Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 11 23.03.2015 La copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Scritture contabili Nel caso in cui l esercizio 2014 si chiuda in perdita l assemblea deve scegliere, anche in funzione della situazione complessiva, se: rinviare la perdita a nuovo; ripianare contabilmente la stessa, con utilizzo di riserve disponibili, compresa quella legale; ripianare la perdita in modo reale (reintegro dei soci, rinuncia a crediti per finanziamento soci, ecc.). Sono possibili anche soluzioni miste. In base all art. 2433, C.c., in caso di perdita che intacchi il capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a reintegro o riduzione del capitale stesso che non può scendere, salvo trasformazione, al di sotto dei limiti minimi legali. Se a causa della stessa il capitale sociale diminuisca di oltre un terzo gli amministratori devono attivarsi e convocare l assemblea: per gli opportuni provvedimenti (riduzione del capitale, riporto a nuovo, copertura mediante versamenti dei soci a fondo perduto, ecc.); per deliberare la riduzione del capitale e il contestuale aumento se a seguito della perdita lo stesso risulti inferiore al minimo legale. Premessa Nelle società di capitali, al manifestarsi di una perdita, è necessario verificare se la stessa ha comportato o meno la riduzione del capitale sociale, in quanto, in presenza di specifiche fattispecie, il Codice civile richiede l intervento da parte degli amministratori. In particolare la perdita può determinare una riduzione del capitale sociale: 1. in misura non superiore a 1/3 dello stesso; 2. in misura superiore a 1/3 dello stesso. In tal caso è necessario distinguere ulteriormente a seconda che il capitale sociale: risulti comunque superiore al minimo legale; si riduca al di sotto del minimo legale. 1
Si rammenta che il capitale sociale minimo per le Srl è fissato a 10.000. Per le Srl semplificate di cui all art. 2463-bis, C.c. il minimo è pari a 1. Individuazione perdita Al manifestarsi di una perdita, al fine di stabilire se la stessa ha eroso il capitale riducendolo di oltre un terzo è necessario considerare, secondo quanto sostenuto dalla prevalente dottrina e giurisprudenza (Cassazione 6.11.99, n. 12347, 17.11.2005, n. 23269 e 2.4.2007, n. 8221; Tribunale di Roma 20.2.2001 e 7.10.2005), la perdita eccedente le riserve esistenti in bilancio. La perdita incide quindi sul capitale soltanto dopo aver eroso tutte le riserve (nell ordine, le riserve facoltative, le riserve straordinarie, i fondi di rivalutazione monetaria, la riserva sovrapprezzo e, infine, la riserva legale). Va evidenziato che anche il Consiglio notarile di Milano, nella Massima 22.11.2005, n. 68, ha affermato che: l abbattimento del capitale sociale per perdite può avere luogo solo previo utilizzo delle eventuali riserve, posto che, ove il capitale stesso fosse ridotto nonostante l esistenza di altre voci di netto patrimoniale, si verserebbe nella diversa fattispecie della riduzione [del capitale sociale] di cui agli articoli 2445 [per le spa] o 2482 [per le Srl], e non in quella di riduzione per perdite. Ai fini della predetta valutazione, il capitale di riferimento è rappresentato dal capitale sociale sottoscritto e non soltanto da quello versato. La Brios Srl presenta al 31.12.2014 la seguente situazione: capitale sociale sottoscritto 20.000 riserva legale 4.000 riserva straordinaria 6.000 perdita 2014 9.000 La perdita (9.000) è interamente coperta dalle riserve, complessivamente pari a 10.000 (4.000 + 6.000), e pertanto non si verifica alcuna riduzione del capitale sociale. Perdite inferiori al limite minimo Nel caso in cui le perdite non determinano la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, il Codice civile non prevede alcun obbligo in capo agli amministratori. In tale ipotesi, in sede di approvazione del bilancio d esercizio, sarà disposto il riporto a nuovo della perdita nell esercizio successivo ovvero la copertura della stessa mediante l utilizzo di riserve. 2
