Attività di vendita Commercio di cose usate o di cose antiche e/o aventi valore artistico Descrizione Per cose antiche si intendono: beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o preziosi, autoveicoli d'epoca. Per cose usate si intendono: quelle che possono essere riutilizzate, sia quelle che possono essere impiegate in maniera diversa rispetto all'uso originale. Rientrano quindi nel commercio di cose antiche e usate: oggetti aventi valore storico (oggetti aventi oltre 50 anni) o artistico, elencati all'interno del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 oggetti non aventi valore storico (oggetti non aventi oltre 50 anni) o artistico autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori usati L'imprenditore deve munirsi del registro di carico e scarico beni antichi e usati riportante le indicazioni di legge. NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA SCIA NE DELLA TENUTA DEL REGISTRO per il commercio di cose usate prive di valore o valore esiguo quali, ad esempio, vestiti, chincaglieria, bigiotteria e cose di poco conto. Requisiti Per svolgere l attività sopra descritta occorre essere in possesso dei requisiti morali, professionali, dei presupposti e degli ulteriori requisiti specifici sotto elencati. Requisiti morali:
assenza di cause ostative elencate nell art. 71 del D.LGS. 59/2010; assenza cause ostative elencate nell art. 67 del D.LGS. 159/2011. Altri requisiti: disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro); destinazione urbanistica. L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono avere una destinazione d uso compatibile con l attività stessa. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria). ADEMPIMENTI PRELIMINARI Preliminarmente alla presentazione di SCIA per cose antiche usate è necessario essere in possesso di tutta la documentazione necessaria in base alla tipologia di attività: commercio su aree pubbliche: è necessario essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o in posteggio di mercato. commercio all'ingrosso: è necessario essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio. commercio per corrispondenza, tramite televisione o altri mezzi di comunicazione: è necessario esserre in possesso di autorizzazione o aver presentato DIAP O SCIA per commercio elettronico o vendita per corrispondenza. commercio per la vendita a domicilio: è necessario esserre in possesso di autorizzazione o aver presentato DIAP O SCIA per attività di vendita presso il domicilio del consumatore. commercio al minuto in sede fissa: è necessario essere in possesso di autorizzazione o aver presentato in COM1, DIAP o SCIA per esercizio di vicinato o media struttura di vendita o grande struttura di vendita.
Adempimenti l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP dell'istanza, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68 L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso del registro di carico e scarico beni antichi e usati che sarà posto in uso solo ad avvenuta vidimazione da parte del Comune a seguito di richiesta di vidimazione. Non si è tenuti al possesso solo in caso di commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell attività di vendita, è necessario presentare: SCIA Agenzia d'affari; Planimetria in scala 1:100; Registro dei beni antichi e usati; copia del documento di identità Ricevuta di versamento oneri istruttoria. Per il subingresso, la sospensione, il cambiamento della ragione sociale bisogna presentare: SCIA Agenzia d'affari; Copia documento di identità Cessione attività copia dell'atto notarile; Registro dei beni antichi e usati; Ricevuta di versamento oneri istruttoria Per la cessazione dell'attività: Comunicazione Cessazione; Copia del documento di identità. PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI: L importo da pagare ammonta a: euro 15,00 per diritti di istruttoria.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: COMUNE DI PALAZZO PIGNANO c/c postale n. 11886264 Servizio Tesoreria Comune di Palazzo Pignano Cordinate POSTALI : IT82 R076 0111 4000 0001 1886 264 Cordinate BANCARIE: IT 15 K 08771 56970 000000301185 COMUNE DI TORLINO VIMERCATI c/c postale n. 10340263 Servizio tesoreria Comune Torlino Vimercati Cordinate Postali : IT75L0760111400000010340263 Cordinate Bancarie: IT75D0877157240000000160777 SANZIONI L amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, l amministrazione, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela. MEZZI DI RICORSO: a) per l interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli effetti b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
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