Capitolo IV. La frode



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Capitolo IV La frode 1. La frode e le difficoltà di definizione. In ambito sportivo un altro illecito che balza all attenzione, sospinto magari anche dalla cronaca, è quello definibile come frode: si tratta di un illecito che appare essere di pronta identificazione, ma che, ad uno sguardo più attento, rivela delle criticità inattese. Al fine di procedere secondo uno schema ormai consolidato per questo corso, si procederà andando a verificare quale possa essere il suo significato, così come si desume dai vocabolari della lingua italiana, per poi indagarne le accezioni più specialistiche. Sfogliando le pagine dei vocabolari, si conclude che la frode ha una definizione pressoché simile, essendo descritta come inganno diretto a danneggiare un diritto altrui 1 : una definizione che sembra rimandare in maniera esplicita al giuridico. Quando si passa, però, in questo ambito sorge una prima distinzione fra ambito civilistico, ove la frode è da intendersi come ogni comportamento sleale arrecante pregiudizio ad altri, ed ambito penalistico, ove affinché sia data la frode è necessario individuare una serie di condotte, caratterizzate da modalità elusive, che siano comunque previste come reato 2. A questa distinzione si aggiunge la constatazione di come nell ordinamento italiano non esista una vera e propria definizione di frode, che può delinearsi come una condotta penalmente rilevante, atta a trarre in inganno i destinatari (nelle norme ordinariamente per indicarne la presenza è usato il termine fraudolentemente ). Tutto ciò nonostante si tratti di un comportamento rilevato sin dall antichità romana, quando, in particolare, Cicerone nel De Officiis affermava che in due modi [ ] si può recare offesa: cioè con la 1 G. Devoto G. C. Oli, Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana, I, Le Monnier, Florence, 1992, p. 1238. 2 È interessante sottolineare come per lungo tempo, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza abbiano accolto l ipotesi dell esistenza di una distinzione tra frode rilevante in campo civilistico e frode avente rilevanza penalistica, così che per configurare una frode civile era sufficiente rilevare l inganno della vittima con qualsiasi mezzo, dunque anche con la semplice menzogna, mentre per la frode penale occorreva qualcosa in più, in particolare una sorta di mise en scène che convalidasse i fatti falsamente affermati (in questo senso si veda F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale - I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 365). La ricerca degli elementi distintivi tra frode civile e penale non ha prodotto, tuttavia, risultati inequivocabili, così che la dottrina italiana si è gradualmente orientata verso la negazione dell esistenza di una linea di distinzione tra i due tipi di frode: un orientamento che attualmente appare essere condiviso in maniera pressoché unanime dalla dottrina italiana (ex pluribus, si vedano F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale - I, cit. pp. 365-366, e V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, UTET, Torino, 1986, specialmente p. 674). 1

violenza o con la frode; con la frode che è propria dell astuta volpe e con la violenza che è propria del leone 3. Si introduceva, così, una distinzione per cui l illecito (iniuria), che non risultasse essere frutto di violenza, poteva ascriversi ad un comportamento fraudolento: una distinzione che, evidentemente, non era né può essere attualmente di aiuto nell opera di definizione, in ragione dell eccessiva numerosità delle fattispecie ascrivibili ora all una ora all altra causa. Potrebbe essere d aiuto a dipanare la matassa l utilizzo di una tripartizione che, in realtà, sarebbe più corretto delineare come bipartizione. Si tratta di una tripartizione che distingue fra - mala fede: un concetto molto ampio, che costituisce il presupposto implicito della frode e del dolo, definibile come stato psicologico soggettivo 4 a cui spesso si equipara una colpa grave 5 ; - dolo: la volontà cosciente di infrangere la legge o di recare danno a qualcuno, traendolo in errore 6. 3 Cum autem duobus modis, id est aut vi aut fraude, fiat iniuria, fraus quasi vulpeculae, vis leonis videtur (De Officiis, I, 13,41). Cicerone continua affermando che indegnissime l'una e l'altra dell'uomo, ma la frode è assai più odiosa. Fra tutte le specie d'ingiustizia, però, la più detestabile è quella di coloro che, quando più ingannano, più cercano di apparir galantuomini (utrumque homine alienissimum, sed fraus odio digna maiore. Totius autem iniustitiae nulla capitalior quam eorum, qui tum, cum maxime fallunt, id agunt, ut viri boni esse videantur). 4 In questo senso si vedano le considerazioni di Trabucchi, il quale afferma che la mala fede è caratterizzata da un animus, che si può riferire soltanto ad uno stato di coscienza e cioè alla conoscenza di una situazione antigiuridica o immorale (A. Trabucchi, Il dolo nella teoria dei vizi della volontà, CEDAM, Padova, 1937, p. 513). 5 È emblematico in questo senso l art. 1147 c.c. che disciplina il possesso in buona fede, stabilendo che è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (535). La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto. Ai sensi di tale norma, si può affermare che si è agito in buona fede se si ignorava di infrangere un diritto altrui, secondo un criterio di ordinaria diligenza: dove questa finisce, inizia la negligenza, che si caratterizza come colpa grave. 6 Il dolo, quale tipizzazione di responsabilità, è concetto fin troppo noto per essere richiamato ed investigato in questa sede. Basti ricordare come una sua definizione originaria si possa far risalire ad Aristotele nella sua Etica Nicomachea ( Degli atti volontari, poi, alcuni li compiamo in conseguenza di una scelta, altri, invece, senza una scelta: [10] in base ad una scelta quegli atti che abbiamo deliberato in precedenza, e senza scelta quelli che non abbiamo deliberato in precedenza. Sono dunque tre i tipi di danno che possono verificarsi nelle comunità. Quelli che sono accompagnati da ignoranza sono degli errori, come quando si agisce senza che la persona che subisce l azione o ciò che si fa o il mezzo o il fine siano quelli che si supponeva: infatti, o non si credeva di colpire o non con questo strumento o non questa persona o non con questo scopo, [15] ma le cose sono andate in modo diverso dallo scopo che si pensava di raggiungere (per esempio, si è colpito non per ferire ma solo per pungere, e non quest uomo o con questo strumento). Quando, dunque, il danno si produce contro ogni ragionevole aspettazione, si tratta di una disgrazia; quando, invece, non si produce contro ogni ragionevole aspettazione, ma senza cattiveria, si tratta di un errore (si erra infatti quando l origine della colpa è in colui stesso che agisce; si tratta di una disgrazia quando l origine della colpa è fuori di lui). Quando, poi, [20] uno agisce consapevolmente ma senza precedente deliberazione, si ha l atto ingiusto, come, per esempio, tutto quanto si fa per impulsività e per altre passioni, almeno per quelle che accade agli uomini di provare per necessità o per natura. Coloro che procurano questi danni e commettono questi errori, commettono, sì, ingiustizia, e i loro sono atti ingiusti, ma tuttavia non sono ancora, per questo, ingiusti né malvagi: il danno, infatti non è stato causato da malvagità. [25] Quando, invece, esso deriva da una scelta è ingiusto e malvagio. Perciò è a buon diritto che si giudicano fatti senza premeditazione gli atti derivanti dall impulsività: il principio del danno non è chi agisce per impulsività, ma colui che ne ha suscitato l ira. Inoltre, non si discute se il fatto è accaduto oppure no, ma della sua giustizia: l ira infatti nasce di fronte a ciò che appare come ingiustizia. Infatti, qui 2

