PERCHÈ L AZIONE PENALE SPESSO ANTICIPA QUELLA CIVILE



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LEZIONE: CASISTICA CLINICA PROF. GIANLUIGI FERRIGNO

Indice 1 INTRODUZIONE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 PERCHÈ L AZIONE PENALE SPESSO ANTICIPA QUELLA CIVILE ---------------------------------------- 19 3 LA DENUNCIA: LA CONSULENZA TECNICA MEDICO-LEGALE DI PARTE (LESA) ------------------ 20 4 CONSULENZA TECNICA MEDICO-LEGALEDI PARTE IN TEMA DI COLPA PROFESSIONALE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 5 INDAGINI DELLA MAGISTRATURA: C.T.U. RICHIESTA DAL P.M. ---------------------------------------- 33 6 VALUTAZIONE DELLE CONDOTTE GIUDIZIARIE DEGLI INFERMIERI -------------------------------- 49 7 ULTERIORI QUESITI RICHIESTI DAL G.U.P. IN FASE DIBATTIMENTALE ----------------------------- 51 8 LA PERIZIA: CARATTERISTICHE E PROCEDURE -------------------------------------------------------------- 52 BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 2 di 59

1 Introduzione 1.- La Medicina Legale può idealmente intendersi come un ponte che unisce due sponde distanti tra loro da sempre, nella cultura scientifica e nei concetti anche pratici del sapere comune: quali sono la Medicina Clinica ed il Diritto Positivo. La Medicina Legale quindi è ponte tra la Clinica ed il Diritto, ricordando poi che questo ponte si regge su due fondamentali pilastri: il rigorismo obiettivo del metodo ed la dominante conoscenza del rapporto giuridico ai cui il fatto si riferisce. Queste sono due regole fondamentali alle quali sempre attenersi nella prestazione medicolegale. E tuttavia bene fare una precisazione iniziale: prestazione medico-legale vuole significare anche qualsivoglia generica prestazione intesa a fini medico-legali, cioè con finalità non cliniche (=diagnostiche, terapeutiche, preventive, riabilitative,ecc.) ma di sola valutazione o certificazione civile, penale, amministrativa, previdenziale, assistenziale, ecc.; e non solo una specifica prestazione prodotta da un medico specialista nella branca. Alcuni esempi di valutazione/certificazione a fini medico-legali, in ambito: a) Civile= Relazione di valutazione del danno biologico in R.C.A. (Responsabilità Civile Auto), b) Penale= Consulenza Tecnica di Colpa Professionale, c) Amministrativa= Certificato Necroscopico per l Ufficiale di Stato Civile, d) Previdenziale= Verbale INAIL di valutazione danno biologico da Infortunio Lavorativo, e) Assistenziale= Verbale di Invalidità Civile. 2.- Tornando alle due regole fondamentali della disciplina medico-legale: Il Rigorismo obiettivo del metodo impone di essere rigorosamente aderenti alla realtà fattuale; inoltre diversamente dalla clinica- impone sempre di basarsi esclusivamente su prove. Diversamente dalla clinica dove anche l intuizione ad es. diagnostica può essere risolutiva, nella prestazione a fini medico-legali mai il possibile può divenire probabile, mai il probabile può essere spacciato per certo. Sempre dunque tener conto dei reperti, dei segni e di tutti i dati obiettivi riscontrati. 3 di 59

