Anno 2010 N. RF172. La Nuova Redazione Fiscale OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST CHIARIMENTI DELL AGENZIA
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1 ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF172 La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 8 OGGETTO RIFERIMENTI OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST CHIARIMENTI DELL AGENZIA CM53/2010 CIRCOLARE DEL 22/10/2010 Sintesi: l Agenzia ha diramato i primi attesi chiarimenti sulla comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi Black List, in scadenza il prossimo 2 novembre Tra i chiarimenti più rilevanti si riporta: momento rilevante per l indicazione: è la data di registrazione nei Registri Iva black list: non rilevano le eventuali limitazioni soggettive indicate nelle liste,ma il solo fatto che il Paese compaia in una delle 2 liste importazioni: sono incluse nell obbligo di comunicazione ravvedimento operoso: è esperibile. La CM 53/2010 fornisce i primi chiarimenti in merito alla disciplina della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti domiciliati in Paesi Black List. NESSUNA PROROGA - NESSUNA SANATORIA: i chiarimenti giungono a ridosso della prima scadenza fissata per il prossimo 2 novembre 2010; a tal fine si deve notare che la circolare: non annuncia alcuna proroga in via ufficiosa non introduce alcuna sanatoria per eventuali errori che dovessero essere commessi (a differenza di quanto avvenuto ai fini dell Intrastat con la CM 5/2010). L adempimento parte da subito a regime e pertanto si avrà poco tempo a disposizione per verificare la correttezza dei dati predisposti. AMBITO SOGGETTIVO A) SOGGETTI RESIDENTI Come noto sono tenuti alla comunicazione i titolari di partita Iva: imprese (individuali, società ed enti commerciali) professionisti CONTRIBUENTI MINIMI E NUOVE INIZIATIVE ESCLUSI: l Agenzia chiarisce che: sia i contribuenti minimi che le nuove iniziative produttive sono esclusi dall adempimento, in considerazione del regime di semplificazione cui sono interessati. Enti non commerciali: l Agenzia chiarisce che: vi rientrano limitatamente alle operazioni dell attività commerciale mentre non devono comunicare alcuna operazione se afferente l attività istituzionale. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - B) SOGGETTI NON RESIDENTI Soggettività passiva: come noto non vanno riepilogate le operazioni verso soggetti privati domiciliati in paesi Black list; sorge pertanto il problema di individuare il soggetti passivi in paesi extraue (analogamente a quanto avviene ai fini della territorialità Iva dei servizi). Tel. 0464/ Fax 0464/ info@redazionefiscale.it
2 Redazione Fiscale Info Fisco 172/2010 Pag. 2 / 8 La CM 53/2010 chiarisce che la natura di operatore economico della controparte estera può essere desunto, alternativamente: da un numero di identificazione (una Partita Iva ) rilasciata dall Autorità fiscale del paese black list (o da altra certificazione rilasciata da tale Autorità fiscale) da semplice dichiarazione della stessa controparte, che attesti lo svolgimento di una attività economica Nota: il medesimo criterio dovrebbe potersi estendere per l individuazione della soggettività passiva ai fini Iva (per poter applicare l art. 7-ter ai servizi forniti ad un soggetto extraue). CONTROPARTE HA UNA PARTITA IVA HA APPOSITA CERTIFICAZIONE DEL FISCO ESTERO RILASCIA APPOSITA ATTESTAZIONE E' "SOGGETTO PASSIVO IVA" BLACK LIST E LIMITAZIONI SOGGETTIVE NON RILEVANO La norma obbliga alla indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di residenti nei paesi indicati in una delle seguenti Black list, approvate: con DM del 4/05/1999 (presunzione di residenza in Italia): non dispone limitazioni soggettive del 21/11/2001 (applicazione del regime fiscale della CFC): dispone delle limitazioni riferite a situazioni giuridiche dell operatore economico Nulla detto se quest ultime limitazioni soggettive trovino applicazione anche