È una condizione al cui interno si può ravvisare anche la - frode: ossia un inganno diretto a danneggiare un diritto altrui. Tutto quello che si può concludere dopo questa iniziale ricerca di significato è che la frode consta di due elementi distintivi: l intento di conseguire un risultato che altrimenti non si sarebbe realizzato (almeno non in quella misura), intento concretizzato ponendo in essere inganni, astuzie o raggiri. 2. La frode sportiva: difficoltà di definizione Premesso ciò, cosa si può dire della frode, quando questa si qualifica come sportiva? È differente o può essere assimilata alla frode così come è stata appena delineata? In primo luogo, la qualificazione di un comportamento fraudolento in ambito sportivo non appare significativamente differente, poiché la frode sportiva può ritenersi integrata quando si rileva 1) una serie di condotte, atti od omissioni, elusive di norme, 2) atte ad alterare il corso della competizione or assicurare un vantaggio indebito. A connotare la frode sportiva è l oggetto della medesima, che mira all alterazione del corso della competizione: se nella frode ordinaria si individua sempre un soggetto passivo, che risulta essere danneggiato dall azione fraudolenta, nella frode sportiva ad essere danneggiata non è alcuna soggettività particolare, quanto il principio fondante l ordinamento sportivo, ossia il corretto svolgimento della competizione. Per questo, la frode sportiva si costituisce come un illecito tipico nella pratica sportiva: per quanto tentata o consumata, stante l elemento caratterizzante costituito da inganno, astuzia o raggiro, essa non è in discussione la realtà del fatto come nel caso dei contratti, [30] dove uno dei due contraenti è necessariamente in mala fede, a meno che non si faccia quello che si fa per dimenticanza: ma, pur essendo d accordo sulla questione di fatto, si discute per sapere da che parte sta la giustizia (mentre chi ha premeditato non può ignorarlo), sicché l uno pensa che gli venga fatta ingiustizia, mentre l altro pensa di no. [1136a] Quando si infligge un danno in base ad una scelta deliberata, si commette ingiustizia, e colui che commette ingiustizia compiendo questo tipo di atti ingiusti è propriamente ingiusto, quando questi atti violano la proporzione o l uguaglianza V, 1135b - 1136a), successivamente mediata dal diritto romano e dal diritto canonico: una responsabilità che si sostanzia nella volontà di realizzare l evento. Si tratta di un concetto che è stato interpretato in diversi modi da diverse teorie: la prima delle quali è stata la c.d. teoria dell intenzione, che assegnava centralità all intenzione, ossia alla volontà diretta a causa l evento (teoria presto rigettata perché considerata difettiva, restringendo troppo la possibilità di configurare come dolosi diverse fattispecie, nelle quali non era presente la volontà di causare l evento); quindi è stata elaborata la teoria della rappresentazione (si veda in tal senso R. Von Frank, Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1890), che assegnava centralità alla volontarietà della condotta e alla previsione dell evento (anche questa teoria presto rigettata in quanto si riteneva ampliasse eccessivamente la possibilità di configurare una condotta dolosa); infine, è stata elaborata la teoria della volontà, per cui l essenza della condotta dolosa non è data solo dall intenzione, ma anche dalla volontà di dare origine all evento specificato (si vedano in tal senso A. De Marsico, Coscienza e volontà nella nozione di dolo, Morano, Napoli, 1930; R. von Hippel, Lehrbuch des Strafrechts, Springer, Berlino, 1932). 3

rappresenta una violazione evidente dell obbligo stringente di rispettare il principio di lealtà e correttezza, principio che rappresenta l estrinsecazione della raison d être dell ordinamento sportivo, che si costituisce per la regolazione delle competizioni 7. 2.1 Difficoltà derivante dalla diversità di regolazione all interno degli ordinamenti giuridici sportivi. È un illiceità che trova riscontro nell ordinamento sportivo italiano, ove è considerata sostanzialmente in maniera uniforme, pur ricorrendo a differenti modi di disciplinarla. Attesa, infatti, una sostanziale concordia sull illiceità della frode sportiva, si ha un estrema differenziazione nella disciplina posta in essere dalle Federazioni sportive italiane, le quali a) possono individuare una specificità della frode sportiva, differenziandola dal più generico illecito 8 ; 7 Barbarito Marani Toro ha osservato che le organizzazioni sportive hanno dovuto ispirarsi ad un ideale di uguaglianza e di giustizia che non trova riscontro in nessun ordinamento giuridico generale. Il requisito peculiare di tutti i giuochi competitivi infatti, dal quale dipende la creazione delle incertezze, è costituito, com è noto, dalla par condicio dei giuocatori e cioè dall uguaglianza di posizioni che deve essere assicurata per durata dello svolgimento del giuoco (A. Barbarito Marani Toro, Sport, in Novissimo Digesto, XVIII, UTET, Torino, 1971, p. 48). Egli continua, poi, evidenziando che il principio della par condicio, che è fondamentale rispetto a tutti gli altri, va applicato e rispettato sia nel senso che devono essere uguali per tutti i partecipanti le regole, le condizioni ambientali e strumentali, i requisiti (di sesso, età, eventualmente di peso, ecc.), ed ogni altro elemento che possa avere rilevanza sullo svolgimento nella gara e sul suo risultato, sia nel senso che devono essere per quanto è possibile del medesimo valore i valori sportivi dei partecipanti (Ibidem, p. 49, nota 1). 8 Per quanto riguarda gli sport di squadra, in tal senso vanno le disposizioni dei regolamenti di giustizia di FIP ( Costituiscono atti di frode sportiva: a) qualsiasi atto diretto ad eludere le norme sull età dei giocatori delle categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato; b) qualsiasi altro atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio art. 43 Atti di frode sportiva, co. 1, del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 333 del 18/19 marzo 2006, modificato ed aggiornato, giusta delibera n. 304 del 17 settembre 2013 della Giunta Nazionale del CONI), FIGH ( 3. La violazione, fraudolenta o dolosa, delle norme sull'età delle categorie giovanili allo scopo di consentire la partecipazione a gare di atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato giovanile è considerata frode sportiva. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex Legge 401/89, art. 2 Illecito e frode sportiva obbligo di denuncia, co. 3, del Regolamento di Giustizia e disciplina, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 29 settembre 2011); per gli sport individuali, si vedano le disposizioni di FGI ( 1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull età ed i requisiti personali, la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa la cittadinanza o altra condizione personale, nonché la violazione norme per la partecipazione a Campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria, ovvero per l assunzione di incarichi federali, costituisce frode sportiva, punibile con la sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a sei mesi per il Tesserato, con pena non inferiore all esclusione dal campionato in corso e da quello successivo per la società responsabile e in ogni caso fino alla radiazione. 2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex legge 401/89, art. 36 Frode sportiva del Regolamento di Giustizia e disciplina, approvato dalla Giunta Nazionale il 14 ottobre 2010); FIN ( 1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l età. La cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva. 2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex Legge 401/89, art. 14 Frode sportiva del Regolamento di Giustizia Federale, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI 4

b) possono far ricadere la frode sportiva all interno delle disposizioni sull illecito sportivo, senza individuarne una specificità 9 ; c) pur richiamando l obbligo di rispettare i principi di lealtà e correttezza, non fanno espressa dell illiceità del comportamento fraudolento, ancorché appaia evidente che la violazione dell obbligo costituisca un illecito sportivo 10. Si ha, dunque, una regolamentazione estremamente differenziata sia per quanto concerne l individuazione dei comportamenti, che si ritiene possano integrare la frode sportiva, sia per quanto con delibera n. 237 del 21 luglio 2011) FIPE e FIJKALM (che disciplinano la fattispecie nella medesima maniera rispettivamente agli artt. 7 e 8, titolati - Frode sportiva, illecito sportivo ed obbligo di denunzia, ove al co.1 si sancisce che la violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di Atleti non tesserati, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società Sportiva responsabile ed in particolare del Presidente, del Dirigente accompagnatore e dell Insegnante Tecnico. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché, ai sensi dell Art. 1) della Legge 401/1989, l offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa, rispettivamente del Regolamento federale di giustizia sportiva della FIPE Be del Regolamento di Giustizia sportiva della FIJLKAM, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 6 giugno 2011). 9 Per gli sport di squadra si vedano le disposizioni di FIGC, che disciplina il comportamento identificabile come frode sportiva nell art. 7, co.1, titolato Illecito sportivo e obbligo di denunzia, del Codice di Giustizia Sportiva ( Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo ); per gli sport individuali si vedano i regolamenti di FCI (l art.2, co.1, recante disposizioni su Illecito sportivo, del Regolamento di giustizia e disciplina, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 99 del 27 febbraio 2002, stabilisce che rispondono di illecito sportivo le società e i loro dirigenti, i soci e i tesserati in genere i quali compiano o consentano che altri a loro nome e nel loro interesse. compiano con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico, nonché l uso di sostanze e metodi vietati dalle Norme Sportive Antidoping ), FIDAL (che all art. 2, co. 2, titolato Definizioni, del Regolamento di giustizia, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 69 del 21 marzo 2006, la definisce nel modo seguente: Per illecito sportivo si intende ogni atto, comportamento od omissione diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio, nonché l uso di sostanze e metodi vietati dalle Norme Sportive Antidoping. ), e FPI (che definisce il comportamento fraudolento in maniera generica come illecito sportivo all art. 6 Illecito sportivo, del Regolamento di Giustizia sportiva, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 247 del 15 giugno 2006, aggiornato al Consiglio Federale del 14 gennaio 2012, ove si dispone che costituisce illecito sportivo qualsiasi azione od omissione diretta, in modo non equivoco, ad alterare lo svolgimento o il risultato di un incontro o di un torneo o campionato ovvero ad assicurare, a sé o ad altri, un vantaggio ingiusto. L azione o l omissione deve essere idonea al raggiungimento dello scopo ). 10 Emblematico in tal senso è il Regolamento di Giustizia della FISI, Edizione 2004 modificata con delibera n. 211 del Consiglio Federale del 28 giugno 2011, ove si dispone un obbligo di denuncia del comportamento fraudolento all art. 4 Obbligo di denunzia, ai sensi del quale tutti i soggetti della Federazione, che, in ogni tempo e modo, abbiano, o abbiano avuto, notizia che le società o altri tesserati hanno posto in essere, o stiano per porre in essere, un illecito sportivo, e cioè atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica, o comunque un azione od omissione così come previsto dall art. 1, sono obbligati a farne immediata denuncia all'ufficio del Procuratore Federale. 5