È comunque possibile (facoltà) prevedere la copertura della perdita mediante specifici versamenti da parte dei soci. Non è richiesto alcun intervento degli amministratori anche nell ipotesi in cui, a seguito della perdita inferiore ad 1/3 del capitale sociale, lo stesso si riduce al di sotto del minimo legale. La Real Srl presenta al 31.12.2014 la seguente situazione: capitale sociale sottoscritto 10.000 (1/3 = 3.333); riserva legale 2.000; riserva straordinaria 11.000; perdita 2014 15.000. La perdita (15.000) è parzialmente coperta dalle riserve, complessivamente pari a 13.000 (2.000 + 11.000). L eccedenza, pari a 2.000 (15.000 13.000), non determina una riduzione di oltre 1/3 del capitale sociale, ancorché quest ultimo si riduca sotto il minimo legale. Di seguito si riporta un fac simile del verbale di approvazione del bilancio 2014 con la destinazione della perdita conseguita.. ORDINE DEL GIORNO Approvazione del bilancio dell esercizio chiuso al 31.12.2014 e destinazione del relativo risultato. Passando all'ordine del giorno il Presidente procede alla lettura dello Stato patrimoniale e del Conto economico, che presenta una perdita pari a. e, successivamente, della relativa Nota integrativa (e della Relazione sulla gestione) che si allegano al presente verbale. Dopo ampia discussione, l assemblea DELIBERA di approvare il bilancio dell esercizio chiuso al 31.12.2014; di riportare a nuovo la perdita, pari a ; ovvero: di coprire la perdita, pari a, mediante l utilizzo della riserva (straordinaria / statutaria, ecc.); ovvero: di coprire parzialmente la perdita pari a mediante l utilizzo della riserva (straordinaria/statutaria, ecc.) per e di riportare a nuovo l importo pari a come proposto dal Consiglio di Amministrazione (o Amministratore unico). 3
Poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore.., previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. Perdite superiori ad un terzo del capitale Come accennato, qualora a causa delle perdite il capitale sociale si riduca di oltre un terzo, è necessario distinguere a seconda che lo stesso: risulti comunque superiore al minimo legale; sia inferiore al minimo legale. Se il capitale sociale, per effetto delle perdite, si riduce ma entro il minimo legale, si rende applicabile la disposizione ex art. 2482-bis, C.c, in base alla quale: Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. Se entro l esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l assemblea per l approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate. In tale circostanza, quindi, gli amministratori sono obbligati a: convocare, senza indugio, l assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti; redigere una relazione sulla situazione patrimoniale della società. Relativamente alla convocazione dell assemblea da parte degli amministratori, in dottrina e in giurisprudenza si sono sviluppate tesi differenti circa il significato da attribuire alla locuzione senza indugio. Infatti, mentre alcuni ritengono che la convocazione deve avvenire con un urgenza ragionevole (Tribunale di Milano 10.1.79), altri sostengono, in applicazione del disposto di cui all art. 2631, C.c., la necessità di convocare l assemblea entro 30 giorni dalla data in cui gli amministratori accertano la perdita di oltre un terzo del capitale. La convocazione dell assemblea senza la dovuta sollecitudine non determina l invalidità della delibera di ricostituzione del capitale (Cassazione 29.10.94, n. 8928), ma costituisce giusta causa di revoca degli amministratori. 4
Provvedimenti dell assemblea A seguito della convocazione, l assemblea dei soci può: non prendere alcun provvedimento riportando la perdita a nuovo, qualora ritenga che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento; deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa. Tra gli opportuni provvedimenti assunti al fine di consentire la copertura della perdita, possono essere, tra l altro, fatti rientrare: gli apporti spontanei dei soci (versamenti a fondo perduto), come precisato dalla Cassazione nelle sentenze 3.12.80, n. 6315 e 29.10.94, n. 8928; la rinuncia, da parte dei soci, ai crediti vantati nei confronti della società (ad esempio, per precedenti finanziamenti concessi alla società). Inoltre, secondo parte della giurisprudenza (Cassazione 23.3.2004, n. 5740) ai fini della copertura della perdita è altresì possibile utilizzare l utile di periodo, ossia il risultato positivo prodottosi tra la chiusura dell ultimo esercizio e la data di riferimento della relazione infrannuale, ancorché non risultante da un bilancio approvato (tale accorgimento va utilizzato con cautela in quanto l utile così quantificato non ha ancora assunto il carattere della definitività). Tale soluzione è stata accolta anche nella citata Massima n. 68. In ogni caso, se nell esercizio successivo la perdita non è diminuita a meno di un terzo, gli amministratori devono convocare l assemblea per l approvazione del bilancio e per la riduzione obbligatoria del capitale in proporzione alle perdite accertate (non è possibile una riduzione parziale del capitale sociale, ossia in misura inferiore alle perdite con rinvio a nuovo dell ammontare residuo). La delibera di riduzione del capitale disposta dalla medesima assemblea convocata per approvare il bilancio deve essere: assunta con le maggioranze richieste per le modifiche dell atto costitutivo; redatta da un notaio ai sensi dell art. 2480, C.c. Ancorché l atto costitutivo preveda che il bilancio possa essere approvato dai soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, qualora in tale sede si debba provvedere altresì alla riduzione del capitale per perdite, si renderà necessario l intervento dei soci in forma collegiale e pertanto la convocazione degli stessi in assemblea. 5
