COMUNE DI MONCALVO REGOLAMENTO ONERI



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Regione Piemonte PROVINCIA DI ASTI COMUNE DI MONCALVO REGOLAMENTO ONERI. Approvato con deliberazione C.C. n. del

INDICE CAPO 1 GENERALITA IL CONTRIBUTO di COSTRUZIONE...2 Art. 1 Oggetto del regolamento...2 Art 2 - Definizione di Contributo di Costruzione...2 Art. 3 Interventi assoggettati al pagamento del Contributo di Costruzione...2 Art. 4 Mutamento della destinazione d uso...3 Art. 5 Interventi esonerati dal Contributo di Costruzione...4 Art. 6 Interventi esonerati dal contributo di costruzione commisurato al costo di Costruzione...5 Art. 7 Interventi esonerati dalla quota di contributo di costruzione commisurata ai soli oneri di urbanizzazione...6 Articolo 8 Riferimenti temporali per la determinazione del contributo...6 Art. 9 Determinazione degli oneri di urbanizzazione...6 Art. 10 Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione...7 CAPO 2 CALCOLO DEL CONTRIBUTO di COSTRUZIONE...8 Art. 11 - Oneri di urbanizzazione...8 Art. 12 - Stima sintetica degli oneri di urbanizzazione...9 Art. 13 - Stima analitica degli oneri di urbanizzazione...9 Art. 14 - Definizione delle opere di urbanizzazione primaria secondaria ed indotta...9 Art. 15 - Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione...10 Art. 16 Riduzioni e agevolazioni...12 CAPO 3 CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE...14 Articolo 17 Modalità di presentazione...14 Articolo 18 - Tempi e modalità di pagamento...14 CAPO 4 NORME FINALI...16 Articolo 20 Monetizzazione delle aree a servizi...16

CAPO 1 GENERALITA IL CONTRIBUTO di COSTRUZIONE Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento individua e disciplina i criteri per l'applicazione e la determinazione del contributo di costruzione commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione degli interventi comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi dell art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380 e s.m.i. Art 2 - Definizione di Contributo di Costruzione 1. Il Contributo di costruzione è dovuto per tutte le attività che comportano la trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio ed è commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) e del costo di costruzione, ai sensi dell art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i. e della DCR n. 179/CR-4170 del 1977 e s.m.i. Il contributo è composto per chiarezza di interpretazione da: Oneri di urbanizzazione primaria (U1); Oneri di urbanizzazione secondaria (U2); Costo di costruzione (CC); Contributo ripristino luoghi, ove ne siano alterate le caratteristiche, limitatamente a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi (ai sensi dell art. 19 comma 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.) di cui al successivo art.9; Contributo smaltimento rifiuti solidi, liquidi e gassosi, limitatamente a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi (ai sensi dell art. 19 comma 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.) di cui al successivo art.9 Art. 3 Interventi assoggettati al pagamento del Contributo di Costruzione 1. Gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione sono dovuti per i seguenti interventi edilizi: Nuova costruzione (nuovo impianto; completamento; ampliamento; ricostruzione); ristrutturazione edilizia di tipo B e C sostituzione edilizia ristrutturazione urbanistica; mutamento della destinazione d uso, nei casi definiti e regolamentati dal successivo art. 4; 2

