IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare lʹarticolo 100 A,



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Direttiva 89/395/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti lʹetichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità Gazzetta ufficiale n. L 186 del 30/06/1989 pag. 0017 0020 edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0066 edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0066 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti lʹetichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (89/395/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare lʹarticolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperaezione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 79/112/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE (5), prevede, in molti casi, delle possibilità di deroghe nazionali; considerando che nella duplice prospettiva della realizzazione del mercato interno e di una migliore informazione di tutti i consumatori della Comunità è opportuno eliminare tali deroghe; considerando, in particolare, che lʹesperienza acquisita in seguito allʹadozione della direttiva 79/112/CEE consente di renderla applicabile a ristoranti, ospedali, mense e altre collettività analoghe, in tutta la Comunità; considerando che la data di conservazione minima ha dato buoni risultati; che tuttavia nellʹinteresse di una migliore protezione della salute pubblica deve esserle preferito un sistema di datazione più rigoroso nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili da punto di vista microbiologico; che in caso di dubbio deve essere prevista una procedura comunitaria; 1

considerando che la presente direttiva concerne soltanto lʹetichettatura, la presentazione e la pubblicità e non il problema dellʹautorizzazione o del divieto di irradiazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti; considerando tuttavia che, fatta salva una decisione a livello comuntario circa il merito, occorre sin dʹora riconoscere al consumatore il diritto di essere informato del trattamento GU n. C 154 del 12. 6. 1987, pag. 10. GU n. C 120 del 16. 5. 1989. mediante irradiazione subito da un prodotto alimentare, quando questo è autorizzato; che a tale scopo è opportuno prevedere che su ogni prodotto così trattato debba figurare una dicitura adeguata; che tuttavia disposizioni specifiche relative ai prodotti composti contenenti un ingrediente precedentemente trattato con radiazioni ionizzanti saranno stabilite solo in occasione dellʹadozione di una normativa concernente questo stesso trattamento dʹirradiazione; considerando che, per facilitare gli scambi tra gli Stati membri può essere previsto che nella fase precedente la vendita al consumatore finale soltanto lʹindicazione degli elementi essenziali debba figurare sullʹimballaggio esterno e che talune indicazioni obbligatorie che devono corredare un prodotto alimentare preimballato figurino soltanto sui relativi documenti commerciali; considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione delle competenze per lʹesecuzione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nellʹambito del comitato permanente dei prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE (6), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue: 1) il titolo della direttiva è sostituito dal titolo seguente: «Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti lʹetichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità»; 2) il testo dellʹarticolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. La presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, in appresso denominate ʺcollettivitàʹʹ»: 2

3) allʹarticolo 1, paragrafo 3, lettera b) lʹespressione «al consumatore finale» è sostituita dallʹespressione «al consumatore finale ed alle collettività»; 4) il testo dellʹarticolo 2, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente: «b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad unʹalimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.»; 5) il testo dellʹarticolo 3, paragrafo 1, punto 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza.»; 6) allʹarticolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Le disposizioni comunitarie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura prevista allʹarticolo 17.»; 7) allʹarticolo 5, paragrafo 1, lʹespressione «al consumatore finale» è sostituita dallʹespressione «al consumatore finale ed alle collettività»; 8) allʹarticolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente: «Su ogni prodotto alimentare che sia stato trattato con radiazioni ionizzanti deve figurare una delle seguenti diciture: in spagnolo: ʺirradiadoʹʹ o ʺtratado con radiación ionizanteʹʹ; in danese: ʺbestraalet/...ʹʹ o ʺstraalekonserveretʹʹ o ʺbehandlet med ioniserende straalingʹʹ o ʺkonserveret med ioniserende straalingʹʹ; in tedesco: ʺbestrahltʹʹ o ʺmit ionisierenden Strahlen behandeltʹʹ; in greco: ʺepexergasmeno me ionizoysa aktinovoliaʹʹ o ʺaktinovolimenoʹʹ; 3