Per quanto attiene poi la seconda regola fondamentale della disciplina medico-legale: La Dominante conoscenza del rapporto giuridico ai cui il fatto si riferisce impone sempre e prioritariamente di conoscere e saper incasellare quel dato fatto reale già avvenuto, in quale specifico contesto giuridico deve essere valutato. Infine occorre accennare al cemento che costituisce questi due pilastri e da consistenza all intero ponte medico-legale: il nesso di causalità materiale. 3.- Perché prima di poter affermare la sussistenza di una qualche responsabilità penale, è tuttavia necessario preliminarmente accertare l esistenza degli elementi soggettivi del dolo e della colpa e fondamentalmente il nesso di causalità tra il fatto storico antecedente e l evento dannoso prodottosi in concreto. La Medicina Legale è infatti essenzialmente la medicina del dopo, interviene cioè non a prevenire o curare, bensì è chiamata ad indagare e/o valutare ed infine certificare (o meglio ad acclarare ) un fatto biologico già accaduto ai fini giuridici, siano essi di interesse penale e siano essi di interesse della collettività sociale (ordinamento dello stato civile). Da cui l antico brocardo: De rebus medicis sub specie juris 1.- Oppure più recentemente, riportandoci al Documento di Erice (18-21/02/1991): La Medicina Legale è per sua natura una scienza interdisciplinare la quale studia -con metodologia specifica- i contenuti biologici e medici delle norme giuridiche al fine di consentire la migliore interpretazione, l applicazione e lo sviluppo, e che collabora con la Giustizia e con i privati alla soluzione di casi che richiedono indagini e valutazioni di ordine biologico e/o medico. A mente dell Art. 40 c.p., infatti, nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l evento dannoso o pericoloso da cui discende l esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione ed altresì non impedire un evento che si ha l obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Ed ai sensi dell Art. 41 c.p., il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche indipendenti dall azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra azione od omissione e danno. Salvo che le cause sopravvenute non siano state da sole sufficienti a determinare l evento. 2 1 Delle cose della medicina sotto l aspetto del diritto vivente.- 4 di 59

4.- La CRITERIOLOGIA del NESSO CAUSALE. Sul piano metodologico qualunque indagine valutativa medico-legale si dispiega attraverso la verifica di criteri, che se soddisfatti o meno, per ognuna delle fasi che costruiscono la sequenza, cioè quella che viene definita la catena causale, induce rispettivamente alla dimostrazione o alla negazione del nesso di causalità. Questi criteri medici-legali sono: 1) Criterio Topografico: secondo cui deve potersi dimostrare una compatibilità fra la sede di applicazione della presunta causa e quella ove si manifesta l effetto; 2) Criterio Cronologico: che riguarda la compatibilità temporale tra il momento in cui si applichi la presunta causa e quello in cui si manifesti l effetto; 3) Criterio di Efficienza Lesiva: che si considera soddisfatto, allorché possa dimostrarsi che la presunta causa era teoricamente idonea a cagionare l effetto; 4) Criterio della Continuità Fenomenica: che considera la sequenza dei fenomeni che caratterizzano il periodo intercorrente fra l effetto e l applicazione della presunta causa. 5) Criterio di Esclusione di Altre Cause: criterio soddisfatto se l antecedente è l unico dotato di una potenzialità sufficiente alla produzione dell effetto, né possano ipotizzarsi altre ipotesi; 6) Criterio di attendibilità Statistica: criterio questo molto utile nello studio del nesso causale da patologia professionale; significandosi che l evento in causa è quanto normalmente e statisticamente ci si attenderebbe dopo l applicazione dell antecedente. 5.- Questa lezione si propone quindi di descrivere un caso clinico di colpa professionale di morte nel post-operatorio, evidenziando da un lato le condotte giudiziarie del personale infermieristico; dall altro le modalità di redazione sia di una Consulenza Tecnica di Parte (lesa), e di poi delle modalità di redazione di una Consulenza Tecnica di Ufficio (cosiddetta C.T.U.) richiesta dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica (cosiddetto P.M.). Inoltre verificare come in fase dibattimentale (=in aula) ulteriori quesiti potranno essere richiesti dal GUP (=Giudice dell Udienza Preliminare). Infine descriveremo tutti i riferimenti normativi in tema di perizie. Il caso clinico in esame, nella sua precipua dimensione pratica, potrà fornire un valido orientamento nell applicazione forense dell attività infermieristica. 2 Riportiamo brevemente queste nozioni perché le ritroveremo applicate nel corso del caso clinico. 5 di 59

