Spett.le. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Divisione Strategie Regolamentari Via G.B. Martini, n. 3 00198 ROMA



Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

(i) richieda l iscrizione nell elenco speciale istituito dall Emittente alla data t0;

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle llp

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio Acquisto e disposizione di azioni proprie

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

1. Motivazioni della richiesta

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

Osservazioni di eni s.p.a.

Come cambia l antiriciclaggio

Vigilanza bancaria e finanziaria

ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO DI CATEGORIA B. 6 maggio 2014 Milano, Via Angelo Rizzoli n. 8.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Sommario

REGOLAMENTO EMITTENTI

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

13 maggio 2015 REGOLAMENTO DELL ELENCO SPECIALE PER LA LEGITTIMAZIONE AL BENEFICIO DEL VOTO MAGGIORATO DI HERA S.P.A.

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. SEDE SOCIALE IN ROMA - VIA BARBERINI N.28 CAPITALE SOCIALE EURO

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Assemblea degli Azionisti 23 ottobre 2015(prima convocazione) ore ottobre 2015 (seconda convocazione) ore 9.00

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N /98 IN MATERIA DI MERCATI

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

5 per mille al volontariato 2007

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013

Pesaro, lì 29 marzo CIRCOLARE n. 06/ La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI

Leasing secondo lo IAS 17

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

25 giugno 2013 (Prima convocazione) 26 giugno 2013 (Seconda convocazione) (redatta ai sensi dell articolo 125-ter TUF)

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO

Commenti ABI al Position Paper CONSOB in materia di Aumenti di Capitale con rilevante effetto diluitivo

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Assemblea degli Azionisti. 28 aprile 2015 (prima convocazione) 30 aprile 2015 (seconda convocazione)

LOTTOMATICA S.p.A. Viale del Campo Boario, 56/d Roma. Capitale sociale Euro ,00 i.v.

Roma,28 dicembre 2007

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

Assegnazione Destinatari del Piano Società Controllate Gruppo Piaggio

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Relazione illustrativa

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PARTE STRAORDINARIA AI SENSI DELL ART. 125-TER DEL D.LGS.

Informativa per la clientela

SNAM S.p.A. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25, 26 E 27 MARZO 2013 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA, SECONDA E TERZA CONVOCAZIONE

Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA

Audizione Confindustria. Disegno di legge n. 1051

Ministero delle Attività Produttive

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * *

Nota di approfondimento

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna.

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

E U R O T E C H S. P. A.

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

II.11 LA BANCA D ITALIA

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO A OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

POTERE SANZIONATORIO DELLA BCE: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE VIGILANZA BANCARIA E RISCHIO DI CREDITO: IL COMITATO DI BASILEA AVVIA UNA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006

Approvazione CDA del 25 giugno Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014:

Transcript:

Spett.le Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Divisione Strategie Regolamentari Via G.B. Martini, n. 3 00198 ROMA Roma, 26 novembre 2014 A mezzo SIPE (Sistema Integrato per l Esterno) Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione del 5 novembre 2014 relativo alle Proposte di modifica al Regolamento Emittenti in materia di voto plurimo. Con riferimento al documento di consultazione in oggetto (il Documento di Consultazione ), intendiamo anzitutto ringraziare codesta Spettabile Commissione per l opportunità di formulare osservazioni e commenti relativi alla proposta regolamentare allo studio con l auspicio di fornire un contributo utile a tal fine. Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, indichiamo, qui di seguito, i nostri indirizzi e recapiti: msagliocca@legance.it (avv. Marco Sagliocca), presso Legance - Avvocati Associati, Via XX Settembre n. 5, 00187 Roma tel. 06 93 18 271/fax 06 93 18 27 403. avv. Marco Sagliocca Legance Avvocati Associati

