818.61. Ordinanza. 1 Campo d applicazione e definizioni. del 17 giugno 1974



Documenti analoghi
Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri

Accordo sulla traslazione delle salme. Traduzione 1. (Stato 7 aprile 2011)

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA NELLA REGIONE PIEMONTE.

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Convenzione

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa

Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

GUIDA INFORMATIVA PER LE PRATICHE DI POLIZIA MORTUARIA

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952)

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Legge sui consulenti in brevetti

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Ordinanza su i diritti e i doveri del comandante d aeromobile

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali 1

Ordinanza sul trasporto aereo. (OTrA) Sezione 1: Disposizioni generali. del 17 agosto 2005 (Stato 30 agosto 2005)

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Trattato

Legge federale sul commercio ambulante

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull assicurazione malattie

MUNICIPIO DI PONTE TRESA

Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Testo originale. Art. 1

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER SALME DA TRASFERIRE ALL ESTERO PREVISTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Regolamento concernente il registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione 1

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Tariffe relative ai servizi cimiteriali a domanda individuale.

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008.

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Conchiuso il 22 luglio 1957 Approvato dall Assemblea federale il 2 ottobre Data dell entrata in vigore: 21 ottobre 1957

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E SUL CIMITERO. (del 1 giugno 1981) IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza del DFI

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

Regolamento e tariffe del cimitero comunale

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all estero

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Transcript:

Ordinanza concernente il trasporto e la sepoltura di cadaveri presentanti pericolo di contagio come anche il trasporto di cadaveri in provenienza dall estero e a destinazione di quest ultimo 818.61 del 17 giugno 1974 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 e 38 capoverso 1 della legge federale del 1 dicembre 1970 1 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo, ordina: 1 Campo d applicazione e definizioni Art. 1 Campo d applicazione Soggiaciono alle disposizioni della presente ordinanza: a. il trasporto e la sepoltura in Svizzera di cadaveri presentanti un pericolo di contagio; b. il trasporto di tutti i cadaveri di provenienza dall estero in Svizzera o attraverso la Svizzera e a destinazione dell estero. Art. 2 Definizioni 1 Per cadavere, giusta la presente ordinanza, s intendono le spoglie di una persona decessa, escluse le ceneri. 2 Per cadavere presentante pericolo di contagio, giusta la presente ordinanza, si intende il cadavere di una persona che, al momento del decesso, soffriva di una delle malattie seguenti: colera, febbre tifoidea, peste, vaiolo, tifo esantematico, carbonchio, rabbia. Nondimeno, il medico ufficiale competente e autorizzato ad applicare le disposizioni della presente ordinanza ove lo ritenga necessario, anche per altre malattie trasmissibili. 3 Per sepoltura, giusta la presente ordinanza, s intende l inumazione o la cremazione di un cadavere. 4 Per trasporto, giusta la presente ordinanza, s intende lo spostamento di un cadavere, posto in bara, dal luogo del decesso o d esumazione al luogo di sepoltura. RU 1974 1106 1 RS 818.101 1

