NEWSLETTER Gennaio 2011



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Anno 2 Mensile n. 1 NEWSLETTER Gennaio 2011 Lo Studio Aricò ha il piacere di informarla sulle novità in campo fiscale, amministrativo, legale, del lavoro e sui finanziamenti e incentivi alle imprese. La presente newsletter - ovviamente non esaustiva e non vincolante in merito alla pluralità di problematiche scaturenti dalla legislazione italiana - vuole essere uno strumento informativo che consenta alla S.V. di avere una prima conoscenza di base sulle novità che riguardano le imprese, ed è aggiornata al 24/01/2011. I soggetti interessasti ad informazioni più tecniche e dettagliate sono invitati ad approfondirle personalmente presso il nostro studio. Finanziamenti ed incentivi Pacchetti integrati di agevolazioni per sostenere la competitività delle imprese esistenti in Calabria Come già comunicato nelle precedenti newsletter, è ancora aperto il bando della Regione Calabria relativo ai PIA c.d. Pacchetti integrati di Agevolazioni per sostenere la competitività delle imprese esistenti (industriali, artigiane e di servizi) che operano in Calabria. I Piani di Sviluppo Aziendali vengono finanziati attraverso il PIA che prevede la presentazione di un unica domanda di agevolazione e un unica procedura di istruttoria e concessione di finanziamento per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale. L intensità dell aiuto varia a seconda delle dimensioni aziendali e del Piano Specifico finanziato. La dotazione finanziaria complessiva è di Euro 42.000.000,00. La Domanda di Agevolazione e la relativa modulistica allegata, predisposte utilizzando gli schemi messi a disposizione dalla Regione Calabria, dovranno essere inoltrate entro 90 giorni dalla pubblicazione dell Avviso sul BURC (16/12/2010) al seguente indirizzo:regione Calabria, Dipartimento 5 Attività Produttive, Viale Cassiodoro Palazzo Europa, 88100 Catanzaro. Soggetti beneficiari. Possono presentare domanda di agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendale: le PMI (Piccole e Media Imprese) artigianali, industriali e di servizi esistenti, costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile o di associazioni tra imprese. Per imprese esistenti si intendono le imprese costituite o operanti che, alla data di presentazione della domanda: abbiano approvato almeno due bilanci o presentato due dichiarazioni annuali dei redditi; per gli ultimi due bilanci approvati o le ultime due dichiarazioni dei redditi presentate, evidenzino un valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi maggiore di zero. 1

Requisiti. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese di cui detto devono possedere alcuni requisiti, tra i quali: - Essere iscritte al registro delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; - Essere iscritte all INPS ed essere in regola con il DURC; - Per le imprese industriali e di servizi, trovarsi in regime di contabilità ordinaria; - Essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; - Avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell unità produttiva. Possono beneficiare dell agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendale con avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di Agevolazione da parte del Soggetto beneficiario. Ai fini di determinazione della data di avvio del programma non sono considerate le eventuali spese di progettazione e quelle preliminari sostenute dall impresa prima della data di presentazione della domanda di agevolazione. PIANO DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI: Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni devono riguardare una sola unità produttiva, non possono essere suddivisi in più domande di agevolazione e devono essere finalizzati: alla realizzazione di nuovi impianti produttivi; all ampliamento di unità produttive esistenti; all ammodernamento, riconversione, riattivazione e trasferimento di impianti produttivi esistenti; alla diversificazione della produzione. PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI. Sono ammesse a finanziamento le spese relative all acquisizione di consulenze specialistiche per la fornitura dei servizi previsti dal bando pubblicato; spese relative al conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati, ecc.. PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE. I Piani di Innovazione Aziendali prevedono: la realizzazione di Studi di Studi di Fattibilità tecnica, di Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e l acquisizione di Servizi per l Innovazione e il Trasferimento Tecnologico. In particolare, per incrementare la capacità delle imprese di adottare innovazioni di processo e di prodotto per migliorare il loro livello di competitività sui mercati extraregionali, possono essere finanziate attività riguardanti: analisi dei fabbisogni dell impresa; individuazione e creazione di cluster d impresa; ecc PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE. I Piani di Formazione Aziendali possono prevedere