sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. 17548/2013 R.G. Camera di Consiglio, non definitivamente pronunciando,



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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composto: dott. Massimo CRESCENZI Presidente dott.ssa Donatella GALTERIO Giudice dott.ssa Monica VELLETTI Giudice rel. con l'intervento del P.M. presso il Tribunale sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. 17548/2013 R.G. Camera di Consiglio, non definitivamente pronunciando, considerato che con ricorso depositato il 19 dicembre 2013, BU.AN. ha chiesto l'adozione di provvedimenti di modifica delle condizioni di divorzio relativamente alle misure di affidamento e mantenimento dei figli minori DR.LO., nato il (...) e DR.LA., nata il (...) nati dal matrimonio, contratto in Romania, con il resistente Dr.Df.. La ricorrente ha esposta che a seguito del deteriorasi del rapporto coniugale, con sentenza n. 6834/2012 il Tribunale di Ba., in data 14.9.2012, ha disposto lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti affidando i figli ad entrambi i genitori, stabilendo la loro residenza presso l'abitazione materna in Roma e ponendo a carico del padre l'assegno mensile di 175,00 Le. a decorrere dal 7.7.2011 quale contributo al mantenimento dei figli. Bu.An. ha rappresentato che il padre ha interrotto la frequentazione dei figli e che l'importo determinato a carico del resistente quale contributo al mantenimento dei figli, pari a circa 38,50 mensili deve ritenersi insufficiente per soddisfare le accresciute esigenze dei figli anche in considerazione degli esigui redditi percepiti dalla madre. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto l'imposizione a carico del padre di assegno di 300,00 mensili quale contributo mensile per il mantenimento di ciascuno dei figli, oltre all'imposizione a carico del padre del 50% delle spese straordinarie, stabilendo altresì il diritto dovere del padre di frequentare la prole secondo quanto statuito nella sentenza emessa dal Tribunale dr Ba., con vittoria di spese. Dr.Di. pur ritualmente citato nell'indirizzo di residenza non si è costituito né è comparso alle udienze. All'udienza del 17,11,2014 è comparsa la sola ricorrente dichiarando di percepire Euro 300,00 mensili lavorando come colf, e di pagare Euro 600,00 di canone di locazione par la casa abitata insieme con figli minori; ha confermato il disinteresse del padre per figli e il versamento mensile da parte del resistente della somma di 175 Le. mensili (pari a circa Euro 39 Euro) stabilito dalla sentenza romena, importo insufficiente per far fronte alle necessità dei minori. All'udienza del 19.1.2015 sono state escussi i testi Ol.Va., cugina del resistente, e Dr.Am., sorella del resistente, le quali hanno entrambe confermato che Dr.Di., dopo aver contratto nuove nozze, ha Interrotto da più di un anno e mezzo ogni contatto con i figli. Le testi hanno dichiarato che il resistente lavora nel campo dell'edilizia gestendo un'attività artigiana presumibilmente intestata alla nuova consorte. All'esito dell'udienza parte ricorrente ha chiesto venisse disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e che venissero disposte indagini di polizia tributaria per accertare i redditi del resistente e dell'attuale consorte Ni.Co., nata (...); il giudice designato ha quindi rimesso la decisione al Collegio. Osserva il Collegio Preliminarmente la presenza di numerosi elementi di estraneità (cittadinanza straniera delle parti e del minore, divorzio pronunciato all'estero) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del

giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alle modalità di affidamento dei minori sia quanto alla determinazione del contributo al loro mantenimento. Quanto alle domande relative all'affidamento sussiste la competenza giurisdizionale di giudice italiano, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale. Il richiamato art. 8 stabilisce che le autorità di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su in minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda. La residenza dei minori in territorio italiano fa ritenere provato il necessario nesso di collegamento, dovendosi pertanto affermare la sussistenza della competenza giurisdizionale, con riferimento alla domanda di affidamento, di questo Tribunale, luogo di residenza dei minori, ai sensi dell'art. 8 del Reg. n. 2201/2003. Quanto alla legge applicabile alla disciplina dell'affidamento dei minori il Collegio ritiene applicabile l'art. 42 della l. n. 218/1995 che richiama la Convenzione dell'afa del 5 ottobre 1961, sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva in Italia con la legge 24 ottobre 1980, n. 742. Il richiamato art. 42 precisa che la Convenzione è applicabile in ogni caso e dunque in ogni ipotesi in cui si tratti di disciplinare uria misura di protezione di minori, prescindendo dalla circostanza che lo stato di cittadinanza delle parti abbia o meno ratificato la Convenzione. La Convenzione dell'aja 1961 non individua con precisione