riguarda le sanzioni previste: così che si passa da una definizione estremamente ampia di frode sportiva (che si ritiene integrata non solo quando si è in presenza della violazione delle norme antidoping, ma anche quando si ritiene che l equilibrio competitivo sia stato alterato, mentendo sull età o sulla nazionalità degli atleti oppure se il risultato del confronto agonistico sia stato alterato, offendo compensi di qualsiasi genere, al fine di giungere a risultati che altrimenti non si sarebbero ottenuti) ad una definizione significativamente più ristretta che, per esempio, finisce per distinguere la frode sportiva dal doping. Non solo, a questa molteplicità di definizioni corrisponde un analoga pluralità di sanzioni previste dalle singole Federazioni. Si tratta di una differenziazione dovuta alla caratterizzazione in senso pluralista dell ordinamento giuridico sportivo, tanto che sembra essere metodologicamente più corretto parlare di ordinamenti giuridici sportivi, anziché ordinamento sportivo giuridico, avendo ciascuno di essi un autonomia regolamentare 11. Si tratta di una diversa opzione normativa che preclude il raggiungimento di una unanimità di opinioni e conseguenti politiche legislative, tese al contrasto della diffusione del fenomeno: una differenziazione che si origina probabilmente un atteggiamento diversificato da parte delle singole federazioni, meglio ancora di una percezione diversa della frode sportiva, ritenuta probabilmente più o meno degna di ricevere qualificazione giuridica specifica. Ad ogni modo, dal complesso delle norme di giustizia sportiva si può ritenere integrata la frode sportiva quando si rileva - una serie di comportamenti, atti od omissioni, elusivi di norme - miranti ad alterare lo svolgimento di una competizione o ad assicurare un vantaggio indebito. 2.2 Difficoltà di natura teoretica. Si tratta di una differenziazione, tanto nell oggettivazione dei comportamenti da ritenersi fraudolenti quanto nella previsione di sanzioni, che è senza dubbio effetto di una differente considerazione della frode in ambito sportivo, ma alla cui base ha anche una ragione di ordine teoretico, dovuta alla difficoltà di specificazione della fattispecie, una volta che si decida di andare un po oltre della generica definizione, per cui la frode sarebbe integrata ogni qualvolta l equilibrio competitivo sia alterato in una maniera occulta e dissimulata. In una parola, la questione di quando si possa ritenere integrata la frode sportiva rimane irrisolta. L attenzione dovrebbe concentrarsi sul risultato finale, oppure sullo svolgimento della competizione nel suo 11 Parlare, infatti, degli ordinamenti giuridici sportivi, assimilandone l organizzazione ad un ordinamento giuridico di stampo kelseniano, è un errore che mina alla base l accuratezza di ogni tentativo di interpretazione: gli ordinamenti giuridici sportivi, che si individuano e si aggregano sulla base delle differenti discipline sportive, sono entità autonome che talora possono assumere posizioni diametralmente opposte sulla medesima questione. 6

complesso? Può essere considerata frode sportiva la combinazione del risultato a metà del confronto, senza influenzarne la continuazione? Può essere considerata frode sportiva accordarsi sul tempo della prima violazione delle regole? Sono interrogativi che sembrerebbero essere del tutto estranei in una considerazione della fattispecie da un punto di vista giuridico, giacché sembrerebbero rimandare più ad una prospettiva di natura etica. Si tratta di obiezioni che presto perdono di consistenza non appena si considera che, oltre a ricordare opportunamente che l ordinamento giuridico sportivo si caratterizza per un intrinseca eticità, dare risposta a questi interrogativi ha conseguenze in termini di definizione e, pertanto, sull effettiva giudiziabilità della fattispecie. Giungere ad definizione quanto più dettagliata possibile, infatti, rende più agevole la giudiziabilità del danno subito, anche se, d altro canto, il dettagliare in maniera puntuale potrebbe lasciare fuori della considerazione giuridica una molteplicità di situazioni, lasciando in bocca il sapore amaro di una giustizia perpetrata. Se, dunque, un accezione ristretta rende relativamente semplice una valutazione in sede giudiziale, l opzione per un accezione ampia permette di considerare che la fattispecie sia integrata anche quando si rileva un intento fraudolento, senza richiedere che si realizzi necessariamente un alterazione del risultato del confronto competitivo. Nell accedere ad un accezione ampia, però, emerge un ulteriore criticità: se non è ordinariamente richiesto che si rilevi l alterazione del risultato, come può essere provato l intento fraudolento? Non solo, quale rilevanza giuridica può essere attribuita a tale intento fraudolento? Non si corre il rischio di uno slittamento verso un diritto del sospetto, a detrimento di un diritto del fatto? E con quali risultati in termini di garanzia per gli individui? Ancora, l opzione per una accezione ristretta e dettagliata permette di individuare con precisione ed in maniera inequivocabile le soggettività coinvolte e le relative imputazioni di responsabilità, mentre nel caso in cui si propendesse per un accezione ampia, si allargherebbe in proporzione le possibili soggettività coinvolte, con esiti niente affatto soddisfacenti in termini di effettiva perseguibilità. In tal senso si ritiene che adottare un accezione ampia dia luogo al rischio concreto di rivelarsi come mera dichiarazione di intenti, cui non segue una effettiva perseguibilità. È il contrasto noto ed antico fra una concezione ampia ed una ristretta, ciascuna delle quale presenta vantaggi e, nello stesso tempo, importanti controindicazioni: un contrasto che gli ordinamenti sportivi non hanno affatto risolto, oscillando fra quella pluralità di definizioni e relative sanzioni sopra citate. Si tratta, comunque, di controindicazioni che all interno degli ordinamenti giuridici sportivi da un lato perdono di consistenza, e dall altro acquistano una portata ancora maggiore. 7

