Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell art. 33 L.R. n. 20/00 e ss.mm. Relazione illustrativa

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Comune di Parma Settore Urbanistica Servizio Pianificazione Generale Allegato A Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell art. 33 L.R. n. 20/00 e ss.mm Relazione illustrativa Adottata con atto di C.C. n del Approvata con atto di C.C. n del

Premessa Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Parma è stato approvato con D.C.C. n. 71 del 21 luglio 2010. A seguito dell approvazione del RUE nel 2010 sono state effettuate alcune varianti normative e cartografiche, resesi necessarie per problematiche specifiche. A livello generale, la presente Amministrazione intende procedere ad una rivisitazione del RUE vigente a fronte del trascorso periodo di assestamento durante il quale si sono manifestate alcune criticità, incongruenze e adeguamenti a nuovi disposti normativi. La presente variante tecnica normativa al RUE si pone pertanto, le seguenti finalità principali: risoluzione di criticità applicative riscontrate ed evidenziate dai vari Uffici coinvolti nei procedimenti edilizi ed urbanistici e rilevate durante la fase successiva all approvazione della variante generale che ha introdotto il RUE cartografico e normativo; applicazione di ulteriori misure di adeguamento alla L.R. N. 15/2013 con recepimento delle definizioni di ristrutturazione edilizia, oggetto di sostanziale revisione nella L.R. 15/2013, e di manutenzione straordinaria;

semplificazione e specificazione di modalità applicative di parametri edilizi ed urbanistici, a seguito del recepimento della DAL 279/2010 e dell applicazione delle prime misure di adeguamento alla L.R. 15/2013 di cui alla D.C.C. n. 11 del 25/02/2014; attivazione di processi di densificazione del tessuto consolidato, per mezzo di inserimento di alcune misure volte a limitare l applicazione dell indice di visuale libera; correzione di errori materiali. Si ritiene opportuno, al fine di introdurre nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) vigente, le modifiche ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, proporre la rivisitazione di alcuni articoli delle N.T.A del RUE vigente e in particolare dell Allegato A1- Disciplina delle Altezze e delle Distanze- del RUE, oltre a modifiche specifiche all Allegato A3 e C3 del RUE.

La proposta di Variante normativa Con la presente variante si propone di intervenire sulle seguenti tematiche principali (si riportando di seguito gli articoli oggetto di modifica): 1. MODALITA D INTERVENTO -Art. 1.2.6 Interventi disciplinati dagli strumenti comunali pre-vigenti -Art. 2.1.5 Definizioni delle altezze e distanze -Art. 2.2.5 Ristrutturazione edilizia -Art 2.2.9 Manutenzione straordinaria 2. DISCIPLINA ZONE OMOGENEE -Art. 3.2.32 -Destinazioni d uso e disposizioni generali nelle zone a prevalenza residenziale ZB -Art. 3.2.34- Tessuto residenziale consolidato ZB2 -Art. 3.2.35- Zona di completamento residenziale ZB3 -Art. 3.2.37- Zona di completamento residenziale ZB5 -Art. 3.2.42- Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP1 -Art. 3.2.43- Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP2 3. ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE -Art. 3.2.9 Interventi sugli edifici esistenti non soggetti a tutela in zona agricola -Art. 3.2.10 Edifici soggetti a tutela in zona agricola 4. EDIFICI DI VALORE ARCHITETTONICO AMBIENTALE E STORICO-TESTIMONIALE -Art. 2.2.3 bis Edifici di valore architettonico ambientale e storico -testimoniale -Art. 3.2.12 Interventi sugli edifici di valore architettonico-ambientale -Art. 6.3.3 Edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale 5. ALLEGATO A1 alle NTA del RUE-DISCIPLINA DELLE ALTEZZE E DELLE DISTANZE 6. Art. 7.5 dell ALLEGATO A3 alle NTA DISCIPLINARE TECNICO PER LA CONSERVAZIONE E IL RECUPERO DELL EDILIZIA RURALE STORICA E DEGLI INTERVENTI IN AMBITO AGRICOLO 7. Art. 14 dell ALLEGATO C3 alle NTA ALLEGATO SULLA QUALITA IGIENICO SANITARIA E AMBIENTALE Requisiti igienico sanitari

