414.133.1 Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo



Documenti analoghi
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza del PF di Zurigo sull ammissione agli studi del PF di Zurigo

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Losanna

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

del 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Ordinanza del PF di Zurigo sulle unità d insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo

Regolamento degli studi di dottorato (del 19 giugno 2009) IL CONSIGLIO DELL ACCADEMIA DI ARCHITETTURA

Ordinanza del DFI. Capitolo 1: Disposizioni generali

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Regolamento disciplinare del Politecnico federale di Zurigo

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004

(Ordinanza sugli studi IUFFP) 1. Sezione 1: Offerta di formazione. del 22 giugno 2010 (Stato 1 agosto 2019)

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Statuto della Facoltà

Ordinanza sulle domande d indennità nei confronti dell estero

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Facoltà di scienze della comunicazione Regolamento degli studi di dottorato

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre sulle derrate alimentari ; 2 ordina:

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

Ordinanza generale relativa al sistema d esami presso il Politecnico federale di Zurigo

studi di dottorato Università della Svizzera italiana Facoltà di scienze della comunicazione

Regolamento del Tribunale penale federale

Legge federale sui politecnici federali

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Facoltà di scienze economiche Regolamento degli studi di dottorato

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Regolamento degli studi per il Master of Science in Engineering della SUPSI

Regolamento interno della Fondazione Pro Helvetia

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Regolamento per la procedura di ammissione e l immatricolazione al Bachelor della SUPSI (Laurea di primo livello)

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti.

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria

FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO

DIPARTIMENTO di Ingegneria e Scienza dell Informazione. REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO Corsi di Laurea Magistrale in:

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche

Ordinanza del DFAE concernente l ordinanza sul personale federale

Facoltà di scienze della comunicazione Regolamento degli studi di dottorato

SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

CAPITOLO 1: Disposizioni generali. CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma REGOLAMENTO SULL ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA

Regolamento degli Studi

Ordinanza sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

Transcript:

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo) del 1 luglio 2008 (Stato 1 novembre 2013) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l articolo 3 capoverso 1 lettera b dell ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 2003 1, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le condizioni, la procedura e le competenze per il conferimento del dottorato da parte del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo). Art. 2 Dottorati 1 Il PF di Zurigo conferisce: a. diplomi di dottore ordinario attestanti che i loro titolari hanno fornito un lavoro scientifico personale e originale e sono pertanto idonei a dedicarsi a lavori di ricerca di alto livello; b. diplomi di dottore onorario quale riconoscimento per meriti straordinari in campo scientifico. 2 Il PF di Zurigo fornisce, su richiesta, informazioni in merito ai titoli di dottore conferiti. 2 Art. 3 Titolo di dottore 1 Il PF di Zurigo conferisce il titolo di «dottore in scienze (dr. sc. PF Zurigo)». 2 I dottori onorari ricevono il titolo di dottore a cui è aggiunta la menzione «a titolo onorario» o «honoris causa». RU 2008 6437 1 RS 414.110.37 2 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 1

Scuola universitaria Art. 4 Comitato di dottorato 1 Ogni dipartimento istituisce un Comitato di dottorato. Quest ultimo è composto di almeno tre professori. 2 Sono professori ai sensi della presente ordinanza i professori di cui all articolo 1 capoverso 1 dell ordinanza del 18 settembre 2003 3 sul corpo professorale dei PF. 4 3 I membri del Comitato di dottorato sono eletti dalla Conferenza del dipartimento per un periodo di due anni. È ammessa la rielezione. 4 La composizione del Comitato di dottorato è notificata al rettore. Capitolo 2: Dottorati ordinari Sezione 1: Ammissione Art. 5 Condizioni di base 1 Buone qualifiche scientifiche costituiscono la condizione per l ammissione al dottorato. 2 Possono candidarsi al dottorato conferito dal PF di Zurigo: a. i titolari: 1. di un diploma di master conferito da un PF, 2. del diploma federale di farmacista, 3. di un diploma di master in matematica, ingegneria o scienze naturali conferito da un università svizzera che adempie le condizioni di cui all articolo 11 capoverso 1 della legge dell 8 ottobre 1999 5 sull aiuto alle università o da una scuola superiore con cui è stata conclusa una relativa convenzione; b. i titolari di un diploma universitario di livello corrispondente al master di un PF per quanto concerne il contenuto, l ampiezza e l importanza degli studi; c. i candidati che svolgono uno studio di master al PF di Zurigo e che adempiono le condizioni per il percorso accelerato (fast track) di dottorato stabilite nel relativo regolamento di studio del dipartimento; d. i titolari di un diploma di master conferito da una scuola universitaria riconosciuta dal PF di Zurigo in un campo di ricerca o d insegnamento diverso da quello della matematica, dell ingegneria o delle scienze naturali, ma che si inserisce in quello del direttore di tesi; e. i titolari di un diploma di master riconosciuto dal PF di Zurigo conferito da una scuola universitaria; f. i candidati con qualifiche eccellenti. 3 RS 172.220.113.40 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 5 RS 414.20 2