Ricordando, infatti, come questi abbiano una intrinseca natura etica, così che loro Grundnorm non consiste tanto nella salvaguardia dei diritti degli individui, quanto piuttosto nella tutela del corretto svolgimento della competizione 12, tutte le perplessità emergenti in ordine ad un possibile scivolamento verso un diritto del sospetto sfumano. D altra parte, l estensione ad libitum delle soggettività potenzialmente coinvolte, cui imputare responsabilità, collide con la carenza di competenza giuridica, caratterizzante in maniera originaria gli ordinamenti giuridici sportivi, in ragione della loro natura convenzionale 13. Si tratta di un dilemma che, però, non trova soluzione neanche nei ordinamenti giuspubblicistici, nei quali le difficoltà di definizione si intrecciano con le questioni legate al riconoscimento o meno della rilevanza giuridica dello sport. 3. I soggetti della frode sportiva. Una volta delineata la fattispecie, resta da interrogarsi in merito alle soggettività coinvolte: un identificazione che assume rilievo in ordine agli ambiti di tutela, vuoi dell ordinamento sportivo, vuoi degli ordinamenti di natura pubblicistica. Quali, dunque, i soggetti che si possono ritenere coinvolti nella fattispecie in discussione? Il criterio discriminante appare essere, stavolta, quello dell appartenenza strutturata o meno alla galassia dell ordinamento sportivo: se l ordinamento sportivo esercita la sua sovranità unicamente su coloro che ne fanno parte, gli ordinamenti di natura pubblicistica, dal canto loro, qualora ritenessero giuridicamente rilevante la frode sportiva 14, estendono la propria competenza disciplinare su tutti i soggetti. L ordinamento sportivo evidenzia, così, una difettività essenziale, poiché estende la sua competenza unicamente su quanti appartengano in maniera strutturale ad esso: emerge, così, una 12 A conferma di ciò basti sottolineare come gli argomenti utilizzati dalla corte che ha valutato la richiesta di Pistorius di competere con atleti normodotati si concentravano sulla valutazione se le sue protessi potessero causare un vantaggio o meno in termini di performance: nel dispositivo della sentenza non c è traccia alcuna di argomenti che sottolineassero come l accoglimento di tale richiesta avrebbe potuto avere un valore positivo per quanto concerne le politiche di inclusione e integrazione delle persone disabili, così come non c è menzione alcuna del diritto degli individui a partecipare all attività sportiva, in vista del raggiungimento di una piena espressione e realizzazione di sé (si veda il lodo arbitrale CAS 2008/A/1480 Pistorius v. IAAF, sentenza del 16 maggio 2008). 13 Si ricorda come le persone aderiscano volontariamente agli ordinamenti giuridici sportivi, le cui regolamentazioni hanno effetto solo su chi è riconosciuto e si riconosce parte dell ordinamento giuridico sportivo. 14 Si ricorda in questa sede come, allo stato attuale, non tutte le nazioni hanno tipizzato come fattispecie a sé stante la frode sportiva, la quale può essere perseguita così ricorrendo a fattispecie più generali, quali la corruzione, la frode in generale o la frode nei giochi d azzardo (in tal senso, rimanendo in Europa, vanno le legislazioni di Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi 8

sovranità dimezzata, che fa sì che l ordinamento sportivo sia spesso deprivato della possibilità di perseguire pienamente tutti i responsabili, non potendo agire nei confronti di quanto sono spesso i reali istigatori della fattispecie in questione. Tornando, comunque, alla distinzione inizialmente individuata, da una parte si hanno così i partecipanti al confronto, alla competizione (siano essi dirigenti, tecnici, atleti) e dall altra coloro che non vi partecipano, ma che tentano o riescono ad influenzarne l esito. È una bipartizione cui non sembra fornire ulteriori indicazioni l eventuale condizione di attività o di passività all interno della fattispecie: il vero soggetto della frode sportiva, al di là degli eventuali svantaggi derivanti dai comportamenti fraudolenti, sembra essere il principio di lealtà e correttezza, che soccombe a fronte di una volontà tesa a pervenire ad un risultato difforme da quello ottenibile all interno di un confronto agonistico regolarmente sostenuto. 4. I beni lesi dalla frode sportiva. Per avere un quadro più dettagliato appare opportuno, allora, procedere con una disamina puntuale della fattispecie secondo l angolo prospettico dettato dall individuazione dei beni lesi: riprendendo la classificazione dei beni interessati dallo sport, emerge come la frode sportiva possa arrecare un vulnus tanto al corretto svolgimento della competizione, quanto a interessi e/o beni di natura patrimoniale. a) Il corretto svolgimento della competizione. La stessa definizione della frode sportiva indica come questa vada a ledere in maniera essenziale il bene identificato come corretto svolgimento della competizione. Ricordando come la competenza della tutela di tale bene sia esclusivamente riconducibile all ordinamento giuridico sportivo. La frode sportiva, in particolare, assume una rilevanza giuridica essenziale, per il suo presentarsi come una violazione di un obbligo stringente del rispetto del principio di lealtà e correttezza, sancito da ogni dispositivo normativo rilevabile in ambito sportivo. In tal senso vanno le disposizioni di cui al Codice di comportamento sportivo del CONI 15, il quale sancisce la rilevanza del principio di lealtà al punto 2 16 e dispone un divieto generalizzato di alterazione dei Bassi, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria); al contrario di altre che, invece, hanno tipizzato la frode sportiva (quali Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Polonia, Portogallo e Spagna). 15 Si tratta di un codice basato sui principi e le regole del Codice etico del CIO, un codice di comportamento che contiene una serie di norme relative ai comportamenti ritenuti fondamentali per coloro che avessero accesso alla pratica sportiva, nella varie specialità che fanno riferimento, a vario titolo, al CONI: una sorta di enunciazione di principi, il cui rispetto è fondamentale per chiunque voglia accedere alla pratica sportiva. 16 I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all attività sportiva (2. Principio di lealtà). 9

risultati sportivi al punto successivo 17. È una rilevanza essenziale che si deduce dalla constatazione di come il divieto non riguardi solo gli esiti e/o il risultato del confronto, ma si estende allo svolgimento della gara: non è necessario il rilievo di un alterazione del risultato, ma è sufficiente individuare il tentativo 18. Si è dinanzi, quindi, ad un infrazione giuridicamente rilevante per il vulnus essenziale arrecato al corretto svolgimento della competizione. È un essenzialità che può essere dedotta anche dalle previsioni edittali previste dai vari codici di giustizia sportivi, i quali dispongono l inibizione e/o la sospensione per un minimo di sei mesi fino alla comminazione di un provvedimento di radiazione 19. Si tratta, evidentemente, di previsioni edittali molto dure, che non presentano la gradualità prevista, ad esempio, per il doping, potendosi disporre la radiazione in presenza del primo addebito di frode sportiva, se questo è ritenuto molto grave. Si tratta di una rilevanza essenziale che trova ulteriore conferma nelle disposizioni normative che ordinariamente seguono quelle tipizzanti il comportamento fraudolento: disposizioni che stabiliscono un obbligo, sorgente in capo a coloro che dovessero venire a conoscenza di tali comportamenti o di tentativi in atto, di inoltrare denuncia alle autorità sportive competenti 20. 17 È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive (3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi). 18 Si veda a titolo esemplificativo l art. 13, co. 1, Illecito sportivo, del Codice di Giustizia della FIN, dove si sancisce che rispondono di illecito sportivo le società, i dirigenti, gli ufficiali di gara, gli atleti ed i tesserati in genere che compiano o consentano che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio di classifica, anche se questo non si è realizzato. 19 In tal senso dispongono tutti i Codici di Giustizia Federali: in particolare, tra gli sport di squadra, la FIP dispone che [2] Gli atti di frode sportiva sono sanzionati con l inibizione per un periodo da tre anni a cinque anni. Nel caso di tentativo la sanzione è diminuita in misura non superiore a due terzi. [3] Nei casi di frode sportiva consumata di particolare gravità ovvero che rechi nocumento all immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione (art. 43, co. 2 e 3); la FIGH stabilisce che la frode sportiva è punita con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di anni 4 (quattro) e fino al massimo della radiazione (art.2, co. 5); tra gli sport individuali, la FGI stabilisce che [la frode sportiva è] punibile con la sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a sei mesi per il Tesserato, con pena non inferiore all esclusione dal campionato in corso e da quello successivo per la Società responsabile e in ogni caso fino alla radiazione (art. 36).È interessante sottolineare come le Federazioni che non hanno tipizzato espressamente la fattispecie, non dispongono neanche specifiche sanzioni per tale illecito. 20 Ciò può essere rilevato già nelle titolazioni degli articoli che disciplinano la fattispecie (a titolo esemplificativo si vedano Regolamento di Giustizia della FIP, il cui art. 45 è titolato Obbligo di denuncia degli atti di frode o di illecito sportivo, stabilendo che [1] Il dirigente o il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di frode sportiva o di illecito sportivo, compresi i tentativi, deve informarne immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, posta celere o corriere, la Procura Federale. [2] Lo stesso obbligo è fatto a chiunque ricopra incarichi federali ; il Regolamento di Giustizia della FIGH, il cui art. 2 è titolato Illecito sportivo e frode sportiva - obbligo di denuncia, disponendo al co. 2 che il dirigente od il tesserato in genere che abbia avuto 10