In mancanza di una delibera assembleare, gli amministratori e i sindaci (o il revisore) devono chiedere che la riduzione del capitale sociale venga disposta dal Tribunale. La Barca Srl presenta al 31.12.2014 la seguente situazione: capitale sociale sottoscritto 30.000 (1/3 = 10.000); riserva legale 7.000; riserva straordinaria 9.000; perdita 2014 27.000. La perdita (27.000) è parzialmente coperta dalle riserve, complessivamente pari a 16.000 (7.000 + 9.000). L eccedenza, pari a 11.000 (27.000 16.000), determina la riduzione di oltre un terzo del capitale; tuttavia il capitale non si riduce al di sotto del minimo legale. Infatti: 30.000 11.000 = 19.000. In tale ipotesi la copertura della perdita è facoltativa. Qualora nell esercizio successivo la perdita non sia diminuita a meno di un terzo, la società dovrà necessariamente provvedere alla copertura della stessa. Riduzione al di sotto del minimo legale Se a causa delle perdite di oltre un terzo del capitale questo si riduce al di sotto del minimo legale, risulta applicabile il disposto ex art. 2482-ter, C.c., in base al quale: gli amministratori devono senza indugio convocare l assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto limite. In tale ipotesi, pertanto, vi è l obbligo di ricostituire il capitale sociale riportando lo stesso ad un ammontare almeno corrispondente al minimo legale, ossia ad 10.000. L assemblea può deliberare, in alternativa alla ricostituzione del capitale sociale, la trasformazione o lo scioglimento della società. La Erre.bi Srl presenta al 31.12.2014 la seguente situazione: capitale sociale sottoscritto 60.000 (1/3 = 20.000); riserva legale 12.000; riserva straordinaria 6.000; perdita 2014 69.000. La perdita (69.000) è parzialmente coperta dalle riserve, complessivamente pari a 18.000 (12.000 + 6.000). 6
L eccedenza, pari a 51.000 (69.000 18.000), determina la riduzione di oltre un terzo del capitale; il capitale si riduce al di sotto del minimo legale. Infatti: 60.000 51.000 = 9.000. L assemblea deve provvedere ad azzerare il capitale sociale e a ricostruirlo per un ammontare almeno pari 10.000. Aumento del capitale in presenza di perdite In presenza di perdite, al fine di ridurre l incidenza delle stesse sul capitale sociale, in dottrina e giurisprudenza è alquanto dibattuta la questione della legittimità di effettuare un aumento a pagamento del capitale sociale. Il Consiglio notarile di Milano, nella Massima 18.11.2011, n. 122, ritiene possibile deliberare detto aumento, a prescindere dall entità della perdita (inferiore o superiore al terzo del capitale). A fronte di detta operazione, il capitale sociale risulta incrementato mentre le perdite rimangono iscritte in bilancio. In particolare: perdite inferiori a 1/3 del capitale sociale. È pacifica l ammissibilità dell aumento di capitale deliberato senza che sia a tal fine necessaria alcuna preventiva copertura delle perdite esistenti. Detto aumento può essere disposto in qualsiasi momento e per qualsiasi importo. Ancorché l aumento allontani il momento in cui possono rendersi applicabili gli obblighi di cui al citato art. 2482-bis, lo stesso determina un reale miglioramento del patrimonio sociale e non costituisce un presunto «illusionismo» contabile volto a nascondere le perdite ; perdite superiori a 1/3 del capitale sociale: senza riduzione al di sotto del minimo legale. L aumento del capitale a pagamento rientra tra gli opportuni provvedimenti che possono essere adottati dall assemblea convocata al fine di rilevare le perdite superiori ad 1/3. Tale intervento non determina alcun occultamento delle perdite e costituisce una misura di rafforzamento patrimoniale più trasparente rispetto ad altre ipotesi quali i versamenti a fondo perduto o le rinunzie a finanziamenti soci, stante il fatto che i terzi vengono subito a conoscenza sia della presenza delle perdite superiori a 1/3 sia del rafforzamento patrimoniale, senza attendere la chiusura dell esercizio e l approvazione del relativo bilancio; 7
con riduzione al di sotto del minimo legale. Ancorché la disposizione ex art. 2482-ter sembra imporre un obbligo di riduzione del capitale sociale con conseguente relativa ricostituzione, la stessa non può essere interpretata in senso strettamente letterale. Pertanto nulla dovrebbe impedire che la cura delle perdite patologiche avvenga attraverso una delibera di aumento oneroso del capitale, senza peraltro necessità di disporre preventivamente l azzeramento del capitale sociale. In tal modo, inoltre, la situazione patrimoniale della società migliora, ancorché le perdite vengano lasciate intatte. Ciò non comporta la lesione di alcun diritto, né di quello dei soci che, anzi, beneficiano della ricapitalizzazione, mantenendo inalterate le relative partecipazioni, né dei creditori e dei terzi in generale. La Gamma Srl presenta al 31.12.2014 la seguente situazione: capitale sociale sottoscritto 30.000 (1/3 = 10.000); perdita 2014 35.000. La perdita di oltre 1/3 del capitale sociale riduce lo stesso al di sotto del limite legale. L assemblea provvede ad azzerare il capitale sociale e a ricostruirlo per un ammontare pari 30.000 nonché alla copertura della perdita residua di 5.000 con versamenti a fondo perduto dei soci. In seguito all aumento il capitale sociale è quindi pari a 30.000 e non vi sono perdite in bilancio. Scritture contabili Vediamo le scritture contabili da effettuare con l ausilio di un esempio: Capitale sociale... 10.000 Riserva legale... 300 Riserva facoltativa... 1.200 Versamenti soci a copertura perdite... 8.500 Perdite d esercizio... (-) 10.000 VERSAMENTI SOCI A COPERTURA PERDITE (P A VII) PERDITE A NUOVO (P A VIII) 8.500,00 Utilizzo versamenti soci per copertura perdite. 8
DIVERSI RISERVA FACOLTATIVA (P A VII) RISERVA LEGALE (P A IV) PERDITE A NUOVO (P A VIII) 1.200,00 300,00 1.500,00 Utilizzo riserve per copertura perdite. COPERTURA DELLE PERDITE Utilizzo delle riserve Le disponibilità della società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberare la destinazione. Il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello attribuibile alle riserve di bilancio. Per la copertura delle perdite è necessario, quindi, rispettare il seguente ordine di utilizzo: riserve facoltative; riserve statutarie; riserve legali; capitale sociale. I soci non possono scegliere di far gravare le perdite su parti del netto maggiormente vincolate fino a che esistono parti del netto meno vincolate o non vincolate. Saldo attivo di rivalutazione Il saldo attivo può essere utilizzato per la copertura di perdite. La riserva, ove non sia imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l osservanza delle disposizioni dell art. 2445, C.c. 2 e 3 C.c.; in caso di sua utilizzazione copertura di perdite, non si può far luogo distribuzione di utili fino a quando la riserva non reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dell art. 2445, C.c. 2 e 3 C.c. Tale procedura tutela, oltre che l interesse dei soci, anche quello dei terzi. Tutela dei soci assenti o dissenzienti Nel caso in cui sia deliberata la ricostituzione del capitale sociale, i soci possono non essere in grado di sottoscrivere l aumento; pertanto, hanno diritto di pretendere che, prima di procedere alla riduzione, siano utilizzate le riserve di bilancio. Tutela dei terzi I terzi sono garantiti dalla presenza, in bilancio, di quelle poste del patrimonio netto la cui distribuzione ai soci si presenta più complessa (capitale sociale). 9
Utile di periodo L abbattimento del capitale sociale per perdite può avere luogo solo previo utilizzo delle eventuali riserve, posto che, ove il capitale stesso fosse ridotto nonostante l esistenza di altre voci di netto patrimoniale, si verserebbe nella diversa fattispecie della riduzione di cui agli artt. 2445 o 2482 C.c., e non in quella di riduzione per perdite (Massima n. 68/2005 Consiglio Notarile di Milano). Copertura preventiva con versamento soci Può accadere che la perdita sia coperta da versamenti in conto capitale effettuati in precedenza, o con versamento a fondo perduto, di somme tali da ripianare la perdita, o con la rinuncia, sempre da parte di uno o più soci, a crediti vantati nei confronti della società. Nel primo caso non si realizza (secondo l opinione prevalente in giurisprudenza e in dottrina) la fattispecie alla quale l art. 2426 Codice Civile ricollega l obbligo di convocare l assemblea e di sottoporle la relazione sulla situazione patrimoniale; lo stesso può accadere anche negli altri due casi, se il versamento a fondo perduto o la rinuncia al credito avvengono prima che gli amministratori abbiano convocato l assemblea. - Riproduzione riservata - 10