Q1) Si condivide la ricostruzione sulla natura giuridica dell elenco (par. 1)? L art. 127-quinquies, comma 2, del TUF, introdotto dal decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 (il Decreto 91/2014 ), individua l iscrizione nell apposito elenco quale presupposto indefettibile, ai fini del computo del periodo di possesso continuato necessario per l attribuzione della maggiorazione del voto. La scelta effettuata dal legislatore del Decreto 91/2014 sembra sia stata nel senso di attribuire all elenco in questione la natura giuridica di un libro sociale autonomo e distinto rispetto al libro soci (non di sua appendice o di un documento ad esso complementare). A nostro avviso, infatti, l elenco è destinato, al pari del libro soci (e di qualunque altro libro sociale) a documentare profili essenziali dell organizzazione e della vita della società, ma, a differenza di questo, assolve ad una funzione specifica quale, appunto, quella di identificare gli azionisti che beneficino della maggiorazione del voto, nonché l accertamento del maggior peso ad essi attribuito. Sul piano applicativo, suggeriremmo di inserire una apposita previsione regolamentare, all interno del Regolamento Emittenti la quale disponga, in conformità a quanto già previsto dall art. 127-quinquies, comma 2, TUF, l obbligatoria istituzione e la regolare tenuta dell apposito elenco, da parte di tutti quegli emittenti quotati che abbiano statutariamente previsto l attribuzione della maggiorazione del voto. Tale previsione regolamentare dovrebbe, inoltre, indicare il contenuto minimo dell elenco, chiarendo che lo stesso dovrà riportare: (i) i dati identificativi degli azionisti che abbiano richiesto l iscrizione, (ii) il numero delle azioni (con l indicazione della eventuale speciale categoria di appartenenza) per le quali si richiede la maggiorazione del voto, (iii) l indicazione del periodo di possesso ininterrotto e continuato delle azioni di cui si chiede la maggiorazione, con annotazione di qualsiasi trasferimento, idoneo a determinare, ai sensi dell art. 127-quinquies, comma 3, TUF la cessazione del beneficio della maggiorazione. Q2) Si ritiene che possano esservi profili di criticità in ordine alla pubblicità delle informazioni contenute nell elenco ovvero all operatività del meccanismo di iscrizione/maggiorazione? Si ritiene preferibile introdurre, in luogo della certificazione, una comunicazione da parte dell intermediario nei confronti dell emittente (come previsto dall art. 23 del Regolamento sulla gestione accentrata)? La pubblicità delle informazioni contenute nell elenco (da attuarsi mediante pubblicazione sul sito internet dell emittente) garantisce un costante monitoraggio degli azionisti che beneficiano della maggiorazione del diritto di voto. In tale prospettiva, andrebbe assoggettata ad adeguata pubblicità, da parte dell emittente, anche ogni informazione concernente cessioni/trasferimenti azionari, idonei a determinare la perdita della maggiorazione del voto. Infatti, pur valutando in maniera senz altro positiva la proposta di introdurre un obbligo, in capo all intermediario, di segnalare alla società ogni ipotesi di cessione delle azioni a voto maggiorato, riteniamo indispensabile che i trasferimenti di tali azioni vengano annotati nell apposito elenco, con conseguente pubblicità degli stessi anche sul sito internet dell emittente. Con particolare riguardo alle ipotesi di pegno, sequestro ed usufrutto aventi ad oggetto azioni a voto maggiorato, riteniamo assolutamente opportuno che si proceda ad ulteriori approfondimenti, secondo 2

