CONTIENE LE PIÙ RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE ASSEGNI: COSA CAMBIA Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore EDIZIONE AGGIORNATA
A S S E G N I : C O S A C A M B I A INDICE Assegni Quali sono le novità più rilevanti sugli assegni bancari? 4 È possibile richiedere assegni bancari senza la clausola non trasferibile? 5 Cosa dobbiamo fare con gli assegni bancari già in nostro possesso? 6 Cosa succede in caso di girata? 7 Box: assegni bancari emessi all ordine dello stesso traente. E se le nuove regole sugli assegni bancari non venissero rispettate? 8 Queste regole valgono anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari? 9 Libretti al Portatore Quali sono le regole per i libretti di deposito al portatore? 10 E se già possediamo libretti al portatore di importo pari o superiore a 5.000 euro? 10 Cosa bisogna fare per cedere i libretti al portatore? 11 Cosa succede se queste regole non vengono rispettate? 12 Contante Cosa cambia per il trasferimento di contante, libretti di deposito e titoli al portatore? 13 2
Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore CARO LETTORE, INTRO Il 31 maggio 2010 1 sono state aggiornate le regole 2 nell uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio, titoli al portatore e contanti. Le modifiche intendono adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, dirette a prevenire l utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Si tratta di novità molto importanti perché contribuiscono ad aumentare la tutela dei cittadini e a rendere più sicure le operazioni di pagamento. In particolare questa Guida consente di conoscere nel dettaglio cosa è cambiato e come adeguarsi alle più recenti disposizioni. Buona lettura! 1) Decreto legge n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010) 2) Cfr Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 3
ASSEGNI A S S E G N I : C O S A C A M B I A QUALI SONO LE NOVITÀ PIÙ RILEVANTI SUGLI ASSEGNI BANCARI? A partire dal 31 maggio 2010 non è più possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 5.000 euro senza la clausola Non trasferibile. Rispetto al passato è stata infatti abbassata e portata da 12.500 a 5.000 euro la soglia per utilizzo degli assegni bancari, nonché del contante e dei titoli al portatore. La presenza della clausola Non trasferibile e un corretto utilizzo dell assegno, che deve sempre recare l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, consentono di godere di maggiore sicurezza. Grazie a questi due semplici accorgimenti possiamo evitare che, in caso di smarrimento o furto, l assegno possa circolare senza controllo ed essere incassato da persone diverse da quelle a cui lo abbiamo destinato. La normativa antiriciclaggio, che negli anni ha subito vari affinamenti, mira a tutelare chi utilizza correttamente questi strumenti di pagamento e - tenendo traccia di tutte le operazioni - contribuisce a contrastare utilizzi impropri per finalità illecite o criminose. 4
Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNI BANCARI SENZA LA CLAUSOLA NON TRASFERIBILE? ASSEGNI 5
ASSEGNI A S S E G N I : C O S A C A M B I A COSA DOBBIAMO FARE CON GLI ASSEGNI BANCARI GIÀ IN NOSTRO POSSESSO? Se possediamo assegni in forma libera possiamo ovviamente continuare ad utilizzarli per importi inferiori a 5.000 euro. Se vogliamo utilizzarli per importi uguali o maggiori di 5.000 euro, oltre: alla data e al luogo di emissione; all importo (in cifre e in lettere); alla nostra firma; al nome o alla ragione sociale del beneficiario; dobbiamo ricordarci di inserire la clausola Non trasferibile. Nel caso in cui fossimo in possesso, in qualità di beneficiari, di assegni d importo inferiore a 12.500 euro emessi in forma libera, prima del 31 maggio 2010, non cambia nulla. Possono essere regolarmente incassati. 6
Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore COSA SUCCEDE IN CASO DI GIRATA? Possono essere girati solo gli assegni emessi in forma libera (senza la clausola Non trasferibile ) e per importi inferiori a 5.000 euro. ASSEGNI L assegno può essere girato anche più volte prima di essere presentato alla banca per l incasso. BOX: Assegni bancari emessi all ordine dello stesso traente Ricorda che gli assegni emessi all ordine del traente (compresi quelli che riportano le diciture a me medesimo, m. m., a me stesso, etc.) possono essere girati unicamente per l incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. Essi vengono dunque considerati non trasferibili e non possono più circolare: in altre parole può incassarli solo l emittente, senza la possibilità di girarli ad altri a prescindere dall importo. 7
