Il Quadro VE del Mod. IVA 2013: determinazione del volume d affari



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Il Quadro VE del Mod. IVA 2013: determinazione del volume d affari di Roberto Fanelli (*) L ADEMPIMENTO Nel Quadro VE del Mod. IVA 2013 trovano collocazione tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente, siano esse imponibili, non imponibili o esenti, che comunque concorrono a formare il suo volume d affari. Inoltre, nel Rigo VE39 devono essere indicate le prestazioni di servizi verso soggetti passivi comunitari che, pur essendo qualificate come operazioni fuori campo per carenza dell elemento territoriale, devono obbligatoriamente essere fatturate anche se non concorrono alla formazione del volume d affari. Le operazioni da indicare nel Quadro VE sono suddivise in funzione della diversa tipologia e il Quadro si compone di cinque sezioni. " Riferimenti Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2013 (pubblicato sul sito internet dell Agenzia il 16 gennaio). Nel Quadro E le operazioni devono essere suddivise per aliquote ed indicate tenendo conto delle variazioni di cui all art. 26 del D.P.R. n. 633/ 1972, cioè indicando le operazioni effettuate al netto delle corrispondenti note di variazione in diminuzione o al lordo delle note di variazione in aumento. Potrebbe accadere che, in conformità a quanto prevede il citato art. 26, la nota di variazione in diminuzione sia emessa l anno successivo rispetto a quello di emissione della fattura originaria (art. 26, terzo comma) ovvero anche in anni più lontani (art. 26, secondo comma). Le note di variazione emesse con indicazione della sola imposta (nei casi in cui la variazione attenga all aliquota applicabile mentre l imponibile resta immutato) devono essere incluse solo nel Rigo VE24 e concorrono alla determinazione di tale valore in positivo, se trattasi di note di variazione in aumento ovvero in negativo se trattasi di note di variazione in diminuzione (è il caso, ad esempio, delle note di variazione di sola imposta emesse dai commercianti al minuto per i beni ceduti ad acquirenti extracomunitari ai sensi dell art. 38-quater, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972). SEZIONE 1: Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati Righi da VE1 a VE9: Operazioni imponibili e percentuali di compensazione La Sezione 1 è riservata alle sole operazioni effettuate nello speciale regime dell agricoltura e pesca per le quali siano applicabili, in luogo delle ordinarie aliquote IVA, le percentuali di compensazione. Percentuali di compensazione Nel regime speciale, alle cessioni di prodotti agricoli l imposta si applica, in linea generale, con le aliquote ordinarie del 4% (per i prodotti di cui alla Tabella A, Parte II) del 10% (per i prodotti di cui alla Tabella A, Parte III), ovvero con la normale aliquota d imposta per gli altri prodotti. Tali operazioni devono essere indicate nella Sezione 2 del Quadro VE. In via di eccezione, le seguenti operazioni, da indicare nella Sezione 1 del Quadro VE, sono invece effettuate con applicazione di percentuali di compensazione forfetaria in luogo delle ordinarie aliquote d imposta: a) conferimenti di prodotti agricoli a cooperative, consorzi, ecc., b) cessioni effettuate da agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di un terzo, previsto dall art. 34, c. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Le percentuali di compensazione sono attualmente stabilite, per gruppi di prodotti di cui alla Tabella A, Parte I, come segue: 2-4 - 7-7,3-7,5-8,3-8,5-8,8-12,3 Si osservi che l art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce per i produttori agricoli un regime «speciale», attuato mediante la forfetizzazione dell imposta assolta sugli acquisti da calcolare (*) Revisore contabile e pubblicista PRATICA FISCALE e Professionale 11 n. 13 del 1º APRILE 2013