Orientarsi nell ambito dei procedimenti penali (e civili) che sempre più coinvolgono anche personale infermieristico, rende ragione della novità e specificità del Master. L evoluzione dello status giuridico del personale infermieristico (ma generalmente di tutto il personale sanitario non-medico) dalle mansioni di semplice esecutore di ordini medici a fini prevalentemente terapeutici, alla professione con laurea ed alla dirigenza nel Servizio Sanitario Nazionale: ha fatto però nascere nuovi diritti-doveri di autonomia e di responsabilità. Perché necessariamente, la crescita in autonomia professionale va di pari passo con la nascita e/o l incremento di responsabilità professionale nei confronti dell Utenza. La stessa redazione della Cartella Infermieristica eleva gli Infermieri al rango penale di Pubblici Ufficiali (ex art. 357 c.p.) e non più solo di Incaricati di pubblico servizio (ex art. 358 c.p.), nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Anche se, lo ricordiamo, in molti casi di rilevanza penale, il reato e la pena edittale prevista sono gli stessi sia in caso che il colpevole rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale, tanto quanto rivesta la qualifica minore di Incaricato di Pubblico Servizio. Ad esempio: L Art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d ufficio) così novella: Il Pubblico Ufficiale o L Incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. La Cartella Infermieristica è lo strumento cartaceo su cui l infermiere documenta la pianificazione dell assistenza e la sua pratica attuazione. Questa documentazione segue ovviamente- un ordine cronologico, per data ed ora, di tutte le attività predisposte e eseguite. Deve essere contemporaneamente assicurata la rintracciabilità dell operatore per ciascuna registrazione. I principali obiettivi devono esservi indicati entro le 24 ore. La struttura della Cartella Infermieristica prevede: dati di identificazione della stessa o codice RI dati di identificazione della persona assistita raccolta dati per la valutazione iniziale all ammissione identificazione dei bisogni assistenziali identificazione degli obiettivi identificazione degli interventi diario assistenziale 6 di 59

valutazione dei risultati.- L identificazione dei bisogni assistenziali costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici volti a conseguire gli esiti di cui infermiere è responsabile (North American Nursing Diagnosis Association, 1990). Tra l altro nel diario assistenziale vanno segnalate opportunamente tutte le modificazioni intervenute nello stato clinico (soggettivo ed obiettivo) dell Utente. Infine la Cartella Infermieristica [o la sorella minore la c.d. Scheda Infermieristica ] deve essere archiviata insieme alla Cartella Clinica. E stata altresì proposta al fine di evitare errori ed inutili duplicazioni cartacee- la CARTELLA CLINICA INTEGRATA. Questa è di solito strumento informatizzato, che sostituisce in pieno sia la Cartella clinica e sia quella Infermieristica. Anzi in questa piattaforma digitale si integrano ed interagiscono tutte le figure intervenute: dal Medico all Infermiere, ma pure il Dietista e altrettanto il Fisioterapista ecc. L utilizzo di questa Cartella Integrata richiede tuttavia contesti organizzativi di grosso spessore, ed una integrazione di equipe di livello elevato. Per tutte le due forme di Cartella valgono i principi di redazione, responsabilità, conservazione, privacy, segreto d ufficio ed archiviazione, da sempre in uso per la Cartella Clinica cartacea. 6.- Ma non solo, lo status di Dirigenza Infermieristica comporta altresì ulteriori responsabilità di culpa in eligendo e di culpa in vigilando 3 verso gli Operatori di Supporto che collaborano quotidianamente nell Unità Operativa: quali gli Operatori Socio-Sanitari e Operatori Socio-Sanitari Specializzati (DPR 348/83), e gli Operatori Tecnici addetti all Assistenza OTA (DPR 384/90). In realtà, nel trasferire a questi collaboratori alcune funzioni o compiti semplici da parte del Dirigente Infermiere, non si tratterà mai di una vera e propria delega di funzioni. Perché questo strumento operativo tendente a regolare i rapporti immediati e diretti tra infermiere ed operatore di supporto di unità operativa, risulta inadeguata poichè: La delega deve essere in forma scritta 7 di 59