quanto menzionato nel Documento di Consultazione. In base ad una prima lettura della norma primaria, il trasferimento del voto ad un terzo soggetto, diverso dal socio iscritto nell elenco previsto dall art. 127- quinquies, comma 2, TUF, sembrerebbe idoneo a configurare un ipotesi di cessazione del diritto di voto maggiorato posto che quest ultimo verrebbe esercitato da un soggetto diverso dall originario titolare dello stesso; questo in quanto la disciplina della maggiorazione del voto sembra caratterizzarsi proprio per la sua attenzione al profilo della stabilità della permanenza del socio nella compagine azionaria (e all esercizio del voto che ne deriva), nonché per la circostanza che le azioni a voto maggiorato non configurano, a differenza di quelle di cui all art. 2351 c.c., una categoria speciale. Con riferimento, invece, al meccanismo (oggetto di consultazione) relativo al concreto esercizio del voto maggiorato, segnaliamo come, a seguito delle modifiche a livello di TUF e di Regolamento sulla gestione accentrata introdotte dal d.lgs. n. 27/2010, sia stato stabilito l importante principio secondo il quale la comunicazione dell intermediario all emittente debba ritenersi l unico adempimento attestante la legittimazione all intervento in assemblea e all esercizio del diritto di voto (v. in tal senso anche Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti Societari, massima H.B.38). In linea con tale principio, riteniamo che la legittimazione all esercizio del voto maggiorato, da parte dell azionista, debba essere attestata soltanto attraverso una comunicazione all emittente, effettuata dall intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, senza la necessità di alcuna certificazione che attesti la durata della detenzione delle azioni per le quali il diritto di voto è oggetto della maggiorazione. Tale specifica informazione riguardante il periodo di detenzione continuativa delle azioni risulta, infatti, già in possesso dell intermediario (sulla base delle proprie scritture contabili) e, pertanto, potrà essere ricompresa nella comunicazione fornita all emittente, senza istituire un ulteriore adempimento procedurale rappresentato dal rilascio di apposita certificazione. Q3) Si condivide l approccio regolamentare adottato nei confronti dell autonomia statutaria? Condividiamo, nella sostanza, l approccio regolamentare adottato nei confronti dell autonomia statutaria, in quanto ci sembra in linea con quanto stabilito dalla norma primaria (art. 127-quinquies TUF), nella parte in cui demanda allo statuto dell emittente la determinazione delle modalità per l attribuzione del voto maggiorato e per l accertamento dei relativi presupposti. Andrebbe, eventualmente, valutata la possibilità di prevedere una disciplina di default (che potrà, in ogni caso, essere derogata a livello statutario), avente ad oggetto una serie di profili particolarmente delicati concernenti la maggiorazione del diritto di voto. Ci riferiamo, in particolare, al profilo della decorrenza degli effetti della maggiorazione, nonché dei termini e modalità per la rinuncia alla maggiorazione stessa (profilo, quest ultimo, di particolare importanza, con riguardo alla disciplina dell OPA obbligatoria). La regolamentazione di tali profili potrebbe rappresentare una guida assai utile per gli emittenti, nell implementazione della disciplina sulla maggiorazione del voto, ferma restando la piena autonomia a livello statutario nel derogare tale disciplina di default. Q4) Si condivide la soluzione adottata con riguardo al riferimento temporale per determinare il numero dei diritti di voto (par. 2)? 3

Con riguardo all onere, in capo all emittente, di comunicazione al mercato il numero complessivo dei diritti di voto, rileviamo soltanto la necessità di garantire una qualche forma di coordinamento con la disciplina della record date. In particolare, la norma attualmente in consultazione prevede un obbligo per l emittente di rendere noto l ammontare complessivo dei diritti di voto, entro il termine di pubblicazione dell avviso di convocazione dell assemblea. Secondo la nostra opinione, la maggiorazione del diritto di voto potrà essere validamente esercitata soltanto se maturata prima della record date. Non dovrebbero, viceversa, rilevare, in conformità all attuale disciplina in materia di convocazione assembleare nelle società quotate, le maggiorazioni del diritto di voto (così come le operazioni di cessione/trasferimento delle azioni a voto maggiorato con conseguente perdita di tale maggiorazione), intervenute nel periodo tra la data della record date e quella dell assemblea. Alla luce di quanto precede, riteniamo che, in capo all emittente, debba gravare l obbligo di comunicare al mercato i diritti di voto maturati ed esistenti, non alla data dell assemblea, bensì alla data della record date, sulla base delle segnalazioni ricevute dagli intermediari (prima della data dell assemblea). Q5) Si condivide la scelta regolamentare in ordine alle variazioni passive delle partecipazioni rilevanti? Sul piano generale, condividiamo la scelta regolamentare di prevedere, in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti, obblighi di disclosure con riferimento a incrementi e riduzioni delle percentuali dei diritti di voto (non accompagnate da variazioni nella percentuale di partecipazioni detenute), che non derivino dalla volontà del singolo azionista (c.d. variazioni passive). Condividiamo, inoltre, la scelta di prevedere uno specifico esonero dall obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, in casi di c.d. variazioni passive del numero complessivo dei diritti di voto, per soglie inferiori al 5%. Come correttamente rilevato, la proposta di modifica di cui all articolo 117 del Regolamento Emittenti risulta assolutamente coerente con la Direttiva Transparency (che prevede una soglia minima di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, almeno pari al 5%), evitando al contempo di onerare, gli azionisti che detengano partecipazioni inferiori al 5% dei diritti di voto, del costante monitoraggio circa il superamento, anche passivo, della soglia del 2%. In sostanza, ci sembra che tale scelta regolamentare sia certamente idonea a scongiurare il rischio che la maggiorazione del voto diventi appannaggio dei soli azionisti di controllo (interessanti ad un consolidamento di tale posizione controllo), quale conseguenza del disincentivo, alla partecipazione al capitale degli emittenti quotati, nei confronti dei piccoli investitori istituzionali (che sarebbe, per l appunto, derivato dalla previsione di oneri di monitoraggio e disclosure per soglie inferiori al 5%). Q6) Si condivide la scelta in ordine ai criteri di calcolo della partecipazione rilevante ai fini dell OPA obbligatoria (par. 3)? La scelta regolamentare di prevedere un meccanismo di soglia OPA unitaria, calcolata sul numero totale dei diritti di voto, per gli emittenti che abbiano adottato la maggiorazione del voto o emesso azioni a voto plurimo, ci sembra animata da un corretto e ragionevole istinto di semplificazione del sistema, volto ad evitare quei possibili effetti distorsivi che sarebbero, invece, derivati dall adozione di un meccanismo di doppia soglia OPA alternativa (correlato, cioè, sia alla detenzione di azioni con diritto 4

di voto in misura superiore al 30% del totale del capitale sociale, sia conseguente alla detenzione di più del 30% del totale dei diritti di voto). Tuttavia, anche il sistema della soglia OPA unitaria non ci sembra del tutto immune da possibili criticità; ciò in quanto: (i) il corretto funzionamento di tale sistema si fonda su una (altrettanto corretta e costante) rilevazione dell ammontare dei diritti di voto esercitabili, (ii) tale rilevazione dipenderà non soltanto da acquisti e maggiorazioni concernenti i soci potenzialmente interessati dagli obblighi di OPA, ma anche dai comportamenti di azionisti terzi (i.e., cessione di azioni a voto maggiorato con conseguente perdita della maggiorazione e aumento del peso di altri azionisti, maturazione della maggiorazione del voto in capo a nuovi azionisti), idonei a determinare variazioni delle soglie OPA rilevanti. Nonostante non risulti espressamente oggetto della presente consultazione, rileviamo, sotto un profilo più generale, come alcune incertezze potranno, eventualmente, derivare anche dalla attuale formulazione della norma primaria in tema di OPA e, in particolare, dal superamento della nuova soglia OPA del 25% per effetto di acquisti (in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata), introdotta dal Decreto 91/2014. In particolare, in base all attuale testo dell art. 106, comma 3, lett. b) TUF, la disciplina dell OPA c.d. da consolidamento non troverà applicazione in caso di superamento della nuova soglia OPA del 25%; la mancata applicazione di tale disciplina potrebbe generare incertezze con riferimento a tutte quelle ipotesi in cui un soggetto che abbia superato, per effetto di acquisti, la soglia del 25%, in presenza di un socio che detenga una percentuale più elevata, si trovi successivamente ad effettuare ulteriori acquisti (per una percentuale, in ogni caso, inferiore alla soglia del 30%) che lo portino a detenere una percentuale superiore a quella dell altro socio. Q7) Si condivide la proposta concernente i superamenti di natura passiva della soglia OPA? Concordiamo con la scelta regolamentare volta a implementare (con specifico riferimento agli emittenti azioni a voto maggiorato o plurimo) l esenzione OPA per cause indipendenti dalla volontà dell acquirente, attraverso la previsione di una specifica ipotesi di esenzione per superamenti passivi della soglia rilevante, del tutto involontari e non riconducibili a comportamenti del soggetto che abbia superato detta soglia. In aggiunta all esenzione OPA oggetto di consultazione, suggeriremmo di valutare l introduzione di una ulteriore esenzione dall obbligo di OPA, nel caso in cui la delibera di modifica dello statuto dell emittente per introdurre le azioni a voto maggiorato venisse assunta: (i) senza il voto determinante dell'azionista di riferimento, ovvero, più in generale, (ii) con il voto favorevole di una data percentuale degli azionisti di minoranza, ovvero senza il voto contrario di una certa percentuale degli azionisti di minoranza (i.e., meccanismi di whitewash). 5