Alle strutture regionali e territoriali SPI INCA CAAF - CGIL Loro sedi. Roma, 18 ottobre 2010 Circ. Spi n. 94 Circ. Inca n.118



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Alle strutture regionali e territoriali SPI INCA CAAF - CGIL Loro sedi Roma, 18 ottobre 2010 Circ. Spi n. 94 Circ. Inca n.118 Oggetto: Canone RAI: finalmente sbloccato l esonero dal pagamento per gli anziani, che era rimasto congelato dal 2007. Possibilità di pagamento rateale per altri pensionati Care compagne e cari compagni a quasi tre anni dalla pubblicazione della legge finanziaria per il 2008, con la quale l allora Governo Prodi aveva inteso esentare dal pagamento del canone RAI gli anziani in condizioni economiche disagiate, l Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine ai criteri e alle modalità da osservare ai fini dell applicazione del beneficio in parola con la circolare 46/E del 20 settembre 2010. La circolare contiene, fra l altro, la specificazione che i redditi esenti da IRPEF eventualmente posseduti dal richiedente non influiscono sull attribuzione del beneficio. Di fatto, questo chiarimento da solo rende accessibile per la prima volta il beneficio dell esenzione alle centinaia di migliaia di pensionati cui esso era destinato. Finora, la mancanza di indicazioni circa il tipo di reddito che doveva essere considerato per verificare il rispetto del limite stabilito dalla legge, che infatti appariva incomprensibilmente basso, ha reso impossibile la presentazione di domande per le quali, tra l altro, nessuno aveva predisposto moduli o fac-simile: non la RAI né, tantomeno, il Ministero del tesoro. E vero che, nella versione iniziale, la disposizione di abolizione del canone prevedeva la necessità di un decreto ministeriale per la sua attuazione; ma questa condizione è stata cancellata il giorno stesso della sua entrata in vigore (assieme al limite di 500.000 euro posto inizialmente allo stanziamento) in virtù di un decreto legge correttivo entrato in vigore il giorno precedente. Quindi, come riconosce la stessa Agenzia delle entrate, la norma in questione ha avuto carattere di immediata attuazione fin dall inizio e invece è rimasta congelata per ben tre anni. C è da ritenere che si sia trattato di una scelta consapevole del Governo Berlusconi, entrato in carica immediatamente dopo l emanazione della legge finanziaria per il 2008 ed evidentemente non interessato a rendere esigibili nel concreto diritti insorti per opera del Governo precedente. Anche la scelta del momento attuale per rendere accessibile l esenzione dal canone RAI appare dettata da motivi di ordine politico, con la crisi di governo incipiente e le elezioni che si prospettano. Tanto più che, in questi stessi giorni, l Agenzia delle entrate si è occupata anche di un altra disposizione che riguarda il canone RAI: la possibilità di pagarlo con trattenute rateali sulla pensione per soggetti entro determinati limiti di reddito. In questo