818.61 Lotta contro le malattie 2 Trasporto in Svizzera di cadaveri presentanti pericolo di contagio Art. 3 Pericolo di contagio. Autorizzazione di trasporto 1 Nel caso di trasporto di cadavere presentante pericolo di contagio, il medico curante o quello che ha accertato il decesso deve comunicare senza indugio al medico cantonale competente del luogo del decesso l esistenza di una malattia contagiosa giusta l articolo 2 capoverso 2. 2 Un cadavere presentante pericolo di contagio può essere trasportato soltanto in virtù di un autorizzazione del medico cantonale. Art. 4 Messa in bara. Genere della bara 1 Un cadavere presentante pericolo di contagio dev essere messo in bara senza indugio in presenza di un medico, dopo l accertamento medico del decesso. 2 Il cadavere deve essere avvolto in un lenzuolo ben imbevuto di soluzione disinfettante e deposto nella bara. 3 La bara dev essere in legno tenero, dello spessore di 3 cm, fabbricata solidamente è ben stagna. Il legno e il prodotto che garantisce la tenuta stagna devono essere facilmente scomponibili. Sul fondo della bara va cosparso uno strato di circa 5 cm di sostanza assorbente (segatura, torba, polvere di carbone di legna, paglia di legna) ben impregnato di soluzione disinfettante. Art. 5 Trasporto 1 Il trasporto dev essere eseguito il più presto possibile, senza interruzione nè trasbordi ingiustificati. 2 Il mittente di un cadavere presentante pericolo di contagio deve avvisare tempestivamente il destinatario e l autorità responsabile della sepoltura nel luogo dove quest ultima è fatta. 3 Se il cadavere è trasportato mediante mezzo di trasporto pubblico, il destinatario deve far in modo che subito dopo l arrivo sia eseguito il trasbordo mediante veicolo mortuario dal luogo d arrivo a quello della sepoltura. Art. 6 Trasporto ferroviario Le disposizioni che seguono sono applicabili al trasporto di cadaveri mediante ferrovia: a. la bara dev essere trasportata in un carro chiuso, a meno che essa rimanga custodita in una vettura mortuaria chiusa; b. possono essere trasportati con la bara soltanto oggetti come corone, cuscini di fiori, ecc. 2

Trasporto di cadaveri e sepoltura di cadaveri contagiosi 818.61 Art. 7 Trasporto stradale Salvo per i luoghi inaccessibili ai veicoli mortuari, il trasporto di cadaveri per strada dev essere fatto mediante tali veicoli. È applicabile l articolo 6 lettera b. Art. 8 Trasporto aereo È vietato il trasporto aereo all interno del Paese di un cadavere presentante pericolo di contagio. L Ufficio federale della sanità pubblica 2 può autorizzare eccezioni in casi giustificati. 3 Sepoltura ed esumazione in Svizzera di cadaveri presentanti pericolo di contagio Art. 9 Cambiamento di bara La bara non deve più essere aperta prima della sepoltura salvo che la salma debba essere trasferita in un altra bara per la cremazione. Per tale scopo occorre l autorizzazione del medico ufficiale competente. Art. 10 Cerimonia funebre Su decisione del medico cantonale, eventuali adunanze e cerimonie funebri all atto della sepoltura devono essere limitate o vietate. Art. 11 Dichiarazione e indicazione del pericolo di contagio 1 Prima della sepoltura, il medico ufficiale competente deve avvertire, circa il pericolo di contagio che presenta il cadavere, l autorità di polizia mortuaria del luogo di sepoltura. 2 L autorità di polizia mortuaria deve indicare chiaramente nel proprio registro l esistenza di un pericolo di contagio da parte del cadavere nel caso di un eventuale esumazione successiva. Art. 12 Esumazione 1 L esumazione per la traslazione di un cadavere presentante pericolo di contagio è ammessa soltanto con l autorizzazione del medico cantonale e il più presto trascorso che sia un anno dopo l inumazione. Restano riservate le disposizioni dell autorità incaricate delle indagini penali. 2 L esumazione dev essere effettuata in presenza di un rappresentante della polizia mortuaria. 3 L articolo 4 capoversi 2 e 3 s applica per analogia. 2 Nuova denominazione giusta l art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 3