il campo di applicazione, genericamente delineato con riferimento alle misure di protezione dei minori, ma che l'affidamento sia da comprendere in tale ambito si desume oltre che dalla finalità del provvedimento teso ad assicurare l'interesse del minore (cfr. Cass. sent. n. 1/2001), anche dall'esame dell'evoluzione della materia in esame. Infatti, la Convenzione dell'aja 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, strumento che sostituirà nell'ambito della Conferenza dell'aja, la Convenzione del 1961, nel definire più precisamente il suo ambito di applicazione (art. 3) ha specificato che tra le misure di protezione del minore deve essere compreso "il diritto di affidamento" ed "il diritto di visita". La Convenzione del 1996, firmata dall'italia non è stata ancora ratificata (che comunque si è obbligata alla ratifica in forza della decisione dell'unione Europea n. 2008/431 del 5 giugno 2008), tuttavia il suo contenuto costituisce un efficace criterio ermeneutico per individuare, in chiave non statica ma dinamica, l'ambito di applicazione della Convenzione dell'aja del 19G1 destinata a disciplinare lo stesso oggetto, e cioè le misure di protezione dei minori. Ai sensi del combinato disposto degli artt 1 e 2 della Convenzione dell'aja 1961 la legge applicabile per l'adozione di misure di protezione è quella dello Stato di residenza abituale del minore, Nel caso di specie essendo il minore residente In Italia la legge applicabile per determinare le condizioni di affidamento è la legge italiana. Quanto alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento dei minori da porre a carico del padre, la giurisdizione e la legge applicabile devono essere determinati applicando il regolamento dell'unione Europea n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Lo strumento si applica, tra l'altro, alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia e pur non contenendo una definizione di obbligazione alimentare in tale nozione deve senza dubbio essere compreso t'assegno di mantenimento dovuto dal genitore per il figlio. La Corte di Giustizia dell'unione Europea (sentenza 27.3.1979 in causa C-143/78; sentenza 6.3.1980 in causa 120/79) ha, infatti, affermato che un'obbligazione deve essere qualificata come alimentare quando la prestazione è diretta a garantire il sostentamento di un soggetto bisognoso, e le esigenze e le risorse del debitore e del creditore sono prese in considerazione per stabilirne l'ammontare. Questa interpretazione è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione che interpretando la locuzione "in materia di obbligazioni alimentari" presente nella Convenzione di Bruxelles ha affermato che la qualificazione di obbligazione alimentare "deve essere intesa in senso ampio" (conf. Cass. sez. unite, n. 1152/2003, ord., e, da ultimo, Cass. sez. unite, n. 21053-2009, ord.). Per determinare quale sia l'autorità competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri, il Regolamento individua quattro diversi fori concorrenti posti in piano di

uguaglianza e alternatività. Ai sensi dall'articolo 3 la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro: quella in cui il convenuto risieda abitualmente; quella in cui il creditore risieda abitualmente; quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora Ja domanda relativa all'obbligazione alimentare sta accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente suda cittadinanza di una delle parti); quella che sia competenze secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle partì). Applicando il richiamato art. 3 Reg. n. 4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanta luogo di residenza abituale del creditore. Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati Membri dell'unione (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'unione Europea. Per individuare ì criteri di collegamento per la determinazione delle legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, occorre richiamare l'articolo 4 del Protocollo dell'aja 2007, che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana. Per quanto esposto, ritiene il Collegio, che nella fattispecie analizzata sussiste la giurisdizione del giudice italiano e deve essere applicata la legge italiana. Compiuta questa premessa, deve essere rilevato che le statuizioni in merito all'affidamento e al mantenimento della prole contenute nella sentenza di divorzio n. 6834/2012 pronunciata in data 14.9.2012 da) Tribunale di Ba. (Romania) devono essere riconosciute in applicazione del regolamento n. 2201/2003.Pertanto, poiché la domanda ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio pronunciato all'estero deve ritenersi che il procedimento ex art. 9 l. n. 898/1970 è idoneo a conseguire lo scopo di modificare i provvedimenti per l'affidamento ed il mantenimento della prole. Venendo al merito, dalle dichiarazioni della ricorrente e dall'escussione delle testi risulta che la ricorrente ha provveduto alla cura ed al mantenimento dei minori dal 2013, senza che il resistente abbia fornito alcuna forma di sostegno