Cessione auto per i minimi



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 358 04.12.2014 Cessione auto per i minimi Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Dal momento dell'uscita del contribuente dal regime dei minimi si applicano le regole ordinarie di detrazione ai fini Iva, ex D.P.R. 633/1972. Per quanto riguarda l autovettura, la disposizione di riferimento è rappresentata dall articolo 19 bis1, comma 1, lettera c, del D.P.R. 633/1972. L Iva è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento, se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell attività di impresa o di lavoro autonomo. Particolari regole dovranno essere quindi seguite da quei contribuenti che escono dal regime dei minimi e decidono di vendere l autovettura acquistata durante il periodo di applicazione del regime agevolato. Premessa Come chiarito dall Agenzia delle Entrate con Circolare 21 dicembre 2007, n. 73, per i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. regime dei minimi ): le spese relative all acquisto e all utilizzo promiscuo di beni come i mezzi di trasporto, rilevano nella misura del 50%, a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono specifici limiti di deducibilità. In pratica non saranno applicabili le limitazioni previste dall art. 164, TUIR e, dunque, le limitazioni percentuali e quantitative alla deducibilità dei costi di acquisto degli autoveicoli dal reddito del contribuente. In linea generale, infatti, il reddito dei contribuenti minimi è determinato in deroga alle ordinarie disposizione del TUIR. 1

Inoltre, secondo quando indicato dall Agenzia delle Entrate con Circolare 28 gennaio 2008, n. 7, tale importo è determinato al lordo dell IVA per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione. Si noti come il regime di deducibilità dei costi relativamente ai mezzi di trasporto risulta di favore rispetto ai soggetti che sarebbero stati soggetti al limite di deducibilità pari al 20% di 18.075,99. Diversamente, tale regime di deducibilità risulterà svantaggioso per quei soggetti come, ad esempio, gli agenti e i rappresentanti, che, secondo le ordinarie disposizioni del TUIR, avrebbero potuto usufruire di una percentuale di deducibilità superiore al 50% dei costi sostenuti per l acquisto del mezzo di trasporto. Disciplina per i minimi Si fa presente, inoltre, che i soggetti minimi applicano il principio di cassa e di conseguenza il costo storico del bene promiscuo acquistato deve essere dedotto nel periodo d imposta in cui si verifica la manifestazione finanziaria, svincolando la determinazione del reddito d impresa dalla logica di competenza economica del costo in base al processo di ammortamento. Nello stesso documento di prassi, con riferimento alla rilevanza dei beni strumentali ai fini della verifica del limite triennale di 15.000,00 è stato, inoltre, specificato che: [...] i beni strumentali solo in parte utilizzati nell ambito dell attività d impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi. Il limite quantitativo di 15.000 sull acquisto di beni strumentali all impresa è determinato al netto dell IVA indetraibile. Successivamente, con Circolare 28 gennaio 2008, n. 7, punto 5.1.a, l Agenzia delle Entrate ha ribadito tale concetto sottolineando che: ai fini della verifica dei requisiti di accesso, i beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50% del costo; lo stesso principio vale, in generale, anche con riferimento alle spese relative ai beni a deducibilità limitata come i mezzi di trasporto, trascurando le disposizioni del TUIR che stabiliscono percentuali di deducibilità differenti. 2

La stessa limitazione si applica anche ai canoni di leasing nell ipotesi in cui i menzionati beni siano ad uso promiscuo ed acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario. Un avvocato ha iniziato la propria attività il 1 gennaio 2012 e nell anno presenta i seguenti dati: Importo incassato/pagato (in euro) Rilevanza fiscale (in euro) Compensi 26.000 26.000 Acquisto dei seguenti beni - autovettura 18.000 9.000 - smartphone 300 150 altri beni (fax - laptop - fotocopiatrice) 2.500 2.500 Sostenimento spese per l utilizzo - autovettura 1.500 750 - smartphone 400 200 - contributi previdenziali versati 0 0 Reddito imponibile 13.400 Rettifica Iva I soggetti che fuoriescono dal regime dei minimi adottando il regime ordinario devono, ai sensi dell articolo 19-bis 2, comma 3, D.P.R. n. 633/72, in considerazione del mutato regime di detrazione dell IVA a credito, effettuare la rettifica della detrazione con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31 dicembre dell anno precedente all uscita dal regime dei minimi. 3

Si tratta infatti di rendere detraibile l IVA non detratta durante il regime dei minimi che, a seguito del passaggio al regime IVA ordinario, diviene detraibile. Cessione veicolo e sua fatturazione L uscita dal regime dei minimi comporta che tali soggetti possano adottare: il regime contabile semplificato degli ex minimi, regolato dal comma 3, art. 27, D.L. n. 98/2011 in base al quale il reddito è determinato ordinariamente; sono previsti l assoggettamento ad IVA, nonché talune semplificazioni connesse agli adempimenti contabili e di versamento; il regime ordinario di determinazione dell IVA e del reddito (contabilità semplificata/ordinaria). In entrambi i casi si verifica il passaggio da un regime di esclusione dall IVA (regime dei minimi) ad un regime IVA ordinario (IVA a debito-iva a credito). Tali soggetti hanno pertanto l obbligo di emettere la fattura con le ordinarie regole. In particolare, ad esempio: per le operazioni con IVA normale devono addebitare in fattura l IVA secondo l aliquota propria dei beni o dei servizi prestati; per le operazioni in regime di reverse-charge, pur non addebitando l IVA, indicano in fattura che l IVA è dovuta dall acquirente/committente; per le cessioni a soggetti passivi UE indicano che si tratta di operazioni non imponibili ex art. 41, D.L. n. 331/93. Ai fini IVA, in maniera simmetrica rispetto all ingresso nel regime dei minimi, va effettuata la rettifica della detrazione IVA connessa al mutamento del regime di detrazione (da IVA indetraibile a IVA detraibile). Il giovane commercialista Alberto Tabella ha adottato il regime dei minimi nel 2012 e durante il periodo di applicazione di detto regime ha acquistato un autovettura al costo di 10.000 + IVA ( 12.100 complessivi). Nel 2014 il contribuente esce dal regime dei minimi, esegue la rettifica della detrazione IVA (a favore) ed applica il regime ordinario in contabilità semplificata. Il 12 settembre 2014, decide di cedere la propria automobile ad un collega per complessivi 6.000. Poiché Alberto Tabella applica il regime ordinario di determinazione dell IVA la fattura sarà così compilata. 4

Dott. ALBERTO TABELLA Via Soleggiata, n. 9 84011, Amalfi P. IVA 01582160224 Dott. RENATO SPERANZA Via delle Petunie, n. 99 39100 Bolzano P.IVA: 02280150231 FATTURA n. 48 dell 12/09/2014 Cessione autovettura usata, FIAT Punto 1.2 1.967,21 IVA 22% 432,78 F.c. IVA ex art. 13, D.P.R. n. 633/1972 3.600,00 Totale 6.000,0 Si noti che la quota imponibile IVA è pari al 40% ovvero pari alla percentuale di detrazione applicata in sede di rettifica. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, il venditore che aveva dedotto nella misura del 50% il costo dell autovettura quando applicava in regime dei minimi, dovrà considerare una plusvalenza pari a ( 1.967,21 + 3.600) x 50% = 2.783,60. L applicazione della percentuale del 50% corrisponde al rapporto tra ammortamento dedotto ( 6.050) e ammortamento complessivo ( 12.100). - Riproduzione riservata - 5