UNICO 2013: STUDI DI SETTORE, REDDITOMETRO E SOCIETÀ DI COMODO

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Progettazione e organizzazione di attività formative in partnership con l Ordine di Caserta UNICO 2013: STUDI DI SETTORE, REDDITOMETRO E SOCIETÀ DI COMODO 18 GIUGNO 2013

LE SOCIETÀ DI COMODO LE SOCIETÀ DI COMODO A cura di Gian Paolo Ranocchi PAG.100 Solo cause di disapplicazione da test di operativita Cir. 23/12: efficacia delle cause di esclusione: solo nel periodo di comodo Novita : cod 1 se in perdita triennale senza disapplicazione, cod. da 2 a 12 per cause di disapplicazione Circ. 23/12 : efficacia delle cause solo per triennio Impegno allo scioglimento gia assunto precedentemente: cod.99 Impegno allo scioglimento in questa dichiarazione Conseguenze dell impegno (circ. 25/07) Cod. da 1 a 3 per disapplicazione da test, perdite, o entrambe 2

LE SOCIETÀ DI COMODO SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA Esempio: società operativa in perdita sistemica che non può avvalersi di cause di esclusione e/o disapplicazione. 1 650.000 280.000 70.850 83.000 64.475 64.475 SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA Esempio: società operativa in perdita sistemica che ha ottenuto l accoglimento dell istanza di disapplicazione totale (ires/irap/iva) 2 x x Indicare: 1 - se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società di comodo in quanto non operative (mancato superamento test ricavi); 3 - se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline 3

LE SOCIETÀ DI COMODO Non sono cause di disapplicazione, ma solo di esonero da compilazione prospetto se non ci sono mai stati beni cod. 1 e cod. 2 se i beni non sussistono solo nel 2012, in tal caso non si compilano solo le colonne 4 e 5 poiché non esiste reddito minimo NOVITÀ E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO 4 5 6 DISAPPLICAZIONE PARZIALE d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9/12/98 n. 431 o ad altre leggi regionali o statali. e) società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo; 2) società escluse dall applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all estero cui si applica il regime dell articolo 168 del TUIR. f) - società che hanno ottenuto l accoglimento parziale dell istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi il prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare occorre compilare anche la casella Casi particolari 2 4

LE SOCIETÀ DI COMODO NOVITÀ E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO La casella va barrata dalle società start-up innovative, di cui all articolo 25 comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che, ai sensi dell art. 26, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, non applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica NOVITÀ E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO CAUSE DI DISAPPLICAZIONE Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 DISAPPLICAZIONE TOTALE CODICE UNICO DESCRIZIONE b) società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta 2 amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria 3 c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2- sexies e 2-nonies della legge 31/05/65 n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario NON COMPILO SE NON SONO SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA 5

LE SOCIETÀ DI COMODO Provvedimento 11.6.12 Societa che detengono partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie riconducibili prevalentemente per valore economico a: A) societa che non presentano perdite triennio 2009/2011 B) societa escluse da disciplina non operative anche a seguito di interpello C) societa collegate estere black list Questa disapplicazione si applica solo se non sono detenute altre attivita che non siano strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni Intreccio tra causa di disapplicazione parziale ex provv. 14.2.2008 e causa di disapplicazione soggettiva ex provv. 11.6.2012 Poniamo che ALFA SRL detenga nell attivo patrimoniale solo due partecipazioni: 1) Beta, pari a 60. Beta e operativa ma in perdita. 2) Delta pari a 40. Delta e non operativa ma in utile. Per la partecipazione Beta si manifesta una causa di disapplicazione parziale ex Provvedimento 14.2.2008 ( poiche Beta e operativa ancorchè in perdita sistemica), mentre la partecipazione Delta partecipa al test: la societa Alfa non e di comodo poiche i dividendi ricevuti superano i ricavi figurativi calcolati su Delta. Ma la societa Alfa presenta anche perdite fiscali. Per superare questo secondo problema e necessario che si manifesti una delle situazioni di cui al Provvedimento 11.6.2012, ma la partecipazione prevalente Beta ( 60) non permette di rientrare nella causa di disapplicazione ex Provv. 11.6.2012 > la societa e di comodo per perdite ( a meno che non sussistano altre cause di disapplicazione) 6

