ALLEGATO 2) Rep. n. ****/2013 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. --------------- COMUNE DI LISIGNAGO ------------------------ PROVINCIA DI TRENTO Atto di concessione piazzale di lavorazione porfido Bedin n. 2. --------- Presso il Municipio di Lisignago in via Strada Vecchia n. 142, sede del Comune di Lisignago, si sono presentati e personalmente costituiti: ----------- - ing. Maria Rita Cattani nata a Milano il giorno 25 maggio 1972 e domiciliata per la carica in presso il Municipio del Comune di Lisignago, codice fiscale 80006890224, la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Sindaco ai sensi dell art. 52-bis dello Statuto del Comune. ----------------------------------------------------------------------------- - nato a ( ) il giorno, e residente in ( ) in via n., legale rappresentante della ditta con sede in via n. - P.I. ;------------------------------------------------------------------------------ In conformità alla deliberazione nr. di data dalla Giunta comunale di Lisignago, esecutiva, con la quale si è autorizzata la concessione oggetto del presente atto, anche per quanto concerne la sospensione del diritto di uso civico, ed al verbale di gara prot. n. di data ; --------------- Tutto ciò premesso e considerato le parti stipulano il seguente ----------------- ------------------------------ATTO DI CONCESSIONE ---------------------------- ART. 1 Il Comune di Lisignago, nel prosieguo per brevità Comune concedente, a mezzo del Sindaco dà in concessione alla ditta, nel prosieguo per brevità Ditta concessionaria, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta l uso del piazzale denominato Lotto 2 Bedin di
circa mq. 1325 facenti parte della particella fondiaria n. 1090 in C.C. di Lisignago nell estensione evidenziata nella allegata planimetria. -------------- ART. 2 La concessione decorre dal giorno al giorno. - ART. 3 Il canone annuo di concessione viene fissato per il primo anno in euro ( ); per gli anni successivi il canone di concessione sarà riveduto all inizio di ciascun anno in base alle variazioni del costo della vita calcolato sulla base degli indici I.S.T.A.T. (indice provinciale) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento alla variazione verificatasi nei dodici mesi precedenti con arrotondamento alla decina superiore. Il canone di concessione dovrà essere versato entro il 30 giugno di ogni anno. -------------------------------------------- Nel caso di ritardo nei pagamenti verificato sulla data della valuta, saranno applicati gli interessi rapportati al tasso di anticipazione di cassa. -------------- ART.4 La Ditta concessionaria, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi alla proprietà del Comune di Lisignago. È inoltre tenuta responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell esercizio della concessione e pertanto solleva e rende idonee fin da ora il Comune concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati. La Ditta concessionaria consegna copia della propria polizza assicurativa per copertura danni a terzi nell esercizio dell attività professionale con un massimale di minimo 3.000.000,00 euro. -- La Ditta concessionaria dovrà conservare il piazzale nel miglior stato possibile, procurando, alla scadenza della concessione, di restituirlo al
Comune concedente nelle condizioni in cui gli viene consegnato completamente sgombero da ogni sorta di materiale. In caso contrario il Comune concedente potrà provvedere a fare eseguire lo sgombero a spese della Ditta concessionaria utilizzando, se necessario, la cauzione. Sarà pure obbligo della Ditta concessionaria, senza peraltro alcun intralcio per la sua attività, di concedere su domanda del Comune concedente il permesso ai terzi di passare sul piazzale concesso con acquedotti, linee elettriche, telefoniche, e telegrafiche obbligate a tale via. ------------------------------------ I materiali di scarto dovranno essere conferite a pubblica discarica a cura e spese della Ditta concessionaria. ---------------------------------------------------- ART.5 La Ditta concessionaria non potrà in alcun modo cedere la concessione, né subconcedere, in tutto o in parte i beni concessi. -------------- ART. 6 Alla scadenza della concessione, o revoca della stessa, il terreno dovrà essere restituito al Comune concedente in perfetto stato di manutenzione senza che la Ditta concessionaria possa pretendere alcun indennizzo o compenso comunque denominato per qualsiasi miglioramento apportato anche se espressamente autorizzato dal Comune concedente, con obbligo della Ditta concessionaria di provvedere a proprie cure e spese all asporto delle strutture e dei manufatti precari realizzati su semplice richiesta del Comune concedente. --------------------------------------------------- ART. 7 Qualora si accerti, in qualsiasi momento, che la concessine venga esercitata in difformità alle Leggi e regolamenti, a quanto contenute nel presente atto, o superando quanto consentita la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta, salva ed impregiudicata ogni azione del Comune di Lisignago, sia per l applicazione delle penalità, previste dalle vigenti