la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l aggiornamento e la specializzazione del personale già dipendente dell impresa. Si possono realizzare attraverso Progetti di Formazione Continua Aziendali o Progetti di Formazione Continua Individuali Fondo di garanzia regionale per operazioni di microcredito Come già comunicato nelle precedenti newsletter, si ricorda che è ancora aperto l avviso pubblico (con valutazione a sportello che da priorità alle domande presentate per prime) per l accesso al fondo di garanzia regionale per operazioni di microcredito. L azione promuove programmi di microcredito e ha come oggetto: a) la concessione di Garanzia bancaria per favorire l accesso al credito, con una garanzia del 80%, al fine di sostenere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali o attività professionali o altre attività di lavoro autonomo, da parte di soggetti deboli e svantaggiati residenti nella Regione Calabria al momento della pubblicazione del bando; b) l erogazione di un contributo in conto interesse, nella misura del 100% degli interessi passivi maturati in relazione al prestito acceso presso l istituto di credito convenzionato; c) l erogazione di servizi di assistenza personalizzata per l aspirante beneficiario, consistente nella stesura del piano di impresa e nel tutoraggio per i 24 mesi successivi alla data di ammissione. Il finanziamento per l attivazione del contributo in conto interessi e della garanzia è stabilito nella seguente misura: 1) per programmi di investimento finalizzati a costituire attività sotto forma di ditta individuale o di lavoro autonomo in forma individuale il finanziamento potrà essere concesso per un importo non inferiore a 5.000,00 e non superiore a 25.000,00 2) per programmi di investimento, presentati in forma congiunta da due o più richiedenti aventi i requisiti sopra descritti, finalizzati a costituire attività sotto forma di società di persone o di società cooperative e attività di lavoro autonomo in forma associata, il finanziamento potrà essere concesso per un importo non inferiore a. 5.000,00 e non superiore a. 25.000,00 per ciascun richiedente (fino a un finanziamento massimo concedibile di 75.000,00) della costituenda compagine sociale. 2

Fisco e tributi Credito IVA: compensazione e Mod. F24 L art. 10 del D.L. n. 78/2009 stabilisce che per effettuare compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 10 mila euro annui è necessario avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate. Per compensazioni di crediti Iva superiori a 10.000 non sarà più possibile utilizzare il servizio di home banking. Al riguardo, il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 21/12/2009, precisa che le deleghe di versamento possono essere trasmesse direttamente dai contribuenti mediante Entratel o Fisconline; oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel; Il sistema provvede a scartare le deleghe di versamento nei seguenti casi: compensazioni di crediti Iva superiori a 10 mila euro annui: qualora non risulti presentata la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito; compensazioni di crediti Iva superiori a 15 mila euro annui: qualora la dichiarazione annuale risulti priva del visto di conformità (di solito emesso dal proprio commercialista) o della sottoscrizione dell'organo di controllo contabile; compensazioni di crediti Iva eccedenti l'importo del credito risultante dalla dichiarazione o dall'istanza presentata, tenendo conto di quanto già compensato precedentemente. Le sanzioni da applicare variano a seconda che si tratti di compensazione: di un credito inesistente: per i quali è prevista una sanzione che va dal 100% al 200% del credito utilizzato; di un credito non spettante : per i quali è prevista la sanzione del 30% dell importo compensato in misura eccedente il limite. La sanzione da applicare in caso di utilizzo di home banking per compensazioni di crediti Iva superiori a 10.000 non è stata però affrontata. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti contabili al riguardo ha però affermato che: l omesso utilizzo del canale di trasmissione telematico dell Agenzia delle entrate sembrerebbe costituire un ostacolo all attività di controllo dell amministrazione finanziaria, per cui dovrebbe conseguirne la sanzionabilità della violazione (pur sempre formale) commessa. Detrazione 55%, il pagamento anticipa lo sconto Persone fisiche e professionisti possono anticipare l'inizio della detrazione del 55% nel modello Unico 2011 relativo al 2010 se i lavori per le opere sul risparmio energetico non sono stati terminati ma i pagamenti sono stati effettuati nel 2010. Tuttavia, ciò è possibile solo se attestano che i lavori non sono terminati al 31 dicembre. In questo caso, lo sconto fiscale è diviso in cinque anni secondo le vecchie regole, perché la spesa è stata sostenuta nel 2010. Se però con questa ripartizione quinquennale si rischia di non sfruttare al massimo il bonus, in quanto l'irpef di Unico non è capiente rispetto alla detrazione annuale, è possibile non predisporre l'attestazione, rinviando all'anno della fine dei lavori l'inizio dello scomputo del 55% dei pagamenti effettuati nel 2010, applicando così la ripartizione decennale. Sarebbe quest'ultima, infatti, la regola generale del 55%, che può essere modificata solo con l'attestazione, da effettuare in carta libera e da conservare. Ricordiamo che la possibilità di anticipare l'inizio della detrazione al momento del pagamento è stata confermata dalla nota delle Entrate del 3 gennaio 2011. 3