mediante l applicazione, all ammontare imponibile delle cessioni effettuate delle percentuali di compensazione, circoscrivendone l ambito applicativo alle sole cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui alla Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che per i soggetti che applicano le percentuali di compensazione anche alle operazioni attive (sub a) e b), si verifica un effetto di automatica neutralizzazione dell imposta, in quanto l IVA sulle operazioni effettuate corrisponde all imposta detraibile (calcolata forfetariamente, lo si ripete, mediante l applicazione delle percentuali di compensazione all ammontare imponibile delle cessioni effettuate). Gli importi da indicare nella Sezione 1, Colonna 1 e Colonna 2 risultano dal registro delle fatture emesse. Il contribuente deve indicare l imponibile risultante dal registro delle fatture ed ottenere l imposta di colonna 2 moltiplicando detto imponibile per la percentuale di compensazione. Nell ipotesi di corrispettivi registrati al lordo dell imposta, prima della compilazione del Quadro occorre procedere allo scorporo dell imposta. Scorporo dell imposta Per i corrispettivi comprensivi dell imposta, l ammontare complessivo delle operazioni deve essere determinato al netto dell IVA incorporata nei corrispettivi. Sulla base di quanto previsto dall articolo 27, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 138/2011, la determinazione dell imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell imposta è effettuata dividendo l ammontare lordo dei corrispettivi registrati per gli importi di seguito indicati, con riferimento alle singole aliquote percentuali di compensazione: SEZIONE 2: Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali Nella Sezione 2 (Righi da VE20 a VE22) devono essere indicate le operazioni imponibili, soggette alle aliquote vigenti nel corso del 2012 (4%, 10% e 21%). Il naturale utilizzo della Sezione 2 è, quindi, relativo alle normali operazioni commerciali e professionali. Tuttavia, in essa devono essere indicate anche le operazioni agricole soggette alla vigenti aliquote d imposta effettuate dai produttori agricoli che: a) non sono in regime di esonero; b) applicano il regime speciale di cui all art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, e non hanno, quindi, optato per l applicazione del regime ordinario; c) sono in regime di esonero ma hanno superato il limite di un terzo delle operazioni diverse da quelle agricole. Righi da VE20 a VE22: Operazioni imponibili e aliquote d imposta Nella Sezione 2 devono essere indicati gli importi delle operazioni imponibili annotate nei registri delle fatture e dei corrispettivi, comprese le operazioni agricole effettuate in regime normale di applicazione dell imposta, ma comunque diverse dalle operazioni agricole di cui alla Sezione 1, nonché dalle operazioni agricole connesse alle quali è applicabile lo speciale regime forfetario di cui all art. 34-bis. Nel Quadro VE devono inoltre essere indicate anche le operazioni effettuate nel 2012 non annotate nei registri IVA relativi a tale annualità ovvero annotate in ritardo. Peraltro, l obbligo permane a prescindere dal ricorso al ravvedimento. ALIQUOTA DIVISORE 2 102 4 104 7 107 7,3 107,3 7,5 107,5 8,3 108,3 8,5 108,5 8,8 108,8 12,3 112, 3 Novita` Il Rigo relativo all aliquota del 20% è stato soppresso. Conseguentemente, il Rigo VE22 è dedicato alle operazioni con aliquota del 21%. Per i commercianti al minuto e i soggetti assimilati che annotano nel registro dei corrispettivi gli importi comprensivi dell imposta, questa deve essere scorporata. Scorporo dell imposta Per i corrispettivi comprensivi dell imposta, l ammontare complessivo delle operazioni deve essere determinato al netto dell IVA incorporata nei corrispettivi. Sulla base di quanto previsto dall ar- PRATICA FISCALE e Professionale 12 n. 13 del 1º APRILE 2013

ticolo 27, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 138/2012, la determinazione dell imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell imposta è effettuata moltiplicando l imponibile lordo per cento e dividendolo per gli importi di seguito indicati, con riferimento alle singole aliquote: ALIQUOTA DIVISORE 4 104 10 110 21 121 I contribuenti che, avendone titolo, hanno annotato i corrispettivi di vendita nel registro dei corrispettivi senza distinzione per aliquota, in occasione di ciascuna liquidazione periodica procedono alla loro ripartizione in funzione degli acquisti secondo le regole contenute nel D.M. 24 febbraio 1973 (c.d. ventilazione ). Sugli importi così determinati essi procedono allo scorporo dell IVA mediante applicazione delle apposite percentuali di scorporo. Il processo di ventilazione viene quindi ripetuto ad ogni liquidazione periodica da effettuare, nonché in sede di dichiarazione annuale e, in tale occasione, il risultato dell operazione consente di disporre delle singole basi imponibili da comprendere