1 - ELENCHI INTRASTAT

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1 A tutti i Sigg. Clienti LORO SEDI Oggetto: Circolare n. 4/2016 Vari adempimenti fiscali e amministrativi e societari 1 - ELENCHI INTRASTAT L obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazione intracomunitarie agli uffici doganali sussiste, esclusivamente per via telematica e con la seguente periodicità: - Trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessione di beni, prestazioni di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a Euro ,00; - mensile negli altri casi. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata, devono presentare l elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata. A seguito delle disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2013, dal Gennaio 2013, gli elenchi devono riepilogare tutte le prestazioni di servizi soggette ad obbligo di fatturazione (o di integrazione acquisti intra) CESSIONI DI BENI secondo nuove regole di momento di effettuazione dell operazione (momento di inizio del trasporto o della spedizione) per conoscere quando questo inizia, sarà necessario riceverne/chiederne comunicazione al cedente. Gli elenchi Intrastat vanno trasmessi all Agenzia delle Dogane entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). 2 - ARCHIVIO VIES I soggetti che intendono porre in essere cessioni ed acquisti di beni e prestazioni di servizi sia rese che ricevute nei confronti di operatori di altri Stati membri e classificare l'operazione come intracomunitaria devono essere inclusi nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Le modalità di iscrizione al VIES sono: - Per i nuovi soggetti opzione in sede di richiesta della partita IVA con opzione nel modello di iscrizione - Per i soggetti già attivi inoltro di apposita istanza all Agenzia delle Entrate. In entrambi i casi l iscrizione decorre dalla data di richiesta. La partita IVA viene estromessa dall archivio VIES in assenza di effettuazione di operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi (nessun modello Intrastat presentato per 4 trimestri). 3 - INFORMAZIONI UE PAESI MEMBRI UE I paesi membri dell Unione Europea sono complessivamente 28:

2 dal istituzione Comunità Elenco e anno di adesione Europea Italia Belgio Austria 1995 Lituania 04 Ungheria 2004 Francia Lussemburgo Finlandia 1995 Malta 04 Bulgaria 2007 Regno Unito Danimarca Svezia 1995 Polonia 04 Romania 2007 Irlanda Spagna Cipro 2004 Repubblica Ceca 04 Croazia 1/07/2013 Germania Portogallo Estonia 2004 Slovacchia 04 Paesi Bassi Grecia Lettonia 2004 Slovenia 04 Sono aderenti all EURO (compessivamente 19 Paesi): Italia, Francia, Irlanda, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Cipro, Malta, Slovenia, Slovacchia (dal 2009), Estonia (dal 2011), Lettonia ( dal 2013), Lituania (dal 2015). 4 - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST Il D.L. 40/2010 ha introdotto, con decorrenza dal luglio 2010, l obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Per l anno 2015, la comunicazione deve essere effettuata, : da tutti i soggetti passivi di imposta (titolari di partita IVA); per le operazioni di cessioni ed acquisti di beni (comprese le esportazioni e le importazioni) e prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell IVA, poste in essere con soggetti (operatori economici) ubicati in paesi a fiscalità privilegiatà (cd. Black List); esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario; mediante utilizzo del modello di comunicazione polivalente (con lo spesometro); con cadenza annuale: - entro l 11 aprile 2016 per i soggetti contribuenti mensili; - entro il 20 aprile 2016 per i soggetti diversi dai contribuenti mensili. Per l omissione della comunicazione, ovvero per l effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da. 516 a E possibile la definizione delle sanzioni mediante ravvedimento operoso. Individuazione dei Paesi black list La norma in esame richiede la comunicazione delle operazioni realizzate con operatori economici aventi, sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi black list di cui: al D.M , che individua gli Stati e territori per i quali scatta l'inversione dell'onere della prova circa l'effettivo trasferimento della residenza all'estero da parte di persone fisiche ex art. 2, co. 2 bis, D.P.R. 917/1986; al D.M , che individua gli Stati e i territori rilevanti ai fini della normativa sulle Controlled foreign companies ex art. 167 dello stesso D.P.R. 917/1986 (c.d. Cfc) L elenco aggiornato con le modifiche apportate, in ultimo dal DM 30/03/2015 è il seguente: PAESE LISTA di APPARTENENZA Alderney (Isole del Canale) D.M (art. 1) D.M Andorra D.M (art. 1) D.M Anguilla D.M (art. 1) D.M Antigua = D.M Antille Olandesi D.M (art. 1) D.M Aruba D.M (art. 1) D.M Bahamas D.M (art. 1) D.M Bahrein D.M (art. 2) D.M Barbados D.M (art. 1) D.M Barbuda D.M (art. 1) D.M

