L Consiglio dell'ordine desli Avvocati di Crotone Tribunale di Crotone CONVENZONE PRATCA FORENSE PER L'AVMSSONE ALL'ESAME D AVVOCATO Conclusa fra il Consiglio dell'ordine degli Awocati di Crotone, in persona del suo Presidente avv. Salvatore annotta e Tribunale di Crotone, in persona del Presidente dott.ssa Nfarialuisa lvf ingrone ';..lr Premesso 4 a) che la legge professionale (art,14 r.d.\.27 novembre 1993 n.i578, iett.a) e C) demanda al Consiglio dell'ordine degli Avvocati il compito di provvedere all ustodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla viglanza sull'esercizio deha pratica forense; b) che il regolamento per la pratica (aft. 1-3 del d.p.r. 10 aprile 1990 n.101) attribuisce al Consiglio dell'ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense, nonché(art.4,3) il compito di vigilare suli'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezz\ ritenuti più opportuni; c) che spetta al Consiglio dell'ordine il rilascio del certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto(art.10 r.d. 22 gennaío 1934 n.37); d) che già la legge istituiva delle scuole di specializzazione(art.l6 cl. lgs. l7 novembre 1997 n,398) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati ed avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienze pfatiche; e) che il Consiglio Sr.rperiore della magistratura, con delibera del 2111112001 non ha ritenuto "di individuare in maniera aprioristica liniti od esclusioni in relazione al settore (giudicanie o requirente) in ordind-gli uffici giudiziari presso i quali possonò proficuamente svolgersi le attività didattiche di carattere pratico ed applicativo prefigurate dal1'art, 7 del D,M, 53711999" e ha ritenuto "consentita agli spccializzandi, in ambito civile e col consenso delle parti processualí, la frequenza di tutte e udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle person e diritti dclla personalità", indicando espressamente forme d i anicohzionc del ' affi lrncanrento de gl i spec i rli zzancli ri rnag istrati co.rnrfibili!vrrryslrvl!r cnn!ull 'ec,^lrrsinrre rj!ll.jlwrr! rtei vll nrinri y.^,..^ dall'assistenza - ad attivitr e Cell'esame di ani giudiziari copcrti drl segretovvero risen'atin
ol è) nl iì i) forza di norme processuali, facendo riferimento alla normativa vigente che prevede la non pubblicità di tutte le attività processuali che non si svolgano nell'udienza di discussione deiia causa civile e nelle udienze dibattimentali penali; che il Consiglio Superiore della Magistratura, con successiva delibera in data 19107120A7 ha ribadito "l'orientamento favorevole allo svolgimento presso gli ufhci giudiziari di attività di formazione, in particolare 'espletamento di tirocini e stages formativi prelirninari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenzanche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato presso gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti" e ha delineato le linee guida che devono ispirare le convenzioni che dovranno essere stipulate tra i Capi degli uffici giudiziari ed i Consigli degli ordini degli awocati per disciplinare la formazione ed il tirocinio dei praticanti awocati presso gli uffìci giudiziari; clre da ultimo l'art. 37( Decreto L.0610712011-n.98-disposizioni per 'efficienza del sistcma giudiziario) ha statuito che "in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio-i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni con i consigli dell'ordine degli avvocati per lo svolgimento c/o i medesimi uffici della pratica forense per 'ammissione all'esame di awocato; che la pratica presso gli uffici giudiziari deve tendere ad una effettiva formazione: che il Consiglio dell'ordine e il Tribunale di Crotone hanno manifestato la propria disponibilità, su presupposti condivisi, a indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari, così come previsto dalla rwó5v t che tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi fonlulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della magistratura, si possono dunque prospettare- in via sperimentale riservata miglior disciplina all'esito delie prime esperienze-nuove forme di tirocinio dei praticanti awocati, nell'intento di miglioraróla loro formazione; Tutto ciò premesso, si conviene: Art.l praticanti avvocati sono ammessi a espletare il tirocinio presso il Tribr"rnale di Crotone per un periodo di un anno. 1 tirocinio è svolto di rcgola nel primo anno di pratica. Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'ordine, per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certìficato. Art.2 11 praticante avvocato clte intende svolgere la pratica tbrcnse presso
