IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

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Corso di studi DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO PROFESSIONALE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 28 aprile 2008 Avv. Fabrizio Ariani 1

Il procedimento disciplinare: fonti RDL 1578/33: Art. 38: Salvo quanto è stabilito negli artt. 130, 131 e 132 del codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare Art. 44: Salvo quanto è stabilito negli articoli 42 e 43, l'avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. 2

segue: fonti Codice deontologico: Codice deontologico: Art. 2 Potestà disciplinare. Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l infrazione. Art. 3 - Volontarietà dell azione. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica. 3

segue: fonti R.D. 22.1.1934 n 37: Norme integrative e di attuazione del RD 1578/33 Artt. 42/51: norme processuali Artt. 52/56: ricusazione e conflitto competenza Artt. 57-50: disciplina dei praticanti Artt. 59/65: procedimento dinanzi al CNF Artt. 66/68: procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione in SS.UU. 4

Il procedimento disciplinare: natura Il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo, volto ad accertare abusi e mancanze commessi dagli iscritti all Albo, che si riflettano sul corretto esercizio della professione forense, nell interesse pubblico (art. 38 L.prof.) Si osservano le regole processuali civili ove compatibili e quelle penali in tema di decisione e pubblicazione della stessa La decisione disciplinare è atto amministrativo particolare, perché sfornito del requisito tipico della esecutorietà 5

segue: natura Solo in caso di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense il procedimento assume carattere giurisdizionale Il CNF è organo giurisdizionale speciale ed emette sentenze, a loro volta impugnabili per motivi di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Sia dinanzi al CNF che dinanzi alla Corte di Cassazione, il COA che ha pronunciato la decisione impugnata è parte necessaria 6

Il procedimento: caratteri generali Gli abusi e le mancanze consistono nella violazione dell obbligo di dignità e decoro sancito all art. 12 L.prof., norma in bianco, integrata dalle norme del codice deontologico L azione disciplinare si prescrive in cinque anni (art.51 L.prof.) prescrizione di natura civilistica, soggetta perciò ad interruzione e sospensione Pregiudiziale penale, nel caso di identità fra i fatti di imputazione penale e quelli di interesse disciplinare (procedimento ex art. 44) 7

Il procedimento: caratteri generali Competenza art. 38/2 : La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede: ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Consiglio 8

Le norme processuali La legge professionale si limita ad enunciare i principi; il regolamento di attuazione delinea uno schema dei diversi passaggi processuali Il procedimento è quindi disciplinato, nei particolari, dai regolamenti degli Ordini, redatti sulla base delle esperienze giurisprudenziali del CNF e della Corte di Cassazione 9

Schema del procedimento disciplinare Esposto od altra notitia criminis Nomina di Consigliere relatore Istruttoria preliminare Manifesta infondatezza: Agli atti Consiglio: apertura formale procedimento Formulazione del capo di incolpazione Consiglio: archiviazione Citazione a giudizio disciplinare Notifica ad interessato e Procuratore Repubblica Dibattimento: - istruttoria dibattimentale - difesa - lettura dispositivo Decisione: Sanzione o proscioglimento 10

Il procedimento: la notitia criminis Il procedimento si apre al momento in cui al Consiglio perviene la notitia criminis Notitia criminis esposto Informativa AG Acquisizione d ufficio 11

segue: la notitia criminis L esposto è un atto a forma libera con il quale qualsiasi interessato porta a conoscenza del Consiglio fatti e circostanze da cui desumere una violazione deontologica L AG ha l obbligo di inviare informativa al Consiglio in caso di fatti accaduti nel corso del processo: Art. 88 cpc Art. 105 cpp Il Consiglio infine può prendere conoscenza d ufficio dei fatti, purché provengano da fonte attendibile L azione disciplinare è obbligatoria,, giacché è posta a tutela dell interesse pubblico al corretto esercizio della professione 12

Il procedimento: fase iniziale Pervenuto l esposto, o acquisita comunque la notizia, il Presidente (o il Consigliere da lui delegato) compie una prima valutazione sulla eventuale manifesta infondatezza dell esposto Se l esposto è manifestamente infondato manifesta infondatezza agli atti senza seguito 13

