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Istituzioni di diritto pubblico Lezione VIII Gli istituti di democrazia diretta: il referendum Silvia Sassi

Istituti di democrazia diretta Istituti di democrazia diretta: correttivi puntuali o al più strumenti di controllo popolare sull attività dei rappresentanti: 1. diritto di petizione (art. 50, Cost.) 2. iniziativa legislativa popolare (art. 71.2, Cost.) 3. referendum abrogativo (art. 75 Cost.) 4. referendum costituzionale nell ambito del procedimento di revisione costituzionale (art. 138, cc. 2 e 3, Cost.) 5. referendum territoriale (per la fusione/creazione di Regioni (art. 132, cc. 1 e 2 Cost.); per la istituzione di nuovi Comuni o modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni (art. 133.2, Cost.) 6. referendum regionale demandato alla disciplina degli Statuti delle Regioni (art. 123 Cost.)

Referendum abrogativo Si dice referendum ogni consultazione del corpo elettorale in cui agli elettori sia sottoposto uno specifico quesito, al quale si può solo rispondere «si» o «no» Si parla di referendum abrogativo quando si domanda agli elettori se desiderino o no abrogare una o più disposizioni (o norme preesistenti)

Il referendum abrogativo nel sistema delle fonti La Corte costituzionale (sentt. n. 68/1978 e n. 29/1987): intende il referendum come una «potestà normativa, anche se limitata all abrogazione» definisce il referendum come «atto-fonte dell ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria» Il referendum non è sovraordinato alla legge ordinaria: vi sono leggi non sottoponibili a referendum possibilità del Parlamento di approvare una legge per evitare referendum

Fonti: Referendum abrogativo Art. 75 Cost. L. 25 maggio 1970, n. 352

Referendum abrogativo: il procedimento Il procedimento si articola in 4 fasi: 1) Fase preparatoria 2) Fase di controllo 3) Fase costitutiva (dell indizione) 4) Fase dichiarativa del risultato

1) Fase preparatoria Soggetti legittimati a chiedere il referendum 500.000 elettori (comitato promotore avvia la raccolta di firme, dopo la comunicazione alla Corte di Cassazione) 5 Consigli regionali (delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale e successiva presentazione alla Corte di Cassazione) Termine per la presentazione della domanda: dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno (eccezioni: (a) anno anteriore alla scadenza delle Camere; (b) 6 mesi successivi alla data di indizione delle lezioni)

2) Fase di controllo a) controllo di legittimità del quesito referendario effettuato dall Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione b) controllo di ammissibilità effettuato dalla Corte costituzionale entro il 20 gennaio con sent. da pubblicarsi entro il 10 febbraio

2.a) Controllo di legittimità del quesito referendario è un controllo che verifica la sua conformità alle norme della legge correttezza delle prime fasi del procedimento (es. regolarità raccolta delle firme) possibilità di disporre la concentrazione delle richieste che rilevano uniformità o analogia della materia verifica che si tratti della abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge possibilità di disporre che le operazioni referendarie siano bloccate nel caso in cui la legge venga abrogata o sia dichiarata incostituzionale

2.b) Controllo di ammissibilità Limiti espliciti dettati dalla Costituzione Limiti impliciti inerenti alla stessa natura del referendum abrogativo

Limiti espliciti Art. 75.4 cost. «Non è ammesso il referendum per le leggi - tributarie e di bilancio - di amnistia e di indulto - di autorizzazione alla ratifica dei Trattato internazionali»

Limiti impliciti - sono inamissibili le richieste che riguardino l abrogazione della Cost., di leggi di revisione cost., le altre leggi cost., di atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare, di disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato - la richiesta di referendum deve necessariamente comportare una scelta/possibilità il quesito deve pertanto essere semplice, chiaro e coerente

3) Fase costitutiva Il PdR, su delibera del Consiglio dei Ministri, indice con proprio decreto il referendum, fissandone la data in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno N.B. nel caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso

La proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se congiuntamente si realizzano le seguenti condizioni: - che partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto al voto (quorum strutturale) - che la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum deliberativo)

4) Fase dichiarativa del risultato - Esito positivo: il PdR, mediante suo decreto, «dichiara l avvenuta abrogazione». Il decreto è pubblicato immediatamente in Gazzetta Ufficiale e l abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto. - Esito negativo: il guardasigilli lo comunica nella Gazzetta ufficiale - in questo caso la legge o le disposizioni cui il referendum si riferisce non possono essere sottoposte nuovamente a referendum prima che siano trascorsi 5 anni