recupero dei sottotetti ai sensi della Legge regionale 21/98; recupero dei rustici ai sensi della Legge regionale 9/03; ogni altro intervento edilizio, ivi compreso il mutamento di destinazione d uso senza opere che comporti l incremento di carico urbanistico. C è incremento di carico urbanistico quando aumenta la S.L.S. (superficie lorda di solaio) residenziale, anche a seguito della trasformazione di superfici accessorie e non residenziali e/o della variazione di destinazione d uso, con conseguente incremento del numero di unità immobiliari e/o della quota di standard urbanistici. Art. 4 Mutamento della destinazione d uso Costituisce mutamento di destinazione d uso il passaggio, anche senza opere edilizie, dall una all altra delle seguenti categorie (ex art.8 della L.R. 08.07.1999 n 19): a) destinazioni residenziali; b) destinazioni produttive, industriali o artigianali; c) destinazioni commerciali; d) destinazioni turistico-ricettive; e) destinazioni direzionali; f) destinazioni agricole 2. Non dà luogo al mutamento della destinazione d uso il passaggio da una destinazione accessoria ad una destinazione principale purché nella stessa categoria: in tale caso, gli oneri di urbanizzazione dovuti sono determinati sottraendo l onere corrispondente alla destinazione accessoria all onere intero afferente alla destinazione principale. 3. Il contributo dovuto per il cambio di destinazione d uso senza opere edilizie, è commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione ed è pari alla differenza tra il contributo dovuto per la nuova destinazione d'uso e quello dovuto per la legittima destinazione in atto. 4. A tal fine gli oneri per l'urbanizzazione primaria e secondaria sono calcolati separatamente e gli importi negativi non danno luogo a rimborsi da parte del Comune. 5. Nel caso il cambio di destinazione d uso sia accompagnato da opere edilizie, al contributo di cui al precedente comma 3 si somma il contributo dovuto per l intervento edilizio, considerando la nuova destinazione. 6. Qualora le destinazioni d uso delle attività industriali, artigianali, turistiche, commerciali, direzionali e della zona 3

agricola, vengano modificate nei 10 anni successivi all ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento della variazione. A tal fine gli oneri per l'urbanizzazione primaria e secondaria sono calcolati separatamente e gli importi negativi non danno luogo a rimborsi da parte del Comune. Art. 5 Interventi esonerati dal Contributo di Costruzione 1. Ai sensi art. 17 del DPR 380/2001 e s.m.i. il contributo di costruzione non è dovuto per le seguenti opere: a) gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della L.9 maggio 1975, n. 153 e s.m.i, con l obbligo di presentare la certificazione di Imprenditore Agricolo Professionale e con esclusione del cambio d uso per dieci anni dal rilascio dell atto abilitativo; b) gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici residenziali unifamiliari; c) gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; d) gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; e) i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relative alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali. 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono considerati Enti istituzionalmente competenti anche i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. 4. Sono altresì gratuite: a) le opere di cui all art. 6 del DPR 380/01 (attività edilizia libera): gli interventi di manutenzione ordinaria; gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR 6/6/2001 n. 380 e s.m.i., compresa l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le 4

parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; gli interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola; le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; l installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, purché al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; b) e gli interventi previsti dalla Legge Regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, articolo 48, comma 1, lett. a) ovvero i i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc. che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi Art. 6 Interventi esonerati dal contributo di costruzione commisurato al costo di Costruzione 1. Sono soggetti alla corresponsione della quota di contributo di costruzione commisurata ai soli oneri di urbanizzazione i seguenti interventi: 5