Il procedimento: fase preliminare Qualora l esposto non sia manifestamente infondato, viene nominato un Consigliere relatore e l Avvocato interessato viene invitato a fornire le proprie osservazioni e deduzioni in merito ai fatti Il Consigliere relatore assume la veste di responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 14

Il procedimento: segue fase preliminare Il Consigliere relatore svolge l istruttoria preliminare, redigendo apposito verbale: Chiede, se del caso, chiarimenti all esponente Chiede chiarimenti all Avvocato indiziato Ascolta testimoni e raccoglie documentazione Quindi riferisce al Consiglio, formulando la propria proposta Il Consiglio delibera o l apertura formale del procedimento disciplinare o l archiviazione del fascicolo L archiviazione deve essere motivata e non può essere revocata se non in presenza di fatti nuovi 15

Il procedimento: segue fase preliminare In sintesi, lo schema è il seguente: Consigliere relatore Istruttoria preliminare: Audizione esponente Audizione interessato Audizione testi Acquisizione documenti CONSIGLIO: Apertura formale CONSIGLIO: archiviazione 16

Il procedimento: l apertura formale L apertura formale del procedimento è disposta dal Consiglio con apposita delibera Nella stessa delibera, o con atto separato ad essa allegato, viene formulato il capo di incolpazione,, che contiene sinteticamente la descrizione dei fatti materiali e delle conseguenti violazioni deontologiche Della delibera di apertura e del capo di incolpazione viene data immediata notizia con lettera raccomandata all incolpato ed al Procuratore della Repubblica 17

Il procedimento: l apertura formale Possiamo riassumere con il seguente schema: apertura Delibera Consiglio Capo incolpazione avviso incolpato Procuratore Repubblica 18

Il procedimento: la citazione a giudizio La citazione a giudizio deve contenere: il capo di incolpazione l invito a comparire all adunanza fissata per il dibattimento La lista dei testimoni indotti dal Consiglio La citazione deve essere notificata all interessato ed al Pubblico Ministero, parte necessaria La citazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima della data del dibattimento Con la notifica si apre formalmente il procedimento disciplinare 19

Attività anteriori al dibattimento L incolpato può presentare la lista dei testimoni a proprio discarico fino a tre giorni prima della data del dibattimento L incolpato può, fino al giorno anteriore e quello del dibattimento, proporre istanza di ricusazione nei confronti di uno o più membri del Consiglio L istanza di ricusazione non può essere proposta collettivamente nei confronti del Consiglio, ma solo singolarmente I motivi di ricusazione sono i medesimi previsti dagli artt. 50 e 51 cpc 20

Segue: Attività anteriori al dibattimento Sull ammissibilità dell istanza di ricusazione delibera il Consiglio Sul merito dell istanza stessa delibera ancora il Consiglio, qualora, esclusi i componenti ricusandi, restino tanti Consiglieri necessari per assicurare il numero legale (otto) In caso contrario il Consiglio non può deliberare e deve rimettere gli atti al COA Distrettuale, o, nel caso di COA Distrettuale, al COA del distretto più vicino (Bologna) 21

Il procedimento: il dibattimento preliminari Al dibattimento l incolpato può farsi assistere da un difensore o può difendersi personalmente Il dibattimento si apre con la lettura del capo di incolpazione Successivamente vengono trattate le questioni preliminari, se sollevate Altrimenti, il Consigliere relatore riferisce sommariamente sui fatti oggetto di procedimento e sulle posizioni dei diversi interessati Si procede quindi, se del caso, all interrogatorio dell incolpato 22

Il procedimento: il dibattimento l istruttoria Si procede quindi all istruttoria dibattimentale, nella quale: Vengono uditi i testi (esponente, testi di accusa, testi a difesa), i quali sono vincolati dall impegno previsto dall art. 251 cpc I testi sono interrogati liberamente, senza previa formulazione di capitoli Possono essere acquisiti documenti 23

