L OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA L obbligazione tributaria, pur avendo matrice comune con quella civilistica, è funzionale al raggiungimento di obiettivi di natura pubblicistica. Tale carattere fa si che alcune prerogative dell obbligazione tributaria non siano rinvenibili in quella civilistica (es. indisponibilità dell obbligazione tributaria). 1
L OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Alcuni elementi differenziali tra l obbligazione tributaria e quella civilistica possono ravvisarsi nella: disciplina delle imposte periodiche; natura pecuniaria della prestazione oggetto di obbligazione. 2
LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE PERIODICHE Tali imposte (es. II.DD. ed Iva) sono commisurate a presupposti di fatto tendenzialmente duraturi nel tempo. In tali casi, il presupposto di fatto del tributo viene dal legislatore suddiviso in: distinti periodi temporali caratterizzati da un autonoma obbligazione d imposta; distinti obblighi formali e strumentali all attuazione del tributo (es. presentazione di una dichiarazione per ogni singolo periodo d imposta). 3
LA NATURA PECUNIARIA DELLA PRESTAZIONE Il contenuto dell obbligazione tributaria consiste sempre nel pagamento di una somma di denaro. In alcune ipotesi, previste per legge, vi è la possibilità del pagamento mediante cessione di beni di interesse artistico, storico o archeologico. In tali casi, tuttavia, si ritiene che non si tratti di un obbligazione alternativa bensì di una forma di datio in solutum richiedente l accettazione del creditore. 4
IL PRINCIPIO DEL COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA Ai sensi dell art. 1175 c.c., Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Tale principio, operante anche in ordine al rapporto d imposta, risulta confermato dall art. 10, L. n. 212/00 che sancisce un principio di collaborazione e buona fede al quale devono improntarsi i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria. 5
L ADEMPIMENTO Nella disciplina dell adempimento convergono problemi connessi: all inserimento del prelievo nel sistema di contabilità pubblica; alle esigenze di tutela del gettito. Ciò è evidente nella regolamentazione legale delle modalità dell adempimento (es. tempo e luogo), nonché delle conseguenze dell inadempimento. 6
GLI INTERESSI Le singole leggi d imposta disciplinano la decorrenza degli interessi facendola decorrere: in materia di II.DD. dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e sino alla data di consegna all Agente della Riscossione dei ruoli in cui le imposte dovute sono iscritte, in materia di imposta di registro, per ogni semestre compiuto dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi del Dpr. n. 131/1986. 7
L ADEMPIMENTO PARZIALE L art. 31, Dpr. n. 602/1973, in deroga alla disciplina civilistica, stabilisce che l Agente della riscossione non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. 8
LA TRASLAZIONE GIURIDICA DELL IMPOSTA Si tratta della possibilità di un trasferimento del debito d imposta su un soggetto diverso da quello al quale la norma imputa il presupposto d imposta. La traslazione giuridica del tributo può realizzarsi: nell ambito di un modulo contrattuale a prestazioni reciproche (c.d. patti sull imposta); nell ambito di uno schema unilaterale. 9
LA TRASLAZIONE GIURIDICA DELL IMPOSTA In passato, parte della dottrina e parte della giurisprudenza avevano negato la legittimità di clausole contrattuali di accollo dell onere economico della prestazione tributaria, ritenendole in contrasto con il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. 10
LA TRASLAZIONE GIURIDICA DELL IMPOSTA Tale tesi non è oggi accolta dalla prevalente dottrina: l art. 53 Cost. costituisce una prescrizione insuperabile nella disciplina delle imposte mentre non ha nessuna rilevanza nella disciplina dei rapporti privatistici rimessi all autonomia negoziale (v. Russo); non vi è contrasto con l art. 53 Cost. in quanto la traslazione negoziale opera nella fase successiva al verificarsi del presupposto d imposta (v. Tinelli). 11
L ACCOLLO Ai sensi dell art. 8, c. 2, L. n. 212/00, E ammesso l accollo del debito d imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Trattasi di una norma che prevede l inopponibilità dell istituto all AF che potrà avanzare la sua pretesa nei confronti del debitore originario non essendo costui liberato dall accollo. 12
L ESTINZIONE TRIBUTARIA DELL OBBLIGAZIONE L obbligazione tributaria può estinguersi per uno dei seguenti modi: adempimento spontaneo; compensazione; decorso dei termini di legge; confusione; novazione. 13