interventi di edilizia residenziale, anche su edifici esistenti, convenzionati ai sensi degli art. 17 comma 1 e 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380; interventi edilizi di cui alla legge 8 aprile 1962 n 167 limitatamente alla destinazione d uso residenziale; interventi di edilizia residenziale, per la realizzazione della prima abitazione, ai sensi dell art. 17, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380 fermo restando il rispetto del disposto dell'art. 9 della Legge 25 marzo 1982 n 94; detti interventi sono soggetti alla corresponsione della quota di contributo di concessione commisurata agli oneri di urbanizzazione nella misura stabilita per l edilizia residenziale pubblica; interventi edilizi destinati ad attività produttive, industriali ed artigianali ai sensi dell art. 19 del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380 ivi inclusi i magazzini al servizio delle stesse attività. interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato. Art. 7 Interventi esonerati dalla quota di contributo di costruzione commisurata ai soli oneri di urbanizzazione 1. Sono soggetti alla corresponsione della quota di contributo di concessione commisurata al solo costo di costruzione gli interventi di realizzazione di superfici e volumi interrati esclusi dal calcolo della superficie utile lorda, fatta eccezione per gli immobili destinati ad attività produttive, industriali ed artigianali, per i quali la quota di contributo commisurata al costo di costruzione non è dovuta. Articolo 8 Riferimenti temporali per la determinazione del contributo 1. Il contributo di cui all art. 1 è determinato con riferimento alla operatività del titolo edilizio, ovvero alla data di rilascio del permesso di costruire e/o al trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) e/o alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e/o alla comunicazione di inizio lavori (CIL) per il mutamento di destinazione d uso onerosa di cui al precedente art. 4.3. Art. 9 Determinazione degli oneri di urbanizzazione 1 Gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) per destinazioni residenziali, produttive (industriali o artigianali), commerciali, turistico ricettive e direzionali sono determinati ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380 e delle relative leggi e disposizioni regionali (DCR n. 179/CR- 6

4170 del 1977 e s.m.i. ) e si applicano sulla base degli importi e dei coefficienti contenuti nelle tabelle allegate al presente regolamento, approvate con specifici atti deliberativi da parte del Comune ovvero sulla base di conteggi analitici effettuati a cura del Comune. 2 Gli oneri di urbanizzazione determinati a stima sintetica ai sensi del comma precedente non sono comprensivi delle spese o dei contributi per la realizzazione delle reti distributive dell acquedotto, dell'energia elettrica, del gas, del servizio telefonico e delle reti informatiche; le spese o i contributi relativi alle predette reti dovranno essere corrisposti direttamente agli Enti erogatori dei servizi stessi in occasione di richiesta di allacciamento da parte dell utenza. 3 Per gli interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività artigianali o industriali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, oltre alla corresponsione del contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, è dovuto un contributo pari alla incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. 4 Il contributo di cui al comma precedente è determinato con riferimento alla stima dei costi reali, ovvero, nel caso di impossibilità tecnica di determinare l'importo suddetto, è dovuto un contributo pari al 50 % delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Art. 10 Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione 1 Il contributo commisurato all incidenza del costo di costruzione per destinazioni residenziali, commerciali, turistico ricettive e direzionali nonché per autorimesse connesse o meno con una delle destinazioni precedenti, è determinato ai sensi dell art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380, del D.M. 10 maggio 1977 n 801, delle relative deliberazioni attuative del Consiglio Regionale nonché di altri atti deliberativi del Comune. 2 Per quanto riguarda i nuovi immobili a destinazione residenziale l importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato mediante applicazione della tabella per la determinazione della classe di appartenenza allegata al D.M. 10 maggio 1977 n 801 e delle aliquote per caratteristiche tipologiche e parametri funzionali stabilite con deliberazione del Consiglio Regionale del 21 giugno 1994 n 817-8294. 7