La delega deve essere effettiva La delega deve comportare il trasferimento di pieni poteri decisionali al delegato (Operatore di supporto) La delega del delegante (l Infermiere) deve poter prevedere una vigilanza ed un controllo 4 senza tuttavia ingerirsi nella attività del delegato(sic). E dunque improponibile un controllo senza riscontro, come è altresì realmente improponibile che ogni attività delegabile sia formalizzata per iscritto. Oltre che ci si deve rapportare con la rilevanza penale dell istituto della delega: per cui dovrebbe correttamente esservi completa esenzione di responsabilità del delegante, a fronte di una piena assunzione di responsabilità del delegato. La soluzione è diversa e viene correttamente percorsa attraverso i Piani di Lavoro. Questi prevedono l individuazione viceversa di attribuzione di attività termine il più generico possibile significante le attività attribuibili in concreto all O.S.S. sulla base della bassa discrezionalità e della alta riproducibilità della tecnica da espletare a favore dell Utenza. 5 Dunque l Infermiere Dirigente del S.S.N. deve porsi i seguenti quesiti, prima di attribuire agli Operatori di supporto una data attività di servizio: CHE COSA? Quali compiti possono essere trasferiti ai collaboratori PER CHI? Per quale paziente, intendendosi la conoscenza dello stato clinico PERCHE? Lo scopo del compito, differenziando la routine dall emergenza DOVE? In quale contesto: lo stesso compito in Reparti diversi avrà pesi diversi A CHI? Quale degli Operatori a competenza migliore per quella data mansione QUALE OUTCOME? Quale risultato dall attribuzione mi attendo di ottenere a favore dell Utente. 3 Colpa nella scelta errata del collaboratore cui affidare una determinata mansione o compito, colpa nel non aver vigilato sull operato dello stesso. 4 Vigilare significa una verifica work in progress, quindi con possibilità di modificarne il risultato; controllare significa verificare gli outcomes finali, senza più nessuna possibilità di correzioni di errori in corso d opera. 8 di 59

Tuttavia esistono percorsi attivi e/o decisionali che NON possono mai essere né delegati e neppure attribuibili nei Piani di Lavoro: 1. La pianificazione e personalizzazione del processo di assistenza infermieristica 2. L identificazione critica dei bisogni 3. La valutazione dell intera componente psichica, sociale e clinica dell Utente 4. Le svariate attività assistenziali dirette ed indirette che richiedono conoscenze specialistiche o abilità professionali 5. Le attività decisionali di coordinamento infermieristico. 5 Usiamo sempre il termine Utenza (e non paziente o malato) poiché le responsabilità infermieristiche descritte sono univoche in qualsivoglia unità operativa del Servizio Sanitario Nazionale, ed indipendenti dalla tipologia di richiesta di salute dell individuo. 9 di 59

7.- APPENDICE: C O L P A Il Malato disse, non sono guarito, eppur trattato dall Infermiere, ho molto patito, questa è dei fatti la realtà.- L Avvocato perorò l ipotesi di evidente inequità.- Il Consulente confermò dell errore la possibilità.- Il Giudice desunse la colpa per probabile responsabilità.- La realtà era interpretata in parziale verità, che il verbale mutava in dubbia meta-verità, che la sentenza fissava in sicura meta-meta-verità.- La condanna dell INFERMIERE fu la spiacevole novità, giudizio sibillino, forse ingiusto, ma all unanimità.- Da Diario di una ricerca Dott. Fabrizio Montagna 2003 MODIFICATA 10 di 59