in inglese: ʺirradiatedʹʹ o ʺtreated with ionising radiationʹʹ; in francese: ʺtraité per rayonnements ionisantsʹʹ o ʺtraité par ionisationʹʹ; in italiano: ʺirradiatoʹʹ o ʺtrattato con radiazioni ionizzantiʹʹ; in olandese: ʺdoorstraaldʹʹ o ʺdoor bestraling behandeldʹʹ o ʺmet ioniserende stralen behandeldʹʹ; in portoghese«ʺirradiadoʹʹ o ʺtratado por irradiaçaoʹʹ o ʺtratado por radiaçao ionizanteʹʹ.»; 9) il testo dellʹarticolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo trattino è sostituito dal testo seguente: «gli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nellʹallegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria. Modifiche allʹelenco delle categorie riportate nellʹallegato I possono essere adottate secondo la procedura prevista allʹarticolo 17.»; 10) il testo dellʹarticolo 6, paragrafo 5, lettera b), terzo trattino è completato dalla frase seguente: «tali disposizioni comunitarie sono adottate secondo la procedura prevista allʹarticolo 17.»; 11) il testo dellʹarticolo 6, paragrafo 5, lettera b), quarto trattino è sostituito dal testo seguente: «Le disposizioni comunitarie specifiche che determinano lʹimpiego della dicitura relativa al trattamento con radiazioni ionizzanti di un ingrediente saranno stabilite successivamente, conformemente allʹarticolo 100 A del trattato.»; 12) allʹarticolo 6, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: «Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista allʹarticolo 17.»; 13) allʹarticolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il comma 4

seguente: «Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista allʹarticolo 17.»; 14) il testo dellʹarticolo 8, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di copertura, sullʹetichetta deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato del prodotto. Ai sensi del presente paragrafo, per liquido di copertura si intendo i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per lʹacquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia; soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti; succhi di frutta ed ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi. Questo elenco può essere completato secondo la procedura prevista allʹarticolo 17. I metodi di controllo del peso netto sgocciolato sono stabiliti secondo la procedura prevista dallʹarti colo 17.»; 15) allʹarticolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente: «7. Le disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettere b) e d) e al paragrafo 5 sono adottate secondo la procedura prevista allʹarti colo 17.»; 16) lʹarticolo 9, paragrafo 2, secondo e terzo comma, è soppresso; 17) il testo dellʹarticolo 9, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Fino al 31 dicembre 1992 gli Stati membri possono permettere, nel loro territorio, che il periodo minimo di conservazione sia espresso diversamente che con lʹindicazione del termine minimo di conservazione. Fatta salva lʹinformazione prevista dallʹarticolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.»; 18) il testo dellʹarticolo 9, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: «6. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prescrivono altre indicazioni di data, lʹindicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi: 5

degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi. Questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose; dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutti diversi dallʹuva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99, ottenute da uva o mosto di uva; delle bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10 % in volume; delle bevande rinfrescanti non alcolizzate, succhi di frutta, nettari di frutta e bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5 litri, destinati alle collettività; dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione; degli aceti; del sale da cucina; degli zuccheri allo stadio solido; dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati; delle gomme da masticare e prodotti analoghi; delle porzioni individuali di gelati alimentari.»; 19) è inserito lʹarticolo seguente: «Articolo 9 bis 1. Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che, di conseguenza, possono costituire dopo breve tempo un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. 2. La data deve essere preceduta dalla parole: in spagnolo: ʺfecha de caducidadʹʹ; in danese: ʺsidste anvendelsesdatoʹʹ; in tedesco: ʺverbrauchen bisʹʹ; in greco: ʺanalosi mechriʹʹ 6