LE SOCIETÀ DI COMODO Società che hanno ottenuto disapplicazione disciplina perdite sistemiche su istanza, laddove non siano modificate le circostanze che hanno motivato il riconoscimento precedente Societa che hanno conseguito margine lordo positivo > margine lordo = Classe A meno Classe B avendo nettizzato quest ultima di : 1) Ammortamenti 2) Svalutazioni 3) Altri accantonamenti ( compresi anche i canoni leasing 7

LE SOCIETÀ DI COMODO Disapplicazione opera nel periodo dell evento ed in quello successivo Societa che hanno subito eventi calamitosi Societa per le quali e positiva la somma algebrica tra risultato fiscale di esercizio e proventi non tassati in quanto esenti, esclusi, tassati alla fonte, o per effetto di norme agevolative Esempio: societa Alfa, perdita fiscale 100.000, Plusvalenza esente per cessione di partecipazione pex Pari a 120.000 > 100.000 + 120.000 = 20.000 8

LE SOCIETÀ DI COMODO Societa agricole che contengano indicazione della ragione sociale ex art. 2 D.Lgs 99/2004 Inoltre vi sono anche i seguenti casi Societa che si trovano nel primo periodo d imposta (quindi se il primo periodo d imposta e stato il 2009 la disciplina si applica con il primo triennio 2010/2012 e il primo anno di comodo diviene il 2013) Societa che in almeno uno dei periodi 2009/2011 sono risultate congrue e coerenti 9

LE SOCIETÀ DI COMODO Attenzione: Tutte le situazioni oggettive precedenti consentono disapplicazione solo per il periodo d imposta cui si riferiscono Esempio: ALFA SRL 2009 > perdita 20.000 e margine lordo negativo 2010 > perdita 10.000 e margine lordo positivo 2011 > perdita 30.000 e margine lordo negativo IL TRIENNIO TORNA A DECORRERE DAL 2011 Nuove cause di disapplicazione automatica dalla disciplina generale societa di comodo ( da test di operativita ): A) Societa Agricole di cui D.Lgs 99/04 B) Societa colpite da eventi calamitosi ( validità anche per periodo successivo) Queste nuove disapplicazioni operano dal 2012 10

LE SOCIETÀ DI COMODO Cause di disapplicazione non automatiche ex circ. 44/2007 Soc. Immobiliari: 1) Contratti di locazione a canone vincolato 2) Subentro in locazioni stipulate da altri 3) Locazione a valore di mercato * problematica delle societa di costruzione che temporaneamente locano gli immobili: ris. 152/2004 Novità del D.L. 138/11 Per le sole societa di capitali, l Ires sul reddito minimo e applicata al 38% Circ. 3/13 Per le societa di comodo di persone partecipate da Societa di capitali il 38% si Applica solo sul reddito imputato Per trasparenza Per le societa di comodo consolidate, La consolidata applichera autonomamente La maggiore aliquota del 10,5% Imputando alla fiscal unit il proprio Reddito per la tassazione di gruppo Per le societa di comodo in trasparenza la partecipata liquida la maggiorazione e imputa alla partecipante il reddito, per la partecipante di comodo la maggiorazione non si applica sul reddito imputato per trasparenza 11

LE SOCIETÀ DI COMODO MAGGIORAZIONE IRES: CIRCOLARE 3/E/2013 troverà applicazione sia nei confronti della delle società non operative che di quelle in perdita sistematica la base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires è, di norma, il reddito imponibile del periodo d imposta in cui il soggetto interessato risulta di comodo. Reddito minimo presunto determinato in base all articolo 30, comma 3, L. 724 /94. Reddito ordinariamente determinato se superiore al reddito minimo presunto. MAGGIORAZIONE IRES: CIRCOLARE 3/E/2013 LIMITE 80% COMPENSAZIONE PERDITE si assume in prima istanza quello effettivamente imponibile (si suppone superiore a quello minimo) se il 20% derivante dalla compensazione è superiore al reddito minimo figurativo, la tassazione (e la maggiorazione) si applica su questo dato se il 20% derivante dalla compensazione è inferiore al reddito minimo figurativo, si applica sul reddito minimo 12

