Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti

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Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti Approvato con deliberazione del DG n 144 del 12.06.2014 (sostituisce il regolamento approvato con DDG n. 810 del 14.10.2003 successivamente modificato con DDG n. 625 del 13.07.2005) Aggiornato al giugno 2014 a cura dell'ufficio Affari Generali dell'arpav 1 di 9 1

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI DIPENDENTI Art. 1 Definizione ed ambito di applicazione Art. 2 Attività non soggette ad autorizzazione Art. 3 Dovere di astensione Art. 4 Attività non autorizzabili Art. 5 - Incompatibilità Art. 6 - Criteri per l autorizzazione Art. 7 - Richiesta di autorizzazione Art. 8 - Termine per procedere all autorizzazione Art. 9 - Procedura autorizzatoria Art. 10 - Sospensione e revoca dell autorizzazione Art. 11 - Procedura autorizzatoria per il personale in comando e in distacco presso altre amministrazioni Art. 12 - Sanzioni Art. 13 - Disposizioni in merito a particolari attività Art. 14 - Adempimenti di comunicazione e pubblicizzazione Art. 15 - Disposizioni speciali per i lavoratori assunti a tempo determinato Art. 16 - Disposizioni speciali per i lavoratori neoassunti a tempo indeterminato Art. 17 - Incarichi gratuiti Art. 18 - Norma di rinvio Art. 19 - Entrata in vigore Aggiornato al giugno 2014 a cura dell'ufficio Affari Generali dell'arpav 2 di 9 2

ART. 1 - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Gli incarichi esterni sono tutti quegli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d ufficio. 2. Il presente Regolamento si applica ai dipendenti dell Agenzia del comparto e della dirigenza interessati allo svolgimento di incarichi esterni. ART. 2 - ATTIVITA NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Non sono soggetti ad autorizzazione: a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso a piè di lista delle spese documentate; e) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori-ruolo; f) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita; g) gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività di formazione diretta esclusivamente ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica esclusivamente diretti ai dipendenti della pubblica amministrazione. ART. 3 - DOVERE DI ASTENSIONE Il dipendente deve in ogni caso astenersi da qualsiasi tipo di incarico, anche se ascrivibile alle tipologie di cui all articolo precedente, da cui possano derivare situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziale, rispetto ai compiti e alle funzioni istituzionali dell Agenzia. ART. 4 - ATTIVITA NON AUTORIZZABILI 1. Al dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ovvero con prestazione lavorativa superiore al 50% dell orario di lavoro ordinario, non sono autorizzabili le seguenti attività: a) l esercizio del commercio; b) l esercizio dell industria; c) l esercizio di attività professionali; d) l assunzione di impieghi alle dipendenze di privati; e) l accettazione di cariche in società a scopo di lucro, con esclusione degli incarichi in società cooperative; f) l assunzione di incarichi nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa; g) attività in regime fiscale di partita IVA. 2. Tali divieti non sono superati dal fatto che il dipendente si trovi in aspettativa o in congedo (retribuito o non retribuito), fatto salvo quanto previsto dall art. 18 della L. 183/2010. 3. Non è consentito l esercizio di impresa agricola a titolo principale o come coltivatore diretto; è consentito, previa autorizzazione, il solo esercizio di attività agricola, qualora l impegno di tempo conseguente non superi il limite di 50 giornate lavorative all anno considerate di 8 ore ciascuna. 4. Nel caso in cui il dipendente intenda esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale, dovrà fare richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo Aggiornato al giugno 2014 a cura dell'ufficio Affari Generali dell'arpav 3 di 9 3