Quali potrebbero essere le conseguenze del mio operato? REATO «Ogni comportamento antigiuridico, libero e volontario, produttivo di un evento contrario ad un interesse protetto dalla norma penale, e pertanto punibile» a) DELITTI= 1. l Ergastolo; 2. la Reclusione [15gg. 24 anni] 3. la Multa [ 5,00 5.164,00] b) CONTRAVVENZIONI= 1. l Arresto [5gg. 3 anni] 2. l Ammenda [ 2,00 1.032,00] 11 di 59

Articolo 589 Codice penale Omicidio colposo: Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.- Articolo 590 Codice Penale Lesioni personali colpose: Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.- 12 di 59

Articolo 591 Codice Penale Abbandono di persone minori o incapaci: Chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La pena è della reclusione da 1 a 6 anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da 3 a 8 anni se ne deriva la morte.- Articolo 610 Codice Penale Violenza privata: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni.- 13 di 59

Articolo 613 Codice Penale Stato di incapacità procurato mediante violenza: Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato di incapacità di intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a 1 anno.- 14 di 59

IMPERIZIA Non è imperito chi non sa, ma chi non sa quello che un Operatore Sanitario ordinario avrebbe dovuto sapere IMPRUDENZA non è imprudente chi usa tentativi terapeutici pericolosi, ma chi li usa senza necessità NEGLIGENZA Non è negligente chi trascura alcune norme tecniche, ma chi trascura quelle norme che gli altri osservano INOSSERVANZA non è inosservante dei regolamenti chi ne prescinde, ma chi fa ciò nonostante dalla pratica degli altri Operatori Sanitari risulti che quelle norme sono note e non sono cadute in disuso (Ceci, 1989) Esiste una soluzione? 15 di 59

Capacità di SAPERE SAPER FARE SAPER ESSERE: Elevate dosi di: buon senso, intelligenza, preparazione professionale, umanità e buona fede E poi sempre: Cum grano salis 16 di 59

UN CASO CLINICO: MORTE NEL POST-OPERATORIO (ART. 589 C.P.) SINTESI CRONOLOGICA La Sig.ra R.C.: ORE 18,38 del 16/10/06: si ricovera d elezione perchè affetta da: Calcolosi renale bilaterale, più grave a destra, al fine di sottoporsi ad intervento di: LITOTRISSIA PERCUTANEA (PCN) ; ORE 12,15 del 18/10/06: inizia operazione di PCNL: (=dopo 4-5 ore dall uscita dalla Sala Operatoria) inizia a sentirsi molto male; ORE 00,10 del 19/10/06: viene riconosciuto uno stato di grave sofferenza (emorragica) e poco dopo inizia terapia emotrasfusionale; ORE 02,15: Le condizioni si aggravano in franco shock emorragico, con trasferimento in Terapia Intensiva (=dopo ca. 12 ore dal fine intervento); ORE 09,00: Le condizioni segnano un miglioramento, si richiede consulenza Urologia e TAC Addome; ORE 12,00: si conosce la refertazione TAC, che tra l altro mostra emo-retroperitoneo; e risultano stampati i dati di Laboratorio (11:41); ORE 12,50: Consulenza Urologia; ORE 15,00: Ulteriore consulenza Urologia; ORE 17,00: Le condizioni ritornano a peggiorare (=dopo ca. 27 ore dal fine intervento); ORE 18,30: Entra in coma, intubazione e ventilazione assistita; ORE 20,20: Arresto Cardio-circolatorio; ORE 21,00: Si constata il decesso (=dopo 30 ore ca. dal fine intervento).- Il reato qui contestato è quello di Omicidio Colposo ex art. 589 c.p. [vedi pag. 9, infra] Si tratta di un delitto, poiché prevede la reclusione. Generalmente il procedimento penale nei casi di Colpa Professionale (Malpractice) insorge proprio per iniziativa del soggetto privato (persona offesa dal reato) mediante proposizione di atto di querela (art. 120 c.p.p.) oppure per iniziativa del Pubblico Ministero (art. 330 c.p.p.), questi allertato solitamente da una idonea refertazione dei Sanitari. L atto di querela non può essere presentato decorsi 3 mesi dal giorno della notizia del fatto costituente reato (art. 124 c.p.). Nella pratica, ben può ritenersi che la parte offesa possa avere 17 di 59