nei Righi VE20, VE21 e VE22, sulle quali applicare le imposte con le relative aliquote del 4%, del 10% e del 21%. L imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota; gli importi così determinati devono essere riportati arrotondati all unità di euro. SEZIONE 3: Totale imponibile e imposta Nella Sezione 3 sono contenuti i totali dell imponibile e dell imposta relativi alle operazioni di cui alle precedenti Sezioni 1 e 2. Per effetto della soppressione del Rigo relativo alle operazioni con aliquota 20%, i Righi della Sezione 3 sono stati rinumerati. Rigo VE23: Totali Nel Rigo sono riportati i totali degli imponibili e delle imposte. Rigo VE24: Variazioni e arrotondamenti d imposta Nel Rigo VE24, deve essere indicato l importo della differenza tra l imposta ricalcolata in dichiarazione e quella risultante dai registri. Infatti, nelle Colonne del Quadro VE riservate all indicazione dell imposta, questa non deve necessariamente coincidere con quella indicata nei registri. Ciò in quanto gli importi dell IVA da indicare nelle Colonne 2 del Quadro VE devono essere calcolati mediante applicazione delle relative aliquote, o percentuali di compensazione, ai corrispondenti imponibili di Colonna 1. Le predette differenze possono derivare dai seguenti elementi: Arrotondamenti d imposta operati in fattura (cfr. art. 21, comma 2, lett. l), del D.P.R. n. 633/ 1972, che prevede l arrotondamento dell IVA al centesimo di euro). Arrotondamenti all unità di euro operati in dichiarazione. Imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione. In tali casi, qualora il contribuente si avveda dell errore prima della presentazione della dichiarazione, deve indicare l operazione nella colonna relativa alla misura corretta dell imposta e registrare la differenza tra l imposta risultante dalla dichiarazione e quella risultante dai registri nel Rigo VE24. Si segnala, comunque, che questa modalità indicata dalle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione, dovrebbe essere limitata alle ipotesi in cui siano scaduti i termini per l emissione della nota di variazione in diminuzione, previsti dall art. 26, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972. Qualora, infatti, il soggetto sia ancora nei termini per la rettifica in diminuzione dell operazione registrata nel 2012, egli potrà emettere la nota di variazione in diminuzione nel corso del 2013 e la stessa sarà indicata nella dichiarazione relativa a tale annualità (IVA/2014). Variazioni in aumento e/o in diminuzione di sola imposta, registrate nell anno 2012 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti. Le variazioni in diminuzione relative a operazioni registrate nell anno in corso devono essere invece comprese nei Righi da VE20 a VE22. Differenza d imposta risultante in caso di effettuazione di operazioni con aliquote soppresse. PRATICA FISCALE e Professionale 13 n. 13 del 1º APRILE 2013

Gli importi delle regolarizzazioni delle cessioni effettuate ai sensi dell art. 38-quater (v. Commento ai Righi VE20 - VE22 e al Rigo VE32). Gli importi delle regolarizzazioni del cosiddetto splafonamento. L importo che deve essere indicato nel Rigo VE24 deve essere preceduto dal segno (+) se il totale dell imposta risultante dai registri è maggiore dell imposta calcolata, ovvero dal segno (-) in caso contrario. RETTIFICA DI OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI VIAGGIATORI EXTRAUE È stato precisato che, per le cessioni effettuate con applicazione dell IVA nei confronti di viaggiatori extracomunitari, ai sensi dell art. 38-quater, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, fermo restando che tali operazioni devono essere comprese tra le ordinarie operazioni imponibili nei Righi da VE20 a VE22, in caso di restituzione al cedente della copia della fattura vistata dalla Dogana di uscita che certifica l uscita dei beni dal territorio dell Unione Europea, il contribuente dovrà annotare la variazione relativa all importo dell IVA in diminuzione, comprendendolo nel Rigo VE24. La medesima procedura resta applicabile anche nel caso in cui la variazione si manifesti nell anno solare successivo nel qual caso avremo, ad esempio, l operazione annotata regolarmente come imponibile e imposta nel modello IVA 2012 e la successiva variazione per la rettifica dell imposta annotata invece nel modello IVA 2013 (R.M. n. 186 del 22 novembre 2001). SPLAFONAMENTO La regolarizzazione