ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE/COREA. STUDIO DEL NEVO SRL Via Trento 30, 43122 Parma 0521/784271



Documenti analoghi
I benefici connessi alla figura dell Esportatore autorizzato

e p.c.: IL DIRETTORE DELL UFFICIO

DOGANE E IMPRESE: PERCORSI VIRTUOSI PER GARANTIRE LA LEGALITA E ACCRESCERE LA COMPETITIVITA NEL MERCATO GLOBALE

L ESPORTATORE AUTORIZZATO

L ESPORTATORE AUTORIZZATO. dott.ssa Enza Panico Verona, 17 aprile 2014

GUIDA DI RIFERIMENTO PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1 / EUR.MED

Seminario LE AGEVOLAZIONI DOGANALI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE UNIONALE. GIOVEDI 26 OTTOBRE ore 9.00 Sala Colucci

L ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE

Dott. Paolo Di Costanzo. Forlì, 25 novembre 2010

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

CHE COSA SI INTENDE CON ORIGINE?

Ufficio delle Dogane di Varese

Milano, 26 Febbraio 2019

Milano, 28 febbraio 2012

COMPILAZIONE DEI FORMULARI DI DOMANDA E DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE

Roma, 19 giugno Alle Direzioni Interregionali/Regionali/Interprovinciale LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI

FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1. Istruzioni per la stampa

Origine comune Origine preferenziale. Dott. Mellano Giovanni Battista

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 23 gennaio 2012 n.2

L esportazione e le prove dell uscita della merce dal territorio della Comunità. Studio Armella & Associati

I CONTROLLI A POSTERIORI SULL ORIGINE DELLA MERCE

ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI (EUR1 EUR-MED ATR)

«STATUS» DI ESPORTATORE AUTORIZZATO. Relatore: dott.ssa Claudia Salvati

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO Lo status di esportatore autorizzato con particolare riferimento all Accordo di Libero Scambio UE/Corea del Sud

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

MAROCCO NORMATIVE. A partire dal 1 gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU.

L origine delle merci nel codice doganale dell Unione europea

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Il regime doganale degli scambi con l'estero: documenti necessari per l'esportazione, tariffa doganale

ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE DELLA MERCE

Gli accordi di libero scambio: un opportunità di crescita L Accordo UE-Corea del sud

PROGETTO DOGANA FACILE

LA NUOVA PROVA DELL AVVENUTA ESPORTAZIONE

EPA Japan EU Economic Partnership Agreement

Prof. Avv. Benedetto Santacroce Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

Oggetto: LA GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO

NOTIZIARIO n. 6 - GIUGNO 2011

Origine delle merci e accordi di libero scambio


COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

CIRCOLARE N. 18/D. Roma, 28 marzo Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane. Alle Direzioni Circoscrizionali.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/2007 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA

OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera nell ambito del Sistema di preferenze generalizzate

Indice. Disposizioni comuni. Note esplicative

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine

FAQ CERTIFICATI D ORIGINE: le risposte alle domande più frequenti

Come cambiano le operazioni doganali: il codice EORI, i dati sulla sicurezza, la prova dell avvenuta esportazione

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine

Regime comune di transito: richiesta di una garanzia globale

Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

DOTT. LUCA FEDELI COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

TELEFAX URGENTISSIMO Roma, 8 maggio 2006

Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA

La prova delle cessioni intracomunitarie e delle esportazioni

INCONTRI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

SPEDIPORTO CORSO QUALIFICA DI RESPONSABILE DELLE QUESTIONI DOGANALI AEO

Destinazione Corea del Sud. L accordo di libero scambio tra Unione Europea e Corea del Sud. Vantaggi per l esportatore autorizzato

Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

COSTRUIRE IN ACCIAIO. Ufficio Tecnico Fondazione Promozione Acciaio

FOCUS Messico GENERALI DATI RISCHIO PAESE COMMERCIALI RELAZIONI. Popolazione: 129,2 milioni di abitanti. Capitale: Città del Messico

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/519/UE)

I giovedì della dogana: edizione 2008: 20 novembre 11 dicembre

Agli Uffici delle Dogane di Biella, Reggio Emilia, Vercelli, Arezzo e Sassari LORO SEDI

La funzione delle dogane sul territorio Esportazioni definitive

Progetto Dogana Facile. La dogana come fattore competitivo

Revisione dell accertamento doganale, remissione e rimborso dei dazi doganali, sanzioni e ravvedimento. 29 Novembre 2018

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO ee Circolare n. 3/2016

ESPERTO IN MATERIA DOGANALE

OMAN NORMATIVE. Documenti di spedizione

DECISIONE DEL CONSIGLIO

Giornata di approfondimento Torino, 30 ottobre 2012

Commercio estero news: Febbraio 2008

DAU e pratiche doganali. Anno 2007

IL DIRETTORE. Prot n. 188/RU

Servizio di documentazione tributaria

UNIONE EUROPEA ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO [regolamento (UE) n. 258/2012]

Di seguito sono descritte le procedure da seguire per la presentazione dell istanza relativa alla:

ACCORDO INTERINALE sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall altra

LIBANO NORMATIVA. A partire dal 1 gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU.