Sin qui, dunque, emerge una rilevanza giuridica essenziale della frode sportiva, proprio in ragione del vulnus arrecato al corretto svolgimento della competizione: un vulnus cui l ordinamento sportivo reagisce mediante l irrogazione di pene molto severe nei confronti di chi ne sia ritenuto responsabile. Secondo quanto già detto, restano, tuttavia, fuori dalla capacità sanzionatoria coloro che non fanno parte dell ordinamento sportivo, i quali, sovente, sono proprio gli ispiratori, l innesco del comportamento fraudolento: è un esclusione che ha origine proprio nel difetto di competenza dell ordinamento sportivo nei riguardi di soggetti ed individui che non ne fanno parte 21 ; un esclusione che lascia in bocca il sapore amaro di una giustizia severa sì, ma sostanzialmente monca; un esclusione che non può trovare soluzione se si permane all interno dell ordinamento sportivo. Un esclusione che sembrerebbe poter trovare ristoro nella recentissima produzione di raccomandazioni da parte del Consiglio d Europa, il quale ultimamente è intervenuto in materia, all interno dell ambito più ampio delle politiche sullo sport, ricercando vie condivisibili atte a contrastarne la rapporti di qualsiasi natura con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma precedente, ovvero che ne sia venuto a conoscenza in qualunque modo, ha il dovere di informarne, senza indugio, a mezzo fax e con successivo invio mediante lettera raccomandata, il Procuratore Federale ; il Codice di Giustizia sportiva della FIGC il cui art. 7 è titolato Illecito sportivo e obbligo di denuncia, stabilendo al co. 7 che I soggetti di cui all art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC ; il Regolamento Federale di Giustizia Sportiva della FICPF e il Regolamento di Giustizia Sportiva della FIJKALM, i cui art. 7 sono titolati Frode sportiva, illecito sportivo ed obbligo di denunzia e al co.4 stabiliscono che il Tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con Affiliati o Persone che abbiano posto o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore Federale. 21 In questo caso emerge in tutta evidenza una criticità propria dell ordinamento sportivo, il quale appare limitato ed, allo stesso tempo, assoluto. Si ha, infatti, una limitazione che agisce sia ratione subiecti (in quanto la regolazione normativa ha efficacia solo su quanti sono riconosciuti e si riconoscono parte dell ordinamento giuridico sportivo) sia ratione materiae (essendo escluse per carenza di competenza la disciplina e, soprattutto, la salvaguardia di beni e/o interessi, che risultino eccentrici rispetto il focus dell ordinamento giuridico sportivo, che si costituisce per la regolazione delle competizioni). Per contro, si ha anche una competenza disciplinare assoluta nei confronti di quei soggetti, che sono riconosciuti parte dell ordinamento sportivo, per quanto di competenza del diritto sportivo, così che non è raro trovare previsioni punitive molto severe che possono giungere fino alla previsione della radiazione, con cui l esistenza delle persone cui tale sanzione è destinata viene cancellata. Si tratta di una competenza assoluta che è evidenziata anche dall esistenza del c.d. vincolo di giustizia, che impone l obbligo di accettare e rispettare la disciplina posta in essere dalle Federazioni e dal conseguente obbligo di adire gli organi di giustizia interni a ciascuna federazione o disciplina associata, per la tutela dei loro diritti e per la risoluzione di tutte le controversie insorte tra soci, tra associazione e soci, o tra soci ed organi federali, attinenti allo svolgimento dell'attività sportiva, con esclusione di ogni altra giurisdizione in materia, sottraendo alla competenza del giudice statale una grande quantità di controversie. 11

diffusione 22. All interno di questo interesse, il Consiglio d Europa ha maturato una definizione dello sport, quale attività intrinsecamente etica, le cui competizioni sono caratterizzate in maniera essenziale dall incertezza: appare ovvio come la frode sportiva costituisca una minaccia molto grave all integrità dello sport 23. Così, partendo dalla consapevolezza dell importanza di preservare l integrità dello sport, più volte ribadita da diverse Risoluzioni sullo sport, si è giunti alla redazione della Raccomandazione sulla promozione dell integrità dello sport contro la manipolazione dei risultati, specialmente le particolate truccate (CM/Rec (2011) 10, adottata il 28 settembre 2011, quale passo intermedio, preludio di una prossima Convenzione europea sulla manipolazione dei risultati. Sembrerebbe, dunque, che la tutela del corretto svolgimento possa entrare nell ambito di competenza degli ordinamenti giuspubblicistici, a livello europeo. In realtà, proprio in vista della redazione di una Convenzione in materia, nonostante le affermazioni di principio, non si intravede una possibilità concreta che tale competenza possa trovare reale attuazione 24 : tutto ciò per una pluralità di motivi, fra cui, 22 È opportuno sottolineare come quella sullo sport non sia un attenzione estemporanea, dovuta all importanza acquisita dallo stesso in ambito economico. Lo sport è infatti entrato nell ambito di interesse del Consiglio d Europa molto presto, in quanto è stato considerate un mezzo particolarmente appropriato per la promozione di quei valori di cui il Consiglio d Europa si considera portatore: basti ricordare come il primo testo sullo sport possa essere considerato la Risoluzione sul Doping degli Atleti, RES (67)12, adottata il 29 giugno 1969, nel cui preambolo, dato that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity among its members for the purpose of safeguarding and promoting the ideals and principles which are their common heritage and of facilitating their economic and social progress, si afferma che sports activities now play an important role in the protection of health, in moral and physical training and in promoting international understanding. Interesse che ha conosciuto un istituzionalizzazione con la costituzione del Comitato Direttivo per lo sviluppo dello sport (Steering Committee for the Development of Sport - CDDS), avvenuta nel 1976. Si tratta di una considerazione che sorge dalla consapevolezza che, se praticato in maniera appropriata, lo sport potrebbe essere il luogo ed un attività propizie per la disseminazione di pratiche e valori quali democrazia e partecipazione, inclusione sociale e coesione, cooperazione e competizione nel rispetto delle regole. Una pietra miliare in questo itinerario è stata la costituzione dell EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport), teso alla promozione dello sviluppo dello sport nella società contemporanea: al fine di raggiungere ciò, l EPAS si adopera per l elaborazione di politiche e norme, assicurandone il coordinamento e il monitoraggio, sostenendo altresì iniziative per sviluppare le competenze e favorendo lo scambio di buone prassi. 23 Nel Preambolo della Raccomandazione sulla promozione dell integrità dello sport contro la manipolazione dei risultati, specialmente le particolate truccate (CM/Rec (2011) 10 si afferma in particolare che match-fixing may erode confidence among the public if it perceives sport as a place where manipulation gives substantial financial benefits to certain individuals, rather than as an activity where the glorious uncertainty of sport predominates. 24 In tal senso appare significativa l affermazione che responsibility for preventing and combating manipulation of sports results usually falls to non-governmental organisations (sports movements, including professional and amateur national or international sports organisations, clubs, local sports associations, athletes' organisations and event organisers; legal organisations managing lotteries; legal betting operators; supporters' clubs; umbrella organisations of lotteries and/or betting operators; or non-governmental organisations involved in the fight against corruption), as well as to the relevant law enforcement agencies and other public authorities (including government bodies responsible for sports and the regulatory authority of the betting market) (Appendix to the 12