contezza delle eventuali ipotesi di reato solo dopo aver ricevuto la Consulenza Medico-Legale di Parte, in cui saranno stati esplicitati profili di colpa professionale. Appare utile indicare nell atto di querela le eventuali ipotesi di reato facendo espressamente menzione degli articoli del Codice Penale presuntivamente violati. Non sono invece richieste forme particolari nell esposizione dei fatti alle autorità competenti. Inoltre il dato comune in tutte le ipotesi colpose è quindi rappresentato dalla inosservanza di precauzioni doverose: che si configureranno più specificatamente nella imperizia, oppure nella negligenza, oppure nella negligenza od infine nell inosservanza di leggi, regolamenti norme ecc. Ma a monte di questi momenti commissivi od omissivi, vi sono da ricordare i requisiti essenziali che rendono legittima l attività sanitaria stessa: a) Abilitazione alla professione ed iscrizione ad apposito Albo professionale; b) Pre-esistenza del Consenso informato dell Utente; c) Il rispetto delle legis artis ; d) Infine deve sussistere la necessità terapeutica, vale a dire un positivo rapporto costi-benefici [inteso come rapporto rischio quoad valetudinem o quoad vitam-guarigione]. Così la Cassazione Penale, 28.04.94: La colpa del medico, che è una delle c.d. colpe speciali o professionali, propria delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come caratteristica l inosservanza di regole di condotta, le legis artis che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell aumento del rischio. 18 di 59

2 Perchè l azione penale spesso anticipa quella civile Premesso che la parte offesa dall atto illecito del Sanitario può esercitare il proprio diritto indistintamente- in sede civile ovvero in sede penale, è utile delineare i motivi che spesso purtroppo fanno propendere per la sede penale. Un primo motivo può essere ascritto alla elevata importanza che alcuni avvocati attribuiscono al presunto valore degli elaborati redatti dal Consulente medico-legale del Pubblico Ministero, giusta la fonte pubblicistica di provenienza. Secondo motivo è certo l assenza di costi per la parte lesa, almeno in fase iniziale: la Procura della Repubblica dispone infatti il sequestro delle cartelle cliniche, dispone a proprie spese le consulenze tecniche e svolge atti di indagine di costi e tempi elevati. Altro motivo, certo non secondario, in assenza di testimoni dell accaduto, la stessa parte lesa può essere escussa come teste (disposizione inammissibile in rito civile, art. 246 c.p.c.). Tuttavia vi è anche il rovescio della medaglia: la dimostrazione di responsabilità penale deve essere certa, e la prova insufficiente o contraddittoria comporterà l assoluzione del Sanitario imputato, con il venir meno dell assunto risarcitorio; i periti d ufficio saranno più cauti nell esprimere pareri sfavorevoli all imputato medico, giusta la possibile condanna penale; lo stesso Magistrato penale a buon diritto- giudicherà applicando il principio del favor rei. 19 di 59

