Prof. Avv. Benedetto Santacroce Studio Legale Tributario Santacroce & Associati
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1 1 ORIGINE E AFFIDAMENTO NEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI ESPORTATORI REX La tutela dell affidamento in materia di origine e il sistema REX l estensione dell accreditamento in ambito CETA. Prof. Avv. Benedetto Santacroce Studio Legale Tributario Santacroce & Associati
2 2 ORIGINE DELLE MERCI LE RESPONSABILITA L origine delle merci è uno dei quattro elementi fondamentali dell accertamento doganale, la cui corretta determinazione produce delle dirette conseguenze in capo all importatore che derivano, in molti casi, da un sistema di certificazione che non appare assolutamente adeguato agli attualimeccanismidi gestione dei traffici internazionali.
3 3 ORIGINE DELLE MERCI LE RESPONSABILITA Questa carenza strutturale, che permane nonostante i tentativi di soluzione si protraggano da oltre venti anni, è resa ancora più stringente, da un lato, dalle difficoltà che l UE ha di gestire gli accordi internazionali con i paesi terzi e, dall altra, dalla disapplicazione costante da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità delle regole sul legittimo affidamento e la buona fede degli importatori, previste dall art. 220 CDC, ora riprodotto, sostanzialmente immutato, all art. 119 del Codice Doganale dell Unione Europea - CDU.
4 4 ORIGINE DELLE MERCI LE RESPONSABILITA Al contrario degli altri elementi dell accertamento, la veridicità dell origine di un bene non rimane mai solo nella disponibilità dell importatore che però, in caso di errori, inesattezze o frodi, certificate formalmente dagli esportatori e dalle autorità dei paesi esportatori, rimane sempre e comunque l unico diretto responsabile di maggioridiritti doganali dovuti. L importatore, a fronte di una certificazione di origine, in caso di falsità o inesattezza della predetta certificazione, rimane debitore nell UE per il dazio (o il maggior dazio) non corrisposto all atto dell importazione.
5 5 ORIGINE DELLE MERCI LE RESPONSABILITA Questa responsabilità è riconducibile all importatore anche in tema di origine ed a fronte di una effettiva impossibilità di poter governare il processo di certificazione che avviene come detto in altri paesi extracomunitari. L origine rimane infatti un elemento sostanzialmente documentale, dove l affidamento dell importatore su un attestazione posta da autorità estere (di più, sulla base di istanze e documenti presentati da società esportatrici) è totale e,si direbbe, di fatto privo di tutela.
6 6 ORIGINE DELLE MERCI - SGRAVIO E RIMBORSO Art. 119 CDU (ex 220 CDC) - rimborso o sgravio del dazio. Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale. Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
7 7 ORIGINE DELLE MERCI - REX Con il sistema di registrazione degli operatori (REX) introdotto dal nuovo codice doganale dell UE, è rafforzata la posizione degli importatori unionali che potranno fare affidamento su una iscrizione qualificata che gli esportatori nell UE dovranno porre in essere per certificare le merci come diorigine preferenziale. Sebbene non vi sia, in norma, una scriminante di legge che tuteli gli operatori unionali, è altresì un fatto che questa registrazione non può che essereconsiderata come una tutela e garanzia per gli importatori.
8 8 ORIGINE DELLE MERCI - REX Il sistema REX è attivo (per ora solo per l import, con registrazione da parte dei soggetti extra UE) a partire dal e consente la registrazione degli esportatori (extra UE) per creare un database consultabile dagli operatori UE per verificare, rafforzando il proprio affidamento, l esistenza e l operatività qualificata deiproprifornitori. L architettura giuridica del REX ricalca i tre pilastri delle semplificazioni per i Paesi in via di sviluppo: autocertificazione, prove di origine e misure di sorveglianza ottimali da parte delle autorità preposte ai controlli.
9 9 ORIGINE DELLE MERCI - REX Dal punto di vista normativo, sono in particolare gli artt. da 79 a 90 RE disciplinano infatti - le procedure di registrazione degli esportatori REX nei paesi beneficiari e negli Stati membri, - le procedure diesportazione nelperiodotransitorio, - le attività di controllo delle autorità doganali competenti per verificare la correttezza dei dati indicati dagli operatori REX.
10 10 ORIGINE DELLE MERCI - REX Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, un esportatore presenta domanda alle autorità competenti del paese beneficiario in cui ha la sede o in cui è stabilito a titolo permanente, mentre per ottenere la qualifica di esportatore registrato, un esportatore o un rispeditore di merci stabilito nel territorio doganale dell UE presenta domanda alle autorità doganali competenti localmente.
11 11 ORIGINE DELLE MERCI - REX La registrazione è revocata in quantol operatore, ad esempio: a) non esistepiù; b) non soddisfa più le condizioni per l esportazione delle merci nell ambito dell SPG; c) ha informato l autorità competente del paese beneficiario dello SM che non intende più esportare merci nell ambito dell SPG; d) per dolo o colpa compila o fa compilare un attestazione di origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.
12 12 ORIGINE DELLE MERCI - REX L operatore esportatore è tenutoa: a) tenere una contabilità commerciale adeguata per la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale; b) tenere a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione; c) conservare tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione; d) conservare le scritture di origine per almeno tre anni dalla fine dell anno civile in cui l attestazione di origine è stata compilata.
13 13 ORIGINE DELLE MERCI - REX Gli effetti del sistema REX appaiono evidenti. Si tratta, in buona sostanza, di un sistema di qualificazione che, per avere senso compiuto e, finalmente, essere di garanzia per i soggetti che intende di regola proteggere, ovvero gli operatori unionali, deve essere in grado di introdurre sistemidi tutela per gli importatori.
14 14 ORIGINE DELLE MERCI - REX In sostanza, torna ancora il tema del legittimo affidamento, ancor più valido nel regime REX: in definitiva, l UE e i giudici di merito e legittimità devono essere definitivamente portati ad esplicitare ipotesi di tutela per gli operatori che, in caso di certificati o dichiarazioni di origine ideologicamente false, nei casi di buona fede ed oggettiva impossibilità di verifica, devono essere tenuti indenni da responsabilità in termini di imposte e/o in termini sanzionatori.
15 15 ORIGINE DELLE MERCI REX E CETA Nel testo dell accordo CETA, contrariamente a quanto accade per la maggior parte degli accordi di libero scambio, non si fa riferimento al certificato di circolazione EUR 1. I prodotti di origine preferenziale devono essere accompagnati da una dichiarazione d origine e, nel caso di esportazioni di valore superiore ai euro, l'esportatore (sia UE, sia canadese) deve essere registrato nella banca dati REX.
16 16 ORIGINE DELLE MERCI REX E CETA L'azienda esportatrice deve pertanto: - fare richiesta del numero di Esportatore registrato REX attraverso l'apposito formulario dainviare ai competentiuffici doganali; - ricevere il numero di registrazione REX da indicare nella dichiarazione di origine che dovrà essere allegata aidocumenti commerciali descrittividel prodotto.
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