in particolare, la considerazione che lo sport non rientra nell ambito di competenza di tutti gli Stati 25, così come non tutti gli Stati ritengono di propria pertinenza una funzione promozionale 26. Non solo, la consapevolezza della necessità di una ferma azione di contrasto alla frode sportiva sembra essere sostenuta piuttosto dalla considerazione delle sue connessioni con il crimine organizzato 27. Posto che, dunque, in Europa non si riscontri una tutela effettiva del bene in esame, l esclusione di quanti non appartengano in maniera strutturata agli ordinamenti sportivi dalla possibilità di perseguibilità potrebbe trovare ristoro in quegli ordinamenti di natura pubblicistica che riconoscono rilevanza giuridica alla frode sportiva. Appare importante ribadire come la tutela del corretto svolgimento della competizione non rientri ordinariamente nell ambito delle competenze di tali ordinamenti: laddove si registrano disposizioni in materia, queste sono dettate essenzialmente dall esigenza di approntare tutela a beni e/o interessi di natura patrimoniale. Gli ordinamenti di natura pubblicistica, quindi, quando sanciscono l illiceità della frode sportiva, non operano avendo riguardo del vulnus arrecato al corretto svolgimento della competizione, poiché esula essenzialmente dalle loro competenze: esso riceve tutela in via mediata. È una tutela che agisce in via derivata, che permette, tuttavia, di colmare quei vuoti di giustiziabilità, registrati nel pur severo impianto sanzionatorio disposto dall ordinamento sportivo. Emblematica, in proposito, è l esperienza legislativa italiana in materia, concretizzatati con l emanazione della legge n. 401/89, proposta come testo normativo disponente in merito a Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive: stante la titolazione, sembrerebbe infatti che il corretto svolgimento delle competizioni potesse rientrare fra i beni ritenuti giuridicamente rilevanti dallo Stato italiano. In realtà, ad uno sguardo più attento, emerge una restrizione dell operatività della competenza della legge, che limita il suo raggio d azione alle competizioni organizzate dal CONI, dall UNIRE o da altre Recommendation CM/Rec(2011)10, Guidelines Definition, par. 5). Quasi una presa d atto della carenza di competenza da parte del COE. 25 Si ricorda come lo sport sia segnato da un intrinseca innecessarietà, essendo un attività tipicamente del tempo libero: di conseguenza, lo sport in sé è un fenomeno che appartiene a quella sfera privata dei cittadini su cui gli ordinamenti giuridici si astengo dall intervenire se non per disciplinare possibili conflitti (si pensi all insieme delle norme riguardanti i contratti sportivi) o garantire interessi di carattere generale (per esempio l ordine pubblico). Per queste ragioni ci sono molti Stati che si astengono dall intervenire in materia, ritenendo che non ricada aall interno delle proprie competenze (ex pluribus UK e USA). 26 Questo è peculiare di quegli Stati che sono ispirati ad un ideale liberale: essi assegnano primazia all individuo ed alla sua realizzazione, così che tutte le forme di promozionalità tese a stimolare progressi in una direzione a scapito di un altra finisce per costituire un vulnus proprio al libero e pieno dispiegamento dell individuo. 27 È una consapevolezza che emerge ancora dal preambolo della Raccomandazione sulla promozione dell integrità dello sport contro la manipolazione dei risultati, specialmente le particolate truccate (CM/Rec (2011) 10, 13

associazioni o enti riconosciuti dallo Stato 28 : appaiono escluse dalla tutela quelle competizioni che abbiano natura episodica o carattere dilettantesco. Per lo Stato italiano, la tutela del corretto svolgimento della competizione viene in rilievo, quindi, solo per quelle attività sportive controllate da enti pubblici, i quali sono tenuti a controllare che la corretta formazione del risultato finale, che non può essere inficiata da fattori illeciti, anche per i conseguenti riflessi economici 29. b) Beni e/o interessi di natura patrimoniale. Il quadro del riparto di competenze delineato nel paragrafo appena precedente sembra capovolgersi, quando la frode sportiva è osservata secondo l angolo prospettico dettato dalla lesione di beni e/o interessi di natura patrimoniale. La tutela di tali beni, in effetti, sembrerebbe essere di competenza degli ordinamenti di natura pubblicistica, mentre l ordinamento sportivo dovrebbe risultare estraneo a tale ambito di tutela. È stato osservato, tuttavia, come la competizione sportiva si caratterizzi per una patrimonialità intrinseca che si fonda sulla necessità di individuare un vincitore nel confronto agonistico, il cui riconoscimento passa attraverso l assegnazione di un premio, che può consistere in una medaglia, una coppa, cui può associarsi un premio valutabile in termini economici 30. Secondo questo angolo prospettico, si può annotare che la frode sportiva, andando ad incidere sul corretto svolgimento della competizione, lede in maniera significativa anche questo versante, così che le disposizioni normative sportive, che sanzionano negativamente gli atti fraudolenti, non solo mirano alla salvaguardia del corretto svolgimento della competizione, ma tutelano in via derivata anche questa particolare caratterizzazione del confronto competitivo. ove si ribadisce la preoccupazione circa the involvement of organised crime in the manipulation of sports results, especially at international level. 28 Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa (art. 1, co. 1, Legge401/89). 29 È oltremodo interessante notare come all art. 3 è prefigurata una circostanza aggravante, nel caso in cui la frode andasse ad incidere sui concorsi a pronostico legati alle competizioni sportive ( se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni ). 30 Si tratta dell estensione alle competizioni sportive della già citata ipotesi interpretativa elaborata da Luca Buttaro, che ha sostenuto che il gioco competitivo ha un intrinseca natura patrimoniale, individuabile nella necessità 14

La tutela approntata dall ordinamento sportivo è accordata comunque in via primaria al primo ordine di beni, tanto che, accanto alla previsione di sanzioni piuttosto severe nei confronti di quanto sono riconosciuti responsabili, non si rileva la menzione di un ristoro del danno subito, mediante la disposizione di un annullamento ope legis dei risultati conseguiti e/o una riscrittura delle eventuali graduatorie di merito (così come avviene, invece, per il doping) 31 : se ciò avviene, è per volontà dispositiva del giudicante che aggrava ulteriormente il provvedimento di squalifica/inibizione e/o radiazione previsto dalla normativa. Non solo, la parzialità della tutela accordata dall ordinamento sportivo a tale categoria di beni emerge anche quando sono presi in considerazione i beni e/o interessi di natura patrimoniale, intesi nell accezione tradizionale, ossia come beni/interessi caratterizzati da una valutabilità in termini economici. In questo caso si registra, infatti, l assenza pressoché totale di disposizioni: un assenza dettata sostanzialmente dall estraneità dell ordinamento sportivo a questa categoria di beni. Eccezioni in proposito possono registrarsi laddove è disposto il divieto di scommettere su competizioni della propria disciplina 32 : un divieto che, però, trova il suo fondamento sempre nell esigenza di assicurare che il confronto agonistico avvenga in maniera corretta e scevro da condizionamenti di qualsiasi tipo. di individuare un vincitore (nel suo Gioco e scommessa. Libro quarto: obbligazioni artt. 1933-1935, in A. Scialoja G. Branca (a cura di), Commentario del codice civile, Zanichelli, Bologna, pp. 1-9). 31 Scorrendo le norme e le relative sanzioni, inerenti alla frode sportiva, nonostante si registri un affermazione generale del principio di responsabilità oggettiva (si vedano in questo senso l art. 7, co. 2 e 3 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC e l art. 44 del Regolamento di Giustizia della FIP, così come l art. 36 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI), non si ha una definizione in maniera puntuale ed aritmetica dell eventuale sanzione: si hanno in genere disposizioni che rimandano ad una valutazione della gravità da parte del giudice (in tal senso, ex pluribus si veda l art. 44, co. 3 e 4, del Regolamento di Giustizia della FIP ove è disposto che [3] La responsabilità è sanzionata - a seconda della gravità e dei danni cagionati all immagine del movimento cestistico nazionale con la penalizzazione di uno o più punti in classifica o con la retrocessione nella categoria inferiore. [4] Qualora per effetto della frode o di illecito sportivo sia stato conquistato lo scudetto ovvero altro titolo o trofeo cestistico (nazionale o regionale) può esserne disposta la revoca ). 32 È un divieto disposto dalla maggior parte dei Codici di Giustizia Federali dei giochi di squadra: in questo senso si vedano l art. 8bis, co. 1, del Regolamento di Giustizia della FIP, dove è stabilito che è fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale ; l art. 6 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, nel quale ai commi 1 e 2 si dispone che [1] ai soggetti dell ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tessera ti delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell ambito della FI FA, della UEFA e della FIGC. [2] Ai soggetti dell ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tessera ti delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Il divieto di scommessa non è comune fra gli sport individuali, tanto che l art. 8 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI, ove è sancito che è fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi ad 15