delle operazioni per le quali sia stata rilasciata nel corso dell anno 2012 la dichiarazione di intento oltre il limite del plafond disponibile da parte dell esportatore abituale (cosiddetto splafonamento ) può essere effettuata anche mediante emissione di autofattura e versamento dell imposta che avrebbe dovuto essere applicata, utilizzando il Modello F24 (Circolare n. 50/E del 12 giugno 2002). In questa ipotesi l ammontare dell IVA così regolarizzata deve essere compreso nel Rigo VE24, al fine di evitare una doppia detrazione d imposta. L autofattura a tal fine emessa dal contribuente, (che non deve essere confusa con le autofatture di cui all art. 17, comma 3, comprese nel Quadro VJ al Rigo VJ3), deve essere indicata nel Quadro VF, inserendo l imponibile e la relativa imposta nei Righi da VF1 a VF11 in funzione dell aliquota applicata, al fine di consentire la detrazione dell imposta calcolata. Conseguentemente, l importo della fattura del fornitore o della bolla doganale, rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità, non deve essere riportato in VF13. Segno algebrico del Rigo VE24 Le Istruzioni per la compilazione del Rigo VE24 precisano che la differenza tra l imposta risultante dai registri e l imposta calcolata, va riportata al Rigo VE24, indicando all interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell imposta risultante dai registri è maggiore dell imposta calcolata, ovvero il segno (-) in caso contrario. Si ricorda che nelle Colonne del Quadro VE (così come in quelle corrispondenti del Quadro VF), riservate all indicazione dell imposta, questa non deve necessariamente coincidere con quella indicata nei registri. Infatti, gli importi dell imposta da indicare in dette Colonne, devono essere calcolati mediante applicazione delle relative aliquote,o percentuali di compensazione, ai corrispondenti imponibili. Eventuali differenze, derivanti da arrotondamenti, variazioni, ecc., devono essere riportate nei Righi appositamente predisposti nei Quadri per l indicazione delle variazioni e arrotondamenti d imposta. Occorre tuttavia tenere presente che qualora, in aggiunta a tale differenza nel medesimo Rigo siano presenti gli altri importi sopra indicati (per variazioni, regolarizzazioni, ecc.), occorrerà tenere conto della loro sommatoria algebrica. Rigo VE25: Totale Nel Rigo deve essere riportato il totale dell imposta a debito relativa alle Sezioni 1 e 2, che tiene conto delle variazioni e degli arrotondamenti di cui al Rigo precedente. SEZIONE 4: Altre operazioni Nella Sezione 4 devono essere indicate le altre operazioni effettuate dal soggetto passivo, diverse da quelle indicate nelle Sezioni 1 e 2. Si tratta delle seguenti operazioni: 1) operazioni non imponibili (VE30, VE31, VE32); 2) operazioni esenti (VE33); 3) operazioni attive soggette al reverse charge (VE34); 4) operazioni non soggette nei confronti dei terremotati (VE35); 5) operazioni con imposta esigibile negli anni successivi, c.d. IVA per cassa (VE36, VE37); 6) cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni, che non concorrono alla determinazione del volume di affari (VE38); 7) prestazioni di servizi a committenti comunitari (VE39). PRATICA FISCALE e Professionale 14 n. 13 del 1º APRILE 2013

Operazioni non imponibili Talune operazioni con l estero, in possesso dei presupposti di assoggettabilità a tributo (requisito soggettivo, requisito oggettivo e requisito territoriale), sono considerate dalla legge non imponibili, fermo restando gli obblighi di fatturazione, registrazione, ecc. Tali operazioni, pur essendo effettuate senza applicazione di IVA, consentono comunque la integrale detrazione dell imposta a monte. Le operazioni non imponibili devono essere inserite nella Sezione 4 del Quadro VE suddivise in tre distinti Righi: VE30, operazioni non imponibili (che costituiscono il plafond); VE31, operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento; VE32, altre operazioni non imponibili. Rigo VE30: Operazioni non imponibili In questo Rigo, nel campo 1 è indicato l importo complessivo di tutte le operazioni che costituiscono plafond per il contribuente. Nell ambito delle operazioni non imponibili indicate nel campo 1, il contribuente deve indicare, distinguendole: le esportazioni (campo 2); le cessioni intracomunitarie (campo 3); le cessioni verso San Marino (campo 4). L importo indicato nel campo 1 non deve necessariamente