Ritenuta 10% oneri urbanizzazione, doppia via per liberare i Comuni Doppia via per liberare i Comuni dalla ritenuta del 10% sui versamenti per oneri di urbanizzazione e Tosap, effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi del bonus ristrutturazioni : evitare nella motivazione del bonifico il riferimento all agevolazione (specificando solo, oltre alla causale del versamento, la circostanza che destinatario dello stesso è l ente locale), oppure tagliare la testa al toro, optando per una forma di pagamento diversa, dal momento che il bonifico non è obbligatorio per fruire della detrazione del 36% quando beneficiaria è una Pubblica Amministrazione. Questo ha specificato l Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 4 gennaio. In tal modo, la banca o Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento. E ovvio che, nel caso gli enti locali avessero invece subito la ritenuta, questa potrà essere richiesta a rimborso oppure utilizzata in compensazione di altri tributi o contributi. Comunicazione obbligatoria per le operazioni intracomunitarie L art. 27 del D.L. n. 78/2010, com è noto, ha integrato l art. 35 del D.P.R. n.633/72, concernente gli obblighi anagrafici Iva, prevedendo che: i contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, devono manifestare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività; nei confronti dei soggetti che hanno manifestato tale volontà, l Ufficio può emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita Iva, un provvedimento di diniego dell autorizzazione ad effettuare le suddette operazioni; con provvedimento dell Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o di revoca dell autorizzazione; ai fini del contrasto delle frodi sull Iva intracomunitaria, con provvedimento dell Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (c.d. VIES) Qualora l intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie sorga dopo la presentazione della dichiarazione di inizio attività, dovrà essere espressa presentando direttamente (deve dunque ritenersi esclusa qualsiasi altra modalità) apposita istanza ad un ufficio dell Agenzia delle entrate. L Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dal ricevimento della manifestazione di volontà riscontra l esattezza dei dati dell interessato ed effettua una prima valutazione dei rischi di frode; in caso di esito negativo, emana nel detto termine un provvedimento di diniego dell autorizzazione. In assenza di diniego, l autorizzazione si intende rilasciata con effetto dal trentunesimo giorno dalla manifestazione della volontà, termine dal quale la partita Iva del contribuente è inserita nell archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni intracomunitarie (banca dati VIES). Il provvedimento di diniego e quello di revoca dell autorizzazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla notifica, davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale. Il provvedimento prevede che, entro il 28 febbraio 2011, saranno esclusi dall archivio i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività fra il 31 maggio 2010 e il 28 febbraio 2011 senza esprimere la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. Non saranno però esclusi coloro che, pur non avendo espresso la volontà, nel secondo semestre del 2010 hanno effettuato operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi (modelli Intrastat). Sempre entro la data del 28 febbraio 2010, saranno inoltre esclusi dall archivio i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del dl n. 78/2010, qualora non abbiano presentato, nel 2009 e nel 2010, elenchi Intrastat relativi ad acquisti e cessioni di beni, a prestazioni di servizi rese e ricevute, ovvero che, pur avendo presentato tali elenchi, non abbiano adempiuto gli obblighi dichiarativi Iva per il 2009. I contribuenti che, in base ai criteri sopra indicati, saranno esclusi dall archivio entro il 28 febbraio 2011, qualora intendano effettuare operazioni intracomunitarie possono chiedere di essere autorizzati presentando apposita istanza ad un ufficio dell Agenzia delle entrate. Poiché l'ufficio ha 30 giorni di tempo per notificare un eventuale 4