ASSEGNI A S S E G N I : C O S A C A M B I A E SE LE NUOVE REGOLE SUGLI ASSEGNI BANCARI NON VENISSERO RISPETTATE? L utilizzo scorretto degli assegni (nel caso ad esempio ci dimenticassimo di apporre la clausola Non trasferibile per importi pari o superiori a 5.000 euro) può comportare delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell importo trasferito. È bene dunque fare molta attenzione. Inoltre, se l importo è inferiore a 50.000 euro, la sanzione minima prevista è di 3.000 euro. Se l importo è superiore, la sanzione minima è il 5% (5 volte il minimo percentuale) dell importo trasferito. Una sanzione minima di 3.000 euro si applica anche nel caso di assegni emessi all ordine del traente. Per le violazioni di importo inferiore a 250.000 euro è possibile effettuare un pagamento in misura ridotta (si tratta della cosiddetta oblazione) pari al 2% dell importo (eccetto che per gli assegni emessi all ordine dello stesso traente). 8
Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore QUESTE REGOLE VALGONO ANCHE PER GLI ASSEGNI CIRCOLARI, I VAGLIA POSTALI E CAMBIARI? ASSEGNI 9
LIBRETTI A S S E G N I : C O S A C A M B I A QUALI SONO LE REGOLE PER I LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE? A partire dal 31 maggio 2010 non è più possibile aprire libretti di deposito al portatore (quelli pagabili direttamente alla persona che li presenta per l incasso) per un importo pari o superiore a 5.000 euro. SE GIÀ POSSEDIAMO LIBRETTI AL PORTATORE DI IMPORTO PARI BanE O SUPERIORE A 5.000 EURO? Dobbiamo regolarizzarli entro il 30 giugno 2011. Per fare ciò dobbiamo andare presso le banche (o le Poste in caso di libretti postali) che li hanno emessi dove possiamo: estinguerli, incassando la somma; prelevare la somma in eccedenza fino a raggiungere un importo complessivo inferiore a 5.000 euro; trasformarli in libretti nominativi. 10
Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore COSA BISOGNA FARE PER CEDERE I LIBRETTI AL PORTATORE? Se cediamo i nostri libretti - ad esempio ad un familiare - entro 30 giorni dal trasferimento, dobbiamo comunicare alla banca i dati identificativi della persona a cui lo cediamo, l accettazione del cessionario e la data in cui abbiamo effettuato la cessione. LIBRETTI 11
12 LIBRETTI A S S E G N I : C O S A C A M B I A COSA SUCCEDE SE QUESTE REGOLE NON VENGONO RISPETTATE? A partire dal 30 giugno 2011, qualora il saldo del libretto sia pari o superiore a 5.000 euro, può essere applicata una sanzione pecuniaria variabile dal 20% al 40% del saldo stesso. Se il saldo del libretto è superiore a 50.000 euro, la sanzione pecuniaria applicata varia dal 30% al 60%. Per le violazioni di importo inferiore a 250.000 euro è possibile effettuare un pagamento in misura ridotta (si tratta della cosiddetta oblazione) pari al 2% dell importo. Nei casi in cui: non provvedessimo a regolarizzare i libretti già in nostro possesso (ossia quelli aperti prima del 31 maggio 2010, data di entrata in vigore delle nuove norme) entro il 30 giugno 2011; oppure ci dimenticassimo di comunicare i dati della persona a cui li abbiamo ceduti, l accettazione e la data della cessione; potremmo andare incontro a una sanzione pecuniaria che può variare dal 20% al 40% del saldo del libretto per importi fino a 50.000 euro. Per importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minime (20%) e massime (40%) sono aumentate del 50%.
Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore COSA CAMBIA PER IL TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE? A partire dal 31 maggio 2010 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, tra soggetti diversi, quando il valore dell operazione, anche se frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Tale trasferimento può tuttavia avvenire tramite banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. Anche in questo caso se le regole non vengono rispettate sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell importo trasferito. CONTANTE 13
CCONTANTE A S S E G N I : C O S A C A M B I A Inoltre, se l importo è inferiore a 50.000 euro, la sanzione minima prevista è di 3.000 euro. Se l importo è superiore, la sanzione minima è il 5% (5 volte il minimo percentuale) dell importo trasferito. Nel caso il trasferimento di contante avvenga tramite soggetti che svolgono attività di incasso e trasferimento fondi (i cosiddetti "money transfer") sono rimasti limiti più stringenti: il limite massimo è, di regola, di 2.000 euro. 14
Bancaria Editrice ancaria Edit - Dicembre 2010 Stampato da Spadamedia S.r.l., Roma Prezzo di listino: 0,40 euro ISBN 978-88-449-0855-3
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