3 La denuncia: la consulenza tecnica medico-legale di parte (lesa) Verbale di sommarie informazioni assunte da P.M., da cui si riporta:... A.D.R.: Confermo di essere il marito di R.C., deceduta il 19.10.06. A.D.R.: Mia moglie in vita non ha mai sofferto di nulla, era sana come un pesce. Soltanto di tanto in tanto accusava dolori dovuti a calcoli renali. A.D.R.: Il giorno 15 ottobre 2006 mia moglie ebbe una colica renale, erano mesi che non ne aveva più una. Il lunedì mattina telefonò il dott. U. di il quale comunicava a mia moglie che si poteva ricoverare presso l ospedale M.. al fine di subire un intervento per i calcoli. Mia moglie aveva già prenotato da tempo e si era liberato un posto per quello stesso giorno. Così la stessa sera, alle ore 18.30 mia moglie si ricoverò presso l ospedale M. di N ed io ero con lei perché l accompagnai. Sul posto gli infermieri ci stavano aspettando. Quella sera stessa fecero i primi accertamenti ovvero misurare la pressione ed elettrocardiogramma. Il martedì le fecero tutti gli esami ed i controlli necessari. Il mercoledì alle ore 11.15 precise fu portata in sala operatoria ove per subire l intervento. Alle ore 15.10 mia moglie uscì dalla sala operatoria ed era quasi sveglia, non ancora del tutto cosciente ma sofferente. A.D.R.: Alle ore 16.30 gli infermieri mi hanno fatto uscire, in pratica hanno fatto uscire tutti dall ospedale perché era finito l orario di visita e all interno dell ospedale è rimasto, per assistere ancora per un paio d ore mia moglie il signor F. che è un sacerdote amico di famiglia. Da qui in poi io non sono in grado di riferire altro per la giornata di mercoledì. A.D.R.: Il giovedì mi sono recato all ospedale verso le ore 12.00 e ho trovato mia moglie che era stata portata in sala di terapia intensiva ma nessuno mi ha detto il motivo. Alle ore 15.00 abbiamo avuto il primo colloquio con la dott.ssa M. che ci ha spiegato che mia moglie aveva avuto una emorragia e stava in reparto di terapia intensiva in quanto a causa di questa emorragia tutti gli organi vitali ne avevano risentito e pertanto in quel momento le stavano facendo trasfusioni di sangue e di plasma. La stessa ci disse che comunque non ci dovevamo preoccupare, che assolutamente mia moglie non era in pericolo di vita e che a giorni si sarebbe rimessa in sesto. Alle 16.00 mi hanno permesso di entrare trovai mia moglie cosciente che mi disse che la dovevano operare nuovamente, in quanto lo aveva sentito da qualche medico. Ma io la rassicurai dicendo che io avevo parlato ma nessuno mi aveva detto che l avrebbero dovuta operare di nuovo. Quindi la tranquillizzai e Dall ospedale io andai via verso le ore 16.25, quindi con mia moglie sono stato 20 di 59

20/25 minuti. Ricordo che mia moglie mi chiese anche da bere, mi disse che aveva le labbra asciutte, ma addirittura in quella sala non avevano neanche acqua e quando la chiesi ad un infermiere questi con tono sufficiente disse che appena sarebbe arrivata l acqua le avrebbero dato da bere. A.D.R.: La stessa giornata di giovedì sono tornato ad - Alle 22.00 circa me ne sono andato a letto. Alle ore 23.00 sono arrivate a casa le mie figlie Maria e Teresa le quali mi hanno comunicato che mia moglie era deceduta. A.D.R.: Siamo partiti tutti subito ma giunti a. abbiamo trovato mia moglie già nella camera mortuaria dell ospedale. A.D.R.: Alle ore 09.00 circa scendeva sotto in camera mortuaria il dott. U. che ha operato mia moglie. Lo stesso forse si voleva scusare e comunque diceva che non si spiegava quanto accaduto e che l intervento era andato bene, ma io non l ho nemmeno voluto sentir parlare e perciò ho deciso di interessare la Magistratura. A.D.R.: Al fine di risalire alla verità sono sin d ora disposto ad acconsentire affinché il corpo di mia moglie venga riesumato per effettuare una autopsia che chiarisca le cause del decesso. Verbale di sommarie informazioni assunte da Maria M. da cui si riporta :.A.D.R.: Confermo di essere la figlia di R. C. deceduta il 19.10.06. A.D.R.: Poi alle ore 16.30 ci mandarono via perché era terminato l orario delle visite e lasciai mia madre che aveva ancora gli occhi chiusi, aveva freddo e non era ancora del tutto cosciente. Gli infermieri ci dissero che era normale, che era a causa dell anestesia. Ricordo che però era dolorante, si lamentava ed aveva molto freddo. A.D.R.: Sono poi tornata a N i il giovedì mattina e mia madre si trovava nel reparto di terapia intensiva. Non ci spiegammo il motivo di quel trasferimento e nessuno ci disse nulla fino alle ore 15.00 quando parlammo con la dott.ssa M. la quale ci spiegò che il trasferimento in quel reparto si era reso necessario in quanto mia madre aveva subito una forte emorragia e che alcuni organi ne avrebbero potuto risentire. Però la dottoressa ci assicurò che non c era nulla di preoccupante e che comunque tutto si sarebbe risolto in un paio di giorni. Non parlò di dimissioni ma disse che comunque non c era assolutamente nulla di preoccupante. A.D.R.: Dopo quel colloquio fu mio padre che andò da mia madre perché poteva entrare una sola persona. A me la fecero vedere solo attraverso un monitor. Comunque alle ore 16.30 andammo via e quella stessa 21 di 59