Dottorato del PF di Zurigo 414.133.1 Art. 6 Direttore di tesi 1 Il consenso scritto di un direttore di tesi a dirigere il lavoro di dottorato costituisce la condizione per l avvio della procedura di ammissione. 2 Può essere direttore di tesi: a. un professore; b. un professore titolare, un libero docente del PF di Zurigo a condizione che: 6 1. 7 lavori principalmente per il PF di Zurigo, per un istituto di ricerca del settore dei PF o nell ambito di una cattedra in comune con l Università di Zurigo, e 2. il dipartimento interessato abbia dato il suo accordo. Art. 7 Procedura di ammissione La procedura di ammissione è suddivisa in due fasi: a. l ammissione provvisoria (art. 8 10); b. 8 l ammissione definitiva (art. 12). Art. 8 Ammissione provvisoria: principi 1 Il richiedente presenta una domanda scritta al rettorato. 2 Il rettorato stabilisce gli allegati necessari. Trasmette la candidatura unitamente a una valutazione del prorettore responsabile dei dottorati al dipartimento designato dal direttore di tesi. 3 Il Comitato di dottorato del dipartimento esamina le candidature e, dopo aver consultato il direttore di tesi, formula le sue proposte all intenzione del dipartimento. 4 Il dipartimento propone al rettore di approvare o respingere la candidatura. 5 I candidati che adempiono le condizioni di cui all articolo 5 capoversi 1 e 2 lettere a, b, c o d sono di norma ammessi provvisoriamente senza ulteriori condizioni. Art. 9 Ammissione provvisoria: modalità 1 Il prorettore responsabile dei dottorati può ammettere provvisoriamente al dottorato i candidati che adempiono le condizioni di cui all articolo 5 capoversi 1 e 2 lettere a, b, c o d e all articolo 6 senza consultare previamente il dipartimento. Per questa procedura abbreviata è necessaria l approvazione generale del dipartimento. 2 Il Comitato di dottorato del dipartimento interessato verifica, in base ai dossier personali, le qualifiche scientifiche dei candidati che, secondo l avviso del prorettore 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 3

Scuola universitaria responsabile dei dottorati, non adempiono le condizioni di cui all articolo 5 capoverso 1 o che ricadono sotto l articolo 5 capoverso 2 lettera e o f. D intesa con il direttore di tesi propone le condizioni d ammissione supplementari che questi candidati devono adempiere. 3 Il rettore fissa, su proposta del dipartimento, le condizioni d ammissione supplementari. Art. 10 Condizioni d ammissione supplementari 1 Per l adempimento delle condizioni d ammissione supplementari il dipartimento fissa un termine individuale; di norma quest ultimo non è superiore a un anno. 2 Il rettorato controlla se sono adempiute le condizioni d ammissione supplementari. 3 Se non superano gli esami richiesti a titolo di condizione supplementare, i candidati possono, con l accordo del direttore di tesi, ripeterli entro sei mesi. Se entro tale termine non vengono proposti esami il rettore può, su proposta del direttore di tesi, concedere una proroga del termine. 9 Art. 11 10 Piano di ricerca 1 I candidati ammessi provvisoriamente elaborano un piano di ricerca. In quest ultimo sono definiti: a. gli obiettivi della tesi; b. la struttura della tesi; c. gli obblighi dei dottorandi. 2 Il piano di ricerca è sottoposto al direttore di tesi e, se possibile, a un correlatore. 3 Il direttore di tesi sottopone per approvazione il piano di ricerca al Comitato di dottorato. 4 Il piano di ricerca deve essere presentato entro dodici mesi dall ammissione provvisoria. Le proroghe del termine devono essere approvate dal Comitato di dottorato. 11 Art. 12 12 Ammissione definitiva 1 L ammissione definitiva alla procedura per il conseguimento del dottorato avviene dopo che: a. è stato approvato il piano di ricerca; e b. sono state adempiute le condizioni d ammissione supplementari imposte nel quadro dell ammissione provvisoria. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 10 Originario art. 12. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 12 Originario art. 13. 4