disposizioni di legge, sia per l eventuale denuncia all Autorità Giudiziaria. -- ART. 8 Il Comune concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento la concessione a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito, qualora il terreno servisse per esigenze di pubblica utilità, per la tutela della stabilità del suolo e a salvaguardia dell ambiente e della salute o per violazione delle norme relative ai contratti di lavoro, e comunque per altri giusti motivi senza che la Ditta concessionaria possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o alcun diritto per danni e perdite di qualsiasi entità e genere. Resta comunque inteso che la presente concessione si intende accordata fatti salvi i dritti di terzi, con il più ampio carattere di precarietà. ------------------------------- ------- La Ditta concessionaria può recedere dalla presente concessione comunicandone l intenzione al Comune concedente a mezzo raccomandata A/R e con preavviso di almeno sei mesi; in caso di mancato rispetto del termine di preavviso la Ditta concessionaria dovrà corrispondere al Comune concedente il canone di concessione rapportato al periodo di mancato preavviso, potendo il Comune rivalersi sulla cauzione in caso di mancato versamento. ----------------------------------------------------------------------------- ART. 9 Fatte salve le sanzioni penali, se il fatto costituisce reato, e le altre sanzioni in via amministrativa previste dalla legge, in caso di violazione degli obblighi della presente concessione, la concessione viene risolta previa diffida con incameramento della cauzione a titolo di penale come previsto dal successivo articolo 13. È motivo di risoluzione il mancato versamento delle quote del canone di cui all art. 3 entro 30 giorni dai termini indicati. La risoluzione della concessione comporta l immediata cessazione dei lavori
sul piazzale concesso.------------------------------------------------------------------ Il Comune concedente si riserva la possibilità di verificare in qualunque momento la corretta applicazione di quanto prescritto nel presente atto. ------ ART. 10 La presente concessione viene assentita per esercitare attività imprenditoriale riferita ad attività di lavorazione, produzione, deposito etc consentita dalle norme di attuazione del PRG vigente definita dallo strumento urbanistico in vigore area mista di livello locale D1 e dovrà essere esercitata nel luogo entro i limiti medesimi indicati nell allegata planimetria (allegato 1) che forma parte integrate e sostanziale del presente atto. --------------------------------------------------------------------------------------- La concessione medesima verrà rescissa di pieno diritto in qualunque momento in caso di diversa destinazione, con incameramento della cauzione. --------------------------------------------------------------------------------- ART. 11 È fatto espresso divieto alla Ditta concessionaria di eseguire interventi di scavo e/o movimentazione terra nell area oggetto di concessione, come pure di realizzare manufatti stabili ancorata al suolo mediante opere di fondazione (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, capannoni, opere murarie o in cemento armato, fondazioni in micropali, ed in generale interventi edili).------------------------------------------ Eventuali manufatti precari dovranno essere autorizzati secondo la normativa vigente.--------------------------------------------------------------------- Pena la revoca della concessione, alla Ditta concessionaria è fatto divieto di eseguire mutamenti sugli immobili oggetto di concessione, senza previa acquisizione delle autorizzazioni, concessioni e nullaosta di legge, nonché del consenso scritto del Comune concedente che potrà prescrivere la