3 Belize D.M (art. 1) D.M Bermuda D.M (art. 1) D.M Brunei D.M (art. 1) D.M Costarica = D.M Dominica = D.M Equador = D.M Emirati Arabi Uniti D.M (art. 2) D.M Filippine = D.M Gibilterra D.M (art. 1) D.M Gibuti (ex Afar e Issas) D.M (art. 1) D.M Grenada D.M (art. 1) D.M Guatemala D.M (art. 1) = Guernsey (Isole del Canale D.M (art. 1) D.M Herm (Isole del Canale D.M (art. 1) D.M Hong Kong = D.M Isola di Man D.M (art. 1) D.M Isole Cayman D.M (art. 1) D.M Isole Cook D.M (art. 1) D.M Isole Marshall D.M (art. 1) D.M Isole Turks e Caicos D.M (art. 1) D.M Isole Vergini britanniche D.M (art. 1) D.M Isole Vergini statunitensi D.M (art. 1) = Jersey (Isole del Canale) D.M (art. 1) D.M Kiribati (ex Isole Gilbert) D.M (art. 1) = Libano D.M (art. 1) D.M Liberia D.M (art. 1) D.M Liechtenstein D.M (art. 1) D.M Macao D.M (art. 1) D.M Maldive D.M (art. 1) D.M Malesia = D.M Mauritius = D.M Monaco D.M (art. 2) D.M Montserrat D.M (art. 1) D.M Nauru D.M (art. 1) D.M Niue D.M (art. 1) D.M Nuova Caledonia D.M (art. 1) = Oman D.M (art. 1) D.M

4 Panama = D.M Polinesia francese D.M (art. 1) D.M Saint Kitts e Nevis D.M (art. 1) D.M Saint Lucia D.M (art. 1) D.M Saint Vincent e Grenadine D.M (art. 1) D.M Salomone D.M (art. 1) = Samoa D.M (art. 1) D.M Sant'Elena D.M (art. 1) = Sark (Isole del Canale) D.M (art. 1) D.M Seychelles D.M (art. 1) D.M Singapore = D.M Svizzera = D.M Taiwan (Chunghua MinKuo); = D.M Tonga D.M (art. 1) D.M Tuvalu (ex Isole Ellice) D.M (art. 1) D.M Uruguay = D.M Vanuatu D.M (art. 1) D.M COSTI BLACK LIST indicazione separata in dichiarazione dei redditi La normativa indicata al punto precedente, con finalità di contrasto alle frodi IVA, si intreccia con la normativa relativa alle imposte dirette che all articolo 110 TUIR in vigore fino al 31/12/2015, prevede l obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi, in modo separato, le spese e gli altri componenti negativi di reddito dedotti con riferimento a transazioi con operatori insediati in Paesi a fiscalità privilegiata e prevede che la deduzione ordinaria nei limiti del valore normale di tali costi sia possibile nel caso in cui l impresa dimostri la concreta esecuzione e l effettivo interesse economico dell operazione posta in essere. La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato le disposizioni di cui ai commi da 10 a 12 bis dell art. 10 TUIR, pertanto con decorrenza dal 1/1/2016 i costi da operatori residenti in stati Black Listi sono interamente deducibili ai fini del reddito di impresa. Individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata I paesi Black List oggetto della richiamata norma sono indicati al D.M. 23/01/2002 e l elenco aggiornato con le modifiche apportate, in ultimo dal DM 27/04/2015 è il seguente: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. 6 - PERIODICITA LIQUIDAZIONI IVA E REGIME DI CONTABILITA Con effetto dal 1 Gennaio 2012 i limiti di volume di affari per applicare le liquidazioni con cadenza trimestrale sono stati incrementati nella seguente misura: - Euro per attività di servizi; - Euro per le altre attività Pertanto i contribuenti che nell anno 2015 hanno realizzato un volume di affari non superiore ai suddetti importi possono procedere al versamento trimestrale dell IVA entro il giorno sedici del secondo mese successivo a ciascun trimestre con l aggiunta dell 1% a titolo di interessi, mentre coloro che superano tali limiti sono obbligati al versamento mensile dell IVA entro il giorno sedici del mese successivo.