'ufficio giudiziario deve fame domanda al consiglio dell'ordine, indicando i dati personali e gli eventuali titoli aventi attinenzalle particolari caratterisriche del tirocinio(es. indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazioni a incontri o convegni, ecc.) Art.3 l consiglio dell'ordine, previa verifica dei requisiti formali, ivi compreso quello di iscrizione all'apposito registro, decide sull'ammissibilità della domanda con - un r.*pli.. giudizio conclusivo che valuta 'attitudine del richieclente. \,.î\ \-4\ isl - "/,.v v Art.4 l consiglio dell'ordine, individuate le domande ammissibili, propone i nominativi dei praticantiprescelti al rribunale di crotone. il rribunale di crotone, ove condivida le singole proposte, dà comunicazione dell'amrnissione al tirocinio al consiglió deu'ordine e affida.ciascun praticante ad un magistrato tog*ato, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito. praticanti ammessi al tirocinio non potranno essere contemporaneamente piu di _ per ogni anno ogni magistrato togato potrà avere in affidamento un solo praticante. Art.5 Lo svolgimento della pratica presso l'ufficio giuclíziario sostituisce ogni altra attività per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine della pratica il lv{agistrato designato redige una relazione suli'attività e sulla formazione prol'essionale acqriisiie, che venà trasmessa all'ordine. Art.6 l lvlagistrato affidatario segue i'intero percorso fonnativo del tirncinante redigendo, al termine del periodo fèscritto, una breve relazione sull'attività svolta dal medesimo' e sulla formazione professionale attestando, altresì, 'effettiva frequentazione dell'ufficio giudiziario. ;. La documentazione verrà trasmessal presidente del consiglio dell'ordine in copia, dietro richiesta, all'interessato. La dichiarazione di mancata elo insufficiente frequent azione dell'uflìcio per il pcriodo stabilito o la valutazione Àeeativa in ordine all'impegno profuso dal tirocinante costituisce ùusa del mancato riconoscimento della validità del tirocinio svolto oresso il Trrbunaie..11 t. /
Ferme rimanendo le preclusioni stabilite dal consiglio superiore della fvlagistratura, in cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità, nonché in relazione alle fasi del procedimento penale divèrse da quella dibattimentale, tenuto conto altresì dei vincoli che alla pubblicizzazione degli arri giudiziari derivano dalla disciplina della legge 675196 in materia di tutela della privacy, è vietato ai tirocinanti assistere allo svolgimento di attività giudiziarie coperte da segreto o da considerarsi, comunque, riservate, Senza che la presente elencazione abbia natura tassativa, possono considerarsi come comprese nell'attività del tirocinante le seguenti attività relative ai procedimenti penali: - studio del fascicolo ed esame degli atti del procedimento fissato per 'udienza dibattimentale; - ricerche dottrinali e giurisprudenziali; - assistenzal pubblico ministero togato nell'udienza penale; - preparazione lista testi; - formazione del fascicolo.per.il dibattir,rento, così come previsto dall'art.431..p.p.; - studio delle attività connesse all'esecuzione penale delle sentenze e predisposizione di bozze di provvedimenti di competenza dcl Pubblico Ministero; - studio dei fascicoli delle cause civiii nelle quali deve intervenire il Pubblico Ministero e redazione di bozze di comparse couclusionali; - attività di studio e inquadramento giuridico di singole fattispecie(anche di nuova introduzione); - predisposizione di relazioni da sottopone all'assemblea dei magistrati dell'ufficio, ai fini dell'aggiornamento - predisposizione modelli di atti giudiziari; - predisposizione protocolli d'indagine. l praticante non potrà mai svolgere attività di mera cancelleria e sarà tenuto ad adempiere alla propria attività fino ad un orario massimo di otto ore giornaliere, esciuso il sabat& e i fcstivi. Art. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e d,i orientamento il praticante avvocato è tenuto a: - svolgere sotto la guida ed il controllodel magistrato togato affidatario le attività di formazione sopraindicate con diligenza, correílezza e lealtà; - ricneîtrrp le nnme in rnrtprìr di ioiene rrjljvrllrrl rv lrvrrlrv sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; rispcttu'e gli obblighi di riservatezza, rispctto e riserbo verso clrirrnnrre ner nlì311to olinno r rlnti infn.mazioni sl\1!rl! u uslrr rrràvr l e/o COnOSCenZC wrlrurrrluvt yvr YssarLv acquisite durante lo svolgimento del tilocinio e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della propri attività.
Nei procedimenti trattati dal nragistrato affidatario durante il proprio tirocinio, o comrmque trattati, il praticantc non potrà, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difèndere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale. Art.9 1 Procuratore della Repubblica, di concerto con il Presidente del Consiglio dell'ordine, ha facoltà di intenompcre in qualunque momento il tirocinio per le seguenti cause: 1. venir meno del rapporto fiduciario fra magístrato affidatario e tirocinante; 2. mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante; 3. verificata inidoneità del tirocinante; 4. sopravvenutesi genze or ganízzative del ' uffi cio giudiziario; 5. violazione di norme deontologiche; 6. recesso del tirocinante o revoca della disponibilità del rnagistrato affidatario. \ \ An.1 0 l tirocinio non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego e non comporta alcun onere per la finanza pubblica, salva la partecipazione alla convenzione prevista dal comma 4 Nt.37 di terzi finanziatori. l Pesidente dell'ordine desli Avvocati - i Q,*-*u's6È.*q,LtukeJrq ì..,)j,,- V, {a^7î /f L v 'J tir*, ll /L"\ G$,*, 1e a!;y j,"ù - *.rn/'''u? 'll-t // r ' [í*,p,,',\ f t/ "),fi t- confofrn *lì'attc f 3 fli,i;-,,,, fftr"ffiftfifèffiaffio @" &*'p"*^'w fn[dr