Oggetto: la gestione delle lettere di intento

Indice. Note esplicative

NUOVO MODELLO DI BUONO ACQUISTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO CIRCOLARE RIEPILOGATIVA

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione dell 8 giugno 2017 Modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

PASSEPARTOUT COREA DEL SUD. L accordo di libero scambio tra Ue e Corea del Sud

ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D ORIGINE

Roma, 1 ottobre CIRCOLARE n. 54/D. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali

Roma, 7 settembre Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

Giornata di approfondimento Varese, 24 settembre 2012

Oggetto: CHIARIMENTI SULLE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO

CIRCOLARE 43/E

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea

Operazioni con la Svizzera CCIAA Varese

Dichiarazione di intento: approvato il modello e chiarito il regime transitorio

DOCUMENTI NECESSARI PER PRATICHE DOGANALI EXTRA CEE

Transcript:

ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE/COREA Presentazione a cura STUDIO DEL NEVO SRL Via Trento 30, 43122 Parma 0521/784271

DECORRENZA Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L168 è stato reso noto che dal 01.07.11 e entrato in vigore l accordo che prevede la progressiva liberalizzazione degli scambi dei beni e dei servizi tra Corea del Sud e UE

ESENZIONE/RIDUZIONE DAZIARIA Le merci che verranno definite di origine preferenziale sulla base del rispetto delle regole evidenziate nel relativo protocollo di origine fruiranno dell esenzione/riduzione daziaria. Circa il 93% dei prodotti oggetti di commercio tra le UE e la Corea usufruirà di un dazio pari a 0

CARATTERE INNOVATIVO A differenza di quanto previsto in tutti gli altri accordi di origine precedentemente siglati dalla UE l accordo Corea non prevede la possibilità di emissione del certificato di circolazione EUR1

LA DICHIARAZIONE DI ORIGINE La prova di origine potrà essere fornita esclusivamente sulla base di una dichiarazione che potrà essere apposta, a cura dell esportatore, su: - fattura - bolla di consegna - qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l identificazione

FORNITURE INFERIORI AD EURO 6.000 Se i prodotti soddisfano le condizioni fissate nel relativo protocollo per essere definite di origine preferenziale gli esportatori possono liberamente, per spedizioni di valore totale inferiore ad euro 6.000, apporre una dichiarazione su fattura (senza che sia necessaria alcuna autorizzazione doganale).

LA DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE L esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE TIMBRO E FIRMA

ESPORTATORE AUTORIZZATO Su richiesta dell esportatore gli uffici delle Dogane possono concedere lo status di esportatore autorizzato: Tale autorizzazione permette di poter apporre dichiarazioni di origine su fattura anche per spedizioni di valore superiore ad Euro 6.000

CIRCOLARE 18.05.11 (prot. 60019/RU) La Direzione Centrale dell Agenzia delle Dogane ha invitato i Direttori dei competenti uffici delle dogane a concedere lo status di esportatori autorizzati anche in assenza del requisito della frequenza delle esportazioni (che di norma è un requisito essenziale) a condizione che le aziende offrano garanzie soddisfacenti per l accertamento del carattere originario dei prodotti

CONDIZIONI PER L OTTENIMENTO STATUS L esportatore deve poter dimostrare in qualsiasi momento il carattere originario della merci: deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto degli altri requisiti previsti nel protocollo di origine

LA DOMANDA Al fine di poter ottenere lo status di esportatori autorizzati è necessario presentare apposita istanza alla dogana competente per territorio: L Agenzia delle dogane effettua una verifica presso l esportatore per accertare la conoscenza ed il rispetto delle regole di origine: è necessario che l esportatore disponga di tutta la documentazione giustificativa dell origine

NUMERO DI AUTORIZZAZIONE Al termine dell esame presso l azienda, l Agenzia delle Dogane rilascia un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine apposta sulla fattura

LA DICHIARAZIONE DI ORIGINE L esportatore delle merci contemplate nel presente documento, autorizzazione doganale n., dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE TIMBRO E FIRMA

DISPENSA DELLA FIRMA L esportatore autorizzato non è tenuto a firmare la dichiarazione purchè consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine venga rilasciata

REGOLA TRASPORTO DIRETTO Le merci possono godere del trattamento daziario preferenziale, se rispettando le regole fissate nel relativo protocollo di origine, sono trasportate direttamente dalla Ue verso la Corea (regola trasporto diretto)

EMISSIONE DICHIARAZIONE Di norma la dichiarazione deve essere compilata e presentata alle autorità doganali contestualmente all esportazione delle merci La prova dell origine ha validità temporale massima di 12 mesi decorrenti dalla data di rilascio da parte dell esportatore a condizione che venga presentato alle autorità doganali del Paese di destino entro tale termine

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI In circostanze eccezionali la prova di origine può essere rilasciata a posteriori e deve essere presentata alla dogana del Paese di importazione entro un lasso di tempo non superiore ad un anno verso le dogane coreane (export verso la Corea) o due anni verso le dogane comunitarie (import dalla Corea) dopo l importazione delle merci spedite.

RESPONSABILITA L esportatore si assume la responsabilità totale dell utilizzo dell autorizzazione e rilascia le dichiarazioni di origine solo per le merci per le quali possiede tutte le prove necessarie. L esportatore accetta di essere controllato in qualsiasi momento dalle autorità doganali. Le autorità controllano l uso dell autorizzazione e possono ritirarla in qualsiasi momento in caso di erronee dichiarazioni di origine

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI L esportatore che compila una dichiarazione di origine deve poter presentare, in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione

ELENCO DOCUMENTI Le prove possono essere costituite da: - Dichiarazioni dei fornitori (fornitura per fornitura o a lungo termine) - Contabilità dell impresa: schede di produzione

CONSERVAZIONE PROVE L esportatore è tenuto a conservare copia delle dichiarazioni di origine e dei documenti giustificativi per 5 ANNI (si ricorda che negli altri accordi il termine di conservazione era fissato in 3 anni)

MADE IN L ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO NON INTERESSA LA NORMATIVA INERENTE ALL ORIGINE NON PREFERENZIALE (MADE IN) CHE CONTINUERA A SEGUIRE LE REGOLE IMPOSTE DAL CODICE DOGANALE COMUNITARIO E SUE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE (nonché pareri del WTO)