5 Oltre i medesimi limiti di ricavi o compensi sorge l obbligo di tenuta della contabilità ordinaria. I signori Clienti che per la prima volta superano i limiti di cui sopra sono pregati di comunicarlo allo Studio il più presto possibile per gli opportuni provvedimenti. 7 - CONTABILITA DI MAGAZZINO L obbligo di tenuta delle scritture ausiliare di magazzino decorre a partire dal 2 periodo di imposta successivo a quello in cui per la 2 volta consecutivamente vengono superati i seguenti parametri: OGGETTO AMMONTARE ELEMENTI COSTITUENTI L OGGETTO Ricavi Art. 57 e 85 DPR 917/1986 Rimanenze Art. 92 e 93 DPR 917/ ,99 ragguagliati ad anno in caso: di inizio attività se il periodo di imposta è diverso dall anno solare ,8 non devono essere ragguagliati ad anno in caso: di inizio attività se il periodo di imposta è diverso dall anno solare corrispettivi delle cessioni di beni e servizi; corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali; indennizzi assicurativi di beni-merce; corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie; valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all impresa; contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto; contributi in conto esercizio spettanti a noma di legge. beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa; materie prime e sussidiarie; semilavorati; opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell esercizio, di durata ultrannuale e non. Si ricorda che l omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l applicazione dell accertamento induttivo. L obbligo di tenuta cessa a partire dal 1 periodo di imposta successivo a quello in cui, per la 2 volta consecutivamente, l ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti. 8 - OBBLIGO DEL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI La nomina del collegio sindacale nelle S.R.L. è obbligatoria: - se il capitale sociale è pari o superiore ad ; - se per 2 esercizi consecutivi siano stati superati 2 dei limiti indicati nel comma 1 dell art bis del Codice Civile e precisamente: totale dell attivo dello stato patrimoniale ; ricavi delle vendite e delle prestazioni ; dipendenti occupati in media durante l esercizio 50 unità. L obbligo cessa se per 2 esercizi consecutivi 2 dei limiti indicati non sono superati. 9 CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA I contributi per i collaboratori coordinati e continuativi, gli incaricati delle vendite a domicilio, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi abituali per i quali non è prevista un altra forma di previdenza obbligatoria ed i prestatori di lavoro autonomo occasionale sono determinati per l anno 2016 nelle seguenti misure: Soggetti Aliquota