provvedimento di rigetto, ecco spiegata l'esigenza di inoltrare l'istanza non oltre la fine di gennaio. E questo allo scopo di poter proseguire nell'effettuazione delle operazioni Ue senza soluzioni di continuità. Se il soggetto passivo di imposta, titolare di partita Iva italiana, dovesse porre in essere cessioni o acquisti intracomunitari di beni o servizi, senza aver esperito la procedura di autorizzazione a operare in tal senso, in primo luogo si troverebbe a pagare l'iva estera, in quanto il fornitore è privo di un elemento essenziale per non applicare il proprio tributo. In ogni caso risulta dovuta l'iva italiana, in quanto lo status di soggetto passivo non viene certo meno per il fatto di non aver chiesto l'inserimento nel sistema Vies. Lavoro e contributi Rateazioni, modalità di gestione dal 1 gennaio Con il messaggio del 21 gennaio 2011, l Inps ha reso nota l entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione dei crediti dell'istituto che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, avviene attraverso l avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, e che ha comportato la necessità di rivedere le modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa. Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011 si è provveduto a disciplinare la materia e sono state fornite le indicazione in ordine agli effetti che derivano dal nuovo quadro normativo. Come precisato nella sopra richiamata circolare, il piano di ammortamento che regola l estinzione in forma rateale del debito non verrà più trasferito ad Equitalia con le procedure adottate fino al 31 dicembre 2010. Sempre con la stessa circolare è stato chiarito che il versamento delle rate accordate nel predetto piano di ammortamento deve avvenire con l utilizzo del modello F24. Nel documento vengono elencati i codici delle causali che dovranno essere utilizzati dai contribuenti per il versamento di tutte le rate concesse. Si precisa, infine, che la nuova modalità di gestione delle dilazioni trova applicazione oltre che per le domande presentate a partire dal 1 gennaio 2011 anche per quelle già definite con l accoglimento anteriormente alla stessa data ed in attesa di essere gestite con le pregresse modalità. Autoliquidazione INAIL Entro il prossimo 16 febbraio, bisogna ottemperare agli adempimenti scaturenti dell autoliquidazione Inail 2010/2011. Ricordiamo che tale adempimento, riguardante la dichiarazione delle retribuzioni soggette all Inail, deve essere presentato con il modello 1031 entro: - il 16 febbraio 2011 in modalità cartacea; - il 16 marzo 2011 in modalità telematica. Il premio INAIL dovrà essere pagato mediante il modello F24 entro il prossimo 16 febbraio 2011, a prescindere dalla modalità di presentazione della dichiarazione, ma potrà essere anche pagato ratealmente in un numero massimo di 4 rate trimestrali, sempre a partire dal 16/02/2011. 5

Area Legale Imprenditori individuali, beni strumentali sempre inerenti I beni strumentali utilizzati direttamente dall imprenditore individuale nell esercizio della propria attività devono ritenersi sempre inerenti l impresa, ciò a prescindere dall eventuale iscrizione dei medesimi nei registri obbligatori. Questo il principio fissato dalla Cassazione nella sentenza n. 772 del 14 gennaio, con la quale la Corte suprema ha interpretato gli articoli 40 ( Immobili non produttivi di reddito fondiario ) e 77 ( Beni relativi all impresa ) del vecchio Tuir (rispettivamente, articoli 43 e 65 del nuovo Tuir). Nella sentenza in commento la Cassazione, in linea con altre sue precedenti pronunce (sentenze 12999/2007 e 22587/2006), ribadisce che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente dall imprenditore individuale, concorrono alla formazione del reddito d impresa soggetto a imposizione diretta. Infatti, a parte le ipotesi in cui il bene costituisce un immobile strumentale per natura, i beni relativi all impresa - in virtù del disposto di cui all articolo 40, comma 2, del Tuir - rivestono il ruolo di beni strumentali quando sono utilizzati esclusivamente per l esercizio dell impresa da parte del possessore, in via diretta ed effettiva. Responsabile anche il socio in caso di compensazione indebita e occultamento di scritture contabili La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 662 del 13 gennaio 2011, ha sostenuto che risponde del reato di compensazione indebita di un credito Iva per importi superiori ad 50.000 oltre che l amministratore anche il socio di una srl. Inoltre, al fine di garantire la riscossione del credito, l Amministrazione finanziaria può utilizzare misure cautelari quale il sequestro di beni anche nei confronti del socio che ha partecipato al compimento del reato. Varie Non esiste più la Tarsu per gli anni 2010 e 2011 In base alla riserva di legge sancita dall art. 23 della Costituzione, perché un tributo sia legittimo occorre che sia imposto in base alla legge. L abrogazione del D.Lgs. 507 del 1993 avvenuta con il Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997) ha reso illegittimo il regime di prelievo della TARSU, la cui imposizione è stata possibile fino al 2009 mediante la proroga dei regimi transitori. L art. 49 del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 al primo comma stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio. Ad oggi, i regimi transitori, in base ai quali dalla data della sua abrogazione e fino al dicembre 2009 si è potuto legittimamente applicare la disciplina della TARSU, sono indiscutibilmente decaduti. Cedolare secca su contratti di locazione La nuova versione dell art. 41-ter del Dpr 600/1973 introduce la disciplina della c.d. cedolare secca che costituisce, per le persone fisiche, un regime di tassazione alternativo, rispetto a quello ordinario IRPEF, dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. L imposta cedolare secca si applica solo per i soggetti persone fisiche e per immobili abitativi e quindi abitazioni. Sono esclusi perciò anche i professionisti lavoratori autonomi e società che affittano case o uffici o negozi e simili. Sarà 6