per gli obblighi di comunicazione; a tal fine l Agenzia chiarisce che tali limitazioni non rilevano e pertanto: è sufficiente che il Paese compaia astrattamente in una delle 2 liste per rientrare nell obbligo della comunicazione. Esempio1 Esempio2 Acquisto di beni da una società residente in Svizzera. Se la società: non è una holding finanziaria o una società esterovestita : non si applica la disciplina delle cd. CFC ma l acquisto si indica comunque nella comunicazione Analogamente vanno riepilogate tutte le operazioni intrattenute con operatori economici residenti in Lussemburgo, e ciò indipendentemente che si tratti di società holding del 1929 o meno PAESE NON FIGURA IN NESSUNA DELLE 2 BLACK LIST NO COMUNICAZIONE BLACK LIST FIGURA IN ALMENO 1 DELLE BLACK LIST COMUNICAZIONE BLACK LIST PREVISTE LIMITAZIONI SOGGETTIVE SODDISFATTE NON SODDISFATTE NO CFC SI CFC
3 Redazione Fiscale Info Fisco 172/2010 Pag. 3 / 8 RAPPRESENTANTI FISCALI IDENTIFICAZIONE DIRETTA L Agenzia conferma che vanno indicate nella comunicazione le operazioni: attive: cessioni di beni o prestazioni rese e passive: acquisti di beni e prestazioni ricevute aventi come controparte un rappresentante fiscale (o una identificazione diretta) di un soggetto domiciliato in un Paese Black list. Triangolazioni: si ritiene che il concetto trovi applicazione anche se il rappresentante (o la P.Iva aperta in via diretta) non sia aperta in Italia ma in un paese UE. Occorrerà pertanto fare particolare attenzione al soggetto rappresentato anche nel caso di operazioni triangolari: se questi è domiciliato in un paese black list, l operazione andrà comunque riepilogata (sia che il R.F. abbia la P.Iva in Italia che in un altro paese). Analogamente, un rappresentante fiscale in Italia di qualsiasi operatore (anche non Black list) è tenuto a comunicare le operazioni intrattenute con un operatore domiciliato in un paese Black list. AMBITO OGGETTIVO OPERAZIONI DA SEGNALARE: come noto si tratta di qualsiasi: cessione di beni e prestazione di servizi sia effettuate che ricevute (dunque sia le operazioni attive che passive) che siano: registrate o soggette a registrazione (imponibili, non imponibili, esenti o escluse Iva) non soggette a registrazione con riferimento ai servizi resi esclusi Iva zrt. 7-ter nei confronti di operatori economici (sono esclusi i privati). con sede, residenza o domicilio in Paesi Black list (DDMM 4/05/1999 e 21/11/2001). La CM 53/2010 fuga alcuni dubbi, ma non tutti. TIPOLOGIA DI OPERAZIONI: la circolare chiarisce che vanno incluse le operazioni: soggette Iva: cioè tutte le operazioni imponibili, non imponibili o esenti Iva non soggette Iva: limitatamente alle operazioni non territoriali ex art. 7 CM 53/2010: sono da indicare le seguenti operazioni: - prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo IVA nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un territorio extra-ue che, ai sensi degli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972, non assumono rilevanza nel territorio dello Stato. Tali operazioni non rientrano fra quelle che, a norma del successivo art. 21, sesto comma, soggiacciono all obbligo di fatturazione; - prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese black list, prive del requisito della territorialità. Note: le cessioni di beni non territoriali non sono state espressamente ricomprese dal DM 5/08/2010, al contrario delle prestazioni di servizi; tuttavia l agenzia fa un generico riferimento alle operazioni, ritenendo di doverle includere (in tal senso una cessione di beni presenti in Romania esclusa Iva art. 7 c. 2 sarà da includere se ceduti ad una società Svizzera) permangono da non indicare le operazioni oggettivamente escluse ex art. 2 e 3 Dpr ) ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI - DA INDICARE: l Agenzia ha confermato l inclusione delle operazioni che, per quanto soggette al controllo doganale, devono comunque essere incluse nella comunicazione.
