DLgs. 21.11.2014 n. 175 Decreto semplificazioni fiscali Comunicazione Black-List

Documenti analoghi
Circolari per la clientela

CIRCOLARE n. 25 del 11/12/2014 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON I PARADISI FISCALI - NUOVI TERMINI E PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE

Novità in materia di comunicazione delle operazioni con i paesi c.d. Black List

STUDIO BOIDI & PARTNERS

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

PMI e Dogane: Nuove normative

OGGETTO: Comunicazione Black List per il 2015

Comunicazione black list per il 2015: scadenza prorogata al 20 settembre 2016

Circolare N. 47 del 25 Marzo 2016

Comunicazione black list per il 2015: scadenza prorogata al 20 settembre 2016

LA COMUNICAZIONE BLACK LIST 2014

Comunicazione Black list 2016 (anno 2015)

B. Termine di comunicazione

CIRCOLARE n. 4/2010. Informativa ed adempimenti per le operazioni con cd PAESI BLACK LIST

NUOVI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali Nuovi termini e periodicità di presentazione.

Comunicazione black list per il 2015: scadenza al 20 settembre 2016

Circolare n. 32. DLgs n. 175 di semplificazioni fiscali - Novità in materia di comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali

ENTRO IL 2 NOVEMBRE INVIO DELL ELENCO DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

STUDIO PACCIANI - CANEPA Via Brigata Liguria 1/ Genova Tel. (010) Fax (010) address: studiopc@studiopacciani.

NUOVO OBBLIGO COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Comunicazione black list per il 2015: scadenza al 20 settembre 2016

Rag. Silvano Nieri. A tutti i Clienti. Loro Sedi. Circolare n Poggio a Caiano, ottobre 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4 DEL

Dottore Commercia lista - Revisore Contabile

Milano, 27 ottobre 2010

De Poi & Associati STUDIO DI DIRITTO COMMERCIALE & TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. Ai Signori Clienti Loro Sedi

ELENCO DOCUMENTAZIONE PER SCADENZE FISCALI E ELENCO PAESI BLACK-LIST

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

San Marino fuori dalla black list

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST : LA PROROGA DELLA COMUNICAZIONE

ASSOCIAZIONE PROMOSER.IT. Nuove Black list

SERVIZIO FISCALE OGGETTO: COMUNICAZIONE AI FINI IVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATI PAESI BLACK LIST RIEPILOGO DELLE NOVITA

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON I SOGGETTI AVENTI SEDE IN PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA.

Comunicazione black list per il 2015: scadenza al 20 settembre 2016

Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n [Preambolo]

Anno 2014 N. RF335. La Nuova Redazione Fiscale COMUNICAZIONI BLACK LIST - NOVITÀ DAL DLGS SEMPLIFICAZIONI

Oggetto : OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI LIST

HONG KONG esce dalle Black List Costi e CFC

SOGGETTI OBBLIGATI OPERAZIONI IVA CON PAESI BLACK LIST

ALLEGATO. Elenco indicativo di categorie di entità e dispositivi giuridici considerati non soggetti a imposizione effettiva ai fini dell'articolo

Operazioni con controparti localizzate in paradisi fiscali - Obbligo di comunicazione all Agenzia delle Entrate dall

Circolare informativa monotematica n. 8 del 15 Settembre 2016 COMUNICAZIONE BLACK LIST PER IL 2015 : SCADENZA AL 20 SETTEMBRE 2016

LA COMUNICAZIONE BLACK LIST E IL NUOVO MODELLO POLIVALENTE

Cognome Nome Data di nascita giorno. Comune / Stato estero di nascita Provincia (sigla) Codice Stato estero. Operazioni con paesi

NOTE SULLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 30 APRILE 2015 n , IN TEMA DI TITOLARE EFFETTIVO, E SUI DM MEF SULLE NUOVE BLACK LIST FISCALI

Oggetto: OPERAZIONI CON PAESI BLACK-LIST

LA NUOVA SOGLIA PER LA COMUNICAZIONE BLACK LIST

Circolare n. 11. Indice. 1 Premessa La ratio della norma Aspetti soggettivi della comunicazione... 3

Ai gentili Clienti dello Studio

Circolare n. 15/2010: Operazioni con paesi black list (d.m. del 30 marzo 2010 e d.l. del 25 marzo 2020 n. 40)

Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M (art.1) D.M D.M (art.1) D.M. 4.5.