LE SOCIETÀ DI COMODO MAGGIORAZIONE IRES Esempio: - reddito effettivo 19.000, reddito minimo 12.000, perdite pregresse 20.000; - compensazione massima 19.000 X 80% = 15.200; -reddito teorico imponibile: (19.000 15.200) = 3.800 < 12.000 Imponibile effettivo: 12.000 Perdita utilizzata effettivamente 7.000 Perdita riportabile (20.000 7.000) = 13.000 dal reddito minimo (o effettivo, se superiore) sono deducibili le agevolazioni fiscali reddito 70.000, reddito minimo 30.000, perdite pregresse 100.000: compensazione 70.000x 80% = 56.000, reddito teorico imponibile 14.000, ma dato che il reddito minimo e 30.000 ( superiore a 14.000) questo e l imponibile parziale. Poi si considera una variazione diminutiva ACE per 4.000. Il reddito da sottoporre a maggiorazione e pari a 30.000 4.000 = 26.000 x 10,5% = 2730 70.000 40.000 4.000 26.000 2.730 2.000 730 INDICAZIONE IN RS 70.000 13

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO A cura di Gian Paolo Ranocchi Provvedimento di diniego all istanza di interpello E atto impugnabile Circ. 5/E/2007 Parere Agenzia delle entrate Deve escludersi per converso la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento del Direttore regionale in quanto lo stesso non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Circ. 32/E/2010 giova ricordare che, come più volte chiarito dall amministrazione (da ultimo, cfr. Circolare n. 7/E del 2009), la risposta resa in sede di interpello non è un atto impugnabile in quanto, stante la natura di parere, al quale il contribuente può non adeguarsi, non è in alcun modo lesivo della posizione del contribuente IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (sentenza n. 414 del 26 gennaio 2009) Il diniego di disapplicazione di norme antielusive sarebbe censurabile solo in sede di impugnazione del successivo atto impositivo nel quale si dà esecuzione delle disposizione antielusive il cui esonero è stato negato.. si tratta di situazione non diversa da quella che si verifica nel processo amministrativo, laddove un parere, ancorché non immediatamente impugnabile, può essere impugnato unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento e, laddove in esso parere si sia verificato il vizio di legittimità, può certamente essere annullato dal giudice amministrativo unitamente al provvedimento stesso. 14

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO Corte di Cassazione I puntata Sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011 le determinazioni del Direttore regionale delle Entrate sull istanza del contribuente volta ad ottenere il potere di disapplicazione di una norma antielusiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, co. 8, costituiscono presupposto necessario ed imprescindibile per l esercizio di tale potere. Le determinazioni in senso negativo costituiscono atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h. Tale atto rientra tra quelli tipici previsti come impugnabili da detta disposizione normativa, e pertanto la mancanza di impugnazione nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione delle determinazioni al contribuente ai sensi del D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, comma 4, rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all istante. Il giudizio innanzi al giudice tributario a seguito della impugnazione si estende al merito delle determinazioni impugnate. Conforme sent. n. 5843 del 13 aprile 2012 essendo atto definitivo in sede amministrativa, recettizio, con immediata rilevanza esterna, ed assimilabile ad un ipotesi di diniego di agevolazione, è impugnabile, ai sensi dell art. 19, co. 1 D.Lgs. 546 del 1992, davanti al giudice tributario che esplica, a riguardo, cognizione, non limitata alla mera legittimità formale dell atto, ma estesa al merito della pretesa e, quindi, all accertamento della ricorrenza o meno delle condizioni applicative dell agevolazione richiesta. GLI EFFETTI SUL PIANO PRATICO SE IL DINIEGO E ATTO IMPUGNABILE la piena tutela nel ricorso contro l'eventuale successivo accertamento, non può prescindere dalla precedente impugnazione del provvedimento di diniego. Ctp Reggio Emilia sent. n. 154 del 21.09.2011 In calce al provvedimento di rigetto notificato dall Agenzia delle Entrate al contribuente istante, viene esplicitamente affermata la non impugnabilità del medesimo il contribuente deve essere rimesso in termini. In via eccezionale, almeno per i procedimenti vecchi, il ricorso proposto contro l'atto di accertamento successivamente emesso dall'agenzia dovrebbe pertanto ritenersi ammissibile. 15

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO Corte di Cassazione II puntata Sentenza n. 17010 del 15 ottobre 2012 Ad avviso del Collegio, il diniego del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di norme antielusive, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973, rientra nel novero degli atti impugnabili, in via facoltativa, da parte del contribuente istante. A tale conclusione inducono vari elementi, i quali escludono che all'atto de quo possa attribuirsi natura meramente endoprocedimentale o di semplice parere interpretativo (al pari di una circolare).. Occorre, infine, chiarire, in coerenza con la ritenuta mera facoltà d'impugnazione, le ragioni in virtù delle quali (oltre al dato normativo della non riconducibilità dell'istituto in esame in alcuna delle "voci" elencate nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, ed anzi in conformità con la sua ratio) l'omessa impugnazione dell'atto di diniego non pregiudica la posizione del contribuente che ad esso non ritenga di adeguarsi. Ciò deriva dal fatto che tale atto, in assenza di espresse previsioni contrarie, è privo di efficacia vincolante nei confronti del contribuente stesso. Sentenza n. 20394 del 29 novembre 2012 la Corte, con sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011, ha affermato che le determinazioni del Direttore regionale delle Entrate sulla istanza del contribuente volta ad ottenere le disapplicazione di una norma antielusiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, costituiscono presupposto necessario ed imprescindibile per l'esercizio di tale potere. Le determinazioni in senso negativo costituiscono perciò atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h). Tale atto rientra tra quelli tipici previsti come impugnabili da detta disposizione normativa, e pertanto la mancanza di impugnazione nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione delle determinazioni al contribuente ai sensi del D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, comma 4, rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all'istante. Il giudizio innanzi al giudice tributario a seguito della impugnazione si estende al merito delle determinazioni impugnate. 16

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO L istanza di interpello è obbligatoria in caso di mancata presentazione dell istanza la pretesa tributaria si consolida La norma La prassi dell Agenzia delle entrate La giurisprudenza Art. 30, co 4 bis, L. 724/94 la società interessata può chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ex art. 37bis, co. 8, DPR 600/73 Senza istanza il ricorso è inammissibile (C.M. n.5/e/2007, C.M. n. 14/E/2007 e C.M. n. 7/E/2009). Il ricorso è ammissibile anche in assenza di preventiva istanza (C.M. n.32/e/2010). Cassazione 17010/2012: l'istanza è obbligatoria GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Bolzano - sent 149/01/10 - Verifica studi di settore convertita in accertamento comodo - Disconoscimento dell impostazione contabile adottata: riclassificazione di immobili da rimanenze a immobilizzazioni - Nel merito della difesa tra l altro: mancato riconoscimento dell elemento stagionalità (rapporto ricavi/giorni apertura) - Ricorso accolto. Accertamento annullato. Il contribuente ha Assolto all onere della prova - La difesa, a prescindere dalla presentazione dell interpello preventivo, può essere svolta nelle sedi giurisdizionalmente competenti. Diversamente la norma sarebbe incostituzionale. 17

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO Quali sono Ie società di comodo? Relazione ai lavori parlamentari art. 30 Legge 724/1994 La ratio della disciplina è quella di fungere da antidoto al dilagare di società anomale utilizzate quale involucro per il perseguimento di finalità estranee alla causa contrattuale, spesso prive di un vero e proprio scopo lucrativo, talvolta strutturalmente in perdita no di rado per eludere la disciplina tributaria. Legge delega di riforma fiscale Atto 3519 Senato della Repubblica Art. 4 : Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all art. 1, norme per la ridefinizione dell imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: co. 3, lett. d): Revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall uso di schermi societari per l utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall altro, di dare continuità all attività produttiva in caso di un trasferimento della proprietà, anche tra familiari. 18

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Treviso - sent 24/11 del 24/02/2011 Sintesi della decisione: ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO Norma di carattere antileusivo Al contribuente dovute le stese garanzie previste dall art. 37/bis del DPR 600/73 Richiesta di chiarimenti e motivazione rinforzata Ricorso accolto. Accertamento annullato. GIURISPRUDENZA DI MERITO CTR Friuli Venezia Giulia - sent 54/01/12 Caso analizzato: La società ricorrente evidenziava, nel ricorso, che dopo una prima sensibile riduzione della produzione, dovuta alla crisi del settore, aveva proceduto alla chiusura di alcuni reparti con conseguente messa in mobilità della forza lavoro e concessione in uso ad altra impresa dei macchinari, impianti e immobili industriali. Il contratto, la cui originaria durata era triennale, si era però concluso anticipatamente a causa dell'aggravamento della crisi del settore. La società era stata successivamente incorporata. Dai verbali del consiglio di amministrazione, si evinceva già l'intenzione di dare corso ad un piano di ristrutturazione per affrontare le difficoltà economiche, sempre maggiori. La sentenza: La disciplina delle società di comodo ha l intenzione di penalizzare le società che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, vengono costituite al solo fine di amministrare patrimoni personali dei soci. Nel caso oggetto della controversia, l'insieme di tutti gli elementi dimostravano, invece, chiaramente che non si era in presenza di un soggetto impossibilitato a produrre reddito e non di una società schermo 19

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP UDINE - sent 41/02/12 Caso analizzato: Società nata per la gestione di un albergo ristorante che inizialmente era condotto direttamente ed era stato successivamente ceduto ad un operatore del settore, a mezzo di contratto d affitto d azienda La sentenza: intento elusivo non è configurabile nel comportamento dei soci della società (...): i soci hanno investito una considerevole somma per avviare una attività commerciale effettiva: la gestione dell'albergo ristorante sotto l'insegna "(...)" e non una gestione del patrimonio a loro vantaggio..l'amministrazione finanziaria, quando fa i calcoli per determinare il "test di operatività" per verificare se la società è o non è una società di comodo, non può utilizzare i dati non congruenti. I dati, utilizzati dall'agenzia delle Entrate, sono quelli della gestione diretta dell'azienda, che non possono essere confrontati con i dati relativi all'affitto dell'azienda. E' evidente che i ricavi, che una società consegue nell'esercizio di una attività, sono completamente diversi e non confrontabili con i ricavi che otterrebbe con l'affitto dell'attività stessa GIURISPRUDENZA DI MERITO CTR LOMBARDIA - sent 170/28/11 Caso analizzato: Società che era nata per la realizzazione di un complesso immobiliare. Ultimata la costruzione, per opportunità commerciali e per mancanza di offerte remunerative, i soci avevano scelto di gestire direttamente la struttura alberghiera per poi cederla a terzi in affitto. La sentenza: la disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 30 della Legge 23.12.1994, n 724, allo scopo di contrastare il ricorso alle cosiddette società di comodo che, utilizzando lo strumento societario come schermo per occultare l'effettivo proprietario dei beni, applicano le norme più favorevoli codificate per le società, ma che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono costituite allo scopo di gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché esercitare un'effettiva attività commerciale. Questo non è il caso della società ricorrente in quanto appare evidente che lo strumento societario utilizzato non si prefigge lo scopo di nascondere l'effettivo proprietario dei beni, ma semplicemente lo scopo della gestione prima diretta poi indiretta dell'attività 20

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Reggio Emilia - sent n. 96/4/12 del 13.07.2012 Caso analizzato: Società che aveva rilevato dal fallimento di altra società gli impianti di risalita, con relative pertinenze, di una stazione sciistica. L acquisto era stato fatto al solo fine di consentire il rientro da alcuni impegni di firma sottoscritti a favore dell'ex proprietaria, poi fallita. Al fine di agevolare il gestore in fase di "start-up", era stato concordato un canone contenuto, parametrato alla sola copertura del piano d'ammortamento del mutuo bancario acceso per coprire il costo d'acquisto. La sentenza: la Ricorrente, con la copiosa documentazione prodotta, già in sede di istanza, abbia dimostrato l'esistenza di quelle "oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento...; in particolare va adeguatamente valorizzata, cosa che la Direzione Regionale non ha fatto, la "storia" di questa stazione sciistica, con frequente cambiamento di proprietà, di gestori, i fallimenti... ed a comprova di come la sua gestione non sia mai stata remunerativa, il tutto in funzione prognostica non essendo poi emersi elementi a sostegno di un possibile miglioramento della situazione ; GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Reggio Emilia - sent n. 101/4/12 del 27.07.2012 Caso analizzato: Società che aveva comprato nell'anno 2004 un fabbricato nel quale insistevano contratti di locazione in essere da anni precedenti per attività di Bargelateria, un'attività di albergo-ristorante e filiale di una Banca.. La sentenza: la società ha dato prova allegando i documenti, peraltro in atti ad altro ricorso relativo all'anno 2006, che aveva comprato nell'anno 2004 un fabbricato nel quale insistevano contratti di locazione in essere da anni precedenti per attività di Bar-gelateria, un'attività di albergo-ristorante e filiale di una Banca, senza aver potuto, col subentro, modificarne contenuti, regole contrattuali e canoni annuali; che pertanto, "non era stato possibile conseguire maggiori ricavi ed un reddito minimo applicando percentuali al valore di specifici elementi patrimoniali"; che il canone di locazione della gestione albergo fu riscosso solo parzialmente fino a che non fu sciolto per cessazione della gestione: affermazione che resta è avvalorata dalla prova che solo nell'anno 2009 la soc. ricorrente ha concesso in affitto il ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività di albergo ristorante. esistono condizioni oggettive che consentano l'esclusione della normativa applicata dall'amministrazione, "arroccata" nell'applicazione della stessa per semplici ipotesi e quanto meno dubbia nel caso concreto, a fronte dei risultati del bilancio in presenza di perdite d'esercizio. 21

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Torino - sent n. 92/1/12 Caso analizzato: Società di persone di gestione immobiliare che, a giudizio dell Agenzia delle entrate, non aveva chiarito i motivi per i quali due dei tre immobili di proprietà erano stati locati solo negli ultimi sei mesi del 2006 e, soprattutto, non aveva dimostrato la congruità del canone di locazione con riferimento all anno iniziale del contratto. La sentenza: I giudici hanno ritenuto che non è necessario, ai fini di evitare l applicazione della disciplina delle società di comodo, provare la congruità dei canoni pattuiti all inizio della locazione in quanto tale onere potrebbe rivelarsi di impossibile assolvimento tenuto conto dei tanti fattori che influivano sulla determinazione di un canone e del lungo lasso di tempo trascorso che non ne consente la ricostruzione a posteriori. CTR Veneto - sent n. 45/5/2012 Caso analizzato: Società che non aveva ottenuto le autorizzazioni necessarie per eseguire le opere edili su un immobile di interesse storico e, trattandosi dell'unica proprietà, aveva richiesto la disapplicazione della disciplina in quanto impossibilitata a produrre ricavi. La sentenza: I giudici hanno accolto il ricorso contribuente in quanto tra le cause di esclusione che la direzione regionale può prendere in considerazione c'è il mancato rilascio delle autorizzazioni richieste. 22

IL NUOVO REDDITOMETRO IL NUOVO REDDITOMETRO A cura di Gian Paolo Ranocchi PROVVEDIMENTI NORMATIVI ED ATTUATIVI Articolo 22 del DL 31.05.2010, n. 78: modifica dell articolo 38 DPR 600/73; 20.11.2012: rilascio del software Redditest per valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno; Decreto Min. Economia e Finanze 24.12.2012, n. 65648 (G.U. n. 3 del 04.01.2013): elementi di spesa identificativi di capacità contributiva e contenuto induttivo degli stessi; SECONDA PARTE «NUOVO» ART. 38 D.P.R. 600/1973 SINTETICO REDDITOMETRO L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d imposta salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale 23

IL NUOVO REDDITOMETRO DIFFERENZE DI NATURA PROCEDIMENTALE «VECCHIO» «NUOVO» SCOSTAMENTO DEL 25% (PER REDDITOMETRO SU ALMENO 2 ANNI) SCOSTAMENTO DEL 20% (SU UNA SOLA ANNUALITA ) REDDITO COMPLESSIVO NETTO REDDITO COMPLESSIVO IRRILEVANZA ONERI DEDUCIBILI MANCATO OBBLIGO CONTRADDITORIO RILEVANZA ONERI DEDUCIBILI E SPESE PER DETRAZIONI OBBLIGO CONTRADDITORIO PREVENTIVO Comunicato stampa del 20.01.2013 I pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro che e' uno strumento che verra' utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione 'spudorata', ossia quella ritenuta maggiormente deplorevole dal comune sentire. Si tratta dei casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo cosi' di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto. A conferma di quanto detto, sia il chiarimento fornito nei giorni scorsi, ossia che gia' in fase di selezione, le posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno prese in considerazione; sia la convenzione annuale con il Ministero dell'economia, in base alla quale l'agenzia delle Entrate dovra' effettuare ogni anno 35mila controlli utilizzando il redditometro. E' ovvio che l'azione sara' efficace se diretta a individuare casi eclatanti e non di leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso. 24

IL NUOVO REDDITOMETRO ELEMENTI INDICATIVI DELLA CAPACITÀ DI SPESA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESA SOSTENUTE PER IL RELATIVO MANTENIMENTO TENENDO CONTO DELLA SPESA MEDIA RIFERITA AL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA Voci complessive 56 di cui: 30 per ammontare sostenuto; 26 per contenuto induttivo nelle tabelle ISTAT (si assume il maggiore tra spese effettiva e spesa induttiva ISTAT). LE CATEGORIE DI VOCI DI SPESA Consumi generi alimentari, bevande abbigliamento calzature Abitazione Combustibili ed energia Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa Sanità Trasporti Comunicazioni Istruzione Altri beni e servizi 25