1. MODALITA D INTERVENTO Art. 1.2.6 Interventi disciplinati dagli strumenti comunali pre-vigenti Si propone di modificare l art. 1.2.6 Interventi disciplinati dagli strumenti comunali previgenti, introducendo alcune specifiche in merito alle discipline di riferimento sulla regolamentazione degli strumenti urbanistici pre-vigenti facendo esplicito riferimento alle norme attuative del Rue approvato con DCC n.125/2002 e successive modificazioni, al fine di regolamentare le varie casistiche. Per le aree soggette a PUA con convenzione scaduta affinchè si possa procedere all assoggettamento dell area stessa alla disciplina delle Zone Urbanistiche (Capo 2), viene introdotta come ulteriore condizione : l ultimazione e l esaurimento degli interventi edilizi previsti. Art. 2.1.5 Definizione delle altezze e distanze Si ritiene opportuno procedere all eliminazione dell art. 2.1.5, rinviando all Allegato A1- Distanze e altezze- l esplicitazione delle definizioni inerenti altezze e distanze, evitando in tal modo una ripetizione degli stessi parametri. Art. 2.2.5 Ristrutturazione edilizia Si propone di modificare la definizione di ristrutturazione edilizia in recepimento delle disposizione dell Allegato alla L.R. 15/2013 nel quale vengono ridefiniti gli interventi edilizi tra cui la ristrutturazione edilizia. Il nuovo concetto di ristrutturazione edilizia è stato introdotto dalla L.R. 15/2013, in recepimento delle disposizioni statali contenute nel D.L. n. 69/2013 (convertito con L.n. 98/2013) cosiddetto del fare col quale di introduce l intervento di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma. La nuova definizione di ristrutturazione edilizia derivante dal recepimento della lettera f) dell Allegato Definizione degli interventi edilizi alla Legge regionale 30 luglio 2013, n.15 specifica in particolare che gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 comportino mutamenti della destinazione. Nella revisione dell articolo 2.2.5 del RUE si propone inoltre di specificare che sono ammesse le trasformazioni attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino anche la riduzione del volume esistente.

Art 2.2.9 Manutenzione straordinaria Si propone di specificare gli interventi configurabili come manutenzione straordinaria per una maggiore chiarezza applicativa, definendo quali opere si distinguono secondo la seguente suddivisione: opere interne opere sulle interfacce tra spazio interno ed esterno degli edifici opere sullo spazio aperto esterno Si ritiene opportuno effettuare le seguenti specifiche modificando il testo vigente nel comma che prevede che le opere ricadenti nell ambito della Manutenzione Straordinaria siano definite con apposita Direttiva Dirigenziale.

2. DISCIPLINA ZONE OMOGENEE Disciplina zone omogenee- indice di visuale libera Si propone di intervenire nei seguenti articoli del RUE, eliminando tra i parametri urbanistici indicati nelle specifiche zone, l indice di visuale libera, ritenendo tale modifica necessaria per attivare un processo di densificazione nelle zone di completamento: Art. 3.2.34- Tessuto residenziale consolidato ZB2 Art. 3.2.35 Zona di completamento residenziale ZB3 Art. 3.2.37 Zona di completamento residenziale ZB5 Art. 3.2.42 Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP1 Art. 3.2.43 Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP2 Si propone inoltre di modificare l Art. 3.2.32 - Destinazioni d uso e disposizioni generali nelle zone a prevalenza residenziale ZB-, eliminando l ultimo comma relativo ai sovralzi, in quanto da ritenersi in contrasto alle disposizioni normative sovraordinate, in materia di distanze.

3. ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE La modifica proposta riguarda due articoli facenti parte della Sezione 1 del Rue -Zone agricoloambientali-, con finalità di apportare adeguamenti all apparato normativo, stante alcune criticità applicative riscontrate dagli uffici. Art. 3.2.9 Interventi sugli edifici esistenti non soggetti a tutela in zona agricola Per gli edifici residenziali civili non connessi all attività agricola si propone che gli interventi ammessi siano quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, eliminando la possibilità di effettuare l ampliamento una tantum per ogni unità immobiliare. Risulta comunque ammessa la trasformazione di superfici esistenti non residenziali in superfici accessorie. L articolo viene adeguato alla modifica del concetto di ristrutturazione edilizia proposto. Viene specificato che la classificazione di edificio incongruo prevale su eventuali altre classificazioni dell edificio. Art. 3.2.10 Edifici soggetti a tutela in zona agricola Si propone una modifica non sostanziale correzione rimandi.

