FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA. Regolamento Sanitario

Documenti analoghi
REGOLAMENTO SANITARIO

REGOLAMENTO SANITARIO

Approvato dal C.F

REGOLAMENTO SANITARIO

REGOLAMENTO SANITARIO

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON REGOLAMENTO SANITARIO

REGOLAMENTO SANITARIO F.I.P.T

Regolamento Sanitario

REGOLAMENTO SANITARIO

APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE CONI IL 21/07/2011 FIJLKAM REGOLAMENTO SANITARIO

REGOLAMENTO DEL SETTORE SANITARIO

(ultima modifica luglio 2016)

Regolamento Sanitario

Regolamento Sanitario FIP

Regolamento Sanitario

REGOLAMENTO SANITARIO

Regolamento Sanitario. Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI Delibera n. 122 del 25 maggio 2009

REGOLAMENTO SANITARIO DELLA F.I.S.

DELIBERA N.224 D E L I B E R A

REGOLAMENTO SANITARIO FEDERAZIONE ITALIANA DI KICKBOXING F.I.KB

REGOLAMENTO SANITARIO

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA REGOLAMENTO SANITARIO

FEDERAZIONE ITALIANA VELA REGOLAMENTO SANITARIO

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF REGOLAMENTO SANITARIO

Atti Ufficiali Circolare n Dicembre Federazione Italiana Tennis

Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale n del 10 luglio 2013 COMMISSIONE NAZIONALE ATLETI REGOLAMENTO

REGOLAMENTO SANITARIO E DELLE CLASSIFICAZIONI

La CERTIFICAZIONE MEDICA ai fini della PRATICA SPORTIVA - Aspetti legislativi -

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

COMUNE DI SOLEMINIS PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL ATTIVITA SPORTIVA

REGOLAMENTO DEL SETTORE SANITARIO

Regolamento Sanitario

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL REGIONE SARDEGNA Interventi per la tutela e l' educazione sanitaria delle attività sportive.

REGOLAMENTO BEACH VOLLEYBALL

REGOLAMENTO SANITARIO E DELLE CLASSIFICAZIONI

REGOLAMENTO DEL SETTORE SANITARIO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1981, N. 52: Promozione della educazione sanitaria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive. ART.

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

INDICE. Art. 1 Disposizioni Generali. Art. 2 Tesseramento. Art. 3 Le Associazioni. Art. 4 Gli Istruttori

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Normativa 2017 RICONOSCIMENTO ENTI AGGREGATI

PRINCIPI INFORMATORI CONVENZIONE TRA FMSI E STRUTTURE DI MEDICINA DELLO SPORT

REGOLAMENTO SANITARIO (1 )

federazione medico sportiva italiana IL PUNTO SUI CERTIFICATI MEDICO SPORTIVI REGOLAMENTATO DALLE LEGGI ITALIANE

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA COMMISSIONE TUTELA SALUTE NUOVE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ATLETI CICLISTI 2016

I PUNTI FONDAMENTALI DA SAPERE SUL DECRETO BALDUZZI

La sorveglianza sanitaria nel nuovo Testo Unico

Tutela sanitaria in ambito sportivo

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ATLETI

OGGETTO: DOMANDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE

LA CERTIFICAZIONE NELL ATTIVITÀ SPORTIVA DEL BAMBINO E DELL ADOLESCENTE. Prof. Sandro Angeloni Chieti

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE CAMPANIA << Norme per la medicina dello sport e per la tutela sanitaria delle attività sportive >>

Norme per la promozione dell educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,IL TURISMO E LO SPORT

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL REGIONE UMBRIA "Tutela sanitaria delle attività sportive".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 63 del 30 dicembre 2000

TITOLO II LE FUNZIONI A. FUNZIONI TECNICHE

Proposte di modifica allo Statuto Federale Assemblea Federale 13 dicembre 2014

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL REGIONE VALLE D'AOSTA

STRALCI DI REGOLAMENTO e STRUTTURA TECNICA Art Ufficiali di Gara: nozione 1. Sono Ufficiali di Gara gli aderenti alla FIPAV tesserati in

CONVENZIONE PER L ATTIVITA DEL MEDICO COMPETENTE TRA L AZIENDA SANITARIA LOCALE N 8 DI CAGLIARI E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

La valutazione della salute per le attività motorie e sportive: modalità e significato

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

PARTE VII ATTIVITÀ AGONISTICA SOCIALE 7.00 Generalità Le società affiliate possono organizzare manifestazioni agonistiche sociali, previa

Art. 2 Parametri per la redazione del piano di riparto predisposto dall Assessorato regionale

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL REGIONE VENETO. Promozione dell' educazione e tutela sanitaria delle attività sportive.