parziale con prestazione pari o inferiore al 50% rispetto al normale orario di lavoro. Qualora la suddetta trasformazione venga concessa, il dipendente, in relazione all attività svolta, potrà essere iscritto ad albi professionali ed accedere al regime fiscale di Partita IVA, fatti gli espressi divieti sanciti ex lege. 5. Non possono essere oggetto di incarico esterno le attività che rientrano nei compiti e doveri d ufficio: il dipendente è tenuto a svolgere tali attività durante l orario di lavoro senza percepire ulteriori compensi rispetto all ordinaria retribuzione. Nello specifico, non possono essere oggetto di incarico esterno: a) attività o prestazioni che rientrano nei compiti e nelle funzioni istituzionali dell Agenzia, ai sensi della L.R. n. 32/1996 e ss. mm. e della normativa di settore; b) attività o prestazioni rese in connessione con la carica ricoperta nell ambito dell organizzazione aziendale o in rappresentanza dell Agenzia, anche per delega o per mandato. 6. Non possono essere autorizzati gli incarichi di cui all art. 53 c. 3 bis del d.lgs. n. 165/2001, individuati in appositi Regolamenti Ministeriali, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali. ART. 5 - INCOMPATIBILITÀ Fermo restando quanto previsto all art. 4, sono incompatibili e quindi non autorizzabili gli incarichi: a) che generano conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte dal dipendente o dall Agenzia; b) che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o l Agenzia svolge funzioni di controllo, di vigilanza e di istruttoria in procedimenti, nonché a favore di soggetti la cui attività consista, principalmente, nel procurare a terzi pareri, progetti, servizi o consulenze varie in ambiti afferenti le attività istituzionali dell Agenzia; c) che vengono effettuati a favore di società o aziende che forniscono prestazioni d opera, beni e/o servizi all Agenzia; il divieto comprende anche le consulenze commerciali, finanziarie e fiscali a favore dei soggetti citati. Detto divieto è da intendersi limitato al periodo di esecuzione del contratto tra l Agenzia ed il contraente; d) che vengono effettuati a favore di soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all ufficio di appartenenza, ai sensi di quanto previsto dall art. 4 comma 6 del DPR n. 62/2013; e) che, per l impegno richiesto o per le loro modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d ufficio da parte del dipendente, in relazione alle esigenze della struttura di riferimento. ART. 6 - CRITERI PER L AUTORIZZAZIONE 1. La richiesta di autorizzazione ad effettuare attività e incarichi esterni dovrà essere valutata dal dirigente competente di cui all art. 9 secondo i seguenti criteri: a) insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5; b) ragioni di opportunità volte a garantire il rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell attività dell Agenzia; c) saltuarietà ed occasionalità degli stessi incarichi; d) non interferenza con l attività ordinaria; e) natura dell attività e relazione con gli interessi dell Agenzia; f) modalità di svolgimento; g) tempo e impegno richiesto per lo svolgimento dell attività. Aggiornato al giugno 2014 a cura dell'ufficio Affari Generali dell'arpav 4 di 9 4

2. Il dirigente competente, nel concedere l autorizzazione, valuta se il tempo e l impegno necessari per lo svolgimento dell incarico o della carica richiesti possano consentire al dipendente un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri di ufficio o, comunque, non influenzare negativamente il loro svolgimento. 3. La valutazione dell impegno temporale richiesto per lo svolgimento di un incarico tiene conto anche del compenso previsto per lo svolgimento dell incarico stesso. Il dirigente competente, nel concedere l autorizzazione, tiene conto delle attività già autorizzate al dipendente nell anno in corso. 4. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi esterni: a) che comportino un impegno complessivo superiore a 100 ore annue; b) qualora l ammontare complessivo dei compensi derivanti da detti incarichi sia superiore al 25 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al titolare dell incarico. ART. 7 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 1. Il dipendente deve aver richiesto e ottenuto l autorizzazione prima di assumere l incarico; è pertanto vietato lo svolgimento di incarichi che non siano stati previamente autorizzati dall Agenzia secondo le modalità e i termini definiti nel presente Regolamento. 2. L autorizzazione preventiva allo svolgimento di un incarico esterno deve essere richiesta dal dipendente interessato avvalendosi dell apposito modulo reperibile sul sito intranet dell Agenzia cui deve essere allegata la richiesta del soggetto pubblico o privato committente l incarico. 3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al soggetto competente al rilascio dell autorizzazione nei termini indicati al successivo art. 8. 4. Il dipendente, attraverso l apposito modulo di richiesta, deve indicare: a) l oggetto e le modalità di svolgimento dell incarico; b) il soggetto a favore del quale svolge l incarico; c) la quantificazione, sia pure in via presuntiva, del tempo e dell impegno richiesti; d) il compenso lordo previsto; qualora non sia possibile indicare il compenso in maniera certa, lo stesso dovrà essere determinato in via presuntiva. Non saranno rilasciate autorizzazioni generiche per attività non esplicite, per periodi e durata indeterminati. 5. Nel modulo stesso il dipendente deve, inoltre, dichiarare: a) che l incarico non rientra fra i compiti della struttura di appartenenza; b) che non sussistono motivi di incompatibilità, anche potenziale, secondo le indicazioni del presente Regolamento e della normativa vigente; c) che l incarico verrà svolto fuori dall orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell Amministrazione; d) l impegno ad assicurare in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d ufficio; e) che l incarico non ha ancora avuto inizio. 6. Il modulo di richiesta è redatto dal dipendente, sotto la propria responsabilità ed ai sensi della normativa vigente, nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 7. Al fine di verificare le caratteristiche dell attività o dell incarico da autorizzarsi, il soggetto competente al rilascio dell autorizzazione può chiedere ulteriori elementi di valutazione all interessato, o al soggetto a favore del quale la prestazione viene resa. In tal caso il termine di conclusione del Aggiornato al giugno 2014 a cura dell'ufficio Affari Generali dell'arpav 5 di 9 5