Resta comunque aperto il nodo di quanti influenzano, o tentano di influenzare, fraudolentemente l andamento della competizione sportiva e non sono parte dell ordinamento sportivo: quid ius per questi soggetti? Se l ordinamento sportivo offre una tutela parziale e derivata ai beni e/o interessi di natura patrimoniale, il luogo più appropriato per approntare tale tutela appare essere quello degli ordinamenti di natura pubblicistica. È bene osservare che, qualora si dovesse riscontrare un vulnus arrecato a beni e/o interessi di natura patrimoniale esito di comportamenti fraudolenti, non esiste alcun ordinamento di natura pubblicistica che si astenga dall intervenire, fermo restando, comunque, che non tutti gli Stati ritengono rilevante giuridicamente la frode sportiva, tant è che non tutti l hanno tipizzata 33. Appare interessante sottolineare come l ordinamento italiano sia stato fra i primi a tipizzare in maniera specifica al frode sportiva con la citata legge 401/89, che continua a rappresentare un modello per gli Stati che si apprestano a tipizzare la frode sportiva nei propri ordinamenti giuridici 34, così che la disamina della disciplina posta in essere dall Italia, fornisce spunti di riflessione interessanti tutto sommato validi per anche per altri Stati. In particolare, avendo riguardo dell esperienza normativa italiana, il nostro ordinamento, come già accennato supra, ha riconosciuto la rilevanza giuridica e la tipicità della fattispecie, disciplinandola mediante le diposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401. La lettura delle disposizioni legislative, secondo l angolo prospettico della tutela accordata ai beni incontri organizzati nell ambito federale, appare un autentica eccezione. 33 Fra gli Stati europei che hanno disposto in maniera espressa sulla frode sportiva, a titolo esemplificativo, oltre all Italia, che ha tipizzato la frode sportiva con la menzionata legge 13 dicembre 1989, n. 401, si ricorda come la Spagna abbia disciplinato la fattispecie con l art. 286 bis del codigo penal (introdotto con Ley Organica 5/2010 del 22 giugno 2010), ove al comma 4 si dispone che lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales. La Francia è intervenuta in materia con la loi n. 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, con cui all art. 9 si dispone che le code pénal est ainsi modifié: 1 Après l'article 445-1, il est inséré un article 445-1-1 ainsi rédigé: «Art. 445-1-1.-Les peines prévues à l'article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.»; 2 La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV est complétée par un article 445-2-1 ainsi rédigé: «Art. 445-2-1.-Les peines prévues à l'article 445-2 sont applicables à tout acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d'altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu'il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.» 16

e/o interessi di natura patrimoniale, rivela una disciplina che per un verso restringe la possibilità di configurazione della frode sportiva e, per altro verso, la estende. La restrizione opera nella determinazione dell oggetto giuridico protetto (la lealtà e la correttezza) che non coincide certamente con l estensione attribuita ad esso dall ordinamento sportivo 35. È una restrizione che esclude dalla competenza alcuni tipi di competizione: sono escluse, infatti, le competizioni di natura episodica o dilettantesca 36 ; sia le competizioni che non siano state organizzate da enti/associazioni/federazioni riconosciute dallo Stato, realizzando una limitazione della competenza statale a quelle competizioni che si svolgano all interno di un apparato organizzativo pubblico 37. Si tratta di una restrizione che evidenzia la finalità di tutela degli interessi e/o beni di natura patrimoniale perseguiti dallo Stato italiano: in tal senso basti ricordare come fino alla prima degli anni 90, finanziasse l attività sportiva che si svolgeva sotto l egida del CONI, mediante la gestione del Totocalcio, così che l intromissione della criminalità organizzata con la gestione di un giro di scommesse clandestino costituiva un autentico vulnus all interesse patrimoniale dello Stato italiano. È una restrizione che esclude dalla competenza alcune finalità: sono restrizioni che agiscono, infatti, avendo riguardo del fine della condotta fraudolenta, la quale deve mirare all alterazione del risultato finale 38, così che la fattispecie è integrata solo in presenza di una volontà di alterazione del risultato (sono escluse, pertanto, tutte quelle ipotesi in cui siano offerti premi a vincere che non configurano il reato di frode sportiva 39, così come sembrerebbero esclusi dal novero i c.d. munuscola, che talora sono offerti agli 34 Si rimanda in proposito alla disciplina posta in essere da Spagna e Francia, le cui disposizioni sono chiaramente un calco della disciplina italiana. 35 Padovani ha sottolineato che non si può quindi sostenere che la norma tuteli la correttezza dell attività sportiva in quanto tale, visto che è in realtà protetta solo la correttezza dell attività sportiva sotto l egida di un ente pubblico (T. Padovani, Commento all art. 1 della L. 13/12/1989, n. 401, cit., p. 93). 36 Evidenzia ciò Vidiri nel suo Frode sportiva e repressione del giuoco delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989, n. 401), cit., laddove sottolinea che [il nostro legislatore] ha, di contro, omesso di sanzionare comportamenti incidenti su manifestazioni allestite da enti occasionali, di modesta entità o di carattere locale (c. 649). 37 Lamberti ha osservato che proprio il corretto e leale svolgimento delle competizioni costituisce il bene cui il legislatore ha voluto conferire rilevanza giuridica limitandolo alle sole competizioni gestite dal CONI, dall UNIRE o da altri enti pubblici riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad esse aderenti, operando una selezione qualitativa per importanza, struttura organizzativa, struttura partecipativa ed escludendo le organizzazioni di modesta entità, o di carattere locale o occasionali (A. Lamberti, La frode sportiva, Jovene, Napoli, 1990, p. 209). In questo senso si veda anche G. Vidiri, Frode sportiva e repressione del giuoco delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989, n. 401), cit., cc. 649-650. 38 In questo senso Vidiri, dopo aver individuato due condotte penalmente sanzionabili, osserva che ambedue le condotte implicano il dolo specifico, dovendo in ogni caso l agente tendere al fine particolare di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione (G. Vidiri, Frode sportiva e repressione del giuoco delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989, n. 401), cit., c. 650). 39 È stato osservato che è stata esclusa la configurabilità del reato nel caso di offerta o promessa di premipartita fatta dalle società sportive ai propri atleti, premi che hanno la finalità di incentivare e stimolare il loro impegno 17

arbitri e/o giudici di gara 40 ). Per il nostro legislatore, dunque, non è ipotizzabile considerare illecito qualsiasi comportamento non rispondente ai principi decoubertiniani, altrimenti si potrebbe incorrere nel rischio di una confusione inopportuna fra regole sportive e regole penali, che sono dirette alla tutela di beni costituzionalmente garantiti 41. L estensione, invece, attiene alle soggettività attive del reato ipotizzato che possono essere costituite da chiunque e dai partecipanti. Il reato di frode sportiva può essere imputato, infatti a chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio [ ]al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione : una previsione normativa molto estensiva, che configura la frode sportiva come reato comune 42. Non solo, stante il dispositivo normativo si è in presenza di un reato di mera condotta 43 : è sufficiente che l offerta o la promessa siano portate a conoscenza del destinatario perché la frode sportiva si possa ritenere integrata 44. agonistico e non certo quello di influire negativamente sull esito naturale della competizione sportiva (T. Ianniello, Frode sportiva e rapporti con il delitto di truffa previsto dal codice penale, in A. Guardamagna (a cura di), Diritto dello sport. Profili penali, UTET, Torino, 2009, p. 62). Nello stesso senso vanno le considerazioni di Padovani. Il quale ha annotato che gli incentivi offerti o promessi agli atleti, per stimolare il loro impegno agonistico, non possono in nessun caso considerarsi rilevanti, in quanto non sono diretti ad alterare il risultato rispetto alle regole della lealtà e della correttezza sportiva (T. Padovani, Commento all art. 1 della L. 13/12/1989, n. 401, cit., p. 95). 40 In proposito Palombi ha sottolineato che, sebbene l offerta possa considerarsi inopportuna, non si può sostenere che si tratti di atti diretti ad alterare il corretto svolgimento della competizione, così che si potrebbe parlare di mera captatio benevolentiae, di una generica possibilità di influire sulla gara, ma la tassatività della fattispecie criminosa impedisce di far ricorso alla sanzione penale in assenza della finalità specifica di alterare l esito della competizione (E. Palombi, La frode nelle competizioni sportive, in Rivista trimestrale di diritto penale dell economia, 1990, 1, p. 131). Si pone, però, la questione sul come attribuire la qualificazione di munuscola ai doni eventualmente offerti: Traversi propone una soluzione affermando che per poter stabilire in modo meno empirico il discrimine tra munuscola penalmente leciti e donazioni atte a fini corruttivi, un parametro risolutivo è tuttavia quello del valore economico del dono che, in applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per il comune reato di corruzione, per non rilevare penalmente, deve essere conforme a quello dei c.d. regali d uso e, quindi, oggettivamente modesti (A. Traversi, Diritto penale dello sport, cit., p. 76). 41 In tal senso si veda A. MEYER, Sport (dir. pen.), in Digesto delle discipline penalistiche, XIII, UTET, Torino, 1990, specie alla p. 581 42 Il chiunque individuato quale soggetto attivo di tale prima ipotesi di frode sportiva connota la fattispecie come reato comune. Così A. MEYER, Sport (dir. pen.), cit., p. 582. 43 Il delitto in esame, non presupponendo il verificarsi di alcun evento lesivo, si configura quindi come reato di pura condotta, assimilabile a quello di isitigazione alla corruzione previsto dall art.322 cod. pen. sul cui modello sembra conformato (A. Traversi, Diritto penale dello sport, cit., p. 74) 44 Sempre Traversi osserva che per la sussistenza del reato è sufficiente che l offerta o la promessa corruttiva vengano portate a conoscenza del partecipante. Non è invece richiesto né che l offerta venga accettata o la promessa accolta, né tantomeno che il risultato della competizione risulti in alcun modo alterato (loc. cit.). In questo senso si 18