3 Per quanto riguarda gli interventi su immobili esistenti a destinazione residenziale l importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato mediante applicazione dell aliquota fissa del 5% ad un terzo del costo di costruzione determinato sulla base di computo metrico estimativo. 4 Per quanto riguarda interventi su edifici a destinazione commerciale, turistico ricettiva e direzionale l importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato (ai sensi dell art. 19 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380 e con riferimento alla D.C.R. 27 luglio 1982 n 320-6862) mediante applicazione, all importo del costo di costruzione determinato con computo metrico estimativo, delle seguenti aliquote: 5% - edifici a destinazione turistico ricettiva non di lusso 6% - edifici a destinazione turistico ricettiva di lusso 5% - edifici a destinazione commerciale 7% - edifici a carattere direzionale in aree a destinazione mista 5% - autorimesse non direttamente connesse con una delle destinazioni precedenti. 5 All importo del costo di costruzione delle autorimesse di pertinenza (di cui al precedente art. 7) sarà applicata l aliquota corrispondente alla destinazione del fabbricato principale. 6 Il contributo commisurato al costo di costruzione determinato come sopra potrà essere soggetto a conguaglio sulla base di eventuali variazioni, rispetto al computo metrico estimativo iniziale, che si siano verificate durante l esecuzione dei lavori e che dovranno essere documentate a cura del Direttore dei Lavori. CAPO 2 CALCOLO DEL CONTRIBUTO di COSTRUZIONE Art. 11 - Oneri di urbanizzazione 1 L importo degli oneri di urbanizzazione primaria è pari al maggiore fra l importo degli oneri calcolato a stima sintetica e quello calcolato a stima analitica, dovendo essere sempre e comunque rispettato il principio della equivalenza tra Monetizzazione del contributo e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. 2 L importo degli oneri di urbanizzazione secondaria è, di norma, pari all importo degli oneri calcolato a stima sintetica; tuttavia in tutti i casi in cui siano individuabili le opere funzionali all intervento, verranno adottati i medesimi criteri 8

esplicitati al comma 1 (piani esecutivi, permessi di costruire convenzionati, etc ). 3 Non è ammessa alcuna forma di compensazione tra gli oneri di urbanizzazione primaria e quelli di urbanizzazione secondaria. Art. 12 - Stima sintetica degli oneri di urbanizzazione 1 La stima sintetica degli oneri di urbanizzazione si esegue moltiplicando gli importi unitari di cui alle tabelle allegate al presente regolamento, per i relativi coefficienti moltiplicativi e per la quantità edificata. 2 Ai fini del presente Regolamento la quantità edificata per le destinazioni d uso residenziale, commerciali, direzionali, artigianali ed industriali, turistico ricettive e di autorimesse chiuse non direttamente connesse alle diverse destinazioni, corrisponde alla S.L.S. (superficie lorda di solaio) realizzata. Art. 13 - Stima analitica degli oneri di urbanizzazione 1 La stima analitica degli oneri di urbanizzazione, eseguita a cura del Comune, viene determinata sulla base del costo effettivo delle opere di urbanizzazione attinenti gli interventi in progetto. 2 Il costo di cui al precedente comma si calcola facendo riferimento al più recente Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Piemonte. Art. 14 - Definizione delle opere di urbanizzazione primaria secondaria ed indotta 1 Ai fini del presente regolamento, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle individuate dall articolo 51 della L.R. 5 dicembre 1977 n 56. Opere di urbanizzazione primaria: a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento; b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica; d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi; e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono; 9

f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere; g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b). Opere di urbanizzazione secondaria: h) asili nido e scuole materne; i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative; l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative; m) edifici per il culto; n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive; o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago. Opere di urbanizzazione indotta: p) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari; q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale; r) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali; s) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale; t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi; u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi; v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno. Art. 15 - Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione 1 Nel caso di interventi di nuova costruzione, il permissionario è tenuto, fatto comunque salvo il versamento del contributo di costruzione ai sensi del presente regolamento, alla realizzazione, a propria cura e spese, del marciapiede e, dove previsto, della pista ciclabile e delle piantumazioni a verde, immediatamente antistanti il lotto fondiario. 2 Il Comune ha la facoltà di autorizzare i titolari di permesso di costruire o piano urbanistico esecutivo, a seguito di loro formale richiesta, all esecuzione delle opere di urbanizzazione afferenti l intervento nei limiti e secondo le prescrizioni del vigente Codice dei Contratti. 10