essere coincidente con la somma dei campi 2, 3 e 4, poiché tra le operazioni non imponibili che costituiscono il plafond, da indicare nel campo 1, ve ne sono alcune che non rientrano in alcuno dei campi 2, 3 e 4. OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND Cessioni all esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali 1 Cessioni all esportazione (dirette o triangolari), previste dall art. 8, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/ 1972, con esclusione delle operazioni franco valuta (ad esempio: omaggi) e delle esportazioni definitive per lavorazione 2 Operazioni assimilate alle cessioni all esportazione, se rientranti nell attivita` propria dell impresa, previste dall art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 3 Servizi internazionali, se rientranti nell attivita` propria dell impresa, previsti dall art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 4 Cessioni fatte nei confronti di soggetti residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Citta` del Vaticano (art. 71) e operazioni effettuate in base a trattati ed accordi internazionali (art. 72) 5 Cessioni di beni usati, limitatamente al margine determinato a norma del D.L. n. 41/1995, delle operazioni non imponibili di esportazione, effettuate verso Paesi extracomunitari 6 Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell Unione europea, di cui all art. 50-bis, comma 4, lett. g), del D.L. n. 331/1993 V. campo 2 V. campo 2 V. campo 2 V. campo 4 V. campo 2 V. campo 2 Operazioni intracomunitarie 7 Cessioni intracomunitarie dirette di cui all art. 41 del D.L. n. 331/1993, compresi oro e argento e prodotti agricoli 8 Cessioni intracomunitarie effettuate in triangolazione sia nell ipotesi in cui promotore sia un soggetto comunitario, sia nell ipotesi in cui promotore sia un soggetto nazionale (art. 40, comma 2, e art. 41 del D.L. n. 331/1993) 9 Cessioni effettuate con invio dei beni in altro Stato membro in regime di triangolazione nazionale (art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993) 10 Cessioni, effettuate nel territorio della Comunita` Europea, di beni estratti da depositi IVA, di cui all art. 50-bis, comma 4, lett. f), del D.L. n. 331/1993 V. campo 3 V. campo 3 V. campo 3 V. campo 3 Rigo VE31: Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento In questo Rigo devono essere indicate le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, a seguito di rilascio, da parte di questi ultimi, della prevista dichiarazione di intento. L attuale disciplina consente ai contribuenti che abbiano assunto lo status di esportatore abitua- PRATICA FISCALE e Professionale 15 n. 13 del 1º APRILE 2013

le, di acquistare senza applicazione dell imposta qualunque tipo di bene - con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili - nonché qualunque tipologia di servizi. Il destinatario della dichiarazione di intento deve inviare alle Entrate, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l operazione realizzata senza applicazione dell imposta, esclusivamente per via telematica, un apposita comunicazione dei dati ricevuti. Rigo VE32: Altre operazioni non imponibili In questo Rigo devono essere indicate - in via residuale - le altre operazioni non imponibili. Esse sono costituite dalle operazioni che NON costituiscono plafond, quali: cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (art. 7, comma 2); cessioni fatte in regime di dettaglio, e senza applicazione dell IVA, a viaggiatori stranieri residenti in Paesi terzi (art. 38-quater, comma 1); cessioni e prestazioni di servizi relative a beni destinati ad essere introdotti o custoditi nei depositi IVA, di cui all art. 50-bis, comma 4, lett. c), d), e), h), i), del D.L. n. 331/1993; cessioni di beni e prestazioni accessorie effettuate nei confronti dello Stato e di altre Organizzazioni governative riconosciute per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge n. 49/1987; prestazioni extra-ue delle agenzie di viaggio rientranti nel regime speciale di cui all art. 74- ter del D.P.R. n. 633/1972; cessioni di beni usati, limitatamente alla differenza tra i corrispettivi e il margine nelle operazioni rientranti nel regime del margine, determinato a norma del D.L. n. 41/1995; esportazioni di beni ceduti in omaggio asoggetti extracomunitari (Nota prot. 10367 dell 11 febbraio 1998 - Min. Finanze - Dip. entrate); esportazioni definitive di beni per finalità di lavorazione (C.M. n. 156/E del 15 luglio 1999). Operazioni esenti Rigo VE33: Operazioni esenti In questo Rigo devono essere indicate le operazioni esenti da imposta, previste dall art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972 o da altra normativa specifica (ad esempio: corsi di formazione per enti pubblici - art. 