L ADEMPIMENTO SPONTANEO In materia di II. DD. ed Iva l adempimento spontaneo dell obbligazione tributaria può avvenire mediante: versamenti diretti; ritenuta diretta; iscrizione a ruolo. Relativamente ad altre imposte indirette (es. imp. registro) l adempimento spontaneo può avvenire mediante: versamenti diretti; iscrizione a ruolo. comportamenti concludenti (es. acquisto marca da bollo). 14
LA COMPENSAZIONE La compensazione è uno dei modi satisfattori di estinzione dell obbligazione diverso dall adempimento in base al quale qualora due persone sono obbligate l una verso l altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (cfr. art. 1241 c.c.). 15
LA COMPENSAZIONE Storicamente dottrina e giurisprudenza hanno escluso l operatività della compensazione nel diritto tributario per i seguenti motivi: indisponibilità del credito tributario; impignorabilità dei crediti tributari ex art. 1246, c. 3, c.c.; per quanto disposto dall art. 225 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento della contabilità di Stato) che prevede il necessario pagamento in contanti dei debiti nei confronti dello Stato. 16
LA COMPENSAZIONE Nel diritto tributario è possibile ravvisare l operatività di tre modelli compensativi diversi espressamente disciplinati dal legislatore: compensazione c.d. verticale (opposta dal contribuente); compensazione c.d. orizzontale (opposta dal contribuente); compensazione c.d. volontaria (opposta dall AR su richiesta dell AE). Università del Salento 17
LA COMPENSAZIONE VERTICALE La prima forma di compensazione tipizzata nel diritto tributario è quella prevista, in materia di II.DD., dagli artt. 11 ed 80, Dpr. n. 917/86. Questa forma di compensazione è detta verticale, in quanto opera tra crediti e debiti della stessa imposta in relazione a periodi d imposta uno successivo all altro. Università del Salento 18
LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE La compensazione c.d. orizzontale, disciplinata ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, consente di compensare tra loro debiti e crediti inerenti ad imposte diverse nonchè a contributi previdenziali nello stesso periodo d imposta (quindi orizzontalmente ). Università del Salento 19
LA COMPENSAZIONE VOLONTARIA L art. 28-ter Dpr. n. 602/1973 prevede una forma volontaria di compensazione qualora, in sede di erogazione di un rimborso d imposta, il contribuente beneficiario risulti iscritto a ruolo. In tal caso, l agente della riscossione su richiesta dell Agenzia delle Entrate notifica all interessato una proposta di compensazione tra il credito ed il debito iscritto a ruolo che, qualora venga accolta, determina l estinzione del rapporto d imposta pendente. Università del Salento 20
LA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA Ai sensi dell art. 8, c. 1, L. 27 luglio 2000, n. 212, L obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. Trattasi di una norma a portata generale che in materia tributaria legittima il ricorso alla compensazione anche al di fuori delle forme di compensazione tassativamente previste e già disciplinate nell ambito della normativa fiscale (ad es. art. 17, D.Lgs. n. 241/1997). 21
L ESTINZIONE DELL OBBLIGAZIONE PER DECORSO DI TERMINI Si distingue tra: decadenza dell azione amministrativa di recupero del credito mediante esercizio delle procedure di accertamento e di liquidazione; prescrizione del credito d imposta non azionato esecutivamente nei termini di legge. 22
L ESTINZIONE DELL OBBLIGAZIONE PER DECORSO DI TERMINI La prescrizione è disciplinata in materia fiscale soltanto in alcune imposte (ad es. imposta di registro). Per i casi non disciplinati, la natura generale della disciplina civilistica impone l applicabilità del generale termine decennale di prescrizione (art. 2934 c.c.) 23
L ESTINZIONE PER CONFUSIONE L istituto della confusione si sostanzia in una modalità satisfattoria di estinzione dell obbligazione che si verifica qualora l ente impositore subentri per successione nel patrimonio del defunto (art. 1253 c.c.). In tal caso, l effetto estintivo si determina in conseguenza della riunione, nel medesimo soggetto, delle qualità di creditore e debitore d imposta. 24
L ESTINZIONE PER NOVAZIONE La novazione consiste in una modalità estintiva NON satisfattoria che si verifica qualora le parti originarie del rapporto sostituiscano all obbligazione precedente una nuova obbligazione diversa sul piano oggettivo o soggettivo (artt. 1230 e ss. c.c.). 25
L ESTINZIONE PER NOVAZIONE Generalmente, nel diritto tributario si esclude l estinzione dell obbligazione per novazione. Tuttavia, parte della dottrina (v. Tesauro) ravvede un contenuto novativo in talune forme di condono con le quali il contribuente può sostituire l obbligazione tributaria originaria con una nuova obbligazione di minor ammontare. 26