sera, verso le ore 22.15/22.30 circa a casa mia telefonarono dall ospedale dicendo che mia madre era deceduta. A.D.R.: Non si qualificò colui che telefonò, ricordo che mi chiamarono e chiesero se io ero la figlia della signora C. Rosaria. Risposi proprio io al telefono e confermai di essere la figlia. L interlocutore, che era di sesso maschile, mi comunicò che purtroppo mia madre era deceduta. Io rimasi di stucco e dissi che probabilmente c era un errore in quanto avevamo lasciato mia madre che stava bene, ma questo di tutta risposta mi disse testualmente no, signora. Voi sapevate che vostra madre aveva dei gravi problemi di coagulazione! A.D.R.: Dopo circa un mese dalla morte di mia madre io, mia sorella Teresa, mia cugina Anna Maria A. ed il sacerdote M. siamo andati a parlare con il dott. U.- per chiedergli spiegazioni, recandoci in ospedale. In effetti il dott. U. ci riferì che mia madre aveva avuto una perdita di sangue ed era sopravvenuta la sindrome della CID che è un problema di coagulazione del sangue e quindi porta a morire dissanguati. Verbale di sommarie informazioni assunte da Teresa M. da cui si riporta: A.D.R.: Confermo di essere la figlia di R. C., deceduta il 19.10.06. ( ) A.D.R.: e ritornai il giorno dopo verso le ore 18.30/19.00 ovvero dopo l operazione ( ). A.D.R.: Appena arrivai vidi subito che mia mamma non stava bene. Io chiesi come stava ed il sacerdote mi disse che erano da poco venuti gli infermieri a cambiare la medicazione ed avevano trovato il letto pieno di sangue. Il sacerdote riferì di essersi impressionato e chiese agli infermieri cosa stesse avvenendo, ma questi lo tranquillizzarono dicendo che era normale che avesse perso tutto quel sangue. Mia mamma lamentava forti dolori di stomaco ed io chiesi l intervento del medio di turno che ricordo chiamarsi dott. M. il quale venne dopo circa 5/10 minuti dal momento che l avevo chiamato. Visitò in maniera fugace mia madre, ricordo che non accese nemmeno la luce nella stanza e le fece somministrare una flebo per il dolore di stomaco, ma non ricordo che medicinale era anche perché il dottore non me lo disse, lo somministrò e mi riferì che era contro il mal di stomaco. Mia cugina ad un certo punto andò via ed io rimasi sola con mia madre che comunque continuava a lamentarsi e voglio aggiungere che comunque non era lucida. Io le chiedevo cosa sentiva, dove aveva dolore e mia madre mi rispondeva solo che stava male ma non mi sapeva dire dove. 22 di 59