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AEROPORTI DI ROMA S.p.A. STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA ED OGGETTO Articolo 1 E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "Aeroporti di Roma Società per Azioni", ovvero per brevità denominata "ADR S.p.A.". Articolo 2 La Società ha sede nel Comune di Fiumicino, all'indirizzo risultante dall'apposita dichiarazione depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Articolo 3 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050. La durata della società può essere prorogata e, in tal caso, è escluso il diritto di recesso dei soci. Articolo 4 La Società ha per scopo la costruzione e l'esercizio di aeroporti o di parti di essi, nonché l'esercizio di qualsiasi attività connessa o complementare al traffico aereo di qualunque tipo o specialità. Si intendono compresi nello scopo sociale: a) la gestione unitaria del sistema aeroportuale di Roma a norma della legge 10 novembre 1973 numero 755 e successive modifiche e integrazioni, nonché la gestione di altri sistemi aeroportuali o aeroporti; b) la progettazione e la costruzione di infrastrutture, opere di ammodernamento, manutenzioni, innovazioni, completamenti ed

ampliamenti del sistema aeroportuale di Roma e di altri aeroporti, e delle relative pertinenze; c) la gestione di servizi aeroportuali, nonché di altri servizi connessi od utili all'esercizio del sistema aeroportuale di Roma e di altri aeroporti, anche mediante appalti o sub-concessioni; d) la prestazione di servizi di consulenza a terzi su materie relative ai sistemi aeroportuali; e) la costituzione di società ed enti, la cui attività sia analoga od affine, o comunque connessa alla propria, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni nelle società ed enti medesimi ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale; f) il rilascio di garanzie, anche reali, a favore di terzi ed in genere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare, anche assistita da garanzie, ritenuta necessaria od anche semplicemente opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale. Le predette attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. TITOLO II CAPITALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI Articolo 5 Il capitale è di Euro 62.224.743 (sessantaduemilioniduecentoventiquattromilasettecentoquarantatre) ripartito in numero 62.224.743 (sessantaduemilioniduecentoventiquattromilasettecentoquarantatre) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, aventi tutte parità di diritti. Articolo 6 Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto. Articolo 7 Le azioni sono nominative e sono trasferibili e cedibili a norma di legge. Articolo 8 In caso di aumenti a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all articolo 2441 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell articolo 2344 del codice civile. Articolo 9 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. TITOLO III ASSEMBLEE Articolo 10 L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli Azionisti, compresi gli assenti e i dissenzienti. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate nel comune dove ha sede la Società o altrove, in Italia o all'estero, purché in uno stato membro dell'unione Europea. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 giorni dalla chiusura del

relativo esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il termine massimo di 180 giorni dalla chiusura del relativo esercizio sociale. In tali casi, gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella Relazione sulla gestione. Articolo 11 Per l'intervento all'assemblea, gli Azionisti dovranno richiedere ai relativi intermediari le comunicazioni previste ai sensi di legge, entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'assemblea. Le comunicazioni sono valide anche per la seconda convocazione purché le azioni non siano state trasferite o ritirate. Articolo 12 Ogni Azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea, fatte salve le prescrizioni e limitazioni di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Articolo 13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da colui che ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 17; in difetto l'assemblea elegge il proprio Presidente. L Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario. Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale

dell Assemblea è redatto dal Notaio. Il Presidente può scegliere tra gli Azionisti ed i Sindaci presenti due scrutatori. Articolo 14 L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sui quotidiani "Il Sole 24Ore" e/o "Milano Finanza". Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a norma di legge. Articolo 15 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese per alzata di mano ovvero con altre forme stabilite dal Presidente, in apertura di seduta. TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 16 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 15 membri eletti dall Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Un membro del Consiglio di Amministrazione verrà nominato, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, dal Comune di Roma, dal Comune di Fiumicino, dalla Provincia di Roma e dalla Regione Lazio, essendo inteso che la designazione di tale membro dovrà essere fatta congiuntamente dai suddetti Enti Territoriali con apposita comunicazione scritta che dovrà

pervenire alla Società con un anticipo di almeno due giorni di calendario rispetto alla data di prima convocazione dell'assemblea ordinaria chiamata ad eleggere il Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui venga a cessare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione; gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare, senza indugio, l'assemblea perché provveda a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. L assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità e professionalità. I requisiti di onorabilità di un Amministratore si ritengono non sussistenti qualora lo stesso si trovi all atto della nomina in una delle situazioni indicate all art. 2 del D.M. 162 del 30 marzo 2000. Il requisito di professionalità sottintende l aver maturato una significativa esperienza in: - attività amministrative, direttive o di controllo presso imprese pubbliche o private; ovvero - attività professionali attinenti o comunque funzionali all amministrazione, gestione o al controllo di società commerciali, di produzione o di servizi; ovvero - attività di insegnamento in materie giuridiche, tecniche od economiche.

Il Consiglio accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza. Articolo 17 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea stessa, elegge fra i propri componenti un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o due Vice Presidenti; nel caso di nomina di due Vice Presidenti il Consiglio stabilirà altresì l'ordine di priorità nella sostituzione del Presidente, in caso di assenza o impedimento del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio. Ove alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non intervenga il Segretario, si provvede, di volta in volta, alla designazione del sostituto. Articolo 18 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 17 lo giudichi necessario, stabilendo l'ordine del giorno degli argomenti che propone di trattare, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. La convocazione deve essere fatta mediante telegramma, lettera raccomandata, fax o posta elettronica da spedirsi a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco Effettivo almeno cinque giorni prima

della riunione. Nei casi di urgenza il termine per la convocazione è ridotto a ventiquattro ore. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti gli Amministratori che vi partecipano siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun Amministratore di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente o chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 17 ed il Segretario che stende il verbale sottoscritto da entrambi. E' altresì ammesso che qualora siedano in Consiglio uno o più Amministratori di nazionalità non italiana, possa, su loro richiesta, assistere ai lavori del Consiglio un traduttore che assicuri la traduzione simultanea, fermo restando che spetterà al Consigliere richiedente di assicurare la presenza del traduttore stesso e la previa sottoscrizione, da parte del medesimo, di un impegno di riservatezza che dovrà rimanere agli atti della Società. Articolo 19 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 17 o, in mancanza, dal Consigliere scelto dai Consiglieri stessi. Articolo 20 Per la validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione è

necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Articolo 21 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea. Sono inoltre attribuite all Organo amministrativo le seguenti competenze: - l adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative; - l istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - il trasferimento della sede sociale; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile. Articolo 22 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, delegandogli propri poteri ed attribuzioni, nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri non superiore a cinque; il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni, nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile. Nel numero dei componenti il Comitato Esecutivo sono compresi, come

membri di diritto, il Presidente, nonché i due Vice Presidenti e l'amministratore Delegato ove nominati. La nomina del Segretario del Comitato Esecutivo è regolata dalle norme di cui all'articolo 17, comma 3, del presente statuto Il Comitato Esecutivo è convocato tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 17 ne ravvisi l'opportunità. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 17 o, in mancanza, dal Consigliere scelto dai membri del Comitato medesimo. I modi e i termini della convocazione e delle deliberazioni sono regolati dalle norme di cui agli articoli 18 e 20 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire ad uno o più Amministratori mandati speciali per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinando mansioni e poteri. Articolo 23 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo risultano da processi verbali che, trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge. Articolo 24

La firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa spettano al Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, a chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 17. La predetta firma e rappresentanza legale spetta, altresì, all'amministratore Delegato, ove nominato. Articolo 25 Ai membri del Consiglio spetta un compenso da deliberarsi dall'assemblea ordinaria degli Azionisti; la deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa decisione dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto della somma deliberata dall'assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati tra i componenti del Comitato Esecutivo e dei Comitati con funzioni consultive. Ai membri del Consiglio e del Comitato Esecutivo, nonché ai componenti di Comitati consultivi ove istituiti, sono rimborsate le spese sostenute nell'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati. TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 26 Il Collegio Sindacale è composto da cinque Sindaci effettivi e da due supplenti. Restano ferme le eventuali nomine e le designazioni dei componenti il Collegio Sindacale derivanti da norme convenzionali. Il Collegio Sindacale può riunirsi per video o teleconferenza con

l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 18, comma 4. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata, in conformità alle disposizioni di legge, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell apposito registro. TITOLO VI BILANCIO ED UTILI Articolo 27 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. Articolo 28 Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell Assemblea ordinaria. Articolo 29 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all art. 2433-bis del Codice Civile. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società. TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ Articolo 30 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori, fissandone i poteri ed i

compensi. TITOLO VIII DISPOSIZIONE GENERALE Articolo 31 Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile ed alle speciali leggi in materia.