Art. 3. Caratteristiche tecniche delle luci di marcia diurna



Documenti analoghi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 6 novembre 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO DIRIGENZIALE 6 novembre 2013 (G.U. n. 271 del )

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 2009 (G.U. n. 207 del )

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Accordo del 20 marzo 1958

(Testo rilevante ai fini del SEE) (8) Con la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, (9) Con la decisione del Consiglio del 14 marzo 2005,

Ai sensi dell articolo 71

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 25 febbraio 2014 (OR. en) 6796/14 Fascicolo interistituzionale: 2014/0051 (NLE) ECO 27 ENT 58 MI 197 UNECE 2

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 novembre 2017 (OR. en)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 2010 (G.U. n. 92 del )

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL INTERNO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

14253/14 bag/rus/sma/s 1 DGG 3 A LIMITE IT

Direzioni Generali Territoriali LORO SEDI. Uffici Motorizzazione Civile LORO SEDI

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 21 aprile 2009

GOMMISTI. Tutto quello che c è da sapere in poche domande DECRETO N. 20 DEL 10 GENNAIO 2013 COSA CAMBIA PER I GOMMISTI? Servizi alla Comunità

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio Serie generale AVVISO AGLI ABBONATI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

NORMATIVA MINISTERO DEI TRASPORTI. DECRETO 25 gennaio , n. 39

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

10157/13 MC/ff DGG 3 A

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi

DIRETTIVA 2004/78/CE DELLA COMMISSIONE. del 29 aprile 2004

Come Associazione Nazionale

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con Il Ministro dell'ambiente e Il Ministro della Sanita'

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Archivio inpratica CATADIOTTRI DEI VEICOLI Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Titolo e data di pubblicazione dell atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO DIRIGENZIALE 24 novembre 2006 (G.U. n. 289 dei )

Strisce riflettenti sugli autocarri: normativa e sanzioni

Decreto 29 gennaio 2007

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA REGIONE VENETO

FACOLTATIVA: vedere allegato A. Si applica alle stesse condizioni. ricorre il caso) (M') UNECE 11/03/s. 2. UNECE 79/01/s.3 70/222/CEE UE1003/2010

1. Il 28 maggio 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.

MINISTERO DEI TRASPORTI. DECRETO INTERMINISTERIALE 25 gennaio 2008, n. 39 (G.U. n. 62 del )

Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65

DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2010 DELLA COMMISSIONE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

INSTALLAZIONE LATO PASSEGGERO DI SPECCHI SUI VEICOLI COMMERCIALI PESANTI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 267 final ANNEX 1.

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

Autore: Luigi DEL GIUDICE, della Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano (NA)

Euro 1: nel 1993 le case costruttrici sono state obbligate ad adottare la marmitta catalitica e l alimentazione ad iniezione.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETO 20 maggio 2015, macchine agricole ed operatrici Nuovo codice della strada l art. 80, comma l art. 111, comma 1 l art.

CARRELLI ELEVATORI Norme tecniche per circolazione su strada

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

I CODICI NORMATIVI Plus. diretti da G. ALPA e R. GAROFOLI

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell Allegato III al presente decreto.

DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Approvazione delle domande con le relative risposte per i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche.

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 19 novembre 2013 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Omologazione di autoveicoli, componenti e unità tecniche alla luce della nuova Direttiva Automotive. Automotive 2004/104/CE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

IL DIRETTORE GENERALE

d iniziativa dei senatori CONSIGLIO, COMAROLI e MUNERATO

DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTI AMBIENTALI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 ottobre 2016 (OR. en)

Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I SISTEMI DI RITENUTA PER I BAMBINI. cosa cambia nel 2017?