caso la disposizione è contenuta nella manovra finanziaria del 30 luglio 2010 e le disposizioni attuative sono intervenute in meno di 2 mesi. Così, i soggetti che oggi risultano nelle condizioni per avere diritto all esenzione dal pagamento fin dall epoca dell abolizione del canone saranno costretti ad attendere i tempi prevedibili per l iter di un istanza di rimborso, prima di rientrare nella disponibilità di somme che avrebbero avuto diritto di non versare. ABOLIZIONE DEL CANONE RAI Soggetti aventi diritto Secondo il testo di legge (l art. 1, comma 132, della L 244/2007, modificato il giorno stesso della sua entrata in vigore con l art. 42 del DL 248/2007, convertito in L 31/2008) il pagamento del canone di abbonamento alle trasmissioni RAI è abolito per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità, senza conviventi... Secondo l Agenzia delle entrate: 1. l età di 75 anni deve risultare compiuta entro il termine di pagamento del canone RAI relativo al periodo a partire dal quale si vuole che l abolizione decorra: quindi, poiché il canone RAI può essere diviso in semestri, con pagamento fissato al 31 gennaio e al 31 luglio di ciascun anno, l esenzione comincerà ad avere efficacia a partire dal 2 semestre di un anno per chi compie 75 anni entro il 31 luglio mentre, se si raggiunge l età prevista nel periodo dal 1 agosto di un anno al 31 gennaio dell anno seguente, l esenzione avrà efficacia fin dal 1 gennaio dello stesso anno seguente; 2. l esclusione di possibilità di convivenza del richiedente con soggetti diversi dal coniuge va interpretata nel senso che è ammessa la convivenza con soggetti che non siano titolari di un reddito proprio. Tuttavia, non è chiaro se possa rientrare in questo caso un familiare titolare solo di redditi esenti da Irpef (es. trattamento di invalidità civile); 3. per verificare il rispetto del limite annuo di 6.713,98 euro (516,46 X 13), è necessario considerare: il reddito imponibile ai fini Irpef, cioè l importo che risulta dopo l applicazione delle deduzioni previste dalla legge. Per citare solo le principali, quelle previste per importi corrispondenti a contributi previdenziali, all assegno di mantenimento versato all ex coniuge, a somme indebite recuperate dal soggetto che le aveva erogate, ad oneri di riscatto o ricongiunzione, al reddito imponibile derivante dal possesso della casa di abitazione eccetera; il reddito assoggettabile ad imposta sostitutiva dell Irpef o a ritenuta alla fonte a titolo d imposta, quali ad esempio gli interessi attivi su conti correnti bancari, postali o su obbligazioni di qualsiasi genere; delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; i redditi di fonte estera non tassati in Italia: tra di essi, in particolare, le pensioni estere, anche corrisposte in pro rata, non soggette all Irpef italiana in virtù di regolamenti ed accordi per evitare la doppia imposizione. NON devono essere considerati, invece, i seguenti:

redditi esenti da Irpef. Fra gli altri, sono considerati fiscalmente esenti dall Irpef non solo la pensione di guerra, la rendita Inail, i trattamenti di invalidità civile come citati ad esempio nella circolare dell Agenzia - ma anche la pensione sociale, l assegno sociale, i trattamenti di famiglia, le maggiorazioni sociali di qualsiasi genere, l importo aggiuntivo e la somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima dei pensionati); reddito dell abitazione principale e relative pertinenze; redditi soggetti a tassazione separata, fra cui i trattamenti di fine rapporto di lavoro o di servizio, le relative anticipazioni e le somme percepite a titolo di arretrati. Modalità di attivazione del diritto all abolizione Per essere esentati dal pagamento è sufficiente presentare all Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (per le quali NON è necessaria l autenticazione della firma) nella quale si riportino i dati anagrafici, il numero di abbonamento RAI e si attesti di essere nelle condizioni previste dalla legge (in allegato al n. 1 il modulo di dichiarazione predisposto dall Agenzia delle entrate). La dichiarazione può essere presentata ad un qualsiasi sportello dell Agenzia delle entrate presente nel territorio italiano (di persona o tramite persona delegata con le consuete modalità); in alternativa, si può ricorrere alla spedizione per raccomandata semplice e senza busta (cioè il foglio soltanto piegato e chiuso con un goccio di colla), al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate ufficio Torino 1 S.A.T. sportello abbonamenti TV 10121 TORINO. Trattandosi di abolizione, il diritto dichiarato una volta vale per sempre. Perciò la dichiarazione non dovrà essere ripetuta, mentre se una o più delle condizioni del diritto vengono meno, il soggetto esentato sarà tenuto di nuovo al pagamento del canone. Soggetti che si trovino per la prima volta nelle condizioni per il diritto all abolizione del pagamento del canone a partire dal 2011 o intendano farlo valere soltanto a partire da tale anno In assenza di specificazioni, l esenzione decorre dall inizio dell anno se la dichiarazione viene presentata entro la data del 30 aprile da soggetti già in possesso di un abbonamento RAI o entro 60 giorni dalla data in cui tale abbonamento viene sottoscritto, naturalmente in presenza delle condizioni richieste per il diritto all esenzione. In questi casi, nel modulo di dichiarazione andrà indicato solo l anno in corso e nella casella a fianco il numero 12 o il numero dei mesi compresi tra la data di abbonamento e la fine dell anno. Se il diritto all esenzione insorge nel corso di un determinato anno: soggetti che compiono il 75 anno di età entro il 31 gennaio: la dichiarazione va presentata entro il 30 aprile perché abbia efficacia fin dal 1 gennaio (sul modulo: anno in corso e mesi 12); soggetti che compiono il 75 anno di età nel perio do 1 febbraio - 31 luglio: la dichiarazione va presentata entro il 31 luglio. In questo caso avrà efficacia soltanto a partire dal secondo semestre dell anno (sul modulo: anno in corso e mesi 6), quindi il canone relativo al 1 semestre dovrà essere stato g ià pagato entro il 31 gennaio;