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). L art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 elenca una serie di operazioni, consistenti per lo più in prestazioni di servizi, per le quali, pur in presenza dei normali requisiti di imponibilità, il legislatore, anche per esigenze di armonizzazione dell imposta in ambito comunitario, ha in sostanza disposto la rinuncia dello Stato alla propria pretesa tributaria. La causa quindi della esenzione da imposta di tali operazioni non è fondata su elementi di tecnica tributaria, ma è da ricercare piuttosto in motivazioni di ordine sociale, culturale, politico-economico, ecc. L art. 10, comma 2, estende l esenzione alle prestazioni di servizi effettuate da consorzi nei confronti dei consorziati, ma in presenza di determinate condizioni. L effettuazione di operazioni esenti comporta per il contribuente la necessità di procedere al calcolo del pro-rata di detrazione. a) - Fatturazione delle operazioni esenti L effettuazione di operazioni esenti comporta per il contribuente la necessità di procedere alla loro regolare fatturazione e registrazione, ferma restando la loro inclusione nel volume d affari. Tuttavia, per alcune operazioni esenti l obbligo sussiste solo in caso di richiesta della fattura da parte del cliente (operazioni di cui ai nn. da 1 a 5 e nn. 7, 8, 9, 16 e 22, dell art. 10). Le operazioni esenti di cui al n. 6, dell art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, relative a giochi, lotterie, concorsi, raccolta delle giocate, ecc., non sono soggette all obbligo di fatturazione anche in presenza di richiesta del cliente. b) - Dispensa dall obbligo di fatturazione delle operazioni esenti Il contribuente può anche chiedere di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione, nei limiti ed alle condizioni previste dall art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972. I soggetti che hanno optato per tale regime nel corso dell anno 2012 non devono, quindi, indicare le operazioni esenti nel Rigo VE33. Fanno eccezione le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell art. 10 (cessioni di oro da investimento, prestazioni sanitarie e prestazioni di ricovero e cura) per le quali resta in ogni caso fermo l obbligo di fatturazione e registrazione. PRATICA FISCALE e Professionale 16 n. 13 del 1º APRILE 2013

c) - Locazioni e cessioni di immobili Tra le operazioni esenti sono generalmente comprese, salvo alcune eccezioni, quelle relative al settore immobiliare: locazioni e affitti di immobili (art. 10, n. 8); cessioni di fabbricati diversi dagli strumentali (art. 10, n. 8-bis); cessioni fabbricati strumentali (art. 10, n. 8-ter). Per quanto riguarda le locazioni e affitti, esse riguardano gli immobili in generale (fabbricati, aree e terreni), mentre le altre ipotesi sono relative ai soli fabbricati. d) - Cessioni di oro da investimento Tra le operazioni esenti figurano anche le cessioni di oro da investimento come definite dall art. 10, n. 11, del D.P.R. n. 633/1972. Tali operazioni tuttavia possono essere rese imponibili dal cedente tramite apposita opzione ed in tal caso devono essere indicate non già nel Rigo VE 33, ma nel successivo Rigo VE 34. Operazioni attive soggette al reverse charge Rigo VE34: Operazioni con applicazione del reverse charge In questo Rigo (Campo 1) deve essere indicato l ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate senza addebito di IVA, ma con applicazione del metodo del reverse charge. Per contrastare il fenomeno dell evasione presente in particolari settori, il legislatore ha stabilito la non applicazione dell imposta da parte del cedente, impedendo così al cessionario, soggetto passivo d imposta, la possibilità di detrarre l IVA in maniera svincolata dal suo versamento. Le operazioni devono essere fatturate senza addebito di IVA e registrate. Esse concorrono a formare il volume d affari del cedente e, tuttavia, in deroga al principio generale dell art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, debitore dell imposta è il cessionario - se soggetto passivo d