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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

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Transcript:

N. 01570/2008 REG.SEN. N. 01442/2003 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato la presente (Sezione Prima) SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2003, proposto da: Calugi Riccarda, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ghelli, con domicilio eletto presso Renato Salimbeni in Firenze, via XX Settembre N. 60; contro Provveditorato Agli Studi di Pistoia, Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentati e difesi dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri n.4; per la condanna dell Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito per effetto dell illegittima esclusione dalle graduatorie delle supplenze del personale ATA, profilo professionale di guardarobiera, di cui al decreto del Provveditore agli studi di Pistoia n. 5980 del 31 agosto 1998, successivamente annullato dal T.A.R. Toscana, sez. I. con sentenza n. 796/00 Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/04/2008 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO Espone la ricorrente di avere richiesto, con istanza rivolta al Provveditorato agli studi di Pistoia, di essere inclusa, in applicazione dell O.M. n. 296 del 30 ottobre 1990, nella graduatoria per le supplenze del personale ATA profilo professionale di guardarobiera. In forza dell utile collocazione nella relativa graduatoria approvata con decreto dell 1 agosto 1994, la ricorrente poteva prestare servizio negli anni scolastici 1995/1998 presso l Istituto agrario di Pescia. Successivamente ai sensi dell art. 554 del d.lgs. n. 297/1994 veniva indetta una nuova procedura per l aggiornamento della graduatoria in parola consentendo la partecipazione a tutti coloro che vantavano un anzianità di almeno due anni nel profilo professionale considerato. Tuttavia, nonostante il positivo inserimento nella pregressa graduatoria, con decreto del Provveditore agli studi di Pistoia n. 5980 del 31 agosto 1998 la ricorrente veniva esclusa in quanto non ritenuta in possesso del prescritto titolo di studio. Avverso tale atto veniva proposta impugnazione dinanzi a questo T.A.R. che, con ordinanza n. 746/1998 ne disponeva l ammissione con riserva. Con ulteriore provvedimento n. 13570 del 14 ottobre 1998, tuttavia, il Provveditore agli studi di Pistoia disponeva l esclusione della ricorrente anche dalla graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza per il medesimo profilo professionale. Anche tale atto veniva impugnato dalla ricorrente dinanzi a questo T.A.R. che, prima con ordinanza n. 36/99 ne sospendeva l efficacia e successivamente, con sentenza n. 796 del 9 maggio 2000, passata in giudicato lo annullava. In data 1 settembre 2000, in esecuzione del giudicato la ricorrente veniva assunta. Conseguentemente, con il ricorso in decisione la sig.ra Calugi chiede che, previo accertamento del relativo diritto, l Amministrazione intimata venga condannata al risarcimento del danno subito per effetto degli atti emessi dalla medesima ed annullati dal T.A.R, chiedendone l annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono: - Accertamento del diritto (art. 35, 4 comma, d.lgs. n. 80/1998 e art. 7, 3 comma, l. n. 1034/1971 in relazione all art. 3 della l. n. 241/1990). Principi in materia di annullamento in autotutela: artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990; O.M. 20 ottobre 1997, n. 652. Si è costituita in giudizio l Amministrazione intimata opponendosi all accoglimento del gravame. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto per la