3. EDIFICI DI VALORE ARCHITETTONICO AMBIENTALE E STORICO-TESTIMONIALE Si propone di apportare alcune modifiche all apparato normativo riguardante gli edifici di valore architettonico,ambientale e storico testimoniale (cosiddetti edifici Rossi per la simbologia grafica che li contraddistingue), stante alcune criticità applicative riscontrate dagli uffici. Gli edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale sono normati dagli artt. 2.2.3 bis, 3.2.12, 6.3.3. E opportuno agire sull articolato normativo citato in quanto non risultano chiare le modalità d intervento da applicare in particolare in merito alla localizzazione degli edifici di valore architettonico al di fuori o all interno della zona agricola produttiva. Art. 2.2.3 bis Edifici di valore architettonico ambientale e storico - testimoniale Viene modificato l articolo specificando che trattasi delle modalità d intervento sugli Edifici di valore architettonico -ambientale e storico testimoniale (localizzati al di fuori della zona agricola produttiva). L articolo viene adeguato alla modifica del concetto di ristrutturazione edilizia proposto. Art. 3.2.12 Interventi sugli edifici di valore architettonico-ambientale Viene modificato l articolo specificando che trattasi delle modalità d intervento sugli Edifici di valore architettonico -ambientale e storico testimoniale (localizzati in zona agricola produttiva). Viene conformato il presente articolo al 2.2.3 bis. L articolo viene adeguato alla modifica del concetto di ristrutturazione edilizia proposto. Art. 6.3.3 Edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale Si elimina il comma che prevede l eventuale assoggettamento di alcune parti dell edificio ad intervento di ristrutturazione edilizia, in quanto già normati dagli artt. 2.2.3 bis e 3.2.12.

4. DISTANZE E ALTEZZE Allegato 1 Si propone una revisione generale dell Allegato 1 Distanze e altezze-al RUE finalizzata alla semplificazione dei concetti applicativi di alcuni parametri edilizi ed urbanistici al fine di contribuire a fornire massima chiarezza possibile, recependo criticità riscontrate nella fase di rodaggio del RUE approvato nel 2010 ed effettuando gli adeguamenti normativi e giurisprudenziali ritenuti opportuni e necessari. Tale revisione è successiva al recepimento delle definizioni di cui alla D.A.L. 279/2010 effettuata con D.C.C. n. 11 del 25/02/2014. Si è riscontrato che l apparato normativo relativo a distanze e altezze è riportato sia nelle norme tecniche di attuazione del RUE Art. 2.1.5- che nell Allegato 1; si provvede a confermare l Allegato 1 come elaborato di riferimento per l apparato normativo relativo a Distanze e altezze eliminando l articolato di cui all Art. 2.1.5 se non come rinvio all Allegato 1 stesso. Si esplicitano di seguito le principali modifiche proposte con la revisione dell Allegato A1. Art. 2 Aperture: luci e vedute In riferimento alle disposizioni di cui all art. 50 della L.R. 15/2013 sul principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, come ripreso nell art. 18-bis della L.R. n. 20/2000, si ritiene opportuno eliminare le parti che riportano le norme di Codice Civile, indicando solo il riferimento normativo. Si propone inoltre di eliminare gli schemi in quanto da ritenersi pleonastici. Art. 6 Quota media del terreno sistemato Art. 8 Altezza interno di piano (AP) Si propone l eliminazione degli Artt. 6 e 8 nei quali vengono definite rispettivamente la quota media del terreno sistemato e l altezza interna di piano, in quanto trattasi di definizioni non individuate dalla D.A.L. 279/2010. ex Art. 10.1 Indice di visuale libera (ora art. 9.1) Si esplicita nel presente articolo e viene ribadito nell art. ex 10.2 che nell applicazione del criterio della visuale libera e nelle misura delle distanze, sono fatte salve le sporgenze esterne del fabbricato con profondità inferiore ai 50 cm. Viene inoltre definita la modalità di calcolo della distanza tra fronti di edifici separati nello stesso lotto. ex Art. 10.3 Distanza tra edifici/distacco (De) (ora art. 9.3) Vengono effettuate alcune specifiche e precisazioni segnalate dagli Uffici coinvolti nei procedimenti edilizi ed urbanistici.