Il procedimento: il dibattimento la discussione Esaurita la fase si istruttoria dibattimentale, il Presidente invita il difensore (se esiste) o l incolpato a formulare le conclusioni, procedendo, se lo ritiene, all illustrazione delle tesi difensive L incolpato ha diritto a prendere la parola per ultimo 24

Il procedimento: il dibattimento la decisione La decisione è presa in camera di consiglio, a maggioranza dei componenti presenti (artt. 51 e 44 reg.att.); in caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 43 reg.att) Il dispositivo della decisione è comunicato in adunanza al termine del dibattimento, alla presenza dell incolpato e/o del difensore 25

La decisione Requisiti formali: Composizione del Collegio Attestazione che il Consiglio è stato regolarmente convocato Nome del Consigliere relatore Capi di incolpazione Esposizione dei fatti e svolgimento del procedimento Motivi Dispositivo Data di deliberazione e di deposito Sottoscrizione di Presidente e Segretario 26

segue: la decisione Requisiti sostanziali: La motivazione deve essere completa, esauriente, non contraddittoria Deve contenere l esposizione delle prove raccolte e della loro rilevanza rispetto alle incolpazioni Deve rispettarsi la corrispondenza fra i fatti posti a base dell incolpazione e quelli assunti por l inflizione della sanzione (art. 112 cpc) 27

segue: la decisione La decisione, con la motivazione, è pubblicata mediante deposito presso la segreteria del COA Quindi è notificata all interessato ed al Procuratore della Repubblica Entro venti giorni dalla notifica l incolpato può proporre ricorso giurisdizionale al CNF Entro lo stesso termine può proporre ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d Appello, al fine della reformatio in pejus 28

segue: la La decisione diviene definitiva: decisione efficacia ed esecuzione mancato ricorso: dalla data di scadenza del termine per la proposizione del ricorso rigetto del ricorso: dalla data di notifica della sentenza di rigetto L ordine che ha in custodia l Albo è deputato a dare esecuzione alla decisione 29

Il procedimento ex art. 44 L.p. Art. 44 L.p.:.. l'avvocato che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche.. a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Art. 653 c.p.p. (art.1 L.97/01) Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare. 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. 30

segue: il procedimento ex art. 44 L.p. Cass. SS.UU. 14985/2005: l'azione disciplinare dell'art. 44 è collegata, invece, ad un fatto storico preciso (sentenza penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso); ha come oggetto lo stesso fatto che ha costituito oggetto di imputazione; ha natura obbligatoria quanto alla sua instaurazione; non può essere iniziata prima che si sia verificato il presupposto, per cui la prescrizione incomincia a decorrere da quando il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, che costituisce un fatto esterno alla condotta. 31

segue: il procedimento ex art. 44 L.p. Cass. SS.UU. 4893/2006:.Che si tratti di un effetto preclusivo più ampio è di immediato apprezzamento; ed, allo stesso modo, un effetto così ampio non potrà essere negato - alla sola stregua del precedente orientamento - in ipotesi di addebito disciplinare per i medesimi fatti contestati in sede penale. Onde, in caso di pendenza del procedimento penale, la sospensione si impone,, a mente dell'art. 295 c.p.p., in quanto dalla definizione del procedimento penale può dipendere, ai sensi del citato art. 653 c.p.p., quella del procedimento disciplinare. 32

De jure condendo Trattandosi di procedimento amministrativo non si applicano, quanto meno nella fase dinanzi ai COA, né i principi del giusto processo né quelli della Convenzione dei diritti dell uomo Non può negarsi tuttavia l obsolescenza dell attuale procedimento disciplinare Dubbi sulla effettiva terzietà dell organo giudicante e sull apparenza di detta terzietà Necessità di realizzare quanto meno una distinzione fra attività inquirente/istruttoria e attività giudicante, da affidare ad organi distinti, anche distrettuali Necessità di maggiori poteri istruttori: Obbligo di informazioni da parte della P.A. Cooperazione da parte del P.M. Possibilità di valersi della P.G. 33