decisione. DIRITTO Con il ricorso in esame viene domandato il risarcimento del risarcimento del danno patito per effetto dell illegittima esclusione dalle graduatorie delle supplenze del personale ATA, profilo professionale di guardarobiera, di cui al decreto del Provveditore agli studi di Pistoia n. 5980 del 31 agosto 1998, con le conseguenti statuizioni di condanna dell Amministrazione scolastica. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Come fatto cenno in narrativa, la ricorrente presentava domanda per la partecipazione al concorso per l aggiornamento della graduatoria per le supplenze del personale ATA, profilo professionale di guardarobiera, per la Provincia di Pistoia. Con provvedimento n. 13570 del 14 ottobre 1998, tuttavia, il Provveditore agli studi di Pistoia disponeva l esclusione della ricorrente dalla graduatoria provinciale degli aspiranti in quanto non ritenuta in possesso del prescritto titolo di studio Tale atto veniva impugnato dalla ricorrente dinanzi a questo T.A.R. che, prima con ordinanza n. 36/99 ne sospendeva l efficacia e successivamente, con sentenza n. 796 del 9 maggio 2000, passata in giudicato, lo annullava. In data 1 settembre 2000, in esecuzione del giudicato la ricorrente veniva assunta. Conseguentemente, in forza di quanto disposto dall art. art. 35, 4 comma, d.lgs. n. 80/1998, la ricorrente domanda che l Amministrazione sia condannata al risarcimento del danno ingiusto subito da commisurarsi al lucro cessante dovuto alla mancata percezione della retribuzione nel periodo dal 1 luglio 1998 al 31 agosto 2000, avuto riguardo al trattamento economico percepito dai dipendenti in ruolo di pari qualifica. Preliminarmente si rileva che il giudice amministrativo deve verificare se l'accoglimento della domanda principale di annullamento dell'atto autoritativo comporti una tutela pienamente soddisfacente e se sia il caso di disporre la condanna al risarcimento qualora il ricorrente non possa conseguire dall'annullamento una piena tutela o un'effettiva utilità, nonché se è accertabile la colpevolezza dell'apparato amministrativo quale negligenza e imperizia nell'assunzione del provvedimento viziato. In tal senso, sotto il profilo da ultimo evidenziato, il danno derivante dalla ritardata assunzione - in ragione di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale appare in re ipsa sussistente ove si ponga mente alla circostanza che, non solo l Amministrazione ha ritenuto che l interessata non fosse in possesso di idoneo titolo di studio (in realtà già riconosciuto nell occasione dell inserimento in una precedente graduatoria), ma non ha neppure ritenuto di dare esecuzione all ordinanza resa in sede cautelare in senso favorevole alla ricorrente (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 6 dicembre 2006, n. 1771).

Quanto all elemento oggettivo, il pregiudizio del quale la ricorrente chiede il ristoro non si configura come mera perdita di chance per la quale avrebbe l'onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, l'esistenza dei concreti presupposti per la realizzazione del risultato sperato, ossia la probabilità che avrebbe avuto di conseguire un utile collocazione nella graduatoria (TAR Campania, Napoli, sez. IV, 14 novembre 2006, n. 9517). Nel caso di specie, infatti, il danno si presenta come un fatto certo, atteso che la ricorrente era l unica partecipante alla procedura de quo e possedeva tutti i requisiti necessari, come del resto dimostrato dalla successiva assunzione avvenuta con decreto n. 1552 del 9 ottobre 2000, sia pure con decorrenza giuridica retroattiva dal 1 settembre 1998. Nondimeno, il Collegio deve rilevare che, per effetto del principio della compensatio lucri cum damno, in forza del quale il risarcimento non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato, occorre tener conto dei vantaggi patrimoniali conseguiti nel periodo considerato a seguito della mancata assunzione, sottraendoli al risarcimento spettante. Nella fattispecie il principio può trovare applicazione atteso che sia l'incremento patrimoniale, sia il pregiudizio economico trovano origine nel medesimo fatto. Infatti, come controdedotto dall Amministrazione resistente e non contestato da controparte, nell intervallo temporale considerato la ricorrente ha prestato servizio non di ruolo nel periodo dal 1 luglio 1998 al 31 agosto 1998, dal 23 settembre 1999 al 19 ottobre 1999, e dal 20 ottobre 1999 al 31 agosto 2000, presso l Istituto tecnico agrario statale D. Anzillotti di Pescia. Conseguentemente alla ricorrente spetterà il risarcimento del danno per effetto della mancata assunzione nel periodo dal 1 luglio 1998 al 31 agosto 2000, avuto riguardo al trattamento economico percepito dai dipendenti in ruolo di pari qualifica, diminuito della retribuzione corrisposta negli intervalli sopra precisati. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto con la condanna dell Amministrazione al pagamento delle somme sopra determinate, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali fino alla data dell effettivo saldo. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l effetto, condanna l Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente nei limiti in motivazione precisati. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in 2.000,00 (duemila/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16/04/2008 con l'intervento dei Magistrati: Gaetano Cicciò, Presidente Eleonora Di Santo, Consigliere Bernardo Massari, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/06/2008 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO