UNICO 2013: STUDI DI SETTORE, REDDITOMETRO E SOCIETÀ DI COMODO

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Progettazione e organizzazione di attività formative in partnership con l Ordine di Caserta UNICO 2013: STUDI DI SETTORE, REDDITOMETRO E SOCIETÀ DI COMODO 18 GIUGNO 2013

LE SOCIETÀ DI COMODO LE SOCIETÀ DI COMODO A cura di Gian Paolo Ranocchi PAG.100 Solo cause di disapplicazione da test di operativita Cir. 23/12: efficacia delle cause di esclusione: solo nel periodo di comodo Novita : cod 1 se in perdita triennale senza disapplicazione, cod. da 2 a 12 per cause di disapplicazione Circ. 23/12 : efficacia delle cause solo per triennio Impegno allo scioglimento gia assunto precedentemente: cod.99 Impegno allo scioglimento in questa dichiarazione Conseguenze dell impegno (circ. 25/07) Cod. da 1 a 3 per disapplicazione da test, perdite, o entrambe 2

LE SOCIETÀ DI COMODO SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA Esempio: società operativa in perdita sistemica che non può avvalersi di cause di esclusione e/o disapplicazione. 1 650.000 280.000 70.850 83.000 64.475 64.475 SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA Esempio: società operativa in perdita sistemica che ha ottenuto l accoglimento dell istanza di disapplicazione totale (ires/irap/iva) 2 x x Indicare: 1 - se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società di comodo in quanto non operative (mancato superamento test ricavi); 3 - se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline 3

LE SOCIETÀ DI COMODO Non sono cause di disapplicazione, ma solo di esonero da compilazione prospetto se non ci sono mai stati beni cod. 1 e cod. 2 se i beni non sussistono solo nel 2012, in tal caso non si compilano solo le colonne 4 e 5 poiché non esiste reddito minimo NOVITÀ E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO 4 5 6 DISAPPLICAZIONE PARZIALE d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9/12/98 n. 431 o ad altre leggi regionali o statali. e) società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo; 2) società escluse dall applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all estero cui si applica il regime dell articolo 168 del TUIR. f) - società che hanno ottenuto l accoglimento parziale dell istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi il prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare occorre compilare anche la casella Casi particolari 2 4

LE SOCIETÀ DI COMODO NOVITÀ E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO La casella va barrata dalle società start-up innovative, di cui all articolo 25 comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che, ai sensi dell art. 26, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, non applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica NOVITÀ E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO CAUSE DI DISAPPLICAZIONE Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 DISAPPLICAZIONE TOTALE CODICE UNICO DESCRIZIONE b) società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta 2 amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria 3 c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2- sexies e 2-nonies della legge 31/05/65 n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario NON COMPILO SE NON SONO SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA 5

LE SOCIETÀ DI COMODO Provvedimento 11.6.12 Societa che detengono partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie riconducibili prevalentemente per valore economico a: A) societa che non presentano perdite triennio 2009/2011 B) societa escluse da disciplina non operative anche a seguito di interpello C) societa collegate estere black list Questa disapplicazione si applica solo se non sono detenute altre attivita che non siano strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni Intreccio tra causa di disapplicazione parziale ex provv. 14.2.2008 e causa di disapplicazione soggettiva ex provv. 11.6.2012 Poniamo che ALFA SRL detenga nell attivo patrimoniale solo due partecipazioni: 1) Beta, pari a 60. Beta e operativa ma in perdita. 2) Delta pari a 40. Delta e non operativa ma in utile. Per la partecipazione Beta si manifesta una causa di disapplicazione parziale ex Provvedimento 14.2.2008 ( poiche Beta e operativa ancorchè in perdita sistemica), mentre la partecipazione Delta partecipa al test: la societa Alfa non e di comodo poiche i dividendi ricevuti superano i ricavi figurativi calcolati su Delta. Ma la societa Alfa presenta anche perdite fiscali. Per superare questo secondo problema e necessario che si manifesti una delle situazioni di cui al Provvedimento 11.6.2012, ma la partecipazione prevalente Beta ( 60) non permette di rientrare nella causa di disapplicazione ex Provv. 11.6.2012 > la societa e di comodo per perdite ( a meno che non sussistano altre cause di disapplicazione) 6

LE SOCIETÀ DI COMODO Società che hanno ottenuto disapplicazione disciplina perdite sistemiche su istanza, laddove non siano modificate le circostanze che hanno motivato il riconoscimento precedente Societa che hanno conseguito margine lordo positivo > margine lordo = Classe A meno Classe B avendo nettizzato quest ultima di : 1) Ammortamenti 2) Svalutazioni 3) Altri accantonamenti ( compresi anche i canoni leasing 7

LE SOCIETÀ DI COMODO Disapplicazione opera nel periodo dell evento ed in quello successivo Societa che hanno subito eventi calamitosi Societa per le quali e positiva la somma algebrica tra risultato fiscale di esercizio e proventi non tassati in quanto esenti, esclusi, tassati alla fonte, o per effetto di norme agevolative Esempio: societa Alfa, perdita fiscale 100.000, Plusvalenza esente per cessione di partecipazione pex Pari a 120.000 > 100.000 + 120.000 = 20.000 8

LE SOCIETÀ DI COMODO Societa agricole che contengano indicazione della ragione sociale ex art. 2 D.Lgs 99/2004 Inoltre vi sono anche i seguenti casi Societa che si trovano nel primo periodo d imposta (quindi se il primo periodo d imposta e stato il 2009 la disciplina si applica con il primo triennio 2010/2012 e il primo anno di comodo diviene il 2013) Societa che in almeno uno dei periodi 2009/2011 sono risultate congrue e coerenti 9

LE SOCIETÀ DI COMODO Attenzione: Tutte le situazioni oggettive precedenti consentono disapplicazione solo per il periodo d imposta cui si riferiscono Esempio: ALFA SRL 2009 > perdita 20.000 e margine lordo negativo 2010 > perdita 10.000 e margine lordo positivo 2011 > perdita 30.000 e margine lordo negativo IL TRIENNIO TORNA A DECORRERE DAL 2011 Nuove cause di disapplicazione automatica dalla disciplina generale societa di comodo ( da test di operativita ): A) Societa Agricole di cui D.Lgs 99/04 B) Societa colpite da eventi calamitosi ( validità anche per periodo successivo) Queste nuove disapplicazioni operano dal 2012 10

LE SOCIETÀ DI COMODO Cause di disapplicazione non automatiche ex circ. 44/2007 Soc. Immobiliari: 1) Contratti di locazione a canone vincolato 2) Subentro in locazioni stipulate da altri 3) Locazione a valore di mercato * problematica delle societa di costruzione che temporaneamente locano gli immobili: ris. 152/2004 Novità del D.L. 138/11 Per le sole societa di capitali, l Ires sul reddito minimo e applicata al 38% Circ. 3/13 Per le societa di comodo di persone partecipate da Societa di capitali il 38% si Applica solo sul reddito imputato Per trasparenza Per le societa di comodo consolidate, La consolidata applichera autonomamente La maggiore aliquota del 10,5% Imputando alla fiscal unit il proprio Reddito per la tassazione di gruppo Per le societa di comodo in trasparenza la partecipata liquida la maggiorazione e imputa alla partecipante il reddito, per la partecipante di comodo la maggiorazione non si applica sul reddito imputato per trasparenza 11

LE SOCIETÀ DI COMODO MAGGIORAZIONE IRES: CIRCOLARE 3/E/2013 troverà applicazione sia nei confronti della delle società non operative che di quelle in perdita sistematica la base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires è, di norma, il reddito imponibile del periodo d imposta in cui il soggetto interessato risulta di comodo. Reddito minimo presunto determinato in base all articolo 30, comma 3, L. 724 /94. Reddito ordinariamente determinato se superiore al reddito minimo presunto. MAGGIORAZIONE IRES: CIRCOLARE 3/E/2013 LIMITE 80% COMPENSAZIONE PERDITE si assume in prima istanza quello effettivamente imponibile (si suppone superiore a quello minimo) se il 20% derivante dalla compensazione è superiore al reddito minimo figurativo, la tassazione (e la maggiorazione) si applica su questo dato se il 20% derivante dalla compensazione è inferiore al reddito minimo figurativo, si applica sul reddito minimo 12

LE SOCIETÀ DI COMODO MAGGIORAZIONE IRES Esempio: - reddito effettivo 19.000, reddito minimo 12.000, perdite pregresse 20.000; - compensazione massima 19.000 X 80% = 15.200; -reddito teorico imponibile: (19.000 15.200) = 3.800 < 12.000 Imponibile effettivo: 12.000 Perdita utilizzata effettivamente 7.000 Perdita riportabile (20.000 7.000) = 13.000 dal reddito minimo (o effettivo, se superiore) sono deducibili le agevolazioni fiscali reddito 70.000, reddito minimo 30.000, perdite pregresse 100.000: compensazione 70.000x 80% = 56.000, reddito teorico imponibile 14.000, ma dato che il reddito minimo e 30.000 ( superiore a 14.000) questo e l imponibile parziale. Poi si considera una variazione diminutiva ACE per 4.000. Il reddito da sottoporre a maggiorazione e pari a 30.000 4.000 = 26.000 x 10,5% = 2730 70.000 40.000 4.000 26.000 2.730 2.000 730 INDICAZIONE IN RS 70.000 13

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO A cura di Gian Paolo Ranocchi Provvedimento di diniego all istanza di interpello E atto impugnabile Circ. 5/E/2007 Parere Agenzia delle entrate Deve escludersi per converso la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento del Direttore regionale in quanto lo stesso non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Circ. 32/E/2010 giova ricordare che, come più volte chiarito dall amministrazione (da ultimo, cfr. Circolare n. 7/E del 2009), la risposta resa in sede di interpello non è un atto impugnabile in quanto, stante la natura di parere, al quale il contribuente può non adeguarsi, non è in alcun modo lesivo della posizione del contribuente IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (sentenza n. 414 del 26 gennaio 2009) Il diniego di disapplicazione di norme antielusive sarebbe censurabile solo in sede di impugnazione del successivo atto impositivo nel quale si dà esecuzione delle disposizione antielusive il cui esonero è stato negato.. si tratta di situazione non diversa da quella che si verifica nel processo amministrativo, laddove un parere, ancorché non immediatamente impugnabile, può essere impugnato unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento e, laddove in esso parere si sia verificato il vizio di legittimità, può certamente essere annullato dal giudice amministrativo unitamente al provvedimento stesso. 14

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO Corte di Cassazione I puntata Sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011 le determinazioni del Direttore regionale delle Entrate sull istanza del contribuente volta ad ottenere il potere di disapplicazione di una norma antielusiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, co. 8, costituiscono presupposto necessario ed imprescindibile per l esercizio di tale potere. Le determinazioni in senso negativo costituiscono atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h. Tale atto rientra tra quelli tipici previsti come impugnabili da detta disposizione normativa, e pertanto la mancanza di impugnazione nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione delle determinazioni al contribuente ai sensi del D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, comma 4, rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all istante. Il giudizio innanzi al giudice tributario a seguito della impugnazione si estende al merito delle determinazioni impugnate. Conforme sent. n. 5843 del 13 aprile 2012 essendo atto definitivo in sede amministrativa, recettizio, con immediata rilevanza esterna, ed assimilabile ad un ipotesi di diniego di agevolazione, è impugnabile, ai sensi dell art. 19, co. 1 D.Lgs. 546 del 1992, davanti al giudice tributario che esplica, a riguardo, cognizione, non limitata alla mera legittimità formale dell atto, ma estesa al merito della pretesa e, quindi, all accertamento della ricorrenza o meno delle condizioni applicative dell agevolazione richiesta. GLI EFFETTI SUL PIANO PRATICO SE IL DINIEGO E ATTO IMPUGNABILE la piena tutela nel ricorso contro l'eventuale successivo accertamento, non può prescindere dalla precedente impugnazione del provvedimento di diniego. Ctp Reggio Emilia sent. n. 154 del 21.09.2011 In calce al provvedimento di rigetto notificato dall Agenzia delle Entrate al contribuente istante, viene esplicitamente affermata la non impugnabilità del medesimo il contribuente deve essere rimesso in termini. In via eccezionale, almeno per i procedimenti vecchi, il ricorso proposto contro l'atto di accertamento successivamente emesso dall'agenzia dovrebbe pertanto ritenersi ammissibile. 15

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO Corte di Cassazione II puntata Sentenza n. 17010 del 15 ottobre 2012 Ad avviso del Collegio, il diniego del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di norme antielusive, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973, rientra nel novero degli atti impugnabili, in via facoltativa, da parte del contribuente istante. A tale conclusione inducono vari elementi, i quali escludono che all'atto de quo possa attribuirsi natura meramente endoprocedimentale o di semplice parere interpretativo (al pari di una circolare).. Occorre, infine, chiarire, in coerenza con la ritenuta mera facoltà d'impugnazione, le ragioni in virtù delle quali (oltre al dato normativo della non riconducibilità dell'istituto in esame in alcuna delle "voci" elencate nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, ed anzi in conformità con la sua ratio) l'omessa impugnazione dell'atto di diniego non pregiudica la posizione del contribuente che ad esso non ritenga di adeguarsi. Ciò deriva dal fatto che tale atto, in assenza di espresse previsioni contrarie, è privo di efficacia vincolante nei confronti del contribuente stesso. Sentenza n. 20394 del 29 novembre 2012 la Corte, con sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011, ha affermato che le determinazioni del Direttore regionale delle Entrate sulla istanza del contribuente volta ad ottenere le disapplicazione di una norma antielusiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, costituiscono presupposto necessario ed imprescindibile per l'esercizio di tale potere. Le determinazioni in senso negativo costituiscono perciò atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h). Tale atto rientra tra quelli tipici previsti come impugnabili da detta disposizione normativa, e pertanto la mancanza di impugnazione nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione delle determinazioni al contribuente ai sensi del D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, comma 4, rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all'istante. Il giudizio innanzi al giudice tributario a seguito della impugnazione si estende al merito delle determinazioni impugnate. 16

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO L istanza di interpello è obbligatoria in caso di mancata presentazione dell istanza la pretesa tributaria si consolida La norma La prassi dell Agenzia delle entrate La giurisprudenza Art. 30, co 4 bis, L. 724/94 la società interessata può chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ex art. 37bis, co. 8, DPR 600/73 Senza istanza il ricorso è inammissibile (C.M. n.5/e/2007, C.M. n. 14/E/2007 e C.M. n. 7/E/2009). Il ricorso è ammissibile anche in assenza di preventiva istanza (C.M. n.32/e/2010). Cassazione 17010/2012: l'istanza è obbligatoria GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Bolzano - sent 149/01/10 - Verifica studi di settore convertita in accertamento comodo - Disconoscimento dell impostazione contabile adottata: riclassificazione di immobili da rimanenze a immobilizzazioni - Nel merito della difesa tra l altro: mancato riconoscimento dell elemento stagionalità (rapporto ricavi/giorni apertura) - Ricorso accolto. Accertamento annullato. Il contribuente ha Assolto all onere della prova - La difesa, a prescindere dalla presentazione dell interpello preventivo, può essere svolta nelle sedi giurisdizionalmente competenti. Diversamente la norma sarebbe incostituzionale. 17

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO Quali sono Ie società di comodo? Relazione ai lavori parlamentari art. 30 Legge 724/1994 La ratio della disciplina è quella di fungere da antidoto al dilagare di società anomale utilizzate quale involucro per il perseguimento di finalità estranee alla causa contrattuale, spesso prive di un vero e proprio scopo lucrativo, talvolta strutturalmente in perdita no di rado per eludere la disciplina tributaria. Legge delega di riforma fiscale Atto 3519 Senato della Repubblica Art. 4 : Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all art. 1, norme per la ridefinizione dell imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: co. 3, lett. d): Revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall uso di schermi societari per l utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall altro, di dare continuità all attività produttiva in caso di un trasferimento della proprietà, anche tra familiari. 18

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Treviso - sent 24/11 del 24/02/2011 Sintesi della decisione: ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO Norma di carattere antileusivo Al contribuente dovute le stese garanzie previste dall art. 37/bis del DPR 600/73 Richiesta di chiarimenti e motivazione rinforzata Ricorso accolto. Accertamento annullato. GIURISPRUDENZA DI MERITO CTR Friuli Venezia Giulia - sent 54/01/12 Caso analizzato: La società ricorrente evidenziava, nel ricorso, che dopo una prima sensibile riduzione della produzione, dovuta alla crisi del settore, aveva proceduto alla chiusura di alcuni reparti con conseguente messa in mobilità della forza lavoro e concessione in uso ad altra impresa dei macchinari, impianti e immobili industriali. Il contratto, la cui originaria durata era triennale, si era però concluso anticipatamente a causa dell'aggravamento della crisi del settore. La società era stata successivamente incorporata. Dai verbali del consiglio di amministrazione, si evinceva già l'intenzione di dare corso ad un piano di ristrutturazione per affrontare le difficoltà economiche, sempre maggiori. La sentenza: La disciplina delle società di comodo ha l intenzione di penalizzare le società che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, vengono costituite al solo fine di amministrare patrimoni personali dei soci. Nel caso oggetto della controversia, l'insieme di tutti gli elementi dimostravano, invece, chiaramente che non si era in presenza di un soggetto impossibilitato a produrre reddito e non di una società schermo 19

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP UDINE - sent 41/02/12 Caso analizzato: Società nata per la gestione di un albergo ristorante che inizialmente era condotto direttamente ed era stato successivamente ceduto ad un operatore del settore, a mezzo di contratto d affitto d azienda La sentenza: intento elusivo non è configurabile nel comportamento dei soci della società (...): i soci hanno investito una considerevole somma per avviare una attività commerciale effettiva: la gestione dell'albergo ristorante sotto l'insegna "(...)" e non una gestione del patrimonio a loro vantaggio..l'amministrazione finanziaria, quando fa i calcoli per determinare il "test di operatività" per verificare se la società è o non è una società di comodo, non può utilizzare i dati non congruenti. I dati, utilizzati dall'agenzia delle Entrate, sono quelli della gestione diretta dell'azienda, che non possono essere confrontati con i dati relativi all'affitto dell'azienda. E' evidente che i ricavi, che una società consegue nell'esercizio di una attività, sono completamente diversi e non confrontabili con i ricavi che otterrebbe con l'affitto dell'attività stessa GIURISPRUDENZA DI MERITO CTR LOMBARDIA - sent 170/28/11 Caso analizzato: Società che era nata per la realizzazione di un complesso immobiliare. Ultimata la costruzione, per opportunità commerciali e per mancanza di offerte remunerative, i soci avevano scelto di gestire direttamente la struttura alberghiera per poi cederla a terzi in affitto. La sentenza: la disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 30 della Legge 23.12.1994, n 724, allo scopo di contrastare il ricorso alle cosiddette società di comodo che, utilizzando lo strumento societario come schermo per occultare l'effettivo proprietario dei beni, applicano le norme più favorevoli codificate per le società, ma che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono costituite allo scopo di gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché esercitare un'effettiva attività commerciale. Questo non è il caso della società ricorrente in quanto appare evidente che lo strumento societario utilizzato non si prefigge lo scopo di nascondere l'effettivo proprietario dei beni, ma semplicemente lo scopo della gestione prima diretta poi indiretta dell'attività 20

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Reggio Emilia - sent n. 96/4/12 del 13.07.2012 Caso analizzato: Società che aveva rilevato dal fallimento di altra società gli impianti di risalita, con relative pertinenze, di una stazione sciistica. L acquisto era stato fatto al solo fine di consentire il rientro da alcuni impegni di firma sottoscritti a favore dell'ex proprietaria, poi fallita. Al fine di agevolare il gestore in fase di "start-up", era stato concordato un canone contenuto, parametrato alla sola copertura del piano d'ammortamento del mutuo bancario acceso per coprire il costo d'acquisto. La sentenza: la Ricorrente, con la copiosa documentazione prodotta, già in sede di istanza, abbia dimostrato l'esistenza di quelle "oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento...; in particolare va adeguatamente valorizzata, cosa che la Direzione Regionale non ha fatto, la "storia" di questa stazione sciistica, con frequente cambiamento di proprietà, di gestori, i fallimenti... ed a comprova di come la sua gestione non sia mai stata remunerativa, il tutto in funzione prognostica non essendo poi emersi elementi a sostegno di un possibile miglioramento della situazione ; GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Reggio Emilia - sent n. 101/4/12 del 27.07.2012 Caso analizzato: Società che aveva comprato nell'anno 2004 un fabbricato nel quale insistevano contratti di locazione in essere da anni precedenti per attività di Bargelateria, un'attività di albergo-ristorante e filiale di una Banca.. La sentenza: la società ha dato prova allegando i documenti, peraltro in atti ad altro ricorso relativo all'anno 2006, che aveva comprato nell'anno 2004 un fabbricato nel quale insistevano contratti di locazione in essere da anni precedenti per attività di Bar-gelateria, un'attività di albergo-ristorante e filiale di una Banca, senza aver potuto, col subentro, modificarne contenuti, regole contrattuali e canoni annuali; che pertanto, "non era stato possibile conseguire maggiori ricavi ed un reddito minimo applicando percentuali al valore di specifici elementi patrimoniali"; che il canone di locazione della gestione albergo fu riscosso solo parzialmente fino a che non fu sciolto per cessazione della gestione: affermazione che resta è avvalorata dalla prova che solo nell'anno 2009 la soc. ricorrente ha concesso in affitto il ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività di albergo ristorante. esistono condizioni oggettive che consentano l'esclusione della normativa applicata dall'amministrazione, "arroccata" nell'applicazione della stessa per semplici ipotesi e quanto meno dubbia nel caso concreto, a fronte dei risultati del bilancio in presenza di perdite d'esercizio. 21

GLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI SOCIETÀ DI COMODO GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Torino - sent n. 92/1/12 Caso analizzato: Società di persone di gestione immobiliare che, a giudizio dell Agenzia delle entrate, non aveva chiarito i motivi per i quali due dei tre immobili di proprietà erano stati locati solo negli ultimi sei mesi del 2006 e, soprattutto, non aveva dimostrato la congruità del canone di locazione con riferimento all anno iniziale del contratto. La sentenza: I giudici hanno ritenuto che non è necessario, ai fini di evitare l applicazione della disciplina delle società di comodo, provare la congruità dei canoni pattuiti all inizio della locazione in quanto tale onere potrebbe rivelarsi di impossibile assolvimento tenuto conto dei tanti fattori che influivano sulla determinazione di un canone e del lungo lasso di tempo trascorso che non ne consente la ricostruzione a posteriori. CTR Veneto - sent n. 45/5/2012 Caso analizzato: Società che non aveva ottenuto le autorizzazioni necessarie per eseguire le opere edili su un immobile di interesse storico e, trattandosi dell'unica proprietà, aveva richiesto la disapplicazione della disciplina in quanto impossibilitata a produrre ricavi. La sentenza: I giudici hanno accolto il ricorso contribuente in quanto tra le cause di esclusione che la direzione regionale può prendere in considerazione c'è il mancato rilascio delle autorizzazioni richieste. 22

IL NUOVO REDDITOMETRO IL NUOVO REDDITOMETRO A cura di Gian Paolo Ranocchi PROVVEDIMENTI NORMATIVI ED ATTUATIVI Articolo 22 del DL 31.05.2010, n. 78: modifica dell articolo 38 DPR 600/73; 20.11.2012: rilascio del software Redditest per valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno; Decreto Min. Economia e Finanze 24.12.2012, n. 65648 (G.U. n. 3 del 04.01.2013): elementi di spesa identificativi di capacità contributiva e contenuto induttivo degli stessi; SECONDA PARTE «NUOVO» ART. 38 D.P.R. 600/1973 SINTETICO REDDITOMETRO L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d imposta salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale 23

IL NUOVO REDDITOMETRO DIFFERENZE DI NATURA PROCEDIMENTALE «VECCHIO» «NUOVO» SCOSTAMENTO DEL 25% (PER REDDITOMETRO SU ALMENO 2 ANNI) SCOSTAMENTO DEL 20% (SU UNA SOLA ANNUALITA ) REDDITO COMPLESSIVO NETTO REDDITO COMPLESSIVO IRRILEVANZA ONERI DEDUCIBILI MANCATO OBBLIGO CONTRADDITORIO RILEVANZA ONERI DEDUCIBILI E SPESE PER DETRAZIONI OBBLIGO CONTRADDITORIO PREVENTIVO Comunicato stampa del 20.01.2013 I pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro che e' uno strumento che verra' utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione 'spudorata', ossia quella ritenuta maggiormente deplorevole dal comune sentire. Si tratta dei casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo cosi' di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto. A conferma di quanto detto, sia il chiarimento fornito nei giorni scorsi, ossia che gia' in fase di selezione, le posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno prese in considerazione; sia la convenzione annuale con il Ministero dell'economia, in base alla quale l'agenzia delle Entrate dovra' effettuare ogni anno 35mila controlli utilizzando il redditometro. E' ovvio che l'azione sara' efficace se diretta a individuare casi eclatanti e non di leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso. 24

IL NUOVO REDDITOMETRO ELEMENTI INDICATIVI DELLA CAPACITÀ DI SPESA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESA SOSTENUTE PER IL RELATIVO MANTENIMENTO TENENDO CONTO DELLA SPESA MEDIA RIFERITA AL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA Voci complessive 56 di cui: 30 per ammontare sostenuto; 26 per contenuto induttivo nelle tabelle ISTAT (si assume il maggiore tra spese effettiva e spesa induttiva ISTAT). LE CATEGORIE DI VOCI DI SPESA Consumi generi alimentari, bevande abbigliamento calzature Abitazione Combustibili ed energia Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa Sanità Trasporti Comunicazioni Istruzione Altri beni e servizi 25

IL NUOVO REDDITOMETRO AUTOVETTURE Spese di funzionamento (pezzi di ricambio, carburante e manutenzioni ordinarie) (spesa media Istat del nucleo familiare di appartenenza Diviso KW medi del gruppo familiare di appartenenza) Moltiplicato KW effettivi 26

IL NUOVO REDDITOMETRO AUTOVETTURE ESEMPIO Nucleo familiare: coppia con un figlio Autovettura KW 70 Spese istat mensile Euro 350 (pezzi ricambio, carburanti e manutenzioni) Nord est (350/156,2) x 70 = 156,85 x 12 = 1.882,20 INVESTIMENTI INCREMENTO Contenuto induttivo INCREMENTO Contenuto induttivo 27

IL NUOVO REDDITOMETRO Art. 3 d.m. 24.12.12 utilizzo dei dati Reddito complessivo accertabile A )Ammontare spese anche diverse da tabella A sostenute da contribuente B) Spesa media istat nucleo familiare in base a rapporto tra reddito contribuente e totale reddito nucleo familiare. In assenza di redditi del nucleo familiare si assume la percentuale risultante da rapporto spese contribuente e spese nucleo familiare C) Ammontare ulteriori spese tabella A nella misura risultante da analisi e studi socio economici D) Incrementi patrimoniali E) Quota risparmio riscontrata 28

IL NUOVO REDDITOMETRO Art. 4 d.m. 24.12.12 prova contraria Se si rileva uno scostamento per più di un quinto tra reddito accertabile e reddito dichiarato, il contribuente può dimostrare A) A) Spese eseguite con con :: 1) 1) Redditi diversi da da quelli posseduti nel nel periodo d imposta 2) 2) Redditi esenti o tassati alla alla fonte o esclusi 3) 3) Finanziamenti di di soggetti diversi B) B) Diverso ammontare delle spese al al contribuente effettivamente attribuibili 29

IL REDDITOMETRO : LE STRATEGIE DIFENSIVE IL REDDITOMETRO : LE STRATEGIE DIFENSIVE A cura di Gian Paolo Ranocchi LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO LA PROVA CONTRARIA (alcune) CRITICITÀ Dicotomia fisiologica tra concetto di reddito e concetto di capacità di spesa Oneri di tracciabilità della quota risparmio in capo al contribuente (in pratica occorre ricostruire la storia finanziaria del contribuente e/o della famiglia) LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO IL CONTRADDITTORIO Diventa obbligatorio l'invito al contribuente per fornire dati e notizie e il contraddittorio prima di emettere l'atto di accertamento L ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 Momenti che dovrebbero essere distinti: 1) Invito questionario 2) Invito al contraddittorio 3) Eventuale accertamento Riflessi sulla legittimità dell accertamento dei passaggi preliminari (contraddittorio) Motivazione dell atto: studi di settore docet.. 30

IL REDDITOMETRO : LE STRATEGIE DIFENSIVE CASSAZIONE: PRESUNZIONE LEGALE Recentemente vedasi sentenza Cassazione 14.168 del 6.8.2012 «Per consolidato orientamento giurisprudenziale deve ritenersi che, in tema di accertamento dei redditi, la disponibilità dei beni previsti dall'art. 2 del D.p.r n. 600 del 1973, costituisce "una presunzione di capacità contributiva da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva", di tal chè "il Giudice Tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma" (Cass. n. 19252/05, n. 14161/2003, n. 12731/2002, n. 11611/2001)..» Corte Cassazione Sent. n. 18604 del 29 ottobre 2012.. alla luce della confermata giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 5794 del 19/04/2001) secondo la quale: "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" dispensa l'amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore". Sarebbe spettato dunque alla parte contribuente fornire la prova contraria rispetto alla presunzione stabilita ex lege, disciplina che il giudicante del merito ha violato con la propria contraria affermazione. 31

IL REDDITOMETRO : LE STRATEGIE DIFENSIVE CASS. 17.6.2011 N. 13289: PRESUNZIONE SEMPLICE Sulla «validità giuridica» dei coefficienti collegati al redditometro la sentenza 13289/2011 afferma che: «In ordine alla pretesa fiscale fondata, come nel caso, sull utilizzazione dei coefficienti detti le sezioni unite di questa Corte (sentenza 18 dicembre 2009 n. 26635) hanno affermato il seguente (condivisibile) principio di diritto (ribadito da Cass. trib. 5 ottobre 2010 nn. 22552-22555, 4 giugno 2010 n. 13594, 21 maggio 2010 n. 12558, ex permultis) : l applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è stabilita dalla legge, ma nasce in sede di contraddittorio..» PRESUNZIONE SEMPLICE CASS. 20.12.2012 N. 23554 D'altra parte, proprio l'accertamento sintetico disciplinato dall'art. 38 D.P.R. n. 600/1973, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall'art. 22 del d.l. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge n. 122/2010, tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale. Conforme: Ord. CASS. 06.02.2013 N. 2806 32

IL REDDITOMETRO : LE STRATEGIE DIFENSIVE PRESUNZIONE SEMPLICE C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 76/14/11 L'accertamento redditometrico si fonda su una presunzione semplice e, pertanto, il solo possesso dei beni indicatori di capacità contributiva non è sufficiente, ex se, a sorreggere la pretesa impositiva avanzata dall'amministrazione finanziaria, dovendo quest'ultima, in tale ipotesi accertativa, farsi carico dell'onere probatorio, alla stregua di quanto previsto per gli altri metodi di accertamento standardizzato (studi di settore e parametri). PRESUNZIONE SEMPLICE C.T. Prov. di Torino, sezione II, sentenza n. 136 del 1 luglio 2012 Le presunzioni che derivano dal c.d. "redditometro" hanno la stessa valenza di quelle scaturenti dagli studi di settore e, più in generale, degli accertamenti standardizzati. Se così non fosse, la norma sarebbe incostituzionale, posto che si trasformerebbe l imposta sul reddito in una patrimoniale, slegata dal concetto di capacità contributiva, ma legata unicamente alla semplice proprietà/possesso di determinati beni, piuttosto che di altri. 33

IL REDDITOMETRO : LE STRATEGIE DIFENSIVE PRESUNZIONE SEMPLICE C.T.R. di Trieste sezione, sentenza n. 1/11/13 del 10.01.2013 Il c.d. redditometro si basa su presunzioni che non possono essere qualificate come legali assolute, mentre le stesse rappresentano presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. come recentemente confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza Cass. n. 13289 del 17.6.2011, emessa proprio in materia di redditometro. Il contraddittorio fra le parti ha lo scopo precipuo di raggiungere un coerente adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, non potendosi esaurire il procedimento accertativo in una pedissequa applicazione dei parametri ministeriali costituenti il sistema redditometrico. Il contribuente ha nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente stesso. IMMOBILI E REDDITOMETRO C.T. Prov. di Alessandria, sentenza n. 38/1/12 del 8 marzo 2012. Casistica Trasferimenti di beni mobili e immobili tra padre e figlio, ovvero tra coniugi, realizzati sotto la forma giuridica della compravendita ma che, nella realtà, costituiscono donazioni in relazione alle quali nessuna movimentazione finanziaria viene posta in essere. Trattasi, di fatto, di veri e propri negozi simulati. L Agenzia delle Entrate, limitandosi al dato formale, pone tali operazioni a base di ricostruzioni sintetiche del reddito del soggetto che, solo formalmente, avrebbe acquistato il bene mobile o immobile, ma nella sostanza lo ha ricevuto in donazione. 34

IL REDDITOMETRO : LE STRATEGIE DIFENSIVE AUTOVETTURE Corte Cassazione Sent. n. 9549 del 3 maggio 2011 Il contribuente non può eccepire che l'autovettura presa a base del conteggio è utilizzata nell'ambito della sua attività imprenditoriale senza dimostrare in maniera adeguata tale assunto...per la deducibilità delle spese relative a beni strumentali, ai fini delle imposte sui redditi, è necessaria - a differenza di quanto è previsto per l'iva, dagli artt. 19 e ss. del d.p.r. n. 633/72 - l'annotazione del registro dei beni ammortizzabili, prescritta dall'art. 16 del d.p.r. n. 600/73, in difetto della quale non può farsi luogo, pertanto, alla deducibilità dei relativi costi ai fini IRPEF e ILOR (Cass. 16702/05). Nel caso concreto, il contribuente - sul quale incombeva il relativo onere - non ha fornito prova alcuna di avere posto effettivamente in essere tale condizione per la deducibilità delle spese in parola.. PREVENTIVO CONTRADDITTORIO C.T.P. Milano n. 271/1/12 del 11 settembre 2012.., ovvero l'assenza di effettivo contraddittorio, va rilevato che è lo stesso Ufficio, nel suo atto di replica, a dare rilevanza a questo strumento sia al fine di evitare un inutile contenzioso, sia al fine di ottenere un dato impositivo quanto più corretto possibile nell'alveo tracciato dall'art. 53 della Costituzione. E ciò appare quanto mai più necessario in presenza di strumenti accertativi sintetici, per la cui adozione appare innanzitutto necessario verificare la portata e la solidità degli elementi assunti a base del calcolo presuntivo. 35

IL REDDITOMETRO : LE STRATEGIE DIFENSIVE CONTRADDITORIO NECESSARIO C.T.P. Genova - Sentenza 49/13/13 La Cassazione, nella Sentenza n. 13289 del 17 giugno 2011 ha rilevato che l accertamento basato sul redditometro fa parte degli accertamenti cosiddetti standardizzati, come gli studi di settore. [ ] deve essere corretto nel corso del contradditorio, in modo da fotografare la reale e specifica situazione del contribuente. [ ] ciò determina la rilevanza del redditometro come presunzione semplice, in quanto, per effetto della necessaria personalizzazione del dato del redditometro, non si è più in presenza di un fatto noto stabilito dalla legge e il fatto che l accertamento da redditometro si basi su presunzioni semplici comporta precisi oneri motivazionali di prova in capo all amministrazione finanziaria [ ] C.T.P. Torino - Sentenza n. 3 del 08/01/13 VECCHIO REDDITOMETRO: CONTRADDITORIO NECESSARIO - qualificato come presunzione semplice (mero indizio di evasione); - conseguente obbligo di PREVENTIVO CONTRADDITORIO per la personalizzazione dello strumento; Concetto coerente con la C.T.P. Genova - Sentenza 49/13/13 Coerenza con il NUOVO REDDITOMETRO che impone l obbligo di attivazione di un contradditorio effettivo tra Uffici e Contribuente (per dare sostanza ai valori parametrici calcolati). 36

IL REDDITOMETRO : LE STRATEGIE DIFENSIVE MOTIVAZIONE DELL ACCERTAMENTO C.T.P. Reggio Emilia Sentenza 4/03/13 n. 57/3/13 Qualora il contribuente, ottemperando all'invito, provveda a trasmettere all'ufficio le proprie deduzioni, la motivazione dell'eventuale avviso di accertamento deve contenere un'adeguata replica tale da superare le deduzioni della parte. In mancanza, l'atto impositivo dovrà essere considerato nullo per difetto di motivazione.posto che nello stesso non viene fatto alcun riferimento alla documentazione ed alle deduzioni prodotte dal Ricorrente in sede precontenziosa, non venendo dunque svolta dall'agenzia, alcuna attività di replica "anticipata" alle stesse... UTILIZZO LIQUIDITÀ PREGRESSA Supera la presunzione di un maggior reddito il contribuente che prova di aver acquistato titoli e immobili con il tramite delle risorse in denaro sui conti correnti. CTR Milano. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza numero 60/19/12, ha confermato l'illegittimità dell'accertamento sintetico per il 2004 effettuato dal Fisco nei confronti di una contribuente, la quale si è difesa in giudizio, sostenendo di aver acquistato beni e mantenuto tutte le proprietà grazie alle risorse finanziarie di cui disponeva già nel 2003. Liquidità pregressa. Dalla documentazione prodotta è infatti emerso che gli investimenti finanziari finiti sotto la lente d'ingrandimento del Fisco erano stati effettuati grazie alle notevoli risorse economiche di cui la società verificata disponeva già nel 2003 e, quindi, l'anno prima di quello preso in considerazione ai fini dell'accertamento. Peraltro, l'acquisto di azioni posto a base della rettifica era avvenuto a rate e con risorse provenienti da disinvestimenti della gestione patrimoniale. 37

IL REDDITOMETRO : LE STRATEGIE DIFENSIVE Corte Cassazione Sent. n. 7408 del 31 marzo 2011 Gli elementi e le circostanze di fatto utilizzate per l'accertamento non devono necessariamente riferirsi agli anni in contestazione, ma possono essere accaduti in anni diversi, allorché sia però dimostrato che essi si riflettano sui periodi fiscali interessati e si traducano in ulteriori e autonomi indici di capacità contributiva, potendo gli indici di spesa - nella specie i costi d'ammortamento del mutuo - essere astrattamente elementi presuntivi di redditi occulti e accantonati (Cass. 2006/13316). La decisione impugnata, che invece nulla dice sul punto, è pertanto affetta dall'evidente vizio motivazionale denunciato dai contribuenti e va pertanto cassata. Lo scudo fiscale sana tutti i maggiori imponibili contestati dall amministrazione a prescindere da tipo di accertamento praticato dall ufficio. Nel merito vedasi: Sentenza Ctr Trieste 76/01/2012 del 19 luglio 2012 Sentenza Ctp Rimini 155/2012 Sentenza Ctp Pordenone 41/5/11 del 28.5.2011 Il principio I giudici triestini di cui alla sentenza sopra indicata affermano che, la dichiarazione riservata relativa all'adesione allo scudo fiscale-ter introdotto dall'art. 13-bis del DL 1.7.2009 n. 78 (conv. L. 3.8.2009 n. 102) può essere opposta anche dopo 30 giorni dalla verifica, dalla notifica di un questionario oppure dalla notifica di un invito nei confronti del contribuente. Ulteriore Giurisprudenza SCUDO FISCALE In questo senso, si vedano C.T. Prov. Livorno 18.10.2011 n. 187/6/11 e C.T. Prov. Pordenone 28.5.2011 n. 41/05/11, contra circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2009. n. 43). 38

IL REDDITOMETRO : LE STRATEGIE DIFENSIVE Circolare 1/E del 15.02.2013 UTILIZZO RETROATTIVO SE PIU FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE? La disposizione introdotta dall art. 22 del decreto legge n. 78/2010, alla quale il decreto del 24 dicembre 2012 dà piena attuazione, prevede espressamente che le modifiche all articolo 38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del D.P.R. n. 600 del 1973 hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, ossia per gli accertamenti relativi ai redditi dell anno 2009 e seguenti. C.T. Prov. Rimini 21.3.2013 n. 41/2/13..la relazione introduttiva al DL n. 78 del 31.5.2010 art. 22 in merito alle modifiche degli indici posti a base del software redditometrico: precisa che "L'attuale impostazione non tiene conto dei cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi. Le modifiche proposte intendono pertanto innovare profondamente questo importante strumento di contrasto alla evasione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (...)". Dunque nel caso che si occupa è stato applicato uno strumento anacronistico che non tiene conto dei mutamenti sociali; tale realtà mutata necessita di un nuovo strumento "profondamente innovato" e quindi le risultanze dell'avviso di accertamento impugnato sono prive di pregio. varie volte la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto "indiscutibili" i parametri utilizzati dagli uffici. Ora è abbastanza evidente, invece, che questi parametri dovevano forse essere oggetto di maggiore riflessione e approfondimento prima di decretarne la loro intangibilità". Appare dunque giusto richiedere all'ufficio l'applicazione del nuovo strumento. Ne deriva che le risultanze dell'avviso di accertamento sono infondate e pertanto appare evidente l'assoluta illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato. 39

IL REDDITOMETRO : LE STRATEGIE DIFENSIVE C.T. Prov. Reggio Emilia 18.4.2013 n. 74/2/13 Questo Collegio.ritiene che "che il decreto ministeriale non solo sia illegittimo, ma radicalmente nullo ai sensi dell'art. 21-septies legge n. 241/1990 per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria e dei suoi presupposti e al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria, atteso che il c.d. redditometro utilizza categorie concettuali ed elaborazioni non previste dalla norma attributiva. SEGUE C.T. Prov. Reggio Emilia 18.4.2013 n. 74/2/13 Si è in presenza di un procedimento di tipo eminentemente inquisitorio e sanzionatorio I soggetti posti a confronto (Agenzia e contrib.) si trovano in posizione di fortissima asimmetria L Agenzia delle entrate è in conflitto di interessi, poiché normalmente vincolata al raggiungimento di obiettivi e di risultati, ed ha pertanto interesse alla conferma della propria ipotesi, anche in ragione della sua partecipazione alla società di riscossione il rischio è che anziché intensificare i controlli sulla realtà ai fini della ricostruzione reale dei redditi si tenda a privilegiare il redditometro in quanto strumento meramente burocratico, meno dispendioso in tempo di costi e di energia e, soprattutto, strutturato in modo tale da rendere non sempre praticabile un reale ed efficace contraddittorio 40

IL REDDITOMETRO : LE STRATEGIE DIFENSIVE Tribunale di Napoli Sezione di Pozzuoli Ordinanza del 21.2.2013 n. 250 -Illegittimità del D.M. 24.12.2012 n. 65648 per eccessiva invadenza nella sfera privata dei cittadini; - violazione di molteplici principi garantiti costituzionalmente, tra i quali: principio di buon andamento della P.A., diritto alla difesa, principio di uguaglianza, diritto alla riservatezza, ecc. -Irragionevolezza delle ricostruzioni redditometriche basate sui parametri ISTAT; Nel caso in specie: conseguente inibizione nei confronti dell Agenzia delle Entrate all utilizzo del redditometro. 41

STUDI DI SETTORE LE NOVITÀ: DD. MM. 21 E 28 MARZO 2013 STUDI DI SETTORE LE NOVITÀ: DD. MM. 21 E 28 MARZO 2013 A cura di Gian Paolo Ranocchi n. 4 decreti del 28.12.2012 (Pubblicati nel S.S. n. 18 alla G.U. n. 303 del 31 dicembre 2012) 12 studi COMPARTO MANIFATTURE 23 studi COMPARTO SERVIZI 12 studi PROFESSIONISTI 21 studi COMPARTO COMMERCIO 205 GLI STUDI DI SETTORE APPLICABILI NEL 2012 UG42U - 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari UG82U - 70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie VG82U Soggetti nei confronti dei quali lo studio di settore può essere utilizzato soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 del Codice civile); soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (Dlgs 38/05); attività di consorzi garanzia collettiva fidi e attività di bancoposta; soggetti esercenti come attività principale quella di affitto di azienda contraddistinta dal codice 68.20.02 ; soggetti esercenti attività d impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell articolo 1 Legge 24 dicembre 2007 n. 244. Proroga a regime delle previsioni di cui all art. 5 del Decr. 11.02.2008 42

STUDI DI SETTORE LE NOVITÀ: DD. MM. 21 E 28 MARZO 2013 GLI INDICATORI DI COERENZA servono per confrontare i valori dichiarati con quelli ritenuti coerenti per il cluster di appartenenza individuati, normalmente, sulla base di un intervallo variabile tra un valore minimo ed uno massimo Il soggetto risulta coerente se il valore dell indice si colloca all interno dell intervallo previsto Eventuali situazioni di non coerenza non determinano alcun effetto sul livello di congruità dei ricavi costituiscono un indice di possibili situazioni anomale che possono essere utilizzate dagli Uffici al fine di selezionare i soggetti da sottoporre a controllo. Riproposizione degli indicatori di coerenza economica basati su anomalie dei dati dichiarati già previsti lo scorso anno e dell indice di normalità economica: in assenza di indicazione del valore dei beni strumentali; Introduzione di nuovi indicatori di coerenza economica per 63 studi di settore appartenenti ai tre diversi comparti (servizi, commercio, produzione e professionisti) dei quali 60 revisionati nel 2012 e 3 nel 2011; Introduzione di alcuni specifici indicatori di coerenza per singoli studi di settore Introduzione di un correttivo per 4 studi di settore del comparto professionale applicabile in caso di stabili collaborazioni; Intervento sui correttivi relativi al credito d imposta carburante e collaboratore familiare per lo studio VG68U (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco), aggiornamento delle territorialità dei Factory Outlet (dal 2013) riguardanti lo studio di settore VM05U (comm. al dett. di calzature, abbigliamento e pelletteria) 43

STUDI DI SETTORE LE NOVITÀ: DD. MM. 21 E 28 MARZO 2013 Indicatori di coerenza economica (Decreto 21.03.2013) Vengono previsti 9 indicatori di coerenza finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti nei modelli Si tratta di indicatori in parte noti in quanto già utilizzati per le segnalazioni telematiche inviate ai contribuenti in presenza di gravi anomalie nella compilazione dei modelli errori di compilazione del modello possibile alterazione dei dati Margine per addetto non dipendente misura il contributo di ciascun addetto non dipendente alla creazione del margine e rappresenta la capacità dell'impresa di remunerare (al lordo del costo per il godimento di beni di terzi, degli accantonamenti e dell eventuale risultato negativo della gestione finanziaria e straordinaria) il lavoro non dipendente. Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo misura il contributo dei beni strumentali alla creazione di valore Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti misura il grado di copertura dei principali costi per l utilizzo di beni strumentali all attività dell impresa mediante il margine al netto della remunerazione, ritenuta economicamente plausibile degli addetti non dipendenti 44

STUDI DI SETTORE LE NOVITÀ: DD. MM. 21 E 28 MARZO 2013 altri specifici indicatori di coerenza Studio di settore VG76U (ristorazione collettiva): Numero di pasti erogati per addetto e Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi ; Studio di settore VG79U (noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre): Resa chilometrica, e Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo ; Studio di settore VG88U (Autoscuola, scuole nautiche e agenzia di disbrigo pratiche): Ricavo medio per pratica automobilistica e Ricavo medio per patente nautica ; Studio di settore VG53U (servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere): Resa delle cartelle tradotte e Resa delle giornate di interpretariato ; Studio di settore VG48U (attività di riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video): Incidenza del costo per acquisto di ricambi e accessori sui ricavi. GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA Introdotti dall art. 1, comma 13, della legge n. 296/2007 DEFINISCONO LE SITAUZIONI DI NORMALITA ECONOMICA DEL SOGGETTO Eventuali situazioni di non normalità si riverberano sul ricavo stimato dal Ge.ri.co. che subisce un incremento 45

STUDI DI SETTORE LE NOVITÀ: DD. MM. 21 E 28 MARZO 2013 INDICATORE DI NORMALITÀ ECONOMICA IN ASSENZA DEL VALORE DEI BENI STRUMENTALI in situazioni di mancata regolarità si riverbera nel ricavo congruo stimato da Ge.ri.co. Sono definiti soggetti non normali i contribuenti che hanno dichiarato informazioni riferite ad uno o più beni strumentali nei quadri relativi ai dati strutturali e non hanno dichiarato il relativo valore dei beni strumentali fra i dati contabili (rigo F29 campo 1 per le attività d impresa e rigo G14 campo 1 per le attività professionali) CORRETTIVI RELATIVI ALLE STABILI COLLABORAZIONI Studi di settore interessati WK03U geometri, WK04U studi legali, WK05U commercialisti e consulenti del lavoro, WK18U studi di architettura Presupposti Effetto esercizio dell attività in forma individuale con età professionale fino a 6 anni; attività svolta esclusivamente presso altri studi; tipologia dell attività: stabili organizzazioni con studi e/o strutture di terzi prevalenti; assenza di forza lavoro. Nella funzione compenso è stato introdotto un correttivo (che stima al ribasso il compenso puntuale) attraverso la riduzione del peso della variabile Ore dedicate all attività 46

STUDI DI SETTORE LE NOVITÀ: DD. MM. 21 E 28 MARZO 2013 Correttivo relativo al costo del carburante e familiare che svolge solo attività di segreteria Studio di settore VG68U (Imprese autotrasporto) Nella determinazione della funzione ricavo La variabile relativa al costo per carburante va diminuita dell Ammontare del credito d imposta per caro petrolio; Viene rettificata la variabile (quadro A) relativa all apporto del collaboratore dell impresa familiare che svolge solo attività di segreteria. 47

STUDI DI SETTORE: NOVITÀ MODULISTICA STUDI DI SETTORE: NOVITÀ MODULISTICA A cura di Gian Paolo Ranocchi Parte generale I contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell attività e non dispongono di alcuni dati fondamentali per il calcolo in GERICO della congruità, devono limitarsi a salvare la posizione e trasmetterla in allegato ad UNICO. Quadro F e G I contribuenti che concedono in affitto o usufrutto l azienda non devono indicare nel presente rigo il valore dell azienda affittata o concessa in usufrutto. Deduzione IRAP spese personale dipendente IMPRESE PROFESSIONISTI 48

STUDI DI SETTORE: NOVITÀ MODULISTICA PREVISTO AL RIGO F22 UN APPOSITO CAMPO INTERNO NEL QUALE INDICARE LE PERDITE SU CREDITI DEDUCIBILI EX ART.101, COMMA 5, TUIR Possibile correzione dell anomalia contabile connessa con la mancata non normalità dell indice denominato incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. QUADRO T CONGIUNTURA ECONOMICA SONO PREVISTE 8 TIPOLOGIE DIFFERENTI DI DATI 49

STUDI DI SETTORE: I CORRETTIVI CRISI 2012 PRESENTATI DA SOSE STUDI DI SETTORE: I CORRETTIVI CRISI 2012 PRESENTATI DA SOSE A cura di Gian Paolo Ranocchi Fonte: Sose Fonte: Sose 50

STUDI DI SETTORE: I CORRETTIVI CRISI 2012 PRESENTATI DA SOSE PROMETEIA e COMUNICAZIONI ANNUALI IVA Analisi delle modifiche della struttura del Conto Economico 2011 rispetto a quello dell anno di costruzione dello Studio Fonte: Sose Correttivo congiunturale di Settore Correttivi congiunturali di settore STUDI DI SETTORE INTERESSATI Fonte: Sose 51

STUDI DI SETTORE: I CORRETTIVI CRISI 2012 PRESENTATI DA SOSE Fonte: Sose Banca Dati SDS 2011 Utilizzo dei modelli misti per stimare, tramite la componente random, l effetto della contrazione delle tariffe sui compensi dichiarati Correttivo congiunturale di Settore Fonte: Sose 52

STUDI DI SETTORE: I CORRETTIVI CRISI 2012 PRESENTATI DA SOSE Altre informazioni rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore: applicazione degli studi di settore: Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nell annoanno Percentuale dei compensi relativa ad altri incarichi RISULTATI ANALISI SUI DATI DEGLI STUDI DI DI SETTORE: MAGGIOR LIVELLO DI NON CONGRUITÀ AL CRESCERE DELLA PERCENTUALE DI INCARICHI CON SALDO/ACCONTO Fonte: Sose 53

GE.RI.CO. 2013: LE SIMULAZIONI GE.RI.CO. 2013: LE SIMULAZIONI A cura di Gian Paolo Ranocchi GE.RI.CO. 2013 studi di settore revisionati 2011 2012 differenza ricavi/comp. dichiarati! 1.131.460,00! 1.131.460,00! - ricavo/comp. puntuale! 1.143.379,00! 1.128.646,00 -! 14.733,00 UM31U ricavo/comp. minimo! 1.126.600,00! 1.102.123,00 -! 24.477,00 Comm. Ingrosso orologi e gioielleria correttivo specifico dello studio! -! -! - correttivo cong. di settore! 40.472,00! - -! 40.472,00 correttivo cong. Individ.! -! - esito conguo per effetto correttivi conguo 2011 2012 differenza ricavi/comp. dichiarati! 132.001,00! 132.001,00! - ricavo/comp. puntuale! 142.891,00! 140.163,00 -! 2.728,00 ricavo/comp. minimo! 132.831,00! 134.430,00! 1.599,00 UD23U laboratorio di corniciaio correttivo specifico dello studio! -! - correttivo cong. di settore! 12.241,00! 15.208,00! 2.967,00 correttivo cong. Individ.! -! -! - esito conguo per effetto correttivi conguo per effetto correttivi 2011 2012 differenza ricavi/comp. dichiarati! 184.103,00! 184.103,00! - ricavo/comp. puntuale! 191.251,00! 190.688,00 -! 563,00 ricavo/comp. minimo! 183.650,00! 184.351,00! 701,00 UG78U Agenzia di viaggio correttivo specifico dello studio! -! -! - correttivo cong. di settore! 11.186,00! 21.975,00! 10.789,00 correttivo cong. Individ.! -! -! - esito conguo per effetto correttivi conguo per effetto correttivi GE.RI.CO. 2013 studi di settore revisionati 2011 2012 differenza ricavi/comp. dichiarati! 128.990,00! 128.990,00! - ricavo/comp. puntuale! 128.679,00! 128.132,00 -! 547,00 ricavo/comp. minimo! 128.474,00! 127.910,00 -! 564,00 VK40U Studi legali correttivo specifico dello studio! -! - correttivo cong. di settore! -! -! - correttivo cong. Individ.! -! -! - esito congruo congruo 2011 2012 differenza ricavi/comp. dichiarati! 280.000,00! 280.000,00! - ricavo/comp. puntuale! 271.527,00! 272.659,00! 1.132,00 ricavo/comp. minimo! 267.277,00! 267.863,00! 586,00 VG40U Compravendita beni immobili correttivo specifico dello studio! -! - correttivo cong. di settore! -! -! - correttivo cong. Individ.! -! -! - esito congruo congruo 54

GE.RI.CO. 2013: LE SIMULAZIONI GE.RI.CO. 2013 studi di settore non revisionati 2011 2012 differenza ricavi/comp. dichiarati! 30.920,00! 30.920,00 ricavo/comp. puntuale! 31.280,00! 31.280,00 VG72A ricavo/comp. minimo! 30.972,00! 30.972,00 Trasporto con taxi correttivo specifico dello studio! 579,00! 875,00! 296,00 correttivo cong. di settore! -! 1.051,00! 1.051,00 correttivo cong. Individ.! -! - esito conguo per effetto correttivi conguo per effetto correttivi 2011 2012 differenza ricavi/comp. dichiarati! 34.846,00! 34.846,00 ricavo/comp. puntuale! 38.253,00! 38.253,00 VG75U ricavo/comp. minimo! 37.272,00! 37.272,00 Installazione impianti idraulici correttivo specifico dello studio! -! - correttivo cong. di settore! 483,00! 4.220,00! 3.737,00 correttivo cong. Individ.! 12.651,00! 5.574,00 -! 7.077,00 esito conguo per effetto correttivi conguo per effetto correttivi 2011 2012 differenza ricavi/comp. dichiarati! 420.360,00! 420.360,00 ricavo/comp. puntuale! 430.328,00! 430.328,00 VK02U ricavo/comp. minimo! 426.589,00! 426.589,00 Studi di ingegneria correttivo specifico dello studio! 31.672,00! 31.672,00! - correttivo cong. di settore! 21.516,00! 35.932,00! 14.416,00 correttivo cong. Individ.! -! -! - esito conguo per effetto correttivi conguo per effetto correttivi GE.RI.CO. 2013 studi di settore non revisionati 2011 2012 differenza ricavi/comp. dichiarati! 1.140.748,00! 1.140.748,00 ricavo/comp. puntuale! 1.164.970,00! 1.164.970,00 VM29U ricavo/comp. minimo! 1.128.062,00! 1.128.062,00 Comm. al dettaglio mobili correttivo specifico dello studio! -! - correttivo cong. di settore! 28.267,00! 64.125,00! 35.858,00 correttivo cong. Individ.! -! -! - esito conguo per effetto correttivi conguo per effetto correttivi 2011 2012 differenza ricavi/comp. dichiarati! 251.711,00! 251.711,00 ricavo/comp. puntuale! 256.510,00! 256.510,00 VM35U ricavo/comp. minimo! 251.169,00! 251.169,00 Erboristeria correttivo specifico dello studio! -! - correttivo cong. di settore! 6.679,00! 13.158,00! 6.479,00 correttivo cong. Individ.! 2.073,00! 20,00 -! 2.053,00 esito conguo per effetto correttivi conguo per effetto correttivi 2011 2012 differenza ricavi/comp. dichiarati! 534.926,00! 534.926,00 ricavo/comp. puntuale! 546.542,00! 546.542,00 ricavo/comp. minimo! 533.656,00! 533.656,00 VM05U Comm. al dettaglio confezioni correttivo specifico dello studio! -! - per adulti correttivo cong. di settore! 17.121,00! 23.362,00! 6.241,00 correttivo cong. Individ.! -! -! - esito conguo per effetto correttivi conguo per effetto correttivi 55

GE.RI.CO. 2013: LE SIMULAZIONI STABILI COLLABORAZIONI Classi età Soglia minima oraria professionale WK03U WK04U WK05U WK18U Fino a 2 anni 5,52 5,85 8,22 5,58 Oltre 2 e fino a 4 6,33 11,38 12,57 9,08 Oltre 4 fino a 6 8,63 12,05 16,06 10,80 WK03U WK04U WK05U WK18U Soglia base o raria 11,39 18,87 24,02 16,28 Percentuale uguale o superiore al 50% STABILI COLLABORAZIONI senza correttivo con correttivo differenza comp. dichiarati! 46.230,00! 46.230,00! - comp. puntuale! 63.049,00! 53.137,00 -! 9.912,00 WK05U comp. minimo! 60.414,00! 51.074,00 -! 9.340,00 Dottori commercialisti correttivo cong. di settore! 1.772,00! 1.493,00 -! 279,00 esito non congruo non congruo senza correttivo con correttivo differenza comp. dichiarati! 39.320,00! 39.320,00! - comp. puntuale! 38.509,00! 33.434,00 -! 5.075,00 WK04U comp. minimo! 36.827,00! 31.974,00 -! 4.853,00 Studi legali correttivo cong. di settore! -! -! - esito congruo congruo senza correttivo con correttivo differenza comp. dichiarati! 36.340,00! 36.340,00! - comp. puntuale! 41.133,00! 38.858,00 -! 2.275,00 WK18U comp. minimo! 40.150,00! 37.949,00 -! 2.201,00 Studi di architettura correttivo cong. di settore! 1.234,00! 1.166,00 -! 68,00 esito non congruo non congruo 56

GE.RI.CO. 2013: LE SIMULAZIONI CORRETTIVI PROFESSIONISTI Correttivi congiunturali di settore per gli studi dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi Coefficienti Studio di settore Attività 2012 2011 UK29U Geologi 6,24% 0,51% VK01U Attività studi notarili 4,34% 1,37% VK02U Studi di ingegneria 8,35% 5% VK06U Servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale 2,80% 1,40% VK17U Attività svolta dai p eriti industriali 3,90% 1,40% VK23U Servizi di ingegneria integrata 8,35% 5,55% VK24U Consulenze fornite da ag rotecnici e periti 6,18% 1,40% VK25U Consulenze fornite da agronomi 6,24% 1,14% WK03U Attività tecniche svolte da geometri 2,05% 1,40% WK04U Attività degli studi legali 2,10% 1,11% WK05U Servizi contabili e consulenza del lavoro 2,81% 1,94% WK18U Studi di architettura 3% 3% CORRETTIVI PROFESSIONISTI -"6+6"+0+ 6+#)+10!!""#$%&''!""#$%&'%!""#$%&''!""#$%&'% (#)*+",-$.-(/-!0!1- ())))))))))))!"#$%&'"" ))))))))))))))!"#$%&'"" ()))))))))))))))))&*#*%* ()))))))))))))))))&*#*%* (#)*+",#$*2"12!3+$,1-)!1# ()))))))))))))))))!*#!+& ()))))))))))))))))!*#!+& ())))))))))))))))),$#*!- ())))))))))))))))),%#%** *+0(+"12!3+$(#00+11-4#$,+11#0-!3+,'""".!'-,". %'&"". $'",". 0-.25-#"+$(#00+11-4#$(#"6-2"120!3+$,+11#0-!3+ ())))))))))))))))))))&#&*- ())))))))))))))))))))/#,"& ())))))))))))))))))))))) /&$ ())))))))))))))))))))%#"," (#00+11-4#$(#"6-2"120!3+$ -".-4-.2!3+7$ ())))))))))))))))))))%#"/! ()))))))))))))))))))) $#,%+ ())))))))))))))))))))))) +-+ ())))))))))))))))))))%#&-& (#)*+",#$*2"12!3+$"+11#$(#00+11-4- <$$$$$$$$$$$$$$$$$ 89:%;% <$$$$$$$$$$$$$$$$$ =;:899 <$$$$$$$$$$$$$$$$$ >':?&> <$$$$$$$$$$$$$$$$$ 98:='? +,-1# @A@$BA@CDEA BA@CDEA @A@$BA@CDEA BA@CDEA 57

GE.RI.CO. 2013: LE SIMULAZIONI CORRETTIVI PROFESSIONISTI!44#(!1# (#))+0(-!3-,1!!""#$%&''!""#$%&'%!""#$%&''!""#$%&'% (#)*+",-$.-(/-!0!1- %&&&&&&&&&&&&&&&&&!"#$$$ %&&&&&&&&&&&&&&&&&!"#$$$ %&&&&&&&&&&&&&&&&&'(#)*+ %&&&&&&&&&&&&&&&&&'(#)*+ (#)*+",#$*2"12!3+$,1-)!1# %&&&&&&&&&&&&&&&&&!"#,') %&&&&&&&&&&&&&&&&&'!#!'( %&&&&&&&&&&&&&&&)""#,") %&&&&&&&&&&&&&&&&&'!#(-, *+0(+"12!3+$(#00+11-4#$,+11#0-!3+ ).)""/ *.)""/ ).!,"/ *.')"/ 0-.25-#"+$(#00+11-4#$(#"6-2"120!3+$,+11#0-!3+ %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!!- %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)#'!" %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)#!,' %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*#-)) (#00+11-4#$(#"6-2"120!3+$ -".-4-.2!3+7$ %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)#"'+ %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*#-*" %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)#*"- %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*#-"* (#)*+",#$*2"12!3+$"+11#$(#00+11-4- ;$$$$$$$$$$$$$$$$$ 889:&& ;$$$$$$$$$$$$$$$$$ 8<9<=: ;$$$$$$$$$$$$$$$$$ >=9%:8 ;$$$$$$$$$$$$$$$$$ 8:9?:' +,-1# @ABCDEA @ABCDEA BAB$@ABCDEA BAB$@ABCDEA 58

REGIME PREMIALE PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE REGIME PREMIALE PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE A cura di Gian Paolo Ranocchi REGIME PREMIALE SOGGETTI CONGRUI E COERENTI Art. 10, commi da 9 a 13, D.L. 201/2011 Provvedimento 12.07.2012 n. 2012/102603 Presupposto: soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione di Ge.ri.co. Decorrenza: con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive Per il periodo di imposta 2011 accedono al regime premiale soltanto i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell allegato n. 1 del Provvedimento 2012/102603 REGIME PREMIALE SOGGETTI CONGRUI E COERENTI SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI (statistiche fiscali disponibili periodo d'imposta 2010 - Fonte Il sole 24ore 12 luglio 2012) 55 studi di settore su 206 18% dei contribuenti interessati da Gerico (615 mila su circa 3,5 milioni) 59

REGIME PREMIALE PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE REGIME PREMIALE SOGGETTI CONGRUI E COERENTI Le condizioni per accedere: Tutti i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore devono essere stati indicati fedelmente Non rilevano al fine del requisito della fedeltà errori o omissioni che non comportano la modifica Dell assegnazione ai cluster Del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati Del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza REGIME PREMIALE SOGGETTI CONGRUI E COERENTI Le condizioni per accedere: La posizione del contribuente deve essere coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio o degli studi applicabili La coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio applicabile; Se il contribuente consegue redditi di impresa e di lavoro autonomo, entrambe le categorie di reddito devono essere assoggettabili agli studi; Se il contribuente applica due diversi studi la congruità e la coerenza devono sussistere per entrambi. 60

REGIME PREMIALE PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE Inibizione agli accertamenti analitico induttivi REGIME PREMIALE SOGGETTI CONGRUI E COERENTI I BENEFICI Riduzione di un anno del termine per l accertamento Aumento ad 1/3 della soglia di tolleranza ai fine del redditometro Non sono previsti limiti percentuali Non si applica in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale 61

STUDI DI SETTORE: SANZIONI OMESSO INVIO MODELLO E INFEDELE COMPILAZIONE STUDI DI SETTORE: SANZIONI OMESSO INVIO MODELLO E INFEDELE COMPILAZIONE A cura di Gian Paolo Ranocchi SANZIONE IN MISURA FISSA MANCATA ALLEGAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE (anche a seguito di specifico invito da parte dell'agenzia delle Entrate) Si applica la sanzione in misura massima (EURO 2.065) Solo se ufficio non accerta imposte (Circ. 8/2012). DECORRENZA: violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011 (Circ. 41/E/2011). SANZIONI CORRELATE ALLE MAGGIORI IMPOSTE CHE SCATURISCONO DALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE MANCATA ALLEGAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE (anche a seguito di specifico invito da parte dell'agenzia delle Entrate) La sanzione è maggiorata del 50% (minimo 150% max 300%) DECORRENZA: violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011 (Circ. 41/E/2011). 62

STUDI DI SETTORE: SANZIONI OMESSO INVIO MODELLO E INFEDELE COMPILAZIONE NOVITÀ STUDI DI SETTORE: norma dal 2 marzo 2012 I presupposti che legittimano l utilizzo dell accertamento induttivo da parte dell ufficio Omessa presentazione del modello studi di settore omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. NOVITA : i maggiori ricavi/compensi devono superare di più del 15% o di 50.000 euro quelli del Gerico originario PROVVEDIMENTO DEL 02.04.2013 Prot. n. 2013/40550 a partire dalle dichiarazioni per il periodo d imposta 2012 Nel testo della ricevuta telematica dell Agenzia delle Entrate, che attesta l avvenuta trasmissione delle dichiarazioni dei redditi 2012 troverà posto uno specifico invito, che ricorderà al contribuente che non vi abbia ancora provveduto, l invio del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore 63

LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA IN TEMA STUDI DI SETTORE LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA IN TEMA STUDI DI SETTORE A cura di Gian Paolo Ranocchi NON BASTA IL MERO SCOSTAMENTO Cass. 17.10.2012 n. 17804 Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, che ha trovato riscontro in Cass. n. 23602, 26459 e 27648 del 2008 e n. 4148/2009, nonché in SS.UU. n. 26635/2009, sembra doversi ritenere viziato da illegittimità l'avviso di accertamento il quale tragga origine dal mero scostamento dei dati reali dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore senza che l'amministrazione finanziaria, sulla quale grava il relativo onere, suffraghi la pretesa fiscale con ulteriori elementi ed indizi tali da supportare l'inattendibilità dei dati riscontrati, rispetto all'ausilio statistico, e senza che la medesima amministrazione abbia argomentato in ordine alle giustificazioni prospettate dal contribuente. LA SCARSA REDDITIVITA NON RILEVA C.T. Prov. Treviso 31.1.2012 n. 12/05/2012 Va innanzitutto ricordato che gli studi di settore hanno solo un valore meramente indiziario come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione. Va altresì evidenziato come l'ufficio abbia calcolato in modo erroneo il monte ore delle dipendenti e della contribuente. Si evidenzia come lo stesso Ufficio precisa come in sede di adesione avesse proposto di rideterminare le ore lavorative adeguandole a quanto riportato nei conteggi del consulente del lavoro della ricorrente Neppure degna di nota è l'osservazione che vi sarebbe un andamento scarsamente produttivo dell'impresa. Lo stesso può essere ben posto in relazione a scelte sbagliate dell'imprenditore oppure, come appare più probabile nel caso di specie, alle condizioni di salute della stessa che, pur continuando a lavorare e quindi a mantenere in piedi l'impresa, tuttavia non consegue quei risultati economici che potrebbe avere se godesse di buona salute.. 64

LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA IN TEMA STUDI DI SETTORE OBBLIGO DI UN CONTRADDITTORIO VERO C.T. Reg. Milano sez. Brescia 24.5.2012 n. 70/65/12 la parte, ebbe a presentare memorie difensive e 'osservazioni' sin dall'instaurarsi delle contestazioni verbalizzate e prodotte nel ricorso introduttivo a documentare il fatto; la Commissione, ritiene di non entrare nel merito dei contenuti dell'atto medesimo né di operare valutazioni in proprio dei contenuti, sostituendosi alla Agenzia delle Entrate cui di dovuto: riscontra che la Agenzia preliminarmente e alla emissione dell'avviso, e alla sua notificazione non abbia ottemperato ai sensi dei citati artt. 7, legge 212/2000 e art. 42, DPR 600/73: per tanto concretizzatosi un fondamentale vizio procedimentale da parte dell'agenzia, la Commissione accoglie la eccezione preliminare della appellante, in ordine alla inammissibilità ed illegittimità dell'avviso di accertamento. Stante altresì la valenza processuale di tali incombenze imposte dalla legge in capo agli Uffici finanziari, considerata la 'recente' riaffermazione giurisprudenziale di tali principi in difesa dei contribuenti, specie riguardo la necessaria instaurazione di un 'contraddittorio' preventivo, la Commissione, dichiara censura di viziata applicazione di norme di diritto e di motivazioni nella Sentenza qui impugnata, n. 152/02/10, e per tanto ritiene di giustizia la compensazione delle spese di causa NON BASTA IL MERO SCOSTAMENTO C.T. Reg. Milano 25.1.2012 n. 7 Alla luce dei fatti, l'unico indice, o meglio valore contestato è l'ammontare dei ricavi conseguente all'applicazione dello studio di settore. Studio di settore contestato dal contribuente in quanto poco coerente all'effettiva attività svolta e del fatto che la C. è una "software house" di medie-piccole dimensioni con caratteristiche differenti delle aziende che compongono il clouster di riferimento a base dello studio. Il contribuente ancora ha fatto presente che se l'agenzia facesse riferimento agli studi cosiddetti evoluti del 2010 poteva riscontrare che quanto dichiarato rientrava nei parametri contestati. La Commissione alla luce dei fatti sopra esposti, - tenuto conto che i ricavi accertati per euro 1.026.824 rispetto a quelli dichiarati di euro 919.536 evidenziano uno scostamento fra dichiarato ed accertato dell'11.66%; - tenuto conto che detto scostamento non testimonia una "grave incongruenza" come espressamente previsto dall'art. 62 sexies comma 3 d.l. n. 331 del 1993; - tenuto conto della inesistenza di gravi incongruenze tra i ricavi e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività svolta; - tenuto conto di una contabilità ordinaria per nulla contestata dall'amministrazione finanziaria, conferma i ricavi come risultanti dalla contabilità e come dichiarati dalla società nell'unico 2005. 65

LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA IN TEMA STUDI DI SETTORE NON BASTA IL MERO SCOSTAMENTO C.T. Reg. Torino 15.3.2012 n. 14/05/12.è onere dell'ufficio dimostrare l'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, da attivarsi obbligatoriamente. Tale onere non è stato assolto dall'ufficio il quale nell'avviso di accertamento, pur dando atto delle contestazioni della contribuente sulla correttezza del cluster, non ha tuttavia in alcun modo esplicato i motivi per i quali ha ritenuto applicabile alla concreta realtà della contribuente lo standard dello Studio di settore né i motivi per i quali non ha tenuto conto dei dati di bilancio dell'anno 2005. Dal verbale di contraddittorio redatto dall'ufficio di Novi Ligure in data 11.12.2009 risulta che la contribuente ha presentato copiosa documentazione ed una memoria nella quale, indicando i vari fattori di crisi, riferiva di aver dovuto ricorrere a ripetuti periodi di cassa integrazione e dell'auto - sospensione del compenso da parte dell'amministratore. La [Omissis] ha anche evidenziato un sensibile decremento nell'anno 2005 dei costi per forza motrice e ha contestato l'attribuzione del cluster. Risultano altresì agli atti Nota Integrativa al bilancio 2005 in cui sono illustrati i fattori di crisi e la relazione di certificazione del bilancio da parte della società di revisione P. W. C.. Pertanto, diversamente da quanto affermato dall'appellante, il Giudice di prime cure ha basato la propria decisione non sulle generiche affermazioni della contribuente ma su elementi documentali, il cui contenuto è idoneo a giustificare la tollerabile percentuale di scarto (16%) tra i ricavi dichiarati e quelli desunti dallo Studio di settore. NON BASTA IL MERO SCOSTAMENTO C.T. Reg. Bari 15.2.2012 n. 38/14/12 La contribuente ha spiegato e documentato le ragioni e soprattutto i limiti e i condizionamenti entro i quali veniva svolta l'attività commerciale per effetto del contratto di affitto del ramo d'azienda intercorso con la proprietà I. S. Srl D. di Barletta, per vero, non valutato o scarsamente considerato sia dall'ufficio che dai primi giudici. La società adduceva a propria difesa oltre a fenomeni della concorrenza e della nascita di numerosi ipermercati che determinavano minori margini percentuali di guadagno,la presenza di (onerose) clausole contrattuali speciali quali,.. l'approvvigionamento delle merci in via esclusiva, il rispetto delle condizioni di acquisto e di vendita delle stesse, i prezzi di listino imposti, unitamente alla circostanza che il canone di affitto dell'azienda è commisurato ad un importo pari al 3,20% dei corrispettivi, al lordo di IVA, incassati e registrati nel mese precedente., per un verso costituiscono un freno non trascurabile alla libera iniziativa d'impresa non potendo "l'affittuario" beneficiare degli effetti economici rivenienti dal principio della domanda e dell'offerta in un libero mercato D'altro canto, lo studio di settore elaborato. presenta indici di coerenza in relazione alla durata delle scorte, ricarico e produttività per addetto, mentre risulta non congruo rispetto al ricavo dichiarato con uno scostamento di circa il 3,14%, del tutto plausibile nel quadro di operatività gestionale condizionata di cui si è sopra accennato. 66

LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA IN TEMA STUDI DI SETTORE Cass. 20.3.2013 n. 6929.la procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standard" in sé considerati...ne discende che i suddetti parametri standardizzati devono, giocoforza, essere personalizzati con riferimento ai dati relativi all'attività in concreto svolta dal contribuente, sulla scorta degli elementi forniti da quest'ultimo in esito al contraddittorio, che va attivato obbligatoriamente con il medesimo, pena la nullità dell'accertamento analitico-presuntivo effettuato dall'amministrazione finanziaria. La motivazione dell'atto impositivo non può, pertanto, esaurirsi nel rilievo dello scostamento tra reddito dichiarato e parametri di riferimento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto, nonché con l'indicazione delle ragioni per le quali sono state disattese, dall'ufficio, le contestazioni sollevate dal contribuente. Cass. 31.1.2013 n. 2368 È l'amministrazione a dovere dimostrare, anche sulla base degli elementi offerti nel contraddittorio antecedente all'emissione dell'avviso, l'applicabilità degli specifici parametri utilizzati all'attività in concreto svolta dal contribuente sulla base degli elementi sopra indicati o di altri elementi dalla stessa individuati: il che significava fornire la prova dell'attività effettivamente svolta dal contribuente - se diversa da quella dichiarata - e dimostrare la corrispondenza di tale attività con la descrizione del "tipo" di attività al quale si riferiva il codice utilizzato Cass. 12.2.2013 n. 3355..la motivazione dell atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento ma deve essere integrata con la dimostrazione dell applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le eventuali contestazioni, peraltro mancanti nella fattispecie, sollevate dal contribuente. Conforme Cass. 22.2.2013 n. 4166 67

LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA IN TEMA STUDI DI SETTORE La grave incongruenza Sentenza Scostamento irrilevante CTP di Milano del 13 aprile 2005, n. 60 25-30% CTR Piemonte del 15.03.2012, n. 14/05/12 16% CTR Lombardia del 25.01.2012, n. 7 11,66% CTP Rimini del 26.03.2012, n. 98/01/12 6-8% CTP Lecce del 01.02.2011, n. 47/02/11 25-30% CTP Torino del 04.07.2011, n. 149/17/11 8,70% CTR Liguria del 24.05.2011, n. 60 15% 68

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