costituzione di garanzie aggiuntive. ------------------------------------------------- ART. 12 Al termine della concessione si procederà alla riconsegna nel modo indicato dall art. 6 del presente atto. Qualora la Ditta concessionaria cessata, debitamente invitata alla riconsegna, non vi intervenisse o si rifiutasse di intervenirvi, o di firmare il relativo verbale, il Comune concedente potrà far procedere allo stato di riconsegna mediante un suo funzionario, a tutto rischio e spese della Ditta concessionaria medesima che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione. -------------------------------------------------------- ART.13 A garanzia dell osservanza della presente concessione la ditta concessionaria ha costituito la cauzione fidejussoria n. registrata al prot. nr. di data emessa da per l importo di euro cinquemila ( 5.000,00.=). ------------------------------------------------------------ Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune concedente avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e la Ditta concessionaria dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l esecuzione della concessione, valersi in tutto o in parte di essa. L incameramento è totale in caso di violazione assoluta ed irrimediabile di un obbligo che comporta una spesa per il Comune concedente ed in caso di annullamento dell aggiudicazione per fatto comunque imputabile alla Ditta concessionaria; è parziale in caso di inosservanza relativa e rimediabile, in ragione del danno derivante al Comune concedente. ------------------------------------------------------------------- La cauzione è svincolata entro due mesi dalla scadenza o dalla cessazione per altro titolo della concessione, salvo l incameramento totale o parziale in caso di inosservanza degli obblighi prescritti dal presente atto. -----------------
ART. 14 Per ogni effetto del presente atto le parti eleggono domicilio legale presso la sede del Comune di Lisignago e si riconosce per ogni controversia la competenza dell Autorità Giudiziaria di Trento. ------------------------------- ART.15 Tutte le spese inerenti e conseguenti sono a totale carico della Ditta concessionaria. Ai fini fiscali, al presente atto viene attribuito il valore di Euro e se ne richiede la registrazione nella misura del 2% trattandosi di concessione di bene demaniale. ------------------------------------- Letto, approvato e sottoscritto in Lisignago il giorno ------- LA SINDACO --------------------------------- LA DITTA CONCESSIONARIA Sottoscrizione separata per espressa accettazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile di quanto previsto dagli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15. ------------------------------------------------------------------- LA SINDACO --------------------------------- LA DITTA CONCESSIONARIA -----------------------------REPUBBLICA ITALIANA --------------------------- ------------AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONI REP. N. *****/2013------ Attesto io sottoscritto dott. Paolo Tabarelli de Fatis, esercitante le funzioni di Ufficiale rogante dei contratti nei quali è parte il Comune - in qualità di Segretario comunale del Comune di Lisignago - ed autorizzato, nel caso di scritture private, ad autenticarne le sottoscrizioni, ai sensi dell art. 47 della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7, che, senza l assistenza dei testimoni ai sensi di legge, sono state apposte oggi alla mia presenza in fine dell atto che precede, nonché ai margini di ciascun foglio intermedio e degli allegati, le sottoscrizioni dei Signori: ----------------------------------------------------------
- ing. Maria Rita Cattani nata a Milano il giorno 25 maggio 1972 e domiciliata per la carica in Lisignago presso il Comune di Lisignago, con sede in Lisignago, via Strada Vecchia n. 142, codice fiscale n. 80006890224, la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Sindaco, in forza di quanto disposto dall art. 52-bis dello Statuto del Comune e dalla deliberazione della Giunta comunale n. ** di data *******; --------------------------------------------------------------------------- - sig.******* *********, nato a ******** (**) il ************ e domiciliato per la carica in********, presso la Società *****************, con sede in *****, Via ******** n. **, codice fiscale e partita I.V.A. n. ************, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità (1) rispettivamente di persona fisica e di Titolare della omonima Ditta Individuale; ------------------------------------------------------------------------------ (2) di Socio Amministratore, titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della suddetta Società; -------------------------------------------- (3) di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Società; -- della cui identità io Ufficiale Autenticante sono certo. --------------------------- Lisignago, sala Giunta nella sede municipale lì ************** ************* duemilatredici. ----------------------------------------------------- L UFFICIALE AUTENTICANTE - dott. Paolo Tabarelli de Fatis -