Separazione tra coniugi e scioglimento della comunione legale: le novità introdotte con le Leggi 162/2014 e 55/2015
il regime legale patrimoniale della famiglia: la comunione dei beni art. 159 c.c. salvo convenzione stipulata dai coniugi nell atto di matrimonio o successivamente mediante atto pubblico è il regime legale patrimoniale della famiglia (art. 159 c.c.) risponde ai principi di solidarietà e uguaglianza che caratterizzano il matrimonio
cause di cessazione della comunione dei beni art. 191 c.c. dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi annullamento del matrimonio scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio separazione personale dei coniugi separazione giudiziale dei beni mutamento convenzionale del regime patrimoniale fallimento di uno dei coniugi
prima della riforma in caso di separazione personale, lo scioglimento della comunione interveniva: alla data del decreto di omologa (separazione consensuale) con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (separazione giudiziale).
dopo la riforma art. 191 co. II c.c. (art. 2 L. 6 Maggio 2015 n.55) lo scioglimento della comunione dei beni è stato anticipato: alla data di sottoscrizione del verbale di separazione, purché omologato (separazione consensuale) al momento in cui il Presidente del Tribunale, con ordinanza, autorizza i coniugi a vivere separati (separazione giudiziale)
trasformazione della s. giudiziale in s. consensuale Tribunale Milano, 26.5.2015: «La norma (art. 191 co. II c.c.) va letta in senso funzionale e, nel caso di specie, per effetto della trasformazione del rito, si applica il regime di cui alla separazione consensuale e, pertanto, la cessazione del regime di comunione legale decorre dalla data di sottoscrizione del verbale come da separato allegato cartaceo che segue per effetto del provvedimento odierno di trasformazione del rito»
entrata in vigore della norma art. 3 Legge 55/2015 le novità introdotte in tema di comunione si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 55/2015 (26.5.2015), anche nel caso in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
momento in cui lo scioglimento della comunione diventa efficace separazione consensuale sottoscrizione dell accordo di separazione: l omologa costituisce solo un elemento integrativo dell efficacia dell accordo (retrodatazione degli effetti). separazione giudiziale ordinanza presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati
reclamo dell'ordinanza presidenziale contro l'ordinanza presidenziale è ammesso reclamo alla Corte d Appello entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento, ex art. 708, quarto comma, c.p.c. ma, in caso di reclamo, lo scioglimento della comunione rimane efficace o viene sospeso? dipende dalla natura dell ordinanza ex art 708 c.p.c.
due interpretazioni 1) provvedimento di volontaria giurisdizione Art. 741 c.p.c. il provvedimento diventa efficace se, nei 10 giorni successivi non viene proposto reclamo. La comunione legale non potrebbe considerarsi sciolta se non è trascorso detto termine. 2) provvedimento cautelare Art. 669-terdecies c.p.c. il reclamo non sospende l esecuzione del provvedimento: il giudice ne può disporre la sospensione (o subordinarla a congrua cauzione) solo qualora possa arrecare gravi danni. Lo scioglimento della comunione rimane efficace.
soluzione preferibile in mancanza di indicazioni più precise da parte del legislatore o della giurisprudenza, è preferibile aderire alla prima interpretazione considerare efficace lo scioglimento della comunione legale dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla notifica senza che vi sia stato reclamo.