3 L attuazione delle aree di intervento assoggettate dal vigente P.R.G.C., a permesso di costruire convenzionato, comporta l assunzione da parte dei privati degli oneri relativi alla esecuzione delle opere di urbanizzazione individuate dal Comune. 4 Qualora sia richiesta ed autorizzata l esecuzione solo parziale delle opere di urbanizzazione, la differenza fra l importo commisurato agli oneri di urbanizzazione e l importo delle opere di urbanizzazione realizzate deve essere versata con le modalità di cui al successivo art. 16. 5 La realizzazione diretta di opere di urbanizzazione è oggetto di specifica convenzione tra le parti private ed il Comune di Moncalvo ovvero di disciplinare nel caso di permessi di costruire non convenzionati, ed a garanzia della corretta e completa esecuzione diretta delle opere medesime, i titolari di permesso di costruire o di piano urbanistico sono tenuti a produrre fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello richiesto dal Comune sulla base della stima analitica di cui all art.13 del presente regolamento maggiorato del 20% a copertura degli eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere e delle spese gravanti sul Comune in caso di inadempienza dell obbligato. 6 Nel caso in cui la fidejussione di cui al precedente comma sia di tipo assicurativo, la stessa dovrà contenere clausole del seguente, letterale, tenore: il pagamento delle somme dovute, nei limiti dell importo garantito con la presente polizza, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento ella richiesta scritta da parte dell Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento dovrà avvenire a semplice richiesta, senza bisogno di preventivo consenso da parte del Contraente (che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso) e senza possibilità per il fideiussore di opporre eccezione alcune, in deroga, occorrendo, a quanto previsto dall art. 1945 c.c. La Società rinuncia inoltre ad avvalersi di quanto previsto dall art. 1957 c.c. 7 Al momento dell ultimazione dei lavori, e comunque prima del collaudo delle opere da parte del Comune, dovrà essere prodotta la contabilità relativa all esecuzione delle opere stesse; la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere sono eseguite dal Comune con oneri a carico dei privati (opere realizzate da imprese e da privati). 8 Nel caso avvenga la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione secondaria di cui al punto (2) - comma (1) 11

dell art.51 della L.R.56/77, le stesse dovranno presentare almeno uno dei seguenti requisiti: costituire un intervento funzionalmente compiuto, anche se parziale, tale cioè da determinare un aumento della dotazione di servizi di urbanizzazione secondaria; costituire un intervento di riqualificazione strutturale o funzionale di immobili per servizi esistenti tale che, dalla sua esecuzione, consegua un più ampio od un migliore utilizzo dell immobile; costituire il completamento di un opera per servizi di urbanizzazione secondaria iniziata dal Comune in relazione a lotti non ancora interamente realizzati. 9 Nel caso di ritardata ultimazione delle opere di urbanizzazione a scomputo sarà applicata una penale pari a 1/10 del valore complessivo di ogni singola opera per i primi due mesi, aumentata di un ulteriore decimo per ogni successivo mese di ritardo. 10 Detta penale dovrà essere versata al Comune dal permissionario all'atto dell'emissione del verbale di constatazione definitiva dell'avvenuta esecuzione ed accettazione delle opere. Art. 16 Riduzioni e agevolazioni 1) Per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o comunque, realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti a condizione che l edificio monofamiliare, bifamiliare, trifamiliare ottenga la certificazione energetica in classe A (secondo il sistema di certificazione energetica degli edifici della Regione Piemonte, ex LR 13/2007), gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 30%. 2) Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali sanitarie gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%, fermo restando la gratuità degli interventi per strutture pubbliche o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente competenti, di cui al punto c) del precedente art. 5. 3) Per tutti gli interventi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d uso relativi ad attività artigianali in immobili esistenti, purché non in contrasto con le NTA del PRGC, con superficie < o = di mq. 100 di S.L.S., gli oneri di urbanizzazione secondaria(u2)sono ridotti del 40%. 9) Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento il contributo di costruzione, quando dovuto, è ridotto del 20% qualora si preveda il raggiungimento del requisito di visitabilità degli edifici, ai sensi della legge 9 12

gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati). 11) Per gli interventi di ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico in edifici situati nelle aree A, gli oneri di urbanizzazione U1 e U2 sono ridotti del 50% 12) Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici destinati a pubblici esercizi, commercio di vicinato, artigianato di servizio, affittacamere e bed&breakfast, situati nelle aree A, gli Oneri di Urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 50%. 13) Gli interventi di mutamento di destinazione d uso per l insediamento di nuovi esercizi commerciali di vicinato, o pubblici esercizi od attività artigianali di servizio alla residenza nonché gli interventi di ristrutturazione, per le porzioni di immobile destinate o da destinarsi a tali attività, nell ambito dell addensamento commerciale A1, individuato dal P.R.G.C., sono soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione in misura forfettariamente ridotta del 50%. 14) Per gli interventi edilizi, compresi i cambi di destinazione d uso, compatibili con le prescrizioni del PRGC, su edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico culturale e testimoniale individuati dal PRGC posti al di fuori del centro storico, gli oneri di urbanizzazione U1 e U2 sono ridotti del 50%. 15) Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento di edifici non agricoli in area agricola finalizzati alla realizzazione di bed & breakfast e affittacamere gli Oneri di Urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 50%. 16) La realizzazione di autorimesse fuori terra al servizio della residenza, nella misura necessaria al soddisfacimento dello standard a parcheggio privato, è soggetta alla corresponsione dell intera quota di contributo di concessione commisurata al costo di costruzione e della quota commisurata agli oneri di urbanizzazione nella misura del 50%. 17) Nel caso di interventi di recupero funzionale dei rustici, ai sensi della LR 9/2003, il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e' calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione e' determinata applicando l'aliquota forfettaria fissa del 5 % ad un terzo del costo dell'intervento stimato sulla base di computo metrico estimativo. 18) Il contributo di cui al precedente comma 2 e' ridotto nella misura del 50 %, qualora il richiedente il permesso di costruire provveda, contestualmente al rilascio del medesimo, a registrare 13

ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile secondo la quale le parti rese abitabili NON costituiscono nuova unità immobiliare ovvero costituiscano ampliamento di unità immobiliare preesistente. 19) Le riduzioni dell onere contenute nel presente articolo sono cumulabili fino ad un massimo di riduzione pari al 75% dell onere stesso CAPO 3 CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Articolo 17 Modalità di presentazione 1. Alla domanda di permesso di costruire ed alla denuncia di inizio attività sono allegati il computo metrico ed il preventivo di spesa dell'intervento basato sui prezzi del più recente prezziario della Regione Piemonte, nonché, per gli edifici residenziali, le tabelle di determinazione della classe (ex art. 8 DM LL.PP n. 801/77) di appartenenza, sottoscritti dal progettista e dal richiedente. 2. Alla domanda di permesso di costruire ed alla denuncia di inizio attività è altresì allegato il prospetto della determinazione del contributo il quale deve ritenersi approvato, salva diversa determinazione del Comune da notificare al richiedente rispettivamente entro il termine per il rilascio del permesso a costruire ovvero entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività. 3. In ogni caso, il Comune può effettuare una ulteriore verifica del costo dell'intervento dopo l'ultimazione dei lavori. Ove in esito a tale verifica sia determinato un importo del contributo superiore a quello richiesto, sarà dovuta la maggior somma. Articolo 18 - Tempi e modalità di pagamento 1. Il pagamento della quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione, ove sia determinato in misura non superiore a 5.000,00 Euro, deve avvenire al momento del rilascio del permesso di costruire, ovvero, per la denuncia d'inizio attività, entro trenta giorni dalla richiesta di pagamento. 2. Il pagamento della quota del contributo per il costo di costruzione, ove sia determinato in misura non superiore a 5.000,00 Euro, deve avvenire alla data di presentazione della comunicazione di inizio lavori relativi al permesso di costruire, ovvero, per la denuncia d'inizio attività, entro trenta giorni dalla richiesta di pagamento. 14