4 Redazione Fiscale Info Fisco 172/2010 Pag. 4 / 8 Importazioni valore da indicare: ci si domanda quale debba essere l importo da indicare, se: il valore della fattura estera: cioè il valore rilevante ai fini dei redditi (al tasso dell operazione) il valore doganale : sul quale è stata calcolata l Iva pagata in Dogana (che, come noto, assomma una serie di costi accessori: dazio, trasporto, ecc., peraltro determinata al tasso doganale ). A tal fine si consiglia di optare per la seconda soluzione: in primo luogo in quanto indicare un valore eventualmente maggiore del dovuto di norma è meno grave del contrario; in secondo luogo in quanto i riferimenti alla disciplina Iva della nuova disposizione appaiono più rilevanti rispetto a quelli ai fini redditi. DEPOSITI IVA: non rileva il fatto che i beni siano: introdotti in un Deposito Iva in seguito ad una importazione: estratti da un deposito Iva in vista di una successiva esportazione Il soggetto che fa dogana (che potrebbe essere diverso da chi ha immesso i beni) è tenuto alla comunicazione. CM 53/2010: L adempimento in esame ha ad oggetto tutte le operazioni effettuate con operatori economici localizzati in Paesi black list, siano esse soggette (imponibili, non imponibili, esenti) o non soggette ad imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda tale ultima categoria di operazioni, si ritiene che l adempimento interessi le sole operazioni rispetto alle quali risulti carente il requisito territoriale di applicazione del tributo. ( ) Pertanto, considerato anche quanto chiarito nei successivi paragrafi 2.1. e 2.2. della presente circolare, nell ambito delle operazioni IVA effettuate con operatori economici localizzati in Paesi black list rilevano: le cessioni di beni, gli acquisti e le prestazioni di servizi effettuati da e verso soggetti UE; le prestazioni di servizi rese verso soggetti extra-ue e quelle fornite da soggetti extra-ue; le importazioni e le esportazioni di beni. Ecco la situazione attuale in forma tabellare. A) DA SEGNALARE: Esempi (controparti tutti soggetti passivi Iva) Rilevanza 1) Importazioni Importazioni da operatori di Hong Kong 2) Esportazioni Esportazioni non imp. ex art. 8 ad Hong Kong o verso San Marino ex art. 71 3) Servizi resi non imponibili Trasporti accessori all esportazione nei paesi di cui sopra (non imp. ex art. 9) 4) Servizi ricevuti non imponibili in reverse charge 5) servizi resi con Iva esposta 5) servizi ricevuti su cui si applica l Iva in reverse charge Trasporto di un vettore lussemburghese (non imp. ex art. 9 in reverse charge) Servizio culturale svolto in Italia (art. 7 quinquies) Provvigione committente Sammarinese di agente per mediazione su immobile in Italia (art. 7 quater) Trasporto di vettore residente a San Marino Dal 1 luglio 5) servizi resi/ricevuti esenti Iva (se non in opzione art. 36 bis) Mediazione finanziaria ad impresa Sammarinese Mediazione ricevuta da un intermediario finanziario di San Marino 6) cessioni di beni esclusi da Iva Cessione di bene presente in Francia ad operatore di San Marino 8) servizi resi esclusi da Iva (ex art. 7 ter, 7 quater, quinquies e sexies) 7) servizi ricevuti esclusi da Iva (sempre ex art. 7) Provvigioni a soggetto passivo di San Marino (art. 7 ter) Prestazioni artistiche effettuate a San Marino (escluse Iva art. 7 quinquies) Costruzione di immobile a San Marino per conto di impresa ivi residente (esclusa art. 7 quater) Provvigioni da mediatore Sammarinese per immobile ceduto in San Marino Fattura di un Ente Fiera lussemburghese (per evento tenuto in Lussemburgo) Dal 1 settembre (*) (*) Sono operazioni che non hanno l obbligo di essere fatturate (se attive) o auto fatturate (se passive) di cui al DM 5/08/2010. N.B.: anche se effettuate tramite rappresentante fiscale del soggetto residente in paese Black list.