LE OPERAZIONI CON SAN MARINO E LE SEMPLIFICAZIONI INTERVENUTE

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Art. 10 Lista dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list

STUDIO ASSOCIATO ORLANDI CONSULENZA TRIBUTARIA - SOCIETARIA LEGALE

Elenchi Iva contro i paradisi fiscali

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova. Dott. Comm. Alice Paccagnella COMMISSIONE DI STUDIO FISCALITA INTERNAZIONALE

Le comunicazioni black list negli scambi con San Marino

Anno 2010 N. RF172. La Nuova Redazione Fiscale OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST CHIARIMENTI DELL AGENZIA

Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini

BLACK LIST (S) Mauro Michelini Ginevra il 22/11/2011

Torino, lì 28 giugno Circolare n. 11/2010

Informative e news per la clientela di studio Castaldo

Oggetto: COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - CHIARI- MENTI

Circolare Bolzano, 29 agosto 2011 n. 32/2011

NOVELLATE NORME IN MATERIA DI MONITORAGGIO OPERAZIONI CON CONTROPARTI ESTERE E ADEMPIMENTI AI FINI IVA ANCHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

A tutti i clienti. Circolare Bolzano, 6 settembre 2016 N. 33/2016

STUDIO TENTORIO. Commercialisti - Revisori Contabili OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA

> Lo sai che? Pubblicato il 20 maggio 2018

STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Menga Consulenza. Aziendale. dott. Antonio Menga dott. Michele Vigilante dott. Gianvito Pace

Fiscal News N Trasferimento in paesi a fiscalità privilegiata. La circolare di aggiornamento professionale

fiavet CHIARIMENTI SU OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Revisione delle black list - Costi derivanti da operazioni con i Paradisi fiscali e controlled foreign companies. Studio Ferrari & Genoni

A tutti i clienti. Circolare Bolzano, 10 agosto 2015 Nr. 37/2015

AI CLIENTI LORO SEDI. Circolare n. 9 del 15/03/2016. Oggetto: Modello Polivalente (Spesometro e black list)

I n f o r m a t i v a d e l 25 m a g g i o P a g. 1 di 5

dott. Gianluca Cristofori Cristofori + Partners s.s.t.p. Milano Torino Verona

Investimenti all estero, presunzione di reddito evaso e Modulo RW

studio associato zaniboni

Informativa per la clientela

Bologna, 2 dicembre A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

Comunicazione black list 2017

Appalti in Italia con il nulla osta (Il Sole 24 Ore di giovedì 17 febbraio 2011)

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO. Serie 2015 n. 23 REVISIONE DELLE BLACK LIST. Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 1 di 5

DIVULGAZIONE MODIFICA SW

C:\Users\Administrator\Desk...

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

Comunicazione Black-list Criticità e soluzioni operative

Circolare n. 22/2010

STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI QUALITÀ E SOLUZIONI

Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

1 - ELENCHI INTRASTAT

LA COMUNICAZIONE BLACK LIST PER IL Gianluca Odetto

STUDIO VENTURATO Commercialisti e Consulenti per le imprese e gli enti locali

Informazioni necessarie per la predisposizione della nota integrativa e della relazione sulla gestione

Transcript:

DLgs. 21.11.2014 n. 175 Decreto semplificazioni fiscali Comunicazione Black-List 25.2014 Dicembre Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE... 2 3. INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE... 2 4. OPERAZIONI DA COMUNICARE... 3 5. NUOVA PERIODICITÀ ANNUALE DELLE COMUNICAZIONI... 4 6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE... 5 1