soggetti che l anno precedente hanno compiuto l età prevista dopo il 31 luglio o siano rientrati per la prima volta nelle condizioni reddituali per il diritto all esenzione: la dichiarazione andrà presentata entro il 30 aprile perché abbia efficacia fin dall inizio dell anno (sul modulo: anno in corso e mesi 12). Soggetti che nel 2010 si trovano già nelle condizioni per il diritto all abolizione del canone Le modalità di applicazione sono differenti, invece, se la dichiarazione riguarda anche periodi per i quali il termine di pagamento del canone è già scaduto. In questo caso bisogna distinguere tra chi, sapendo di essere nelle condizioni previste dalla legge, non abbia pagato il canone per uno o più degli anni 2008, 2009 e 2010 e debba ora dichiarare il suo buon diritto a farlo e chi, invece, pur avendo diritto all esenzione, abbia pagato il canone sempre e regolarmente nello stesso periodo e intenda ora chiederne il rimborso. In questo caso, oltre la dichiarazione è necessario compilare anche l istanza di rimborso (all. 2) e presentarla o spedirla assieme ad essa con le stesse modalità; il rimborso avverrà in contanti presso un qualsiasi ufficio postale (si suppone, previo avviso dell Agenzia stessa). Soggetto che, trovandosi nelle condizioni per il diritto all abolizione del canone, abbia omesso di pagare il canone in uno o più degli anni 2008, 2009 e 2010 La dichiarazione va presentata entro il 30 novembre 2010 (in caso di spedizione, fa fede il timbro postale). Sul modulo va indicato l anno o gli anni cui si riferisce la dichiarazione (massimo tre: 2008, 2009 e 2010) e il numero 12 in ciascuna delle caselle accanto. Trascorso il termine del 30 novembre, le annualità scoperte di pagamento verranno considerate evase e come tali assoggettate alla sanzione amministrativa di importo compreso tra euro 500 e euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Tale sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati. Nel caso in cui il diritto sia insorto per la prima volta a decorrere dal secondo semestre 2010 ed il pagamento non sia stato ancora effettuato, nonostante la scadenza del 31 luglio, sul modulo andrà indicato solo il 2010 come anno e 6 come numero di mesi. Nel caso in cui il soggetto abbia omesso il pagamento soltanto per alcuni degli anni o dei periodi nei quali avrebbe comunque avuto diritto all esenzione, oltre alla dichiarazione - che si riferisce all intero periodo - presenterà anche istanza di rimborso dei pagamenti effettuati, indicando nell apposito modulo questa volta soltanto gli anni o i periodi per i quali si chiede il rimborso; Soggetto che, trovandosi nelle condizioni per il diritto all esenzione, abbia comunque pagato il canone sempre e regolarmente La circolare non stabilisce termini particolari per la presentazione dell istanza di rimborso (per la quale valgono le norme della prescrizione ordinaria) né per la presentazione della dichiarazione, dal momento che il soggetto è in regola con i pagamenti e non deve regolarizzare situazioni di nessun genere. In questo caso i due moduli (la dichiarazione delle condizioni per il diritto e la richiesta di rimborso) dovranno essere compilati con l indicazione degli stessi anni e dello stesso numero di mesi per ciascun anno. Indicazioni operative Per quanto riguarda l attivazione del diritto, l assistenza che le strutture CGIL possono fornire agli interessati consiste nella compilazione dei modelli e nelle informazioni su come e dove presentarli, ad esempio fornendo l elenco degli sportelli dell Agenzia sul territorio.