procedimento di cui all art. 8 rimane sospeso fino all acquisizione degli ulteriori elementi di valutazione che devono pervenire entro 10 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine l autorizzazione viene negata. 8. Non è possibile concedere l autorizzazione a sanatoria, cioè ad attività già avviata o conclusa. ART. 8 - TERMINE PER PROCEDERE ALL AUTORIZZAZIONE 1. Il Direttore competente al rilascio dell autorizzazione ai sensi dell art. 9 deve pronunciarsi sulla richiesta del dipendente entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, completa del visto rilasciato dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza, fatto salvo il diverso termine previsto dall art.11 per il personale in comando presso altra Amministrazione. 2. Decorso il termine per provvedere, l autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. ART. 9 - PROCEDURA AUTORIZZATORIA 1. I soggetti competenti al rilascio dell autorizzazione sono: a) i Direttori dei Dipartimenti Provinciali e Regionali per le richieste presentate dai dipendenti in servizio presso il Dipartimento di riferimento inerenti: 1) Incarichi di docenza non ricompresi all art. 2 lettera g); 2) Attività in qualità di relatore a convegni o seminari con contenuto formativo; 3) Consulenze tecniche d ufficio e consulenze tecniche di parte; 4) Partecipazione a commissioni di concorso/esame. b) il Direttore Generale per le richieste presentate dai dipendenti delle Direzioni Generale, Tecnica, Amministrativa e dai Direttori dei Dipartimenti, nonché in tutti gli altri casi non ricompresi nel comma 1. 2. La richiesta redatta dal dipendente, mediante l apposito modulo, deve essere presentata al soggetto competente all autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di inizio dell incarico ed avendo già acquisito il visto del dirigente responsabile della struttura di appartenenza. Sono ammesse deroghe al termine in casi eccezionali e adeguatamente motivati. 3. Il dirigente responsabile della struttura di appartenenza appone il visto in calce alla richiesta presentata dal dipendente sulla base delle valutazioni organizzative relative alla compatibilità dell incarico esterno con gli impegni di servizio. 4. I Direttori del Dipartimenti Provinciali e Regionali ed il Direttore Generale rilasciano l autorizzazione valutati i profili di incompatibilità/conflitto di interessi riferiti all oggetto dell incarico da autorizzare, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia. 5. L autorizzazione rilasciata o il diniego sono trasmessi al dipendente interessato via e-mail. ART. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE Il Direttore competente al rilascio dell autorizzazione preventiva può, con atto motivato, sospendere o revocare le autorizzazioni concesse ai dipendenti. Aggiornato al giugno 2014 a cura dell'ufficio Affari Generali dell'arpav 6 di 9 6