1. PREMESSA L art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 (c.d. decreto semplificazioni fiscali ) ha ridefinito alcuni importanti aspetti relativi alle comunicazioni delle operazioni IVA con i paradisi fiscali, di cui all art. 1 del DL 40/2010. Più precisamente: È stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono quindi essere presentate con cadenza annuale; È stato previsto l obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro. Entrambe le novità si applicano alle operazioni poste in essere nel 2014 (anno solare in corso al 13.12.2014, data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014). Con la presente Circolare vengono richiamati gli aspetti generali dell adempimento, soffermandosi sulle novità intervenute. 2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione dei: C.d. nuovi contribuenti minimi (art. 27 del DL 98/2011); Soggetti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000). Inoltre, secondo la risoluzione della Agenzia Entrate 29.11.2010 n. 121, sono obbligate a presentare le comunicazioni anche le stabili organizzazioni estere delle imprese italiane, ovunque localizzate. Enti non commerciali. Gli enti non commerciali, pubblici e privati, devono comunicare le sole operazioni riferite alle (eventuali) attività commerciali esercitate (circ. Agenzia Entrate 21.10.2010 n. 53). 3. INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE La comunicazione è obbligatoria solo se la controparte estera (cliente o fornitore): È un operatore economico (sono, quindi, escluse tutte le operazioni che vedono quale controparte un privato ); Ha sede, residenza o domicilio in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali ). Con riferimento al secondo requisito, la lista dei paradisi fiscali (c.d. Black List ) valevole ai fini dell adempimento in esame è riassunta nella tabella inserita nella pagina seguente. 2

BLACK LIST Valevole ai fini della comunicazione ex Art. 1 del DL 40/2010 Alderney (Isole del Canale) Andorra Angola Anguilla Antigua Antille Olandesi Aruba Bahamas Bahrein Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Costarica Dominica Emirati Arabi Uniti Ecuador Filippine Gibilterra Giamaica Gibuti Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kenia Kiribati Libano Liberia Liechtenstein Lussemburgo Macao Malaysia Maldive Mauritius Monaco Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Panama Polinesia francese Portorico Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Salomone Samoa San Marino (sino al 23.2.2014) Sant Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Singapore Svizzera Taiwan Tonga Tuvalu Uruguay Vanuatu Rapporti con San Marino. Il DM 12.2.2014 ha eliminato la Repubblica di San Marino dall elenco degli Stati a fiscalità privilegiata, con effetto dal 24.2.2014. Ne deriva l obbligo di includere nelle comunicazioni black list le sole operazioni con San Marino registrate prima di tale data, mentre quelle registrate a decorrere dal 24.2.2014 non sono più soggette a monitoraggio. Rimane però l obbligo di comunicazione degli acquisti di beni da San Marino mediante autofattura, essendo questo un adempimento non legato all inclusione di San Marino in una determinata black list (e avendo tale obbligo termini del tutto diversi). Nel modello polivalente, quindi: Occorre compilare (con cadenza mensile) il quadro SE per la comunicazione in forma analitica degli acquisti di beni con autofattura (dati da non replicare nel quadro BL); Occorre compilare solo il quadro BL (e non il quadro SE) per le altre operazioni con San Marino (acquisti di beni con addebito dell IVA da parte del cedente sanmarinese, acquisti di servizi, oltre naturalmente alle operazioni attive), solo ed esclusivamente per le operazioni registrate sino al 23.2.2014. 4. OPERAZIONI DA COMUNICARE Nelle comunicazioni occorre indicare le seguenti operazioni: 3