La frode sportiva, così come disciplinata dal legislatore italiano, si profila così quale reato a consumazione anticipata, per il quale l esito non riveste profili di rilevanza 45. Tale previsione normativa, evidentemente, dà una risposta all interrogativo lasciato irrisolto dall esame della regolamentazione posta in essere dall ordinamento sportivo: quid ius per quei soggetti che influenzano, o tentano di influenzare, fraudolentemente l andamento della competizione sportiva e non sono parte dell ordinamento sportivo? Non solo chiunque, ma la norma italiana riconosce un profilo speciale di responsabilità per i partecipanti disponendo che le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa 46. L ordinamento italiano, quindi, individua un ulteriore ipotesi incriminante che si qualifica come reato proprio 47, non dissimile strutturalmente da quello di corruzione passiva 48 : un ulteriore ipotesi che si perfeziona, al pari della precedente, a prescindere dalla realizzazione del fine alterativo 49. vedano anche Vidiri, il quale annota che in ogni caso, non è necessario che il requisito dell accettazione per la realizzazione del delitto de quo, essendo sufficiente la semplice conoscenza nel partecipante della formulazione della proposta corruttrice (G. Vidiri, Frode sportiva e repressione del giuoco delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989, n. 401), cit., c. 650); e Lamberti, il quale conviene sul punto osservando che non è naturalmente necessario il requisito dell accettazione per la consumazione del delitto de quo in riferimento specifico al 1 comma, essendo sufficiente la semplice conoscenza nel partecipante della formulazione dell offerta o della promessa (A. Lamberti, La frode sportiva, cit., p. 210). 45 In proposito è stato argomentato che, ai fini della consumazione del reato, è sufficiente la semplice offerta o promessa di un vantaggio, fatta al partecipante di una competizione sportiva. Non è richiesto che l offerta venga accettata o la promessa accolta (fattispecie che integra gli estremi del reato previsto dal secondo comma), né tantomeno che il risultato della gara risulti alterato. La frode sportiva, in sostanza, è un delitto di mera condotta, a consumazione anticipata, che si perfeziona con il compimento della azione indicata, indipendentemente dal verificarsi dell evento dannoso rappresentato dalla alterazione del risultato della competizione sportiva ( T. Ianniello, Frode sportiva e rapporti con il delitto di truffa previsto dal codice penale, cit., p. 61). 46 Art. 1, co. 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401. 47 Sulla connotazione di reato proprio dell ipotesi descritta la secondo comma c è unanimità di pareri, considerando la specificazione del dispositivo che limita l ambito di validità soggettiva al c.d. partecipante. 48 Disciplinata ex art. 329 c.p. ove si sancisce che il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 49 Traversi, in proposito, osserva che anche questa fattispecie, al pari di quelle precedentemente esaminate, si configura come reato di mero pericolo, sia perché ad integrarlo è sufficiente che il partecipante accetti semplicemente la promessa di illecita dazione di denaro, o di altra utilità o vantaggio, sia perché, anche in questo caso, il reato si perfezione indipendentemente dalla realizzazione del fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione (A. Traversi, Diritto penale dello sport, cit., p. 79). In maniera analoga argomenta Ianniello quando sottolinea che è chiaro che si è di fronte, anche in questo caso, ad un reato di mero percolo (anche qui il reato si perfeziona con l accettazione o l accoglimento della promessa, indipendentemente dal verificarsi dell evento dell alterazione del risultato della gara), e ad un reato proprio, in quanto 19

Ancora, dunque, una forma di tutela degli interessi e/o beni di natura patrimoniale, diretta a colpire in maniera specifica una categoria particolare di soggetti, quale quella dei partecipanti alla competizione: una categoria di soggetti, la cui composizione è stata oggetto di dibattito in sede giusteoretica. Un dibattito che non appare essere pervenuto ad una conclusione unanimemente condivisa, oscillando fra quanti ritengono che ne costituiscano parte integrante, oltre agli atleti in competizione, anche gli arbitri e/o ufficiali di gara, i quali hanno il potere di incidere in maniera determinante sull andamento della gara 50 ; e quanti estendono ulteriormente la cerchia dei partecipanti, comprendendovi anche tecnici e/o allenatori, massaggiatori, medici e tutti gli addetti a mansioni specifiche, connesse con l evento agonistico 51. Questa breve disamina della disciplina della frode sportiva, posta in essere dall ordinamento giuridico italiano, evidenzia ulteriormente tutta la difficoltà di regolare in via legislativa materie riferibili allo sport, anche quando si tratta di interventi che sembrerebbero di competenza propria di ordinamenti di natura giuspubblicistica. Una difficoltà che emerge anche per un tratto distintivo della frode sportiva, che è qualificata come reato di pericolo, differenziandosi così dalla truffa, il cui nucleo essenziale è la condotta fraudolenta realizzata mediante artifici o raggiri, che provoca l induzione della vittima a compiere un atto che comporta una diminuzione patrimoniale che la vittima stessa non avrebbe compiuto senza la frode dell agente, con conseguente ingiusto profitto per l agente o per un altra persona 52. In particolare, concordando con Lamberti, si può concludere che l interesse della collettività, che la norma sulla frode nelle competizioni sportive intende tutelare, non è certamente identificabile con la fiducia degli scommettitori del concorso pronostici legati al Totocalcio o al Totip, poiché in tale ipotesi la rilevanza della gara per il concorso, figurando tra gli elementi costitutivi del reato, sarebbe stato ineliminabile, com è invece accaduto nell ipotesi prevista nel 1 comma. Analogamente può dirsi che il legislatore non ha riservato alcuna rilevanza al pubblico pagante che assiste alla competizione con risultato colui che accetta il patto fraudolento deve essere necessariamente un soggetto interno alla competizione sportiva, un partecipante (T. Ianniello, Frode sportiva e rapporti con il delitto di truffa previsto dal codice penale, cit., p. 61). 50 In questo senso Traversi argomenta che è da ritenere che tale debba essere considerato non soltanto l atleta che prende direttamente parte alla competizione, ma anche ogni altro soggetto la cui presenza sia indispensabile per lo svolgimento della stessa e, quindi, anche l arbitro e gli ufficiali di gara (A. Traversi, Diritto penale dello sport, cit., pp. 72-73). Così anche T. Padovani nel suo Commento all art. 1 della L. 13/12/1989, n. 401, cit., specie alla p. 94. 51 Lamberti specifica che il partecipante è colui che, attivamente o passivamente, concorra nello svolgimento della competizione agonistica, con comportamenti che abbiano una efficienza causale allo svolgimento della competizione stessa. È necessario, perciò, che al soggetto sia riferibile una condotta di partecipazione, sia essa attiva o omissiva, e che, comunque, metta a disposizione se stesso o dei beni o dei servizi, esplicando, comunque, un ruolo, anche se gratuito e non qualificato (A. Lamberti, La frode sportiva, cit., p. 213). 52 T. Ianniello, Frode sportiva e rapporti con il delitto di truffa previsto dal codice penale, cit., p. 65. 20