ART. 11 - PROCEDURA AUTORIZZATORIA PER IL PERSONALE IN COMANDO E IN DISTACCO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI Per il personale dell Agenzia che presta servizio in posizione di comando e di distacco presso altre Amministrazioni, l autorizzazione è rilasciata dal Direttore Generale ed è subordinata all intesa tra le due Amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è di 45 giorni a prescindere dall intesa se l Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni. ART. 12 - SANZIONI 1. Ai sensi dell art. 53, comma 7 del d. lgs. n. 165/2001, l assunzione da parte di un dipendente pubblico di un incarico retribuito senza l autorizzazione preventiva al suo espletamento comporta, ferma restando la responsabilità disciplinare del dipendente e salva comunque ogni altra responsabilità, l obbligo a cura del soggetto erogante, ovvero del dipendente percettore, di versare il relativo compenso nel conto dell entrata del bilancio di ARPAV, a incremento del fondo di produttività del personale o di fondi equivalenti. 2. L omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. 3. L espletamento delle attività non autorizzabili di cui all art. 4, ferma restando la responsabilità disciplinare, determina l applicazione della procedura di cui all art. 63 del DPR n. 3/1957. ART. 13 - DISPOSIZIONI IN MERITO A PARTICOLARI ATTIVITA 1. Il dipendente può essere autorizzato a partecipare fuori orario di lavoro a commissioni di concorso, di esami e simili o commissioni di altro tipo, anche a favore di altre amministrazioni, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui al presente Regolamento. 2. Gli incarichi relativi alla nomina di dipendenti dell Agenzia come consulenti tecnici da parte di organi giudiziari (consulente tecnico d ufficio) non richiedono la preventiva autorizzazione. Il dipendente è, comunque, tenuto a comunicare - all atto della nomina da parte del giudice lo svolgimento degli incarichi di cui al presente comma, ciò ai fini degli adempimenti di comunicazione telematica di cui all art. 14 del presente Regolamento. 3. Fermo restando quanto previsto dall art. 4 comma 1 lett. e) è autorizzata la partecipazione, in qualità di socio accomandante, a società in accomandita semplice o la partecipazione, in qualità di socio, a società di capitali. 4. Il dipendente può iscriversi ad un albo professionale senza richiedere la preventiva autorizzazione, fermo restando il divieto di svolgimento di attività libero professionale. Tale divieto non opera, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. ART. 14 - ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 1. Ai sensi dell art. 53 comma 11 del d. lgs. n. 165/2001, entro quindici giorni dall erogazione del compenso i soggetti pubblici o privati, che conferiscono a dipendenti dell Agenzia incarichi autorizzati di cui all art. 1 del presente Regolamento, sono tenuti a dare comunicazione all Agenzia dei compensi erogati. Tale scadenza verrà indicata nell autorizzazione rilasciata al dipendente interessato e contestualmente comunicata al soggetto terzo conferente l incarico. Aggiornato al giugno 2014 a cura dell'ufficio Affari Generali dell'arpav 7 di 9 7