Protocollo d intesa tra Comitato Italiano Paralimpico e Gruppo Sportivo FIAMME AZZURRE

Estratto da: Sistema Licenze Nazionali 2017/2018 Lega Italiana Calcio Professionistico

REGOLAMENTO ALBO ALLENATORI

Art. 7 D.L. 13/09/2012, n.158, convertito in Legge 8/11/2012 n. 189

CERTIFICAZIONI PER l ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTICA Ai sensi del decreto DECRETO 24 aprile 2013

FNOMCe0 COMUNICAZIONE N. Al PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

REGOLAMENTO GYM BOXE SETTORE AMATORIALE

Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo NON AGONISTICO

L. 14 dicembre 2000, n. 376 (1). Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

NORMATIVA 2018 RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI DI CLASSE E ENTI AGGREGATI

CERTIFICAZIONE SPORTIVA IN AMBITO SCOLASTICO

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO V.le Tiziano, ROMA REGOLAMENTO AZZURRI

Attività antidoping del CONI - NADO. Istituto Superiore di Sanità - Roma, 17 maggio 2012

MINISTERO DELLA SALUTE

Regolamento Organico Federale approvato dalla GN CONI il 29/9/2011 Proposta di modifica al Consiglio Federale del 1 marzo 2013

Normativa SQUADRE NAZIONALI

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RICONOSCIMENTO E MANTENIMENTO DELLE FEDERAZIONI MEMBRI DI DIRITTO E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

D.M Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti. (G.U , n. 98, Serie Generale)

Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

8.1. Categorie di tesseramento Federazione Italiana Vela I NUMERI DELLO SPORT. Roma, 2003

D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

Informativa per gli associati

Federazione Ginnastica d'italia. Regolamento Ufficiali di gara

Codice di Comportamento Sportivo

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

L organizzazione della visita di idoneità allo sport agonistico nel territorio regionale

CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA IN ASD AFFILIATA AD UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

REGOLAMENTATO DALLE LEGGI ITALIANE

IL DECRETO E STATO RIORGANIZZATO E INTEGRATO PER POTER ESSERE DI PIU FACILE IINTERPRETAZIONE

Transcript:

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA Regolamento Sanitario Delibera C.F. FIS n 67 del 16/07/2007 Delibera Giunta Nazionale CONI n 75 del 25/02/2008

I N D I C E Art.1 Struttura pag. 1 Art.2 Commissione Medica Federale pag. 1 Art.3 Medico Federale e Medici Responsabili d Arma pag. 2 Art.4 Medici Fiduciari Regionali pag. 3 Art.5 Medici Sociali pag. 3 Art.6 Settore Parasanitario pag. 3 Art.7 Obblighi e disposizioni pag. 3 Art.8 Adempimenti dei tesserati pag. 4 Art.9 Norma Transitoria pag. 5 Art.10 Entrata in vigore pag. 5

.2J Allegato IL.._._.... Deliberazione n 1à_... " 25 FEB 2008 Riunione dei... _ REGOLAMENTO SANITARIO Premessa Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati. La tutela della salute degli atleti riguarda qualsiasi forma di intervento o di attività fmalizzati a preservare ed a mantenere l'integrità biologica dell'individuo. La FIS considera anche la preparazione fisica come un'attività strettamente connessa ajl,?stato di salute dell'atleta, ed in grado di agire su di esso. Art. 1 - Struttura. Il Settore Sanitario Federale è costituito da: la Commissione Medica Federale; il Medico Federale; i Medici Responsabili d'arma; i Medici Fiduciari regionali; i Medici Sociali; il Personale Parasanitario. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping. Art. 2 - Commissione Medica Federale La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che è il Medico Federale, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI, e da quattro membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport. La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale. La Commissione Medica Federale: coordina l'attività del Settore Sanitario Federale; predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati; esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti; svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale; fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping; d

", Co~.~I"""1! ~1'Otlllln:lll. IIIIJJ 'IW Coni Segr.t.r "-"'" Org.'" {0J 1tI~P1nt propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tessemti della Federazione; individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale; promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping; rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medicosportive. La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.. Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche. Art. 3 - Medico Federale e Medici Responsabili d'arma Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso deha specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio federale. Il Medico Federale: è Presidente della Commissione Medica Federale; dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico; verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico; programma valutazioni medico funzionali sugli atleti e si correla coi preparatori fisici delle squadre nazionali, valutando i programmi di allenamento in funzione della tutela della salute degli atleti stessi; promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale; coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Responsabili d'arma e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali; organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale pamsanitario addetto; si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale. Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche. I Medici Responsabili d'arma, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale; I Medici Responsabili d'arma: 2

effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale; prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali; partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionai i di atleti di interesse nazionale ed internazionale; forniscono agli stessi atleti, coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping; si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti. Art. 4 - Medici Fiduciari Regionali Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale e del Medico Federale, nomina, per un quadriennio, un Medico Fiduciario Regionale, specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale Socio Ordinario. Il Medico Fiduciario Regionale organizza l'assistenza sanitaria in Regione; fornisce informazione e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione; coordina i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione; partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti; tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione. Art. 5 - Medici Sociali I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport 11Medico Sociale, in particolare: vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario; si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società. Art. 6 - Settore Parasanitario Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle norrnative vigenti). Sono designati rispettivamente: dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali e nominati dal Consiglio Federale; dal Medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale e da questo nominati; dal Medico Societario per le attività societarie. Art. 7 - Obblighi e disposizioni 3

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello: devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente; devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza; sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali; si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza; svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati. Art. 8 - Adempimenti dei tesserati La salute degli atleti deve essere tutelata in ogni momento della loro vita sportiva, anche al di fuori delle competizioni. Pertanto chiunque operi a qualsiasi titolo nell'ambito della FIS, o sia presente a qualsiasi titolo al seguito degli atleti, deve uniformarsi a tale criterio di comportamento e collaborare con le strutture preposte a tale attività. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Scherma, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti alla tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità. Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la Federazione Italiana Scherma sono da considerare agonisti gli atleti che compiano lo anni di età entro il 31 dicembre della stagione agonistica in corso. Il Presidente della Società sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società. La responsabilità della tutela della salute degli atleti tesserati alla FIS costituisce una specifica competenza del Medico Federale e del personale del Settore Sanitario Federale. Tutti i tesserati della F.I.S. svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative anti-doping nazionali ed internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati. Tutti gli atleti della FIS hanno l'obbligo di: sottoporsi alla visita periodica finalizzata al giudizio di idoneità alla pratica sportiva agonistica, di cui al D.M. 18/02/82; conservare copia del proprio certificato di idoneità alla pratica agonistica e di ogni eventuale prescrizione, certificato, referto, cartella clinica inerente alla propria persona; sottoporsi alle visite, agli esami e agli accertamenti che la FIS ritiene necessari per la periodica valutazione a fini preventivi dello stato di salute dei propri atleti tesserati; sottoporsi ai controlli antidoping previsti dalla Legge 376/2000, nonché dai vigenti Regolamenti del CONI, della FIE e della WADA; Gli atleti inseriti nelle liste federali C.O (Club Olimpico), LO (Interesse Olimpico), LN.(Interesse Nazionale), e coffilu1queogni altro atleta, su richiesta del Medico Federale, hanno l'obbligo di: fornire tempestivamente al Medico Federale o al Medico Responsabile d'arma ogni informazione relativa a eventuali patologie, disturbi, o alterazioni del proprio stato di salute; 4

comunicare al Medico Federale o al Medico Responsabile d'anna i nomi e i recapiti dei propri medici curanti, al fine di concordare e coordinare eventuali iniziative di carattere preventivo e/o clinico; informare preventivamente il Medico Federale o il Medico Responsabile d'arma., in merito all'intenzione di sottoporsi a qualsiasi accertamento clinico-diag!lostico e/o esame strumentale, prescritti o meno da un medico di fiducia; comunicare preventivamente al Medico Federale o al Medico Responsabile d'arma l'intenzione di fare uso di qualsiasi fannaco e/o integrato re, nonché di sottoporsi a qualsiasi tipo di trattamento, prescritti o meno da un medico di fiducia; Qualsiasi tesserato il quale, sia nel corso di convocazioni ufficiali della FIS che al di fuori delle stesse, assuma iniziative o metta in atto comportamenti connessi alla tutela della salute di atleti della FIS, senza la preventiva autorizzazione del Medico Federale commette una violazione al presente regolamento, anche nei casi in cui non si sia verificato alcun danno alla salute dell'atleta. Art. 9 - Norma transitoria In considerazione della numerosità delle discipline sportive e degli impegni agonistici cui partecipano le Squadre Nazionali e pertanto della necessità di un adeguato numero di Medici Specialisti in Medicina dello Sport disponibili a ricoprire l'incarico di Medico Responsabile d'arma, si ritiene sia necessario un congruo periodo per raggiungere l'obiettivo di cui all'art. 3. Pertanto, al fine di garantire comunque l'assistenza sanitaria agli Atleti, la Federazione Italiana Schenna, può, entro il prossimo quadriennio olimpico, nominare, in qualità di Medici Responsabili d'arma, anche Medici non in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport, purchè iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana. Art. 10 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione parte della Giunta Nazionale del CONI. ai fini sportivi da 5