818.61 Lotta contro le malattie Art. 13 Protezione contro il contagio Il personale incaricato della sepoltura o dell esumazione di un cadavere presentante pericolo di contagio deve osservare tutte le misure precauzionali necessarie per impedire il contagio. Art. 14 Diritto cantonale Le disposizioni cantonali concernenti la sepoltura non devono essere contrarie alle presenti disposizioni. 4 Trasporto di cadaveri provenienti dall estero in Svizzera o attraverso quest ultima e a destinazione dell estero 41 Trasporto dall estero in Svizzera o attraverso quest ultima Art. 15 Convenzioni internazionali. Carta di posso per cadavere 1 Il trasporto di cadaveri dall estero in Svizzera o attraverso la Svizzera avviene conformemente alle convenzioni internazionali sul trasporto di cadaveri cui la Svizzera partecipa. 2 Il disciplinamento previsto negli articoli 1 a 11 della convenzione internazionale del 10 febbraio 1937 3 concernente il trasporto dei cadaveri è applicabile ai trasporti dei cadaveri provenienti dai Paesi con i quali la Svizzera non ha conchiuso una convenzione giusta il capoverso 1. In tali casi, la carta di passo per cadaveri prescritta nell articolo 1 di tale convenzione è allestita dall autorità competente del Paese di partenza e deve essere vidimata dalla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera in detto Paese; quest ultima rappresentanza può parimente allestire la carta di passo. 3 Se la sepoltura deve avvenire in Svizzera, la carta di passo per cadavere può esser vidimata soltanto dietro presentazione di un autorizzazione di sepoltura rilasciata dall autorità di polizia mortuaria del Comune dove ha luogo la sepoltura. 4 Il controllo delle carte di passo per i cadaveri importati in Svizzera o in transito da quest ultima incombe agli uffici doganali; ove si tratti di un importazione, il controllo incombe inoltre alla competente autorità di polizia mortuaria. In casi dubbi, gli uffici doganali chiedono istruzioni a quest ultima autorità. 3 RS 0.818.61. Vedi anche l Acc. del 26 ott. 1973 sulla traslazione delle salme (RS 0.818.62). 4

Trasporto di cadaveri e sepoltura di cadaveri contagiosi 818.61 42 Trasporto a destinazione dell estero Art. 16 Convenzioni internazionali. Carte di passo per cadaveri 1 Il trasporto di cadaveri a destinazione dell estero avviene conformemente alle convenzioni internazionali sul trasporto di cadaveri, cui la Svizzera partecipa. 2 Nel caso di trasporti di cadaveri a destinazione di Paesi o attraverso i Paesi con i quali non esiste una convenzione speciale, occorre inoltre l autorizzazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare oppure una carta di passo per cadavere rilasciata dalla loro autorità competente. 3 I servizi ufficiali, designati dai Cantoni e la cui lista è pubblicata dall Ufficio federale della sanità pubblica, sono competenti per rilasciare le carte di passo per cadaveri. Tali servizi possono riscuotere all uopo una tassa di cancelleria. Art. 17 Imbalsamatura 1 Se il Paese di destinazione lo prescrive, il cadavere sarà imbalsamato. 2 Un cadavere presentante pericolo di contagio può essere imbalsamato soltanto con il consenso del medico ufficiale competente. 3 L imbalsamatura può essere praticata unicamente dagli istituti autorizzati dal medico cantonale e disponenti di personale specialmente formato. 43 Trasporto nel traffico frontaliero immediato Art. 18 Nei luoghi in cui il trasporto di cadaveri nel traffico frontaliero immediato avviene con una certa regolarità tra la Svizzera e uno Stato limitrofo con il quale non è stato conchiuso un accordo in merito, è ammesso l impiego di una bara semplice se le autorità locali dei due Stati hanno convenuto in tal modo, sempre che tali convenzioni siano state approvate dal Dipartimento federale dell interno. 5 Disposizioni finali Art. 19 Abrogazione del diritto anteriore È abrogato il regolamento del 6 ottobre 1891 4 sul trasporto di cadaveri. 4 [CS 4 416; RU 1959 2098, 1963 380] 5

818.61 Lotta contro le malattie Art. 20 5 Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 1974. 5 Abrogato dal n. 12 dell all. dell O del 30 gen. 1991 sull approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068). 6

Trasporto di cadaveri e sepoltura di cadaveri contagiosi 818.61 Allegato Carta di passo per cadavere Rinchiuso nel feretro secondo le prescrizioni legali il corpo di... Cognome, nome, professione, anno di nascita del defunto; (per fanciulli condizione dei genitori) decesso il giorno... 20...a...... luogo del decesso di... causa del decesso deve essere trasportato... indicazione del mezzo di trasporto da... per la via di... luogo di partenza via da percorrersi a... dove dev essere inumato. luogo di destinazione Il trasporto del cadavere essendo stato concesso, si pregano tutte le autorità delle regioni per il cui territorio esso deve passare, di lasciarlo proseguire liberamente e senza ostacoli....,... 20... Designazione dell autorità Firma 7

818.61 Lotta contro le malattie 8