Quanto al tipo di struttura che può assistere gli interessati, sarà cura di una cabina di regia, da istituire in Camera del lavoro coordinare l attività se svolta da più strutture o decidere quale di esse debba occuparsi del canone RAI, tenendo conto che: chi pratica il lavoro di assistenza deve essere in grado di distinguere tra redditi assoggettabili all Irpef, redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta e redditi esenti da Irpef; in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall art. 76 del DPR 445/2000. Per quanto riguarda l informazione sull esistenza del diritto, riteniamo che le strutture CGIL possano svolgere un opera importante per far conoscere i termini reali della vicenda dell abolizione del canone per i soggetti ultra75enni, sia nei confronti delle persone che si presenteranno di propria iniziativa per essere assistiti, sia attivando i propri canali di informazione mirata alle categorie presumibilmente interessate al beneficio e che, secondo i nuovi parametri, potrebbero essere: i titolari di pensione o assegno sociale nell importo mensile maggiorato oggi fino a 597,41 euro. Infatti, pur superando complessivamente la soglia di 516,46 euro, la pensione o assegno sociale, la maggiorazione e l incremento sono tutti trattamenti esenti da Irpef per l intero loro ammontare, e quindi assolutamente irrilevanti ai fini del beneficio in questione. Il fatto che l importo mensile percepito ammonti a 597,41 euro è la prova che tali soggetti non posseggono altro reddito di nessun genere né lo possegga il coniuge e che, quindi, sono automaticamente in diritto di non pagare il canone RAI. Quando si tratta di soggetti coniugati, è necessario tenere conto del fatto che: il limite di reddito da non superare è comunque 6.713,98 euro su base annua (516,46 X 13), sia che si tenga conto del solo reddito del titolare sia che si debba tener conto del reddito complessivo dei coniugi; il reddito del coniuge rileva anche se non ha compiuto 75 anni; la dichiarazione da presentare riguarda anche il reddito del coniuge. Per queste ragioni, se l importo percepito non raggiunge la misura piena è necessario porre l accento sulla necessità che il coniuge non possieda redditi di alcun genere o sia anch esso titolare esclusivamente di trattamenti esenti da Irpef ovvero possieda redditi tassabili ma entro il limite stabilito. I ciechi, sordomuti e invalidi civili, titolari di trattamento specifico o trattamento sociale sostitutivo nell importo maggiorato e incrementato fino a 597,41 euro al mese. Per costoro vale quanto detto al punto precedente. Per i titolari di trattamento di invalidità civile o trattamento sociale sostitutivo, corrisposti senza maggiorazioni a causa della presenza di reddito di altro genere, si tenga conto che il diritto all abolizione del canone può ritenersi confermato solo per gli invalidi parziali, per i quali il diritto al trattamento di invalidità viene meno a concorrenza di un reddito di importo ben inferiore a quello fissato per il canone: invalidi totali, ciechi assoluti e sordomuti, invece, possono perdere le maggiorazioni ma conservano il diritto al trattamento base anche in presenza di reddito assoggettabile all Irpef fino a circa 15.000 euro - senza peraltro considerare il reddito del coniuge; i titolari di altri trattamenti di carattere assistenziale o risarcitorio come pensione di guerra, rendita Inail o assimilabile, pensioni tabellari, qualunque sia il loro importo, purché il titolare ed il suo eventuale coniuge risultino privi di altri redditi o ne abbiano complessivamente in misura inferiore al limite;

