Terziario Donna. Regolamento. (approvato il 16 ottobre 2013)



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Terziario Donna Regolamento (approvato il 16 ottobre 2013)

STATUTO CONFCOMMERCIO.omissis Art. 16 Gruppo Terziario Donna 1. Presso Confcommercio-Imprese per l Italia è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate. 2. Presso ogni livello del Sistema può essere costituito il Gruppo Terziario Donna. Con regolamento approvato dal rispettivo Consiglio di ciascun livello, è determinato il funzionamento, ad ogni livello del sistema confederale presso cui il Gruppo sia costituito, della Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo, in analogia con quanto previsto per il funzionamento dei corrispondenti Organi associativi confederali. 3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati dal sistema confederale. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dei diversi livelli del sistema, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d intesa con i competenti Organi associativi dei diversi livelli del Sistema stesso. omissis 2

ART. 1 DENOMINAZIONE 1. E' costituito - ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Confcommercio Imprese per l Italia, il Gruppo Nazionale Terziario Donna, come espressione unitaria delle imprenditrici associate alla Confcommercio Imprese per l Italia. 2. Il Gruppo ha sede presso la Confcommercio Imprese per l Italia, è apartitico e non ha fini di lucro. Può aderire ad organismi nazionali o internazionali, non in contrasto con Confcommercio Imprese per l Italia, aventi per scopo lo sviluppo delle politiche relative all'imprenditoria femminile. 3. Il Gruppo è composto dai Gruppi provinciali e regionali di Terziario Donna costituiti presso le Organizzazioni territoriali della Confcommercio Imprese per l Italia. 4. Possono aderirvi, in qualità di organismi aggregati, le organizzazioni di imprenditrici del terziario italiane residenti all'estero. ART. 2 FINALITA' 1. Il Gruppo quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese e delle attività professionali nel sistema economico, si prefigge di: a) promuovere la formazione imprenditoriale e la promozione culturale delle imprenditrici associate, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi; b) rappresentare gli interessi complessivi delle associate, in armonia con le Organizzazioni territoriali e di categoria del Sistema; c) stimolare nelle associate lo spirito associativo anche attraverso programmi di formazione politico - sindacale; d) promuovere e curare la partecipazione attiva di propri rappresentanti negli organismi propositivi e decisionali della Confcommercio Imprese per l Italia; e) contribuire alla crescita della Confcommercio Imprese per l Italia; f) porre in essere tutte le iniziative idonee all'assolvimento delle proprie funzioni e delle connesse attività strumentali di assistenza alle imprenditrici; g) promuovere la costituzione dei Gruppi in stretta collaborazione con le Organizzazioni territoriali aderenti alla Confcommercio Imprese per l Italia; h) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; 3

i) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studio e iniziative similari su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse, nazionale, europeo e internazionale; j) adottare ogni iniziativa al fine di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di genere e la tutela della effettiva realizzazione della parità tra uomini e donne. ART. 3 COMPOSIZIONE 1. Possono aderire al Gruppo Nazionale: a) i Gruppi Terziario Donna Provinciali; b) i Gruppi Terziario Donna Regionali. 2. I Gruppi Terziario Donna che possono aderire al Gruppo Nazionale non ne fanno parte fino al loro riconoscimento ufficiale. 3. Vengono automaticamente riconosciuti tutti i Gruppi che inviano al Gruppo Nazionale: a) il regolamento, entro due mesi dall entrata in vigore della presente disposizione e entro trenta giorni da ogni successiva modifica del regolamento stesso; b) l avviso di convocazione di Assemblea elettiva, ogni volta che viene convocata; c) i verbali di elezione degli Organi, entro trenta giorni dall Assemblea elettiva; d) la relazione annuale dell attività svolta nel precedente esercizio, entro il 28 febbraio di ogni nuovo anno. 4. I Gruppi Terziario Donna riconosciuti possono essere espulsi dal Gruppo Nazionale qualora: a) non rispettino il presente regolamento; b) abbiano una conduzione gravemente lesiva al Gruppo Nazionale. ART. 4 ORGANI SOCIALI 1. Sono organi del Gruppo Terziario Donna: 1) l'assemblea Nazionale 2) il Consiglio Direttivo 3) la Presidente 4) il Comitato di Presidenza 2. Gli Organi si riuniscono su convocazione della Presidente. 4

3. L avviso di convocazione deve indicare la data, l ora e il luogo dell adunanza nonché il relativo ordine del giorno e deve essere trasmesso alle destinatarie per raccomandata ovvero telegramma ovvero fax o mail. 4. Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza sono presiedute dalla Presidente; in sua assenza da una Vice Presidente. 5. Le votazioni sono di norma palesi salva diversa richiesta formulata da parte di almeno un terzo delle componenti, nel qual caso l'organo interessato decide in merito. Le votazioni che riguardano persone sono di norma segrete salva unanime richiesta diversa formulata dalle componenti presenti. 6. Nella elezione degli Organi, in caso di parità di voto si procede al ballottaggio. ART. 5 ASSEMBLEA NAZIONALE 1. L'Assemblea Nazionale del Gruppo Terziario Donna è costituita dalle Presidenti dei Gruppi di cui all'art. 1, comma 3, e si riunisce su convocazione della Presidente, che la presiede, almeno una volta all'anno. 2. Le Presidenti dei Gruppi di cui all art. 1, comma 3, possono delegare la loro presenza in Assemblea ad una componente del proprio Consiglio Direttivo. 3. E' convocata con preavviso di almeno 10 giorni a mezzo fax, lettera o mail e la riunione è valida in prima convocazione allorché siano presenti almeno il 50% più una delle Consigliere. In seconda convocazione è valida con la presenza di almeno il 15% dei voti. Ciascun Gruppo costituente l Assemblea ha diritto a 1 voto. 4. La sua convocazione può essere altresì richiesta dalla maggioranza assoluta delle Consigliere in carica. In tal caso le richiedenti devono indicare il relativo ordine del giorno e la Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione sarà effettuata ad opera delle richiedenti. 5. L'Assemblea Nazionale: (testo approvato in Assemblea) a) elegge, a scrutinio segreto, le componenti del Consiglio Direttivo; b) stabilisce le linee operative del Gruppo; c) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno. 6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta delle presenti. 5