2. L Agenzia comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica e nel termine di 15 giorni dal conferimento o dall autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati - anche a titolo gratuito - ai propri dipendenti, con l indicazione dell oggetto dell incarico e del compenso lordo, ove previsto, secondo quanto stabilito all art. 53, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001. 3. Ai sensi dell art. 53, commi 13 e 14, del d. lgs. n. 165/2001, entro il 30 giugno di ciascun anno, l Agenzia comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica in via telematica per ciascuno dei propri dipendenti, i compensi relativi all anno precedente da essa erogati o della cui erogazione abbia avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Le comunicazioni telematiche del presente articolo sono effettuate a cura del Servizio Risorse Umane. 5. Gli elenchi degli incarichi di cui al comma 2 del presente articolo, con l indicazione della durata del compenso, sono pubblicati a cura del Servizio Risorse Umane sul sito web istituzionale dell Agenzia, ai sensi dell art. 18 del d. lgs. n. 33/2013. ART. 15 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO 1. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, per l esercizio occasionale di attività ed incarichi extra istituzionali, al dipendente assunto a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno, già titolare di P. IVA in quanto professionista, è vietato svolgere per tutta la durata del rapporto a termine la stessa attività professionale precedentemente esercitata, o qualunque altra attività avente natura professionale. E consentito il solo mantenimento ma non l utilizzo della P. IVA, stante la precarietà del rapporto di lavoro. All atto della stipula del contratto individuale di lavoro, il dipendente deve sottoscrivere apposita conforme dichiarazione. Il medesimo lavoratore - durante l esecuzione del rapporto a termine - può ricevere esclusivamente, nel rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale, il pagamento di corrispettivi da parte di committenti per prestazioni lavorative professionali rese antecedentemente alla stipula del contratto di lavoro subordinato a termine con l Agenzia, con conseguente emissione di fattura. 2. In caso di assunzione a tempo determinato in regime di part-time con prestazione non superiore al 50% del normale orario di lavoro il lavoratore già esercente attività di lavoro autonomo di natura professionale deve comunicare ad ARPAV, avendo a riferimento anche quanto previsto dall art. 6 del DPR n. 62/2013, all atto della stipula del contratto di assunzione, il tipo di attività precedentemente esercitata e l intenzione di continuare ad esercitarla, per le valutazioni di competenza al fine della verifica della sussistenza di conflitto di interessi. In caso di sussistenza di conflitto di interesse si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per tutta la durata del rapporto a termine. In assenza di conflitto di interessi il dipendente può continuare ad esercitare la professione dichiarata, con l obbligo di rendere la comunicazione all Agenzia, in caso di variazione d attività lavorativa, entro 15 giorni dalla variazione; in mancanza di comunicazione si applica l art. 63 del DPR n. 3/1957, fatta salva la responsabilità disciplinare. ART. 16 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORATORI NEOASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO 1. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli per l esercizio occasionale di attività ed incarichi extra istituzionali, al dipendente neoassunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, già titolare di P. IVA in quanto professionista, è vietata la prosecuzione, anche temporanea, Aggiornato al giugno 2014 a cura dell'ufficio Affari Generali dell'arpav 8 di 9 8

della stessa attività professionale precedentemente esercitata ovvero di qualunque altra attività esercitata di natura professionale. Al lavoratore, su istanza recante in allegato l elenco delle attività professionali pregresse pendenti, è consentito il mantenimento della P. IVA per ricevere esclusivamente, nel rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale, il pagamento di corrispettivi da parte di committenti per prestazioni lavorative professionali rese antecedentemente alla stipula del contratto di lavoro subordinato con ARPAV, con conseguente emissione di fattura. A conclusione di detti residuali adempimenti, fiscali e previdenziali, la P. IVA deve essere cessata. 2. In caso di assunzione a tempo indeterminato in regime di part-time ridotto con prestazione non superiore al 50% del normale orario di lavoro, il lavoratore già esercente attività di lavoro autonomo di natura professionale deve comunicare all Agenzia, avendo a riferimento anche quanto previsto dall art. 6 del DPR n. 62/2013, all atto della stipula del contratto di assunzione, il tipo di attività precedentemente esercitata e l intenzione di continuare ad esercitarla, per le valutazioni di competenza al fine della verifica della sussistenza di conflitto di interessi. In caso di sussistenza di conflitto di interessi si applicano le disposizioni di cui al comma 1. In assenza di conflitto di interessi il dipendente può continuare ad esercitare la professione dichiarata, con l obbligo di rendere eventualmente all Agenzia, in caso di variazione d attività lavorativa, la comunicazione - entro 15 giorni dalla variazione dell attività - di cui all art. 1, comma 58 periodo IV della L. n. 662/1996; in mancanza si applica l art.63 del DPR n. 3/1957, fatta salva la responsabilità disciplinare. ART. 17 - INCARICHI GRATUITI 1. Ai sensi dell art. 53, comma 12, del d. lgs. n. 165/2001 il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all Agenzia, entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell incarico, anche l attribuzione, fuori orario di servizio, di incarichi gratuiti che lo stesso è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all interno di ARPAV. L Agenzia valuta tempestivamente entro dieci giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie l eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e, in caso affermativo, comunica al dipendente il diniego allo svolgimento dell incarico. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono comunicati in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell art. 14 comma 2 del presente Regolamento. ART. 18 - NORMA DI RINVIO 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. 2. Restano fermi gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell Agenzia. ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione sull Albo on-line dell Agenzia. Aggiornato al giugno 2014 a cura dell'ufficio Affari Generali dell'arpav 9 di 9 9