3. Qualora l'importo della quota del contributo di costruzione, derivante dalla somma dei due contributi sopra specificati, relativo ad opere soggette a permesso di costruire, superi il valore di Euro 20.000,00, l'interessato può chiedere che lo stesso venga corrisposto in quattro rate eguali; la prima rata da versare al momento del rilascio del titolo edilizio, la seconda entro sei mesi dal rilascio, la terza entro dodici mesi dal rilascio, la quarta contestualmente alla comunicazione di fine lavori, e comunque non oltre diciotto mesi dal rilascio del permesso di costruire. 4. Qualora l'importo della quota del contributo di costruzione, derivante dalla somma dei due contributi sopra specificati, relativo ad opere oggetto di denuncia di inizio attività superi la somma di Euro 20.000,00, l'interessato può chiedere che lo stesso venga corrisposto in quattro rate eguali; la prima rata da versare entro trenta giorni dalla richiesta di pagamento, la seconda entro sei mesi dal pagamento della prima rata, la terza entro dodici mesi dal pagamento della prima rata, la quarta entro sessanta giorni dalla comunicazione di fine lavori e comunque non oltre diciotto mesi dal pagamento della prima rata. 5. La rateizzazione di cui ai precedenti commi dà luogo alla corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale. 6. Nel caso di rateizzazione, nel provvedimento che la concede, devono essere indicate le date di scadenza delle singole rate e l'importo di ciascuna. 7. Nel caso di rateizzazione, il pagamento del contributo deve essere garantito da apposita fidejussione bancaria o mediante polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 e l'eccezione di cui all'articolo 1952 C.C., nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune. 8. L'importo oggetto della garanzia deve essere pari all'importo non versato al Comune per il pagamento del contributo di costruzione e comprensivo degli interessi nella misura del tasso legale. 9. Le garanzie fidejussorie dovranno essere valide sino al momento della restituzione della polizza originale da parte del Comune, che avverrà successivamente al pagamento dell'intero importo dovuto. 10. L'eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato alla assunzione della fidejussione a carico del 15

nuovo obbligato principale. Restano salve le determinazioni recate dalle convenzioni urbanistiche stipulate e vigenti. CAPO 4 NORME FINALI Articolo 20 Monetizzazione delle aree a servizi 1. Qualora venga accertata la mancanza di aree per la dismissione, ovvero quelle disponibili non siano giudicate dal Comune idonee all insediamento dei servizi cui sono destinate, ovvero il Comune giudichi necessario o più opportuno reperire le aree per l insediamento dei servizi in altra zona, le aree in tal modo non dismesse dovranno essere monetizzate. 2. La monetizzazione delle aree per la realizzazione delle aree a servizi è ammessa, in luogo della cessione al comune, nei casi previsti dal P.R.G.C. 3. E' ammesso, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione Comunale, il soddisfacimento degli standard urbanistici con la dismissione di aree localizzate in zona diversa da quella d'intervento. In tal caso l'area dismessa dovrà essere destinata a servizi od a sedime stradale dal PRGC e la superficie dovrà essere utile (anche come completamento di un area esistente) alla realizzazione del servizio. 4. Gli importi della monetizzazione sono definiti con delibera di Consiglio Comunale sulla base dei valori delle aree edificabili, e aggiornati annualmente con delibera di Giunta Comunale. 5. Nel caso di monetizzare delle quote di parcheggio pubblico e di verde pubblico, si precisa quanto segue: a) la quota di monetizzazione dei parcheggi e delle aree a verde deve essere comprensiva di costo per la realizzazione dell'opera e valore del nudo terreno; b) la monetizzazione dei parcheggi non sostituisce l'onere percentuale della tariffa oneri di urbanizzazione, per la parte relativa agli spazi di sosta e parcheggio 6. La corresponsione, al Comune, dell importo determinato al comma precedente dovrà avvenire prima del rilascio del permesso di costruire. 16