Dottorato del PF di Zurigo 414.133.1 2 I candidati che seguono un percorso accelerato (fast track) sono ammessi definitivamente al dottorato soltanto dopo aver conseguito il diploma di master. 3 I dipartimenti possono fissare ulteriori condizioni generali d ammissione; queste devono essere approvate dal rettore. 4 Il rettore decide, su proposta del dipartimento, sull ammissione alla procedura per il conseguimento del dottorato. Sezione 1a: 13 Immatricolazione ed exmatricolazione Art. 13 Immatricolazione e iscrizione 1 Una volta pervenuto il dossier di candidatura completo e dopo che il prorettore responsabile dei dottorati ha emesso un avviso favorevole sul candidato si procede alla sua immatricolazione provvisoria. 2 Dopo l ammissione provvisoria al dottorato si procede all immatricolazione e all iscrizione. Art. 13a Immatricolazioni parallele 1 Non sono consentite immatricolazioni parallele a dottorati di diverse scuole universitarie. Fanno eccezione le immatricolazioni temporanee nell ambito della collaborazione tra ricercatori o di un progetto di scambio o di mobilità. 2 L immatricolazione parallela a un dottorato presso il PF di Zurigo e a un altro livello di studi del PF di Zurigo o di un altra scuola universitaria deve essere notificata al direttore di tesi. Art. 13b Exmatricolazione Con l exmatricolazione si estinguono tutti i diritti acquisiti con l immatricolazione. Art. 13c Exmatricolazione da parte dei dottorandi I dottorandi che vogliono abbandonare il PF di Zurigo prima di aver concluso il dottorato trasmettono al rettorato, per scritto o oralmente, una dichiarazione di exmatricolazione. Art. 13d Exmatricolazione da parte del PF di Zurigo 1 I candidati che hanno concluso con successo il dottorato sono exmatricolati automaticamente. 2 I dottorandi vengono inoltre exmatricolati se: a. sono stati ammessi al dottorato fornendo indicazioni inesatte o incomplete; 13 Introdotta dal n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in vigore dal 1 nov. 2013 (RU 2013 3369). 5

Scuola universitaria b. non si iscrivono al semestre; c. non rispettano i termini di pagamento della tassa d iscrizione, dei contributi obbligatori per semestre e di eventuali altre tasse; d. non rispettano il termine per l esame di dottorato di cui all articolo 27 capoverso 4; e. non hanno trovato un nuovo direttore per la tesi di dottorato ai sensi dell articolo 20 capoverso 2; o f. sono oggetto di un provvedimento disciplinare secondo il regolamento disciplinare del 2 novembre 2004 14 del PF di Zurigo. Art. 13e Riammissione al dottorato presso il PF di Zurigo In caso di riammissione al dottorato presso il PF di Zurigo si applica la procedura di ammissione ordinaria secondo gli articoli 5 12. Sezione 2: Tesi di dottorato Art. 14 Soggetto Il soggetto della tesi deve inserirsi in modo preponderante nel campo di specializzazione del direttore di tesi. Può essere interdisciplinare. Art. 15 Direzione della tesi e assistenza 1 Se necessario, il direttore di tesi designa in aggiunta una o più persone incaricate di assistere il dottorando. 2 Su proposta del direttore di tesi, il Comitato di dottorato designa un correlatore e ne informa il rettore. La designazione deve essere effettuata entro tre anni dall ammissione provvisoria. Il Comitato di dottorato può, autonomamente o su proposta del direttore di tesi, designare anche altri correlatori durante la procedura per il conseguimento del dottorato. 15 3 I dottorandi presentano ogni anno al direttore di tesi, su richiesta di quest ultimo o di propria iniziativa, un rapporto scritto sui progressi dei loro lavori. Il direttore di tesi si pronuncia per scritto e senza indugio sul rapporto. Art. 16 Svolgimento della tesi 1 Di norma, la tesi deve essere svolta nel PF di Zurigo o in un altro istituto del settore dei PF. 16 14 RS 414.138.1 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 6