6 Pensionato o iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria Non pensionato e non iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria 24,00% Titolare di partita IVA 27,72% Non titolare di partita IVA (collaborazioni coordinate e continuative) 30,72% Il massimale imponibile è pari a LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE NORME ANTIRICICLAGGIO Le legge di Stabilità 2016 apporta delle modifiche in materia di circolazione del contante, a partire dal 1/01/2016. Viene innalzato il limite dell uso del contante, compreso il caso del pagamento dei canoni di locazione di unità abitative e dei titoli al portatore da 999,99 a 2.999,99. Restano esclusi, da tale innalzamento, la rimessa diretta (cd. Money transfer) e l emissione di assegni bancari e postali senza indicazione della clausola di non trasferibilità che continuano ad essere limitati a 999,99 euro. In sintesi: Contante Assegni bancari, postali e circolari E consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore del trasferimento è inferiore a ,00. Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a ,00 (ma complessivamente di ammontare superiore) non sono soggetti al divieto quelli relativi: - a distinte ed autonome operazioni - alla medesima operazione, quando il trasferimento è connaturato all operazione stessa (es. contratto di somministrazione) - alla medesima operazione quando il frazionamento è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (es. pagamento rateale) Dal 14/03/2004 Il limite all uso del contante era pari a al Dal Il limite all uso del contante era pari a al Dal Il limite all uso del contante era pari a ,00 al Dal Il limite all uso del contante era pari a ,00 al Dal Il limite all uso del contante era pari a ,00 al Dal Il limite all uso del contante è pari a ,00 al Dal Il limite all uso del contante è pari a ,00 Entro il limite di. 999,99 è possibile emettere assegni in forma libera (con versamento dell imposta di bollo pari a. 1,5 per ciascun titolo rilasciato), oltre tali limiti gli assegni devono riportare la clausola di non trasferibilità. Sono esclusi dall innalzamento della soglia: - i prelevamenti bancari che, come chiarito in precedenza, le limitazioni non riguardano le operazioni di prelevamento/versamento presso gli sportelli bancari o postali in quanto manca il presupposto soggettivo che consiste nel trasferimento di denaro tra soggetti diversi, in tal caso invece si assiste ad un passaggio che riguarda il medesimo soggetto che decide di detenere il denaro prima in forma liquida e dopo in giacenza nel conto corrente (o viceversa nel caso di prelevamento); - gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari come sopra indicato; - money transfer, che sono limitati ad importi non superiori a euro, in quanto, per la loro natura, facilmente potrebbero prestarsi ad operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; - saldo libretti al portatore per il quale continua ad essere previsto un saldo inferiore a euro. I destinatari della normativa antiriciclaggio (tra cui i professionisti), che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle limitazioni sulla circolazione del contante, ne riferiscono entro 30 gg. al Ministero dell Economia. Che procederà all immediata comunicazione dell infrazione all Agenzia delle Entrate per i conseguenti controlli fiscali. I destinatari della normativa antiriciclaggio inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell operazione o da qualsivoglia altra circostanza. 11 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

7 La posta elettronica certificata consente l invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge, sostanzialmente l invio tramite internet di ha lo stesso valore della raccomandata. La trasmissione è considerata certificata solo se entrambe le caselle del mittente e del destinatario sono caselle di posta elettronica certificata. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Dal le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di PEC al Registro delle Imprese, allo stesso obbligo sono soggette le imprese individuali dal I professionisti invece comunicano al proprio ordine di appartenenza la PEC dal E importante verificare costantemente la propria casella PEC al fine di ricevere tempestivamente le che si intendono consegnate quando sono nella disponibilità del destinatario, indipendentemente dal fatto che siano lette. (Avvengono tramite PEC anche le notifiche di cartelle di Equitalia, di irregolarità INPS, oltre a qualsiasi tipo di comunicazione) Da tenere presente che il D.lgs. 159/2015 (di attuazione delle deleghe fiscali) ha introdotto la possibilità, dal 1 gennaio 2016, di eseguire la notifica delle cartelle di pagamento, secondo quanto previsto dal DPR 68/2005, a mezzo PEC (posta elettronica certificata). Nel caso in cui si tratti di imprese (sia imprese individuali sia società) o di professionisti iscritti in albi o in elenchi la notifica, sempre dal 1 gennaio 2016, avverrà obbligatoriamente a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). L'agente della riscossione può consultare telematicamente ed estrarre, anche in massa, gli indirizzi. Se l'indirizzo PEC non risultasse valido e attivo o se la casella di posta fosse satura (anche dopo un secondo tentativo di invio da effettuarsi dopo almeno 15 giorni dal primo), la notificazione andrà effettuata mediante deposito dell'atto presso gli uffici territorialmente competenti della Camera di Commercio, con pubblicazione del relativo avviso sul sito internet della stessa e dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Qualora, inoltre, le persone fisiche siano munite di PEC e ne facciano espressa richiesta, la notifica verrà eseguita esclusivamente con tale mezzo, come avverrà per imprese e professionisti, alla casella indicata all'atto dell'istanza o a quello successivamente comunicato all'agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica che risulta dall'indice degli indirizzi delle P.A., istituito ai sensi dell'art. 57-bis del D.lgs. 82/2005. Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Distinti saluti. Cermenate, 15 Febbraio 2016 Studio Benzoni e associati

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