Viene introdotto un comma nel quale si esplicita la modalità di calcolo della distanza nel caso di pareti antistanti di un fabbricato della stessa proprietà ovvero previo raggiungimento di assenso da parte dei proprietari del edificio. Si specifica che nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente è ammessa una distanza minore di 10 mt comunque pari o superiore a quella preesistente. Si introduce un nuovo comma al fine di esplicitare quanto prescritto dall art. 9 del D.M. 1444/68 in merito alle distanze da rispettare all interno di PUA o PCC. Vengono eliminati gli schemi /schizzi in quanto ritenuti pleonastici e/o non esaustivi. Vengono inoltre eliminati i commi relativi agli edifici realizzati in data anteriore al 2/04/1968 in quanto da ritenersi in contrasto alle disposizioni normative sovraordinate, in materia di distanze. Vengono infine eliminati i commi nei quali si specificano le distanze dei manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio, collocandoli all art. ex 10.10 Riduzione delle distanze ritenendola una collocazione più pertinente. Art. 10.4 Distanze e visuale libera in PUA e interventi diretti Si propone l eliminazione di questo articolo, in quanto le prescrizioni relative a distanze e visuale libera in PUA e interventi diretti sono state riportate negli articoli di riferimento dell Allegato A1. ex Art. 10.5 Distanza da un confine di proprietà (ora art. 9.4 Distanza dai confini di proprietà ) Si introduce un comma che norma la distanza dell edificio dai confini nei casi ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione. ex Art. 10.6 Distanza dal confine stradale (ora art. 9.5) Oltre ad alcune precisazioni, si introduce il comma 5 con il quale vengono esplicitate le prescrizioni di cui all art.9 del D.M. 1444/68 in merito alle distanze minime tra fabbricati nei casi siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli. Si propone inoltre di introdurre un comma col quale specificare che le distanze indicate nella tabella Distanze da osservare in prossimità delle strade prevalgono nei confronti delle fasce di rispetto stradale cartografate dal RUE. ex Art. 10.7 Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico (ora art. 9.6) Viene introdotto un nuovo comma con il quale si specifica che per tutte le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e gli ampliamenti si applica una distanza minima dai confini di zona o di ambito urbanistico pari a 5 m. ex Art. 10.10 Riduzione delle distanze (ora art. 9.9) Come già riportato all art. ex 10.3 vengono portati in questo articolo, in quanto ritenuta una collocazione più pertinente, i commi nei quali si specificano i valori di distanza minima dei manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio. ex Art. 10.11 Distanze per tubi,fosse, cisterne e canali (ora art. 9.10) Si propone di introdurre la modalità di misurazione della distanza dai confini, di canali e fossi.

5. MODIFICHE SPECIFICHE Allegato A3 e Allegato C3 Si propone di apportare le seguenti modifiche : ALLEGATO A3 alle NTA del RUE Disciplinare tecnico per la conservazione e il recupero dell edilizia rurale storica e degli interventi in ambito agricolo: Art. 7.5 Soppalchi La modifica comporta la riduzione della percentuale dal 60% al 50% quale limite della proiezione del soppalco sulla superficie del pavimento, per fienili e barchesse. Trattasi di modifica conseguente al recepimento delle definizioni regionali (soppalco) di cui alla DAL 279/2010 e conseguente all atto di adeguamento alla L.R. 15/2013 di cui alla D.C.C. n. 11 del 25/02/2014. ALLEGATO C3 alle NTA del RUE Allegato sulla qualità igienico sanitaria e ambientale- Requisiti igienico sanitari: Art. 14 Locali accessori per gioco bambini o di uso condominiale Si propone di introdurre una specifica in merito ai locali denominati gioco bimbi da attuarsi nelle zone residenziali di espansione, stabilendo che in tali casi, l A.C. possa stabilire, in sede di approvazione del progetto urbanistico -P.U.A.,P.C.C.-, che tali locali siano realizzati con indici diversi da quelli fissati al comma 2 lettere e),f) e h) dell art.14 dell Allegato C3, al fine di consentire la realizzazione di spazi di fruizione.