Dottorato del PF di Zurigo 414.133.1 2 La tesi può essere svolta al di fuori del settore dei PF se il soggetto lo esige e le condizioni necessarie sono adempiute; è richiesta l autorizzazione del dipartimento. 3 Il direttore di tesi può autorizzare brevi soggiorni di ricerca al di fuori del settore dei PF. 4 In ogni caso il direttore di tesi deve avere accesso alle installazioni utilizzate e ai documenti sugli esperimenti. Art. 17 Divergenze di opinioni 1 Il direttore del dipartimento o una persona da lui designata s incarica di appianare eventuali gravi divergenze di opinioni tra il direttore di tesi e il dottorando. 2 Se necessario, il prorettore assume il ruolo di mediatore. 3 Se gli sforzi di mediazione restano vani e il direttore di tesi intende rinunciare al suo ruolo di assistenza, il prorettore responsabile dei dottorati convoca, su richiesta del dottorando, la Commissione di conciliazione. 4 Se non è raggiunto un accordo, la decisione spetta al rettore. Art. 18 Composizione della Commissione di conciliazione 1 La Commissione di conciliazione in materia di dottorato è composta: a. dal prorettore responsabile dei dottorati (presidenza); b. dal direttore o da un delegato agli studi da lui incaricato del dipartimento interessato; c. da un rappresentante dell Associazione accademica del corpo intermedio del PF di Zurigo (AVETH). 2 L AVETH elegge il suo rappresentante in seno alla Commissione di conciliazione e il relativo supplente ogni due anni. La rielezione è ammessa. 3 Nella Commissione di conciliazione non possono sedere le persone coinvolte nella tesi di dottorato in questione. Art. 19 Procedura della Commissione di conciliazione 1 La Commissione di conciliazione ascolta entrambe le parti e, se lo ritiene opportuno, sottopone loro una proposta di mediazione. 2 Se non è presentata nessuna proposta di mediazione o se una delle parti la rigetta, la Commissione di conciliazione chiude la procedura e comunica al rettore la sua raccomandazione. Art. 20 Ritiro o impedimento del direttore di tesi 1 Se, contrariamente all esito della procedura di cui all articolo 17, il direttore di tesi rinuncia o non può più dirigere la tesi senza addurre motivi sufficienti, il dipartimento fa il possibile per consentire al candidato di proseguire la tesi di dottorato. 7

Scuola universitaria 2 Se gli sforzi del dipartimento restano vani, il dottorando ha la possibilità di reperire autonomamente un nuovo direttore di tesi entro un termine massimo di sei mesi. 17 Art. 21 Lingua 1 La tesi è redatta in tedesco, francese, italiano o inglese. La redazione in più lingue non è ammessa. 2 Il rettore può accordare una deroga su richiesta scritta e motivata del dottorando. 3 In ogni caso va redatto un compendio in tedesco, francese o italiano e in inglese. Sezione 3: Studi di dottorato Art. 22 18 Scopo 1 I dottorandi hanno il diritto e l obbligo di perfezionarsi nell ambito degli studi di dottorato. 2 Gli obiettivi degli studi di dottorato sono: a. l acquisizione di conoscenze e competenze nel campo in cui è svolta la tesi di dottorato, in campi affini e in campi interdisciplinari; b. l integrazione nella comunità scientifica. Art. 23 19 Forma 1 Gli studi di dottorato si svolgono: a. nel quadro di un programma allestito individualmente; o b. all interno di un programma di dottorato stabilito dal dipartimento. 2 I dottorandi allestiscono il programma degli studi di dottorato dopo aver consultato il direttore di tesi. 3 I dipartimenti emanano le disposizioni dettagliate applicabili agli studi di dottorato individuali e ai programmi di dottorato. Le disposizioni dettagliate devono essere approvate dalla Direzione. 4 Se la tesi di dottorato è svolta al di fuori del settore dei PF, il dipartimento fissa, su proposta del direttore di tesi, i requisiti per gli studi di dottorato. 17 Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in vigore dal 1 nov. 2013 (RU 2013 3369). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 8