in inglese: ʺthse vzʹʹ; in franpsese: ʺa psonsomer xthsqthʹathʹʹ; in italiano: ʺda psonsthmare entroʹʹ; in olandese: ʺte gevrthiken totʹʹ; in portogiese: ʺa psonsthmir ateʹʹ. Qtheste parole deoono essere segthite: dalla data stessa, oppthre dalla menyione del pthnto in psthi essa e indipsata sthlla etipsietta. Qtheste indipsavioni sono segthite da thna despsriyione delle psondiyioni da osseroare per la psonseroavione. 3. La data psomprende il giorno, il mese e, eoentthalmente, lʹanno, nellʹordine e in forma psiiara. 4. Sepsondo la propsedthra preoista allʹartipsolo 17 ptho essere depsiso in determinati psasi se sono soddisfatte le psondiyioni di psthi al paragrafo 1.»; 20) ^allʹartipsolo 10, paragrafo 2, e angithnto il psomma segthente: «Le disposiyioni psomthnitarie di psthi al presente paragrafo sono adottate sepsondo la propsedthra preoista allʹartipsolo 17.»; 21) ^il testo dellʹartipsolo 11 e sostitthito dal testo segthente: «Articolo 11 1. a) Se i prodotti alimentari sono preconfezionati, le indicazioni di cui allʹarticolo 3 e allʹarticolo 4, paragrafo 2 figurano sullʹimballaggio preconfezionato o su unʹetichetta legata al medesimo. b) In deroga alla lettera a) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle quantità nominali, se i prodotti alimentari preconfezionati sono destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase che precede la vendita a questʹultimo allorché tale fase non è la vendita ad una collettività, destinati ad essere consegnati alle collettività per esservi preparati o trasformati, frazionati o messi al consumo 7

le indicazioni di cui allʹarticolo 3 e allʹarticolo 4, paragrafo 2 possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi a detti prodotti, se è garantito che tali documenti, contenenti tutte le indicazioni dellʹetichettatura, accompagnano i prodotti alimentari cui si riferiscono oppure sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente a questa. c) Nei casi previsti alla lettera b) le indicazioni previste allʹarticolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4) e 6) nonché eventualmente quella prevista allʹarticolo 9 bis figurano anche sullʹimballaggio esterno in cui i prodotti alimentari sono presentati per la commercializzazione. 2. Tali indicazioni devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure. 3. a) Le indicazioni di cui allʹarticolo 3, paragrafo 1, punti 1), 3), 4) e 9) figurano nello stesso campo visivo. Tale obbligo può essere esteso alle indicazioni previste dallʹarticolo 4, paragrafo 2. b) Tuttavia, per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura di cui alla lettera a), questo obbligo non si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva. 4. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicato in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano né etichetta né anello né fascetta nonché degli imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm$ sono obbligatorie soltanto le indicazioni di cui allʹarticolo 3, paragrafo 1, punti 1), 3) e 4). Il paragrafo 3,lettera a) non è applicabile in tale caso. 5. Fino al 31 dicembre 1996, gli Stati membri possono non esigere lʹindicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza nel caso delle bottiglie di cui al paragrafo 4. 6. LʹIrlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito possono prevedere deroghe allʹarticolo 3, paragrafo 1 e al presente articolo, paragrafo 3, lettera a) per il latte e i prodotti del latte confezionati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate. 7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate ai sensi dei paragrafi 5 o 6.»; 8

22) allʹaricolo 12, primo comma lʹespressione «al consumatore finale» è sostituita dallʹespressione «al consumatore finale ed alle collettività»; 23) allʹarticolo 12, paragrafo 2 il termine «consumatore» è sostituito dal termine «acquirente»; 24) il testo dellʹarticolo 17 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 17 Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato ʺcomitatoʹʹ, viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di questʹultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stati membro. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dellʹurgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dallʹarticolo 148, paragrafo 2 del trattato per lʹadozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita allʹarticolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dall data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»; 25) lʹarticolo 18 è soppresso; 26) lʹarticolo 23 è soppresso. Articolo 2 Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, in modo da: permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20 dicembre 1990; vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 20 giugno 1992. 9

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES (1) GU n. C 124 del 28. 5. 1986, pag. 5. e(2) GU n. C 99 del 13. 4. 1987, pag 65 e(3) GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 27. (4) GU n. L 33 dellʹ8. 2. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.(6) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9. 10