problema: se l ordinanza presidenziale non viene notificata? I interpretazione applicazione analogica dell art. 327 c.p.c.: il termine per proporre reclamo si dilaterebbe fino a sei mesi II interpretazione il termine per proporre reclamo si allungherebbe fino all udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore scioglimento della comunione sospeso scioglimento della comunione sospeso
effetti tra i coniugi lo scioglimento della comunione provoca l instaurarsi di un regime di comunione ordinaria fra i coniugi sui beni già oggetto della comunione legale. Cass. 18.2.2014 n. 3808 (precedente alla riforma, ma egualmente significativa ai fini che ci occupano): «il passaggio in giudicato della sentenza di separazione è il fatto costitutivo del diritto del coniuge allo scioglimento della comunione familiare, anche se i beni da dividere siano solo genericamente indicati (nella specie, mobili presenti nell appartamento comune), in quanto la loro specifica individuazione appartiene alla fase attuativa della divisione»
segue dal momento della pronuncia dell o.p. gli acquisti compiuti separatamente dai coniugi non cadono più nella comunione legale non si verifica più l assoggettamento, ex art. 189 c.c., dei beni della comunione legale all azione dei creditori personali del coniuge per le obbligazioni contratte da questi all insaputa dell altro (in caso di incapacità del patrimonio personale del coniuge che ha agito)
requisiti per l opponibilità ai terzi del mutamento del regime patrimoniale tra i coniugi annotazione del provvedimento di separazione a margine dell atto di matrimonio nei registri dello stato civile. trascrizione nei registri immobiliari, ex art 2647, della sola nota dello status di separato del coniuge acquirente relativamente ai singoli beni immobili e mobili registrati (cfr., Cass. SS. UU. 13 ottobre 2009 n. 21658 secondo cui l annotazione è rilevante ai fini dell opponibilità ai terzi, mentre la trascrizione svolge una funzione di pubblicità-notizia.)
liquidazione e divisione dei beni comuni ciascun coniuge deve far valere il proprio diritto alla quota, pari alla metà del valore dei beni oggetto di comunione immediata e dei beni comuni de residuo. Come si fa? I) stima dei beni II) formazione delle porzioni ciascuno ha diritto alla propria parte in natura dei beni mobili e immobili i beni indivisibili, o per natura o per inopportunità, sono venduti, e il ricavato è suddiviso tra i coniugi. La divisione può essere: 1) convenzionale 2) giudiziale
conseguenze della divisione subentra il regime di separazione dei beni con relativa disciplina cadono in comunione de residuo (comunione meramente residuale e differita che viene a formarsi all atto stesso dello scioglimento del regime legale) i beni indicati dagli artt. 177 e 178 c.c. sorge il diritto di prelevamento (art. 195 c. c.: diritto dei coniugi o degli eredi di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o pervenuti dopo per successione o donazione)
rimborsi e restituzioni sorge l obbligo di procedere a rimborsi e restituzioni (art. 192 c. c.) delle somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall adempimento dell obbligo ex art. 186 c.c. (obblighi gravanti sui beni della comunione) Cass. 9.11.2012 n. 19454: «Ogni acquisto compiuto con denaro personalissimo, ai sensi dell art. 179 c.c., senza il rispetto delle formalità che ne permettano la permanenza del carattere personale, cadrà in comunione immediata, senza dare diritto ad alcun tipo di rimborso o restituzione in sede di scioglimento della comunione legale»
negoziazione assistita e scioglimento della comunione legale art. 6, co. II, l. n. 162/2014 l accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale in assenza di figli minori o portatori di handicap, ove non ravvisi irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3; in presenza di figli minori o portatori di handicap, ove ritenga che l accordo risponda all interesse dei figli, lo autorizza
segue l art. 6 co. III l. n. 162/2014: «L accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.».
segue la dottrina maggioritaria sostiene che: l emissione del nulla osta o dell autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica costituirebbe elemento integrativo dell efficacia dell autoregolamentazione negoziale impressa dall autonomia delle parti ai reciproci rapporti personali e patrimoniali conseguenti alla separazione ed al divorzio, esattamente come avviene per l omologa della separazione consensuale, ai sensi dell art. 158, primo comma, c.c.
segue per via analogica, deduce che: al «presidente» si sostituiscono gli avvocati che assistono la negoziazione (lo scioglimento della comunione ha effetto dall atto della sottoscrizione dell accordo) all omologa del tribunale si sostituiscono il nulla osta o l autorizzazione del Procuratore della Repubblica il rigetto del nulla osta o dell autorizzazione da parte del p.m. vale come condizione risolutiva dell effetto prodotto dalla sottoscrizione dell accordo
accordo di separazione raggiunto davanti al sindaco e scioglimento della comunione la comunione deve intendersi sciolta già al momento della sottoscrizione dell accordo la mancata comparizione delle parti ai fini della conferma per la data fissata dall ufficiale dello Stato Civile varrebbe come condizione risolutiva dell effetto prodotto dalla sottoscrizione dell accordo.