5 Redazione Fiscale Info Fisco 172/2010 Pag. 5 / 8 B) ESCLUSE: Esempi cessioni o acquisti di beni e/o servizi resi o ricevuti: verso o da privati esclusi da Iva in via oggettiva (ex art. 2, 3 e 15 Dpr 633/72) Cessione o acquisti di campioni (esclusi Iva art. 2), anche se esportati/importati Somme per risarcimenti o anticipazioni in nome e per conto MOMENTO RILEVANTE DATA DI REGISTRAZIONE Va individuato: per operazioni attive e passive: in generale: nella data di registrazione nei registri Iva servizi esclusi Iva ex art. 7 (ter, quater, ecc.): nella data di registrazione : nelle scritture obbligatorie (libro giornale per le ordinarie e registri Iva per le semplificate) in mancanza di tale registrazione: al pagamento. L inclusione nella comunicazione (la rilevanza di cui alla tabella sopra) dovrà essere individuata in tele momento. N.B.: non si applica il momento di effettuazione dell operazione ex art. 6 Dpr 633/72; pertanto: non rileva il momento della consegna/spedizione per i beni né il momento del pagamento per i servizi. Attenzione: la circolare fa riferimento al solo momento della registrazione e non accenna 1) al periodo di riferimento della stessa: l art. 24 Dpr 633/72 dispone che le fatture emesse devono essere registrate entro 15gg con riferimento alla data della emissione; se rileva la sola data registrazione, la comunicazione potrebbe essere disallineata di 1 mese rispetto alla liquidazione Iva. Analogo discorso nel caso di fatturazione differita (per le esportazioni è ammessa sulle triangolazioni)- 2) al caso in cui essa sia tardiva (non fa riferimento al momento in cui avrebbe dovuto essere registrata, come avvenuto in altre situazioni). In sostanza parrebbe che una fattura emessa in ritardo verso un operatore black list: sarà sanzionata per tardiva fatturazione ma non sarà applicabile la sanzione per tardiva comunicazione Ritenendosi contraddittoria tale impostazione, si consiglia di fare riferimento al termine di legge per procedere alla registrazione (peraltro senza il beneficio del differimento di 60gg per le contabilità meccanizzate). Esempio1 Esempio2 Cessione di beni a San Marino con consegna dei beni in data il 30/06/2010. L impresa ha proceduto ad emettere fattura accompagnatoria in pari data: la registrazione: va effettuata entro il 15/07/2010 (il termine è maggiore per le contabilità meccanizzate, ma deve avvenire in tempo per effettuare la liquidazione Iva) la comunicazione Black list: deve includere l operazione, in quanto il momento rilevante è successivo al 1 luglio 2010 (data di entrata in vigore dell obbligo). Acquisto di beni da San Marino (o Lussemburgo) senza applicazione di Iva in data il 30/06/2010. L impresa deve procedere: ad emettere autofattura o integrare la fattura sammarinese (o lussemburghese) entro il 15/07/2010 ad annotarla nei registri Iva vendite (ed Iva acquisti) entro la stessa data. La comunicazione Black list deve includere l operazione anche in questo caso.
6 Redazione Fiscale Info Fisco 172/2010 Pag. 6 / 8 Esempio3 Esempio4 Esempio5 Esempio2 Acquisto da San Marino con Iva: nell esempio2, San Marino abbia applicato l Iva italiana. Non esiste un termine per procedere alla registrazione della fattura (si perde solo la detrazione decorsi 2 anni). Al momento in cui l impresa decide di annotarla (e detrarre così l Iva), scatta l obbligo di inclusione nella comunicazione. Importazione: vale un concetto del tutto analogo al caso precedente, con riferimento alla bolletta doganale Al momento in cui l impresa decide di registrarla tra gli acquisti (e detrarre così l Iva), scatta l obbligo di inclusione nella comunicazione. Servizio reso 7-ter: un vettore effettua un trasporto per una ditta di S. Marino (o di Hong Kong): al momento della registrazione in contabilità generale scatta l obbligo di inclusione nella comunicazione black list Servizio ricevuto: impresa commissione un trasporto ad una ditta di San Marino: valgono i concetti dell esempio2 (reverse charge con Iva 20% da registrare entro 15gg). Si ritiene che debba valere anche se l operazione è integrata come non imponibile (es: il vettore sammarinese porta i beni in Croazia). Operazioni straordinarie: l Agenzia non chiarisce tale aspetto; secondo la circ. 32/2010 