affettivo ai minori. Le testi hanno entrambe affermato che il padre non vede i figli da quasi due anni e non si interessa del loro andamento scolastico né del loro accudimento, limitandosi quanto al sostentamento economico della prole a corrispondere la esigua somma, pari a circa Euro 39,00 mensili, determinata nella sentenza romena. Dalle risultanza acquisite emerge il totale disinteresse del resistente nei confronti dei figli protrattosi da più di un anno. Per quanto esposto non sussistono le condizioni per confermare l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, stabilito nella sentenza romena. L'affidamento condiviso, previsto come regola dal novellato art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori (artt. 337 ter, 3 co. c.c.) e una condivisane delle decisioni di maggiore importanza. Nel caso di specie, sono del tutto carenti i presupposti per l'affidamento condiviso. Secondo un orientamento ormai consolidato (Cass. 18 giugno 2008, n. 16593): "Nel quadro della disciplina relativa ai ((provvedimenti riguardi ai figli" dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutelo del diritti del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con l. n. 176/1991) alla c.d. "bigenitorialità" (al diritto, cioè, dei figli a continuare od avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto,

delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove lo sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore...occorre, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore". Tornando al caso di specie, quanto ai motivi che giustificano la scelta restrittiva dell'affidamento monogenitoriale deve essere evidenziata la mancanza di rapporti tra il padre ed i figli, imputabile al comportamento paterno. Come dichiarato dalle testimoni il ricorrente non si interessa concretamente dei minori, ha interrotto ogni contatto con loro, disinteressandosi del loro benessere o dell'andamento scolastico e non coopera con l'altro genitore, sul quale grave l'intero carico di assistenza e cura dei figli. Considerate le peculiarità del caso di specie, emergenti con evidenza dagli atti di causa, e considerati i provvedimenti "opportuni" nell'interesse dei minori (cfr., l'art. 337 ter c.c. anche in relazione all'art. 709 ter c.p.c.), non può che concludersi nel senso che i figli devono essere affidati via esclusiva alla madre, alla quale deve essere attribuito l'esercizio della responsabilità genitoriale invia esclusiva anche per le decisioni di maggiore interesse per i figli; quanto alla disciplina degli incontri tra II padre e i figli devono essere confermate le statuizioni contenute nella sentenza emessa dal Tribunale romeno. Al fine di rendere effettivo il diritto di visita è necessario che il Servizio Socio assistenziale territorialmente competente prenda contatti con il resistente al fine di intraprendere un percorso genitoriale finalizzato alta ripresa dei rapporti padre figli, e per fornire al Collegio elementi per valutare i motivi della lunga assenza del padre. Con riferimento al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, occorre compiere un puntuale accertamento circa i redditi e ì tenore di vita del resistente e della nuova coniuge, stante le dichiarazioni delle testimoni che hanno entrambe affermato lo svolgimento di attività lavorativa artigiana nel settore edile da parte del resistente, e la presumibile intestazione di tale attività alla nuova consorte. Pertanto devono essere disposte Indagini di polizia tributaria ai sensi dell'art. 5 L D.lgs., (n. 898/70) che attribuisce al giudice del divorzio il potere di disporre "indagini sui redditi e sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria", dell'art. 337 ter c.c. che attribuisce al giudice chiamato a determinare l'assegno di mantenimento della prole il potere di disporre "un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi" e dell'art. 210 c.p.c. applicabile anche d'ufficio in funzione della tutela degli interessi dei minori, con la precisazione che non può essere opposto il segreto bancario fai riguardo Cass. n. 7953/90). Nelle more dell'accertamento preso atto della deposizione della teste Ol.Va. che ha dichiarato di aver ascoltato una conversatone telefonica del cugino in cui questi affermava di percepire circa Euro 2000,00 mensili, considerato che Il resistente è gravato dal canone di locazione per l'abitazione di residenza e valutata l'esiguità del contributo attualmente a carico del padre per il mantenimento dei figli, e le aumentate esigenze della prole che gravano sulla madre sia in ragione dell'età dei ragazzi,, sia in ragione del mancato contributo del padre all'accudimento dei figli, il Collegio ritiene congruo quantificare, in via provvisoria, in Euro 500,00 mensili il contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento dei figli da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese a decorrere dal mese di agosto 2014 (data della notifica del ricorso introduttivo al resistente) a titolo di mantenimento ordinario, tenuto conto delle presumibili esigenze dei minori, rapportate all'età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono garantirgli, dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti allo stato esclusivamente sulla madre. Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie. Occorre premettere che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario

una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie; scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiata ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pitturai corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini - car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Le spese straordinarie come sopra descritte devono essere posto a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il procedimento deve proseguire dinanzi al giudice delegato, dr.ssa Ve. per la valutazione degli esiti del percorso di sostegno genitoriale posto in essere dal padre e per la valutazione dell'esito delle indagini di polizia tributaria, P.Q.M. visto l'art. 9 l. n. 898/1970, ogni altra domanda disattesa, così provvede in via provvisoria ed urgente: - affida i figli minori Dr.La., nata (...) e Dr.Lo., nato (...) in via esclusiva alla madre con la quale i minori risiederanno, e attribuisce alla madre in via esclusiva l'esercizio della responsabilità in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli (scelte scolastiche, mediche, relative alla residenza abituale etc.); - dispone che incontri tra il padre e figlia avvengano secondo quanto statuito nella sentenza n. 6834/2011 pronunciata dal Tribunale di Ba. (Romania) in data 14.9.2012;

- determina in 500,00 Euro il contributo mensile dovuto da Dr.Dt. per il mantenimento dei figli, da corrispondere a Bu.An. presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da agosto 2014 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'istat; - dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli secondo quanto puntualmente indicato in motivazione; - dispone indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria, con accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali, assicurativi e finanziari (Archivio Unico Informatico - AUI; Conto corrente - Conto deposito titoli e/o obbligazioni - Conto deposito a risparmio libero/vincolato - Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939 - Gestione collettiva del risparmio - Gestione patrimoniale - Certificati di deposito e buoni fruttiferi - Portafoglio - Conto terzi individuale/globale - Dopo incassi - Cessione indisponibile - Cassette di sicurezza - Depositi chiusi - Contratti derivati - Carte di credito/debito - Garanzie - Crediti - Finanziamenti - Fondi pensione - Patto compensativo - Finanziamento in pool - Partecipazione-- Partecipazione - Operazione extra - conto - Altro rapporto) intestati e/o cointestati a DR.DI. nato a Ba. (Romania), e alla di lui moglie CO.NI. nata (...), e/o alle persone fisiche e/o giuridiche comunque alle stesse riconducibili, direttamente e/o per delega o procura, a decorrere dall'inizio del triennio/quinquennio anteriore all'attualità; autorizza la delega delle sopra indicate indagini nell'ambito del competente Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, con accesso alle diverse Sezioni dell'anagrafe Tributaria ed alla banca dati SERPICO (CCIAA - ACI/PRA - SISTER/Agenzia del Territorio), con delega alla richiesta di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alle Poste Italiane, agli istituti di credito, alle compagnie assicurative ed agli altri intermediari finanziari interessati ed alla consegna in copia disponendo che il citato Nucleo di Polizia Tributaria acquisisca ogni ulteriore dato ed informazione ritenuti utili presso enti e/o uffici privati e/o pubblici, persone fisiche e/o giuridiche, ivi compresi AGENZIA DELLE ENTRATE (Archivio dei Rapporti Finanziari; eventuale inserimento in specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo); dispone che gli esiti delle indagini di Polizia Tributaria siano inviati in cancelleria entro il 10 settembre 2015; dispone che il servizio sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza dei minori (Roma, via (...)) prenda contatti con il resistente Dr.Di., residente in Roma via (...), piano 1, int. 9, al fine di fornire al resistente sostegno genitoriale e di favorire la ripresa dei rapporti padre figli, da tempo interrotti, facendo pervenire una relazione sull'evolversi dei rapporti padre figli entro il 10 settembre 2015; rinvia l'udienza, dinanzi al Giudice delegato dr.ssa Mo.Ve., per la valutazione della relazione del servizio sociale e degli esiti delle indagini di polizia tributaria al 21 settembre 2015 ore 13.00. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al competente Nucleo di Polizia Tributarla, e al servizio sodate territorialmente competente anche attraverso l'ausilio dello Sportello Famiglie costituito presso il Tribunale. Provvedimento immediatamente esecutivo ex lege. Si comunichi alle parti. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2015. Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2015.