riconciliazione dei coniugi in corso di causa e scioglimento della comunione effetto retroattivo dell abbandono della domanda: travolge ex tunc gli effetti prodotti dalla proposizione della stessa, ivi compreso lo scioglimento della comunione a seguito dell emanazione del provvedimento presidenziale comporta una ricostituzione del regime della comunione, con conseguenze negative in punto certezza dei rapporti
requisiti per la opponibilità ai terzi della ricostituzione del regime di comunione dei beni dopo la riconciliazione annotazione della riconciliazione a margine dell atto di matrimonio nei registri dello stato civile. trascrizione nei registri immobiliari, ex art 2647, della avvenuta riconciliazione (cfr., Cass. SS. UU. 13 ottobre 2009 n. 21658 secondo cui l annotazione è rilevante ai fini dell opponibilità ai terzi, la trascrizione svolge una funzione di pubblicità-notizia ).
quale tutela dei terzi per il periodo intercorrente tra l emissione dell o.p. e la riconciliazione? se il terzo compra in buona fede l immobile acquistato da uno dei coniugi dopo l emissione dell ordinanza presidenziale, annotata e trascritta, ma prima della riconciliazione deve ritenersi che: la ricostituzione del regime di comunione legale dovuto alla riconciliazione non abbia effetti nei suoi confronti
segue se il terzo è creditore comune ed intende agire in via esecutiva su un bene immobile «falsamente» risultante come personale di uno dei coniugi in esito a precedente annotazione o trascrizione dello scioglimento della comunione legale conseguente all emanazione dell o.p. non seguita da annotazioni di segno opposto deve ritenersi che: possa essere ammesso a prova contraria possa essere ammesso alla prova dell eventuale riconciliazione tra i coniugi
proponibilità della domanda divisoria prima della riforma: Cass. 26.2.2010 (mutando il proprio precedente indirizzo) ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o di omologa di quella consensuale) non fosse condizione di procedibilità della domanda giudiziaria di scioglimento della comunione legale e relativa divisione dei beni, ma condizione dell azione e che fosse sufficiente che tale condizione sussistesse al momento del passaggio in giudicato della pronuncia (=esperibilità immediata-decisione successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione) dopo la riforma: la domanda è esperibile immediatamente
un po di giurisprudenza in tema di rapporto tra comunione dei beni/divisione/acquisti compiuti a titolo originario (specificazione, accessione, occupazione, invenzione, commistione)
accessione costruzione eseguita da uno dei coniugi su suolo di sua proprietà Orientamento della prevalente giurisprudenza: nega la comunione legale, favorendo invece l accessione per il coniuge proprietario del suolo, precisando che gli eventuali apporti dell altro coniuge alla realizzazione della costruzione costituiscono solo ragioni di credito (in tal senso, tra le altre, Cass., 3.7.2013, n. 16670, Trib. Frosinone, 5.6.2015, n. 520)
occupazione (Cass. sent. n.19488/2015 a conferma di Tribunale Corte d Appello Napoli) domanda da parte dell ex moglie di rilascio dell immobile comune occupato dall ex marito, con il pagamento di un indennità di occupazione. Tribunale ordina all ex marito di rilascio del bene nella libera disponibilità di entrambi i partecipanti alla comunione e lo condanna al pagamento del 50% del valore locativo dell immobile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio alla data della pronuncia (ma, su quest ultimo punto, vedi diverso provvedimento infra.) Corte d Appello conferma rilevando che, nel caso di specie, 1) era stata alterata la destinazione della cosa 2) era stato impedito agli altri partecipanti di farne parimenti uso poiché l appartamento era divenuto dimora esclusiva e abituale di un solo coniuge, che aveva reso impossibile un uso congiunto della comproprietà
segue (Cass. 15.6.2012, n. 9845): «in tema di divisione della comunione legale tra coniugi, la determinazione del periodo per il quale spetta il corrispettivo dovuto con riguardo al mancato godimento della quota di pertinenza del bene immobile fruttifero decorre, ai sensi dell art. 1148, dalla data di proposizione della domanda di divisione, quale momento dell insorgenza del debito di restituzione (pro quota) in capo al possessore in buona fede in senso oggettivo e non dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione» [oggi data dell ordinanza presidenziale]