i titolari di pensione da lavoro di importo mensile fino a 516,46 euro al mese senza altri redditi (e che quindi, all età di 75 anni, si trovano a percepire maggiorazione e incremento a concorrenza dell importo mensile complessivo di 597,41 euro: si ricordi infatti che maggiorazione sociale di cui alla legge 140/1985 e 544/1988 e l incremento di cui alla legge 448/2001 sono esenti da Irpef, così come la somma aggiuntiva, l importo aggiuntivo ed il trattamento di famiglia di qualsiasi genere eventualmente percepiti in aggiunta alla pensione). Tra questi si trovano tutti i pensionati al minimo, se non hanno altri redditi (ad esempio, una seconda pensione) o ne hanno di importo non superiore alla differenza tra il limite di 516,46 euro e il trattamento minimo vigente: nel 2010 si tratta di una differenza pari a 55,49 euro al mese, cioè 721,37 euro l anno: per gli anni precedenti una differenza progressivamente minore. Per quanto riguarda i pensionati coniugati, anche in questo caso è utile ricordare che quello di 516,46 euro è un limite di coppia e quindi le situazioni in cui entrambi i coniugi percepiscano una pensione da lavoro, ancorché integrata al minimo, sono tagliate fuori dal beneficio anche se privi di altri redditi. Qualunque sia la struttura cui viene affidato il compito di informazione, riteniamo che la cabina di regia possa verificare la possibilità di formare - anche attraverso l esame dei dati in suo possesso - elenchi nominativi di potenziali interessati da invitare per una eventuale domanda di esenzione. RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE RAI Soggetti aventi diritto In base a quanto disposto con l art. 38, comma 8, del DL 78/2010, convertito in L 122/2010, i titolari di reddito da pensione d importo complessivo annuo non superiore a 18.000 euro possono chiedere all Ente che gli corrisponde la pensione (o a uno degli Enti, se più di uno) di trattenere dalla pensione il corrispettivo del canone RAI da loro dovuto, in un massimo di 11 rate, e di riversarlo all Agenzia delle entrate. Il direttore dell Agenzia, con provvedimento n. 133.729 del 29 settembre 2010, precisa che: 1. la pensione dalla quale si chiede di prelevare l importo del canone dev essere di importo mensile tale da consentire il recupero del canone annuale; 2. quello che va confrontato con il limite di 18.000 è l importo complessivo annuo lordo della pensione o delle pensioni percepito nel corso dell anno precedente quello per il quale si chiede la rateazione. Per i soggetti che non erano titolari di pensione nell'anno precedente a quello della richiesta, la verifica va effettuata rapportando ad anno (cioè moltiplicando per 13) l importo della rata mensile percepita al momento di presentazione della domanda; 3. ai fini sia della verifica del limite che dell effettuazione delle trattenute, vanno considerate tutte le pensioni, compresi i trattamenti di tipo assistenziale. Si ritiene utile precisare che il limite di 18.000 euro è riferito al solo richiedente ed esclusivamente al suo reddito da pensione: quindi non si deve tener conto in nessun caso del reddito da lavoro o di altra fonte eventualmente posseduto dal richiedente, qualunque sia il suo ammontare, né del reddito del coniuge o di altri familiari. Modalità di attivazione del pagamento rateale e della trattenuta sulla pensione La richiesta di pagamento rateale mediante trattenuta sulla pensione deve essere rinnovata ogni anno entro il 15 novembre, in tempo perché l Ente pensionistico indicato possa predisporre lo storno della quota di canone fin dal 1 gennaio dell anno seguente. La decisione dell Ente sull accoglimento o meno della richiesta va comunicata al

richiedente entro il 15 gennaio di ciascun anno, in tempo perché possa eventualmente provvedere con mezzi propri al pagamento del canone entro il termine stabilito (31 gennaio). L Ente dovrà comunicare inoltre al richiedente o ai suoi eredi la somma residua da versare direttamente all Agenzia delle entrate nel momento in cui un trattamento di pensione cessi in corso d anno o il suo importo divenga temporaneamente insufficiente a garantire il recupero completo del canone entro la mensilità di novembre. Ad oggi, solo l Inpdap ha prodotto un modello da compilare per rivolgere la richiesta di rateizzazione alla sede provinciale o territoriale dell Istituto competente per residenza dell interessato (Inpdap, nota operativa n. 49 del 13 ottobre 2010): lo riportiamo in allegato al n. 3. Per quanto riguarda l Inps e gli altri Enti pensionistici, riteniamo che metteranno a disposizione modelli analoghi nei prossimi giorni, data la vicinanza del 15 novembre. Nel frattempo, per evitare di respingere richieste di assistenza in merito, si possono raccogliere gli elementi informativi essenziali su una richiesta in carta libera recante firma autografa dell interessato, redatta sulla traccia di quella dell Inpdap (dove Iscrizione n... sta per: numero della pensione) e da presentare o far presentare alla sede competente dell Ente previdenziale di appartenenza. Cordiali saluti p. Segr. Nazionale p. dip. Politiche economiche p. Collegio Presidenza p. Consorzio nazionale SPI CGIL INCA CAAF Ivan Pedretti Riccardo Zelinotti Luigina De Santis Stefania Trombetti

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Allegato n. 2 9

Allegato n. 3 1