arbitrale. L arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.
PS: in materia societaria, la disciplina speciale rimane dettata dal d.lgs. n. 5/2003, che all art. 34, comma 2, ha stabilito che la clausola compromissoria deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società. E quindi importante, anche nella revisione degli statuti, ricordarsi sempre di rivedere la clausola compromissoria e indicare che l arbitro o gli arbitri debbono essere nominati da un soggetto terzo, preferibilmente le camere arbitrali locali, che meglio di altri garantiscono una vera terzietà e una collaborazione ed organizzazione competente. v. altri modelli allegati delle varie Camere Arbitrali **** MODELLI DI COMPROMESSO ARBITRALE A LITE INSORTA I modello I sottoscritti1........................ e............................ premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto2.............................................................................. convengono di deferire tale controversia alla decisione di3...................................................................... da nominarsi a cura del Presidente dell Ordine degli Avvocati/ dei Commercialisti di dalla Camera Arbitrale di L'organo arbitrale procederà secondo4..................................in via5.......................................................... 1Indicazione del nome e della residenza o (se società) della sede delle parti. 2Indicazione, anche in via generale, dell'oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine. 3Indicazione del numero degli arbitri (uno o tre).
4Le parti devono scegliere che la decisione dell'arbitro avvenga secondo diritto o secondo equità. 5Le parti devono decidere se optare per l'arbitrato rituale o per quello irrituale. **************************************** II modello I sottoscritti: A. e B. Tra i quali è insorta controversia avente il seguente oggetto:. CONVENGONO di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le seguenti modalità: 1.1 Il Collegio arbitrale è così composto: a) arbitro nominato dalla parte A: b) arbitro nominato dalla parte B: c) presidente del Collegio concordemente designato dalle parti. In mancanza di accordo il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio sarà nominato dal Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti di o del tribunale di.. 2.1 Il Collegio Arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito al procedimento disciplinato dalle norme contenute nel codice di procedura civile. 2.2 Il termine per la pronuncia del lodo di cui all art. 820, primo comma, c.p.c., è fissato in giorni 240. 2.3 L arbitrato ha sede presso. Luogo e data: La parte A: La parte B: