Fondo di garanzia TFR ex Art. 2120 c.c. Anna Ilaria Orlando



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Fondo di garanzia TFR ex Art. 2120 c.c. Anna Ilaria Orlando

Il fondo di garanzia TFR Il Fondo di garanzia è istituito presso l'inps allo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del Codice Civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 2

Lavoratori interessati Sono interessati tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all'istituto del contributo che alimenta la Gestione, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista ed i dirigenti di aziende industriali, nonché i soci delle cooperative di lavoro. Sono invece esclusi dall'intervento del Fondo gestito dall'inps i giornalisti in quanto la prestazione è assicurata dall'inpgi. Importante: Con riferimento ai soci di cooperativa, la tutela viene riconosciuta solo per le quote di TFR maturate dopo il 1 1 luglio 1997, salvo il caso in cui la cooperativa abbia effettuato anche per gli g anni pregressi la relativa contribuzione. 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 3

Requisiti per l attivazione l del Fondo di Garanzia Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali sono necessari contestualmente i seguenti requisiti: a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto); b) l apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ex art. 2 L. 297/82 e amministrazione straordinaria ex art. 102 D.lgs. 270/99); c) l esistenza del credito per TFR rimasto insoluto (inserimento nello stato passivo). 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 4

.segue Per il datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti necessari contestualmente sono: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato; b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all art. 1 L.F.; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell esperimento dell esecuzione forzata; d) l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto. 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 5

Segue. Il lavoratore al fine di dimostrare che il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale dovrà esibire copia del decreto del Tribunale di reiezione dell istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti. Si ricorda che la presentazione del decreto non è necessaria quando: a) l Istituto ne sia già in possesso per aver tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di lavoro insolvente; b) il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo; c) il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) ed il lavoratore esibisca i Bilanci depositati presso il Registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell attività aziendale se precedente, dai quali risultino soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti: 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 6

segue 1) valore dell attivo patrimoniale non superiore ad Euro trecentomila in ciascuno dei tre anni considerati; 2) ricavi lordi non superiori ad Euro duecentomila in ciascuno dei tre anni considerati; 3) ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ad Euro 500.000 nell ultimo bilancio considerato. d) il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, risulti non avere avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell attività aziendale se precedente. 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 7

Insufficienza di garanzie patrimoniali La Circolare Inps, indica che la dimostrazione dell insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro sia soddisfatta allorché si verifichi una delle seguenti ipotesi: 1) il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell azienda e presso il luogo di residenza del datore di lavoro se imprenditore individuale; 2) il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell azienda e presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali in caso di società di persone; 3) il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società (legale ed operativa se diverse). 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 8

Presentazione della domanda La domanda di intervento del Fondo (su modello appositamente predisposto (TFR/CL - SR50) oppure in carta semplice) deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla Sede dell'inps nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza; se avanzata ad una Sede diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente. Nel caso in cui il lavoratore sia residente all'estero, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza, in Italia, dell'assicurato oppure quella in cui, l assicurato stesso, elegge domicilio. 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 9

Termini per la presentazione della domanda In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria,, dal 15 giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo; nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse; in caso di concordato preventivo,, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa (ora del decreto di omologazione), ovvero della sentenza (ora del decreto) che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni; 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 10

segue in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell eventuale eventuale contestazione; in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all interessato del ricavato o dell esecuzione. esecuzione. 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 11

Termini di prescrizione Il diritto alla liquidazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia si prescrive in 5 anni ai sensi dell Art. 2948 c.c. Il termine di prescrizione può essere interrotto da parte del lavoratore con un qualsiasi atto che costituisca in mora il datore di lavoro e ha effetti anche nei confronti del Fondo di Garanzia; La rinuncia alla prescrizione fatta dal datore di lavoro non ha effetti nei confronti del Fondo di Garanzia; 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 12

Crediti diversi dal TFR garantiti dal Fondo di Garanzia INPS Ultime tre retribuzioni comprese nei 12 mesi precedenti la domanda per l apertura l della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro. Ciò a condizione che ci sia stata cessazione del d rapporto di lavoro precedente l apertura l della procedura concorsuale; Casi diversi e dies a quo diversi: 1) In caso di fallimento il dies a quo ossia il giorno da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal soggetto che l ha l proposto. 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 13

segue In caso di liquidazione coatta amministrativa,, il dies a quo è la data del ricorso al Tribunale per la dichiarazione di insolvenza (art. 195 L.F.),.), o, se precedente, la data del decreto di liquidazione emesso dall autorit autorità amministrativa che ha la vigilanza sull impresa. In caso di concordato preventivo il dies a quo ai fini dell individuazione del periodo coperto dalla garanzia del Fondo è la data del deposito del ricorso per l apertura l della procedura (art. 161 L.F.)..). In caso di amministrazione straordinaria il dies a quo è la data del deposito in Tribunale del ricorso per la dichiarazione di insolvenza (art. 3 D.Lgs n. 270 del 1999) o, la data della presentazione al Ministero delle Attività Produttive della domanda per l ammissione l alla procedura in caso di imprese di notevoli dimensioni (art. 2 L. n. 39 del 2004 di conversione del D.L. n. 347 del 2003). 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 14

Profili fiscali L'Istituto, nella sua qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad assoggettare a ritenuta le somme erogate a titolo di TFR e oneri accessori. Al riguardo si segnala che il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ha previsto che gli uffici finanziari debbano provvedere alla riliquidazione dell'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, pertanto la ritenuta fiscale operata dall'istituto ha carattere provvisorio. 22/10/2009 Anna Ilaria Orlando 15