ART. 6 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio Direttivo è composto da 21 Consigliere, elette dall'assemblea tra le Presidenti provinciali e regionali favorendo una adeguata rappresentanza territoriale. 2. Il Consiglio Direttivo: a) elegge, tra le proprie componenti, a scrutinio segreto, la Presidente; b) nomina, su proposta della Presidente cinque Vice Presidenti tra le sue componenti ; le nominate costituiranno il Comitato di Presidenza. Seguendo la stessa procedura può revocare una o tutte dette nomine; c) provvede all'attuazione delle deliberazioni della Assemblea Nazionale; d) autorizza eventuali richieste da parte di ciascun comitato provinciale e regionale di contributi volontari a carico delle imprenditrici associate allo stesso, determinandone l'entità; e) elabora e predispone le modifiche al presente regolamento da sottoporre all Assemblea. 3. Il Consiglio Direttivo inoltre può cooptare, su proposta della Presidente, persone particolarmente esperte, in grado di contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali del Gruppo Terziario Donna, in numero non superiore a cinque, e senza diritto di voto. 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione della Presidente, almeno sei volte all anno ed è convocato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo fax, lettera o e-mail; la convocazione deve contenere indicazioni sul luogo della riunione, sulla data, l ora e l ordine del giorno. 5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide allorché siano presenti almeno un terzo delle componenti del Consiglio stesso. 6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza delle presenti; ciascuna componente ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto della Presidente. Non sono ammesse deleghe. 6

ART. 7 LA PRESIDENTE 1. La Presidente: a) ha la rappresentanza del Gruppo Terziario Donna; b) attua le deliberazioni degli Organi collegiali; c) può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri del Consiglio, salvo ratifica successiva da parte dello stesso Organo; d) può nominare, tra le Vice Presidenti, la Vice Presidente Vicaria che la sostituisce in caso di assenza o impedimento. ART. 8 DURATA CARICHE SOCIALI 1. Le componenti degli Organi collegiali, elette a scrutinio segreto, non possono delegare ad altri le loro funzioni. 2. Tutte le cariche elettive hanno durata di cinque anni. 3. La Presidente e le Vice Presidenti possono essere rielette una sola volta consecutivamente. 4. Decade dalla carica la Consigliera che, senza giustificato motivo, sia risultata assente per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio. 5. La componente del Consiglio che cessi di ricoprire la carica di rappresentante della Associazione provinciale o regionale del Terziario Donna di provenienza decade automaticamente dalla carica di Consigliera. 6. In caso di decadenza di una componente del Consiglio, subentrerà la prima delle non elette ed in mancanza si procederà, su proposta della Presidente, per cooptazione. ART. 9 GRUPPI TERRITORIALI 1. I Gruppi territoriali di Terziario Donna, costituiti presso le Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio Imprese per l Italia, hanno gli stessi fini e scopi del Gruppo Nazionale. 2. Sono Organi dei Gruppi territoriali: 7

a) l Assemblea delle associate, costituita dalle imprenditrici aderenti alle rispettive associazioni territoriali Confcommercio Imprese per l Italia; b) il Consiglio Direttivo composto, tenuto conto del numero delle associate, da un minimo di sette Consigliere elette dall Assemblea; c) La Presidente, che ha la rappresentanza del Gruppo; d) il Comitato di Presidenza. 3. Tutti gli Organi territoriali hanno le stesse funzioni degli Organi Nazionali. 4. I Gruppi territoriali devono far pervenire preventivamente al Gruppo Nazionale la convocazione dell Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, e la comunicazione ufficiale successiva, sulla composizione dei nuovi Organi, sottoscritta dalla Associazione territoriale della Confcommercio Imprese per l Italia. 5. I Gruppi possono dotarsi di un proprio regolamento, approvato dalla loro Assemblea e trasmesso al Consiglio dell'associazione territoriale Confcommercio Imprese per l Italia per il definitivo recepimento. Tale regolamento, conforme al regolamento nazionale, dovrà essere trasmesso al Consiglio Nazionale entro due mesi da ogni successiva modifica. ART. 10 UFFICIO DI SEGRETERIA 1. L'ufficio di Segreteria del Gruppo Nazionale Terziario Donna è assicurato dal personale confederale all'uopo indicato. ART. 11 1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano, ove compatibili, le norme dello Statuto Confcommercio Imprese per l Italia e del relativo regolamento di attuazione. 8