possibile assoggettare alla cedolare secca tutti gli immobili ad uso abitativo accatastate con categorie da A1 ad A11 escluso A10 uso ufficio e anche per i contratti per i quali non sussiste l obbligo di registrazione. La nuova imposta cedolare secca sugli affitti assorbirà l Irpef e le relative addizionali regionali e comunali nelle ipotesi in cui queste siano previste dai contratti di affitto. Si pagherà al pari dell Irpef a saldo il 16 giugno o il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (salvo eventuali proroghe come avvenuto quest anno) e l acconto si pagherà entro la fine di novembre. L aliquota da applicare, secondo lo schema del Decreto legislativo originario, era pari al 20%. Adesso, con le ultime modifiche apportate, l aliquota sarà pari al 23% per i contratti di locazione a canone libero, e al 20% per i contratti di locazione a canone concordato. Nonostante si tratti di un imposta sostitutiva sembra che il testo del Decreto legislativo preveda che anche nel caso in cui il contribuente opti per la cedolare secca, il reddito da locazione entri nel reddito complessivo del contribuente ai fini del calcolo dell aliquota Irpef da applicare e della determinazione delle detrazioni spettanti. Trattandosi di imposta sostitutiva per determinare la convenienza bisogna tenere conto delle diverse aliquote Irpef, addizionali, di eventuali oneri deducibili detraibili e della deduzione del canone di affitto previsto nel regime ordinario (per ogni immobile locato in regime di libero mercato spetta una deduzione forfetaria del 15% sul canone annuo. Per ogni immobile locato in regime legale di determinazione del canone o equo canone spetta una deduzione forfetaria del 30% sul canone annuo). Il calcolo di convenienza può essere così riassunto nella tabella seguente: CONTRATTI LIBERI SCAGLIONE DI REDDITO E ALIQUOTA IRPEF IMPOSTA ATTUALE IRPEF* ALIQUOTA CEDOLARE SECCA Fino a 15.000 (23%) 19,55% Tra 15.000 e 28.000 (27%) 22,95% Tra 28.000 e 55.000 (38%) 32,3% Tra 55.000 e 75.000 (41%) 34,85% 23 % Oltre 75.000 (43%) 36,55% *il calcolo dell aliquota è avvenuto tenendo conto della deduzione del 15% sul canone prevista per i contratti liberi CONTRATTI AGEVOLATI SCAGLIONE DI REDDITO E ALIQUOTA IRPEF IMPOSTA ATTUALE IRPEF** ALIQUOTA CEDOLARE SECCA Fino a 15.000 (23%) 13,68% Tra 15.000 e 28.000 (27%) 16,06% Tra 28.000 e 55.000 (38%) 22,61% 20 % Tra 55.000 e 75.000 (41%) 24,39% Oltre 75.000 (43%) 25,58% ** il calcolo dell aliquota è avvenuto tenendo conto oltre che della deduzione del 15% anche dell ulteriore deduzione del 30% prevista per i contratti locazione a canone convenzionato in un comune ad alta intensità abitativa 7

Principali scadenze del mese di Febbraio 2011 16/02/2011 Versamento da parte dei contribuenti mensili dell Iva relativa al mese di Gennaio 2011 16/02/2011 Invio telematico all'amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente 16/02/2011 Versamento del premio da autoliquidazione INAIL (unica soluzione o prima rata) 16/02/2011 16/02/2011 Versamento contributi e ritenute sui redditi da lavoro dipendente relativi al mese di gennaio 2011 Eventuale versamento ritenute su fatture emesse da professionisti nel mese di gennaio 2011 16/02/2011 Versamento Contributi INPS Artigiani e Commercianti 25/02/2011 Presentazione elenchi Intrastat per i contribuenti mensili relativi al mese di gennaio 2011 28/02/2011 Invio telematico comunicazione annuale dati IVA 2010 28/02/2011 Invio telematico dichiarazione IVA annuale 2010 in forma autonoma. (L invio della dichiarazione IVA annuale esonera il contribuente dall obbligo di invio della comunicazione dati IVA 28/02/2011 Rilascio certificazione CUD da parte dei datori di lavoro Lo studio Aricò ribadisce che non effettua il pagamento di imposte, contributi e ritenute per i propri clienti. Quindi gli imprenditori devono provvedere ad effettuare i versamenti per tempo. Va preso in considerazione che è possibile regolarizzare i pagamenti già scaduti con l istituto del ravvedimento operoso che, dal 01/01/2011, è così articolato: entro 30 giorni dalla scadenza pagando la sanzione del 3 % oltre interessi; entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un anno dalla violazione nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione) pagando la sanzione del 3,75% oltre interessi. 8