Dottorato del PF di Zurigo 414.133.1 Art. 24 20 Prestazioni 1 Gli studi di dottorato sono espressi in punti di credito. 2 Un punto di credito corrisponde a una prestazione di 25 30 ore di lavoro. Art. 25 21 Requisiti 1 I dottorandi devono dimostrare di aver conseguito almeno dodici punti di credito. 2 I dottorandi devono conseguire almeno un terzo dei punti di credito richiesti in campi diversi da quello della ricerca. Art. 25a 22 Prestazioni computabili 1 Il credito è accordato soltanto se può essere documentata una prestazione propria. 2 La partecipazione attiva in seno ad organi o gruppi di lavoro del PF di Zurigo può essere computata sotto forma di punti di credito. 3 Per gli esami che devono essere sostenuti per l ammissione al dottorato non possono essere computati punti di credito. Sezione 4: Procedura per il conseguimento del dottorato Art. 26 Commissione esaminatrice 1 Fanno parte della Commissione esaminatrice: a. un presidente; b. il direttore di tesi che funge da relatore; c. i correlatori; d. un esperto indipendente in caso di rapporto di dipendenza tra il direttore di tesi e i correlatori. 2 Il direttore del dipartimento designa il presidente. 3 Se il direttore di tesi non è un professore, almeno uno dei correlatori deve essere professore. Art. 27 Esame di dottorato 1 L esame di dottorato consiste in un esame orale di almeno un ora sul campo o sui campi oggetto della tesi. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 21 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 22 Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in vigore dal 1 nov. 2013 (RU 2013 3369). 9

Scuola universitaria 2 L esame si svolge davanti alla Commissione esaminatrice. 3 La Conferenza del dipartimento determina in che misura l esame è accessibile al pubblico. 4 L esame si svolge entro sei anni dall ammissione provvisoria. In casi eccezionali il rettore può, su richiesta del dipartimento, accordare una proroga. 23 Art. 28 Valutazione della tesi e dell esame orale 1 Il relatore e ogni correlatore elaborano ciascuno un parere scritto sulla tesi e lo trasmettono al dipartimento prima dell esame. 2 La Commissione esaminatrice giudica se la tesi di dottorato e l esame orale sono o non sono superati. Trasmette un rapporto alla Conferenza del dipartimento interessata. Art. 28a 24 Carattere confidenziale dei pareri 1 I pareri di cui all articolo 28 capoverso 1 sono confidenziali. 2 Hanno il diritto di consultare i pareri: a. i membri della Commissione esaminatrice; b. i membri di altri organi incaricati di valutare la tesi di dottorato. 3 I dottorandi non hanno il diritto di consultare i pareri riguardanti la propria tesi. Art. 29 Ripetizione 1 I dottorandi che non superano l esame di dottorato possono ripeterlo una volta entro sei mesi. 2 In caso sia stata respinta, la tesi può essere rielaborata una volta. La Commissione esaminatrice fissa il termine entro il quale deve essere presentata la nuova versione e informa per scritto il dottorando sul seguito della procedura. 25 Art. 30 26 Conferimento del diploma di dottore In base al rapporto della Commissione esaminatrice, la Conferenza del dipartimento in cui il candidato è immatricolato decide di accordare o di negare il diploma di dottore. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 24 Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in vigore dal 1 nov. 2013 (RU 2013 3369). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 26 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 10