CAPITOLO 9.1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER L APPROVAZIONE DEI VEICOLI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LA STARZA. Disposizioni in materia di standardizzazione delle ambulanze

D.M : Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici

CATENE E PNEUMATICI INVERNALI

Provincia di Rimini SERVIZIO POLITICHE TERRITORIALI, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA DI SISTEMA PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione Generale per la Motorizzazione ex MOT2 Roma, 19.9.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Art. 5. Esclusione dal sistema premiale


Circolazione stradale

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Transcript:

DECRETO 6 novembre 2013. Regolamentazione dell installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione. IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE Visto l art. 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della strada, e successive modi cazioni ed integrazioni, che dispone in materia di modi che delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione; Visto l art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada, e successive modi cazioni ed integrazioni, che dispone in materia di modi ca delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, recante «Recepimento della direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre 2007, relativa all omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli»; Visto il Regolamento n. 48 della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite recante «Disposizioni uniformi relative all omologazione dei veicoli per quanto concerne l installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa», di seguito indicato come «regolamento UNECE 48»; Visto il Regolamento n. 87 della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite recante «Disposizioni uniformi riguardo all omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli», di seguito indicato come «regolamento UNECE 87»; Visto l art. 152 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prescrive, tra l altro, l obbligo per gli autoveicoli di usare taluni dispositivi di segnalazione visiva fuori dai centri abitati anche durante la marcia diurna; Considerata l esigenza di regolamentare, l installazione delle luci di marcia diurna sugli autoveicoli in circolazione; Decreta: Art. 1. De nizioni 1. Ai ni del presente decreto si intende per: a) «luce di marcia diurna» una luce rivolta verso l avanti destinata a rendere il veicolo più facilmente visibile durante la circolazione diurna. Si applicano, ove ricorrano, le de nizioni di cui al paragrafo 2 del citato Regolamento UNECE 87; b) «autoveicolo», un veicolo a motore così come de nito all art. 3, punto m), del decreto ministeriale 28 aprile 2008, concernente il recepimento della direttiva 2007/46/CE. Art. 2. Campo di applicazione 1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di installazione delle luci di marcia diurna sugli autoveicoli in circolazione, nonché le procedure di aggiornamento delle relative carte di circolazione, nei casi previsti dal presente decreto. Art. 3. Caratteristiche tecniche delle luci di marcia diurna 1. Le luci di marcia diurna devono essere omologate in conformità al regolamento UNECE 87. In allegato I è riportato, solo per completezza, uno stralcio del citato regolamento UNECE 87. 2. Qualora le luci di marcia diurna siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate ad altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa, ogni singolo dispositivo deve essere omologato in base alle pertinenti prescrizioni recate dalle direttive comunitarie ovvero dai regolamenti della Commissione economica per l Europa delle Nazioni; Art. 4. Modalità per l installazione delle luci di marcia diurna 1. L installazione sugli autoveicoli delle luci di marcia diurna deve rispettare i requisiti riportati nell allegato II, parte integrante del presente decreto. 2. Nelle gure riportate in allegato III al presente decreto sono speci cate le posizioni di installazione delle luci di marcia diurna nei casi in cui le stesse siano dispositivi indipendenti oppure siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate ad altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa. 3. L installazione sul singolo autoveicolo delle luci di marcia diurna è realizzata da un of cina di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che emette la dichiarazione di installazione redatta secondo il modello riportato nell allegato IV, che fa parte integrante del presente decreto. Art. 5. Aggiornamento della carta di circolazione 1. Gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna sono soggetti a visita e prova, per l aggiornamento della carta di circolazione, presso l Uf- cio Motorizzazione Civile, territorialmente competente in relazione alla sede dell of cina che ha effettuato l installazione. 2. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente, deve essere allegata la dichiarazione di installazione, di cui all art. 4, comma 3 del presente decreto. 3. L Uf cio Motorizzazione Civile, previo esito positivo della visita e prova, aggiorna la carta di circolazione, attraverso l emissione di apposita etichetta riportante la seguente annotazione: «installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 UNECE». 4. In deroga al comma 1, gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna tramite sostituzione di un dispositivo o di un gruppo ottico originale con uno di analoga forma e dimensioni contenente anche la suddetta funzione non sono soggetti a visita e prova per l aggiornamento della carta di circolazione. Roma, 6 novembre 2013 Il direttore generale: VITELLI 14

15

16

17

18

19

20

13A09278 21