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C O M U N E D I B O R B O N A P R O V I N C I A D I R I E T I REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI AUTOBUS IMMATRICOLATI IN USO PROPRIO DEL COMUNE DI BORBONA F.to IL SINDACO (ANTONIO DURANTE) Allegato alla delibera di CC n 29 del 21.10.2005 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE (DOTT. MARIA CACCAVALE)

Art. 1 Oggetto e finalità 1. il presente regolamento ha per oggetto l individuazione delle attività di trasporto di persone (da svolgere mediante utilizzo di autobus o altri veicoli destinati al trasporto specifico di persone di proprietà o nella disponibilità d uso del Comune di Borbona) per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l attività dell Ente. 2. E altresì scopo del presente regolamento definire le modalità di individuazione delle categorie di persone legittimate ad usufruire dell attività di trasporto e le modalità di utilizzo dei mezzi. Art. 2 Ambito di attività del Comune 1. L ambito di attività del Comune di Borbona è quello individuato dalle norme Costituzionali, legislative e statutarie. 2. In particolare sono individuate come attività di competenza del Comune quelle volte all assistenza scolastica relativamente ai servizi necessari per facilitare l assolvimento dell obbligo scolastico, e quelle inerenti la promozione dei servizi socio-assistenziali e di beneficenza secondo quanto previsto e nel rispetto delle competenze di cui al D.P.R. 24/07/1977 n 616 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle concernenti ogni altro servizio attinente la cura e gli interessi della comunità comunale ed il suo sviluppo economicosociale. 3. Le modalità attraverso le quali il Comune ritiene di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna limitazione che non scaturisca da fonti normative di grado superiore al presente regolamento, rimanendo esclusa qualsiasi valutazione nel merito delle scelte operate dall Ente nel rispetto del principio di autonomia degli Enti Locali. Art. 3 Particolarità territoriali e demografiche 1. La necessità del ricorso all utilizzo di mezzi propri per il raggiungimento delle finalità proprie del Comune discende dalla presenza di elementi e fattori specifici e peculiari tra i quali vanno annoverati la dispersione geografica dei vari centri abitati sul territorio comunale, la composizione demografica della popolazione che presenta una alta percentuale di anziani ed una bassa percentuale di giovani in

età scolare, la sporadicità dei servizi di autotrasporto pubblico, e la dislocazione dei plessi scolastici della scuola d obbligo in diversi Comuni del circondario; 2. La combinazione delle peculiarità di cui al comma precedente obbligano l Ente a fornire per l erogazione dei servizi rientranti nella propria competenza, attività di trasporto, connesse da effettuare anche con mezzi propri per poter raggiungere insieme l economicità nella gestione e la flessibilità nell erogazione nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Art. 4 Attività di trasporto 1. Sono individuate come attività di trasporto connesse all attività svolta dall Ente nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, si da configurarsi come un mezzo accessorio predisposto al fine di soddisfare le necessità palesatesi, le seguenti a) trasporto alunni della scuola materna e dell obbligo; b) trasporto di persone per quali c è un attivazione di intervento da parte del servizio sociale del Comune; c) trasporto di persone partecipanti ad iniziative sociali rivolte a specifiche fasce di popolazione residente (es. anziani o minori) organizzate dal Comune; d) trasporto di componenti di associazioni o gruppi sportivi aventi sede nel Comune e che con questo abbiano stipulato convenzioni per lo sviluppo di attività rientranti nelle finalità sociali dell avviamento alla pratica sportiva, dell insegnamento e della promozione di arti e tradizioni popolari, nell ambito di manifestazioni e per la partecipazione ad eventi organizzati o patrocinati dal Comune e rientranti nel compito istituzionale dello sviluppo e della promozione del territorio; e) trasporto di persone partecipanti ad iniziative culturali, folkoristiche o sportive, organizzate o patrocinate dal Comune, nell ambito del compito istituzionale dello sviluppo e della promozione del territorio. f) trasporto di specifiche fasce di popolazione residente per garantire la fruizione dei servizi essenziali e indispensabili, tutti insistenti al centro del capoluogo, dalle zone e dalle frazioni distanti dal centro; Art. 5 Individuazione dei soggetti destinatari dell attività di trasporto. 1. Il trasporto potrà essere effettuato esclusivamente a favore delle persone o categorie di Persone previamente individuate. 2. A tal fine dovranno essere predisposti preliminarmente, a cura dei competenti uffici, gli elenchi dei soggetti ammessi a beneficiare del trasporto. 3. Tali elenchi dovranno contenere i dati identificativi dei soggetti fruitori del trasporto, l indicazione dell appartenenza ad una categoria di persone tra quelle sopra indicate che giustificano l attività, le eventuali limitazioni di orario o di percorso relative a ciascun soggetto.

4. Copia degli elenchi, validati dal responsabile del servizio nella cui sfera di competenza rientra l attività cui il trasporto è connesso, deve essere conservata, a cura degli autisti, presso i mezzi, al fine di consentire sempre il controllo immediato della sussistenza del diritto ad usufruire del servizio. 5. A ciascun beneficiario deve essere inoltre rilasciato un tesserino di identificazione da esibire in caso di controllo