di Assonime, si applica il subentro da parte del beneficiario negli adempimenti del dante causa (conferimento, fusione e scissione). LA COMUNICAZIONE La comunicazione va trasmessa all Agenzia delle Entrate: esclusivamente in via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). PERIODICITÀ CONFERMA: sono confermate le precedenti Info Fisco. PERIODICITA TRIMESTRALE MENSILE PERIODICITA DELLA COMUNICAZIONE BLACK LIST SOGGETTI se in nessun trimestre si è realizzato > nell anno solare precedente (verifica da effettuare all inizio dell anno) - e/o nell anno solare in corso (verifica della variazione in corso d anno) su ogni singola categoria di operazioni: - acquisti di beni da Paesi Black list - servizi ricevuti da Paesi Black list - cessioni di beni da paesi Black list - servizi resi da paesi Black list chi effettua operazioni con paesi Black list da meno di 4 trimestri a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento (vanno presentate le singole comunicazioni per ciascun mese già trascorso, appositamente contrassegnate a mezzo della barratura della casella Variazione di periodicità) su opzione (vincola per l'intero anno solare)
7 Redazione Fiscale Info Fisco 172/2010 Pag. 7 / 8 PRIMA COMUNICAZIONE PERIODICITÀ: occorrerà verificare: A) per le cessioni di beni: che nei 4 trimestri a partire dal 1/07/2009 (3 e 4 del 2009 e 1 e 2 del 2010) non sia superata la soglia di né per le vendite né per gli acquisti verso e da Paesi Black list B) per le prestazioni di servizi: che né nel 1 trimestre né nel 2 trimestre 2010 si sia superata la soglia di né per servizi resi né per quelli ricevuti con Paesi Black list Nota: con concetto analogo a quanto avvenuto per gli Intrastat, anche per la comunicazione Black list le prestazioni di servizi effettuate fino al 31/12/2009 (prima del recepimento della Direttiva servizi) non rilevano ai fini della individuazione della periodicità. SANZIONI Nel caso di: mancata comunicazione comunicazione incompleta o falsa si applica: la sanzione da. 516 a (2 volte la sanzione ex art. 11 c. 1 D.Lgs. n. 471/97) non si applica il cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/97) ma il cumulo materiale Nota: la mancanza del cumulo giuridico implica che violazioni ripetute, pur se della stessa indole (es.: non ci si è accorti che un determinato Paese è incluso nella Black list), comporteranno sanzioni particolarmente gravose. RAVVEDIMENTO OPEROSO La CM 53/2010 chiarisce che è ammesso; al contrario non chiarisce né le modalità, né il termine ultimo. Si ritiene dover operare come segue: riduzione della sanzione: a 1/10 (non a 1/12 neppure nei 90gg, in quanto non è assimilabile ad una dichiarazione, analogamente a quanto avviene per gli Intrastat) termine ultimo: non è chiaro se ci si debba riferire: al termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale Iva (analogamente all Intrastat soluzione preferibile) ovvero al termine di 1 anno dalla scadenza originaria.
8 Redazione Fiscale Info Fisco 172/2010 Pag. 8 / 8 ELENCO DEI PAESI BLACK LIST RILEVANTI PER LA COMUNICAZIONE 1 Alderney (Isole del Canale) 26 Guatemala 51 Nauru 2 Andorra 27 Guernsey (Isole del Canale) 52 Niue 3 Angola 28 Herm (Isole del Canale) 53 Nuova Caledonia 4 Anguilla 29 HONG KONG 54 Oman 5 Antigua 30 Isole di Man 55 Panama 6 Antille Olandesi 31 Isole Cayman 56 Polinesia francese 7 Aruba 32 Isole Cook 57 Portorico 8 Bahamas 33 Isole Marshall 58 Saint Kitts e Nevis 9 Bahrein 34 Isole Turks e Caicos 59 Saint Lucia 10 Barbados 35 Isole Vergini Britanniche 60 Saint Vincent e Grenadine 11 Barbuda 36 Isole Vergini Statunitensi 61 Salomone 12 Belize 37 Jersey (Isole del Canale) 62 Samoa 13 Bermuda 38 Kenia 63 SAN MARINO 14 Brunei 39 Kiribati (ex Isole Gilbert) 64 Sant'Elena 15 CIPRO 40 Libano 65 Sark (Isole del Canale) 16 Corea del Sud 41 Liberia 66 Seychelles 17 Costarica 42 LIECHTENSTEIN 67 SINGAPORE 18 Dominica 43 LUSSEMBURGO 68 SVIZZERA 19 Ecuador 44 Macao 69 TAIWAN 20 Emirati Arabi Uniti 45 Maldive 70 Tonga 21 Filippine 46 Malesia 71 Tuvalu (ex Isole Ellice) 22 Giamaica 47 MALTA 72 Uruguay 23 Gibilterra 48 Mauritius 73 Vanuatu 24 Gibuti (ex Afar e Issas) 49 MONACO (Montecarlo) 25 Grenada 50 Montserrat
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