cessioni di beni (es. esportazioni); prestazioni di servizi rese; acquisti di beni (es. importazioni); prestazioni di servizi ricevute. Esclusione dell obbligo per le operazioni di importo non superiore a 10.000,00 euro. A seguito delle modifiche recate dall art. 21 del DLgs. 175/2014, la comunicazione diviene obbligatoria solo se l importo complessivo annuale delle operazioni è superiore a 10.000,00 euro (il previgente limite era pari a 500,00 euro, che secondo l impostazione maggioritaria si doveva ritenere riferito a ciascuna operazione). La novità ha effetto retroattivo per le operazioni poste in essere nel 2014. Non appare chiaro come debba essere determinata la soglia di 10.000,00 euro. In un ottica di semplificazione, essa dovrebbe intendersi riferita a ciascuna controparte. Valga il seguente esempio (gli importi riferiti a ciascuna controparte sono quelli cumulati su base annua): Controparte X (Singapore) Y (Singapore) Z (Hong Kong) J (Svizzera) K (Panama) TOTALE Operazioni attive - - - 400 250 650 Operazioni passive 12.000 3.000 7.000 - - 22.000 TOTALE 12.000 3.000 7.000 400 250 22.650 Se si accetta tale impostazione, risulterebbe obbligatoria la sola comunicazione degli acquisti dal fornitore X di Singapore (12.000,00 euro), in quanto eccedenti la nuova soglia di legge, mentre tutte le altre operazioni rimarrebbero escluse dal monitoraggio. Se, invece, si cumulassero le operazioni effettuate dal soggetto italiano nell anno solare con tutte le controparti, dovrebbero essere comunicate tutte le operazioni effettuate con i cinque clienti o fornitori esteri, in quanto il loro totale complessivo è pari a 22.650,00 euro; in questo modo si arriverebbe, però, all effetto paradossale per cui andrebbero comunicate le operazioni con i clienti J e K, di importo rispettivamente pari a 400,00 euro e 250,00 euro, che in base alla previgente normativa non erano soggette a monitoraggio, in quanto inferiori alla soglia di 500,00 euro. Appaiono quindi necessari chiarimenti ufficiali in merito alla corretta determinazione della nuova soglia di 10.000,00 euro. 5. NUOVA PERIODICITÀ ANNUALE DELLE COMUNICAZIONI Secondo la previgente normativa, le comunicazioni dovevano essere inoltrate con periodicità: Trimestrale, se i soggetti obbligati avevano realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni; prestazioni di servizi rese; acquisti di beni; prestazioni di servizi ricevute), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00 euro; Mensile, negli altri casi. 4

La periodicità mensile o trimestrale doveva essere indicata anche nel frontespizio del modello polivalente. Per effetto delle novità contenute nel DLgs. 175/2014, per tutti i soggetti la periodicità diviene annuale, indipendentemente dall ammontare delle operazioni attive e passive che hanno quali controparti soggetti localizzati in paradisi fiscali. La novità si applica retroattivamente alle operazioni effettuate nel 2014. Comunicazione relativa all anno 2014. In base al dato testuale della norma, occorrerà presentare nel 2015 la comunicazione a consuntivo relativa alle operazioni del 2014. Andrà tuttavia chiarito: Se operazioni sopra i 10.000,00 euro non comunicate per errore nei modelli mensili o trimestrali del 2014 possano essere segnalate senza sanzioni nella comunicazione cumulativa annuale del 2014 stesso (la risposta dovrebbe essere affermativa, in quanto la comunicazione annuale assorbirebbe anche le comunicazioni già presentate, o che dovevano essere presentate); Se nella comunicazione annuale debbano essere replicati i dati già evidenziati nelle comunicazioni già trasmesse, o se al contrario si dovrà fare una cernita delle sole operazioni sopra soglia, pur se già comunicate nei primi mesi del 2014. Il DLgs. 175/2014 entra in vigore il 13.12.2014 e, a decorrere da tale data, a rigore cessa l obbligo di presentare le comunicazioni mensili o trimestrali. In assenza di indicazioni ufficiali in materia, potrebbe però essere valutata l ipotesi di continuare ad adottare le previgenti periodicità e scadenze per i rimanenti periodi del 2014 (presentando, quindi, rispettivamente entro il 31.12.2014 e il 2.2.2015 le comunicazioni riferite alle mensilità di novembre e dicembre 2014, ed entro il 2.2.2015 la comunicazione relativa al quarto trimestre 2014); tale comportamento potrebbe risultare utile se l Agenzia delle Entrate riterrà, in via interpretativa, che la presentazione delle comunicazioni relative al 2014 con le previgenti modalità possa considerarsi sostitutiva della comunicazione riepilogativa annuale riferita al 2014 nel suo complesso. 6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE Il DLgs. 175/2014 non ha espressamente disciplinato i termini di presentazione delle comunicazioni annuali. Si dovrebbero ritenere applicabili i termini per il c.d. spesometro (10 aprile dell anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, 20 aprile dell anno successivo per gli altri contribuenti), ipotizzando che la ratio della modifica legislativa sia quella di accorpare gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello. Sul punto sono però necessarie indicazioni ufficiali. 5