Dottorato del PF di Zurigo 414.133.1 Art. 31 Diploma di dottore 1 Il diploma di dottore riporta: a. il nome del diplomato; b. il titolo di dottore; c. il titolo della tesi di dottorato; d. la data dell esame di dottorato; e. la data a partire dalla quale si ha il diritto di portare il titolo di dottore; f. le firme del rettore e del direttore di dipartimento in carica nella data a partire dalla quale si ha il diritto di portare il titolo di dottore; g. il sigillo del PF di Zurigo. 27 2 Il diploma di dottore è conferito al titolare nel corso della cerimonia di dottorato successiva alla consegna del numero richiesto di esemplari e della versione elettronica della tesi. Art. 32 Diritto di portare il titolo di dottore Dopo la consegna del numero richiesto di esemplari e della versione elettronica della tesi, il titolare del diploma riceve un attestazione che lo autorizza a portare il titolo di dottore. Art. 33 Tassa Per il dottorato ordinario è riscossa una tassa. Capitolo 3: Diritti immateriali Art. 34 Diritti d autore 1 Fatto salvo l articolo 35, la tesi soggiace al diritto generale sui beni immateriali. 2 La tesi può essere pubblicata integralmente soltanto dopo che è stata approvata dalla Conferenza del dipartimento. 28 3 I contratti con terzi, quali i contratti di ricerca, non possono contenere clausole che differiscano indebitamente la pubblicazione della tesi o che addirittura la escludano. 4 Il PF di Zurigo può consegnare compendi o copie delle tesi a enti scientifici o pubblici. 5 Con la consegna della versione elettronica è conferito al PF di Zurigo il diritto di rendere accessibile la tesi al pubblico e di adottare misure di archiviazione. Sono 27 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 28 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 11

Scuola universitaria fatti salvi gli interessi sensibili delle persone coinvolte, in particolare in caso di domande di brevetto o di proseguimento degli studi presso istituti di promozione della ricerca, e i diritti contrapposti di terzi. 29 Art. 35 Invenzioni I diritti su un invenzione fatta nell ambito dei rapporti di servizio durante il dottorato sono retti dal diritto sul personale. Capitolo 4: Dottorati onorari Art. 36 1 Il PF di Zurigo conferisce il dottorato onorario se: a. i professori ordinari e straordinari e i professori assistenti di un dipartimento presentano una richiesta in tal senso senza voti contrari; e b. 30 la richiesta viene approvata dalla maggioranza dei membri aventi diritto di voto della Conferenza dei direttori di dipartimento; 2 Il voto è segreto; l astensione è ammessa. 3 Il rettore disciplina in dettaglio in una direttiva la procedura per il conferimento del dottorato onorario. 4 Il rettore consegna i diplomi di dottore onorario in occasione di una cerimonia accademica. Capitolo 5: Rimedi giuridici Art. 37 1 Le decisioni emanate in virtù della presente ordinanza possono essere impugnate mediante ricorso. 2 L autorità di ricorso è la Commissione di ricorso dei PF. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 30 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 12

Dottorato del PF di Zurigo 414.133.1 Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 38 Disposizioni d esecuzione Il rettore emana le disposizioni d esecuzione concernenti in particolare: a. l organizzazione dell esame d ammissione; b. le tesi realizzate al di fuori del settore dei PF; c. la procedura per il conseguimento del dottorato e l esame di dottorato; d. il deposito della tesi e la consegna del numero richiesto di esemplari; e. la direzione di tesi da parte di professori che hanno lasciato il PF di Zurigo o emeriti; f. le condizioni per la nomina dei direttori di tesi, dei relatori e dei correlatori; g. la consegna di compendi o copie delle tesi a istituti scientifici e a enti pubblici. Art. 39 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 16 dicembre 2000 31 sul dottorato del PFZ è abrogata. Art. 40 32 Disposizioni transitorie 1 Al momento dell iscrizione all esame di dottorato i dottorandi immatricolati prima del 1 gennaio 2003 devono dichiarare se desiderano ricevere il titolo di dottore ai sensi dell articolo 3 capoverso 1 oppure secondo il diritto previgente. 2 I dottorandi immatricolati prima del 1 aprile 2001 devono aver sostenuto per la prima volta l esame di dottorato entro il 1 novembre 2014. 3 I dottorandi immatricolati prima del 1 ottobre 1998 non devono documentare punti di credito conseguiti con gli studi di dottorato. Art. 40a 33 Disposizioni transitorie della modifica del 20 agosto 2013 L articolo 25a capoverso 3 non si applica ai dottorandi immatricolati prima del 1 novembre 2013. Art. 41 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 settembre 2008. 31 [RU 2001 1665, 2003 209, 2004 2963, 2005 1099] 32 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 33 Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in vigore dal 1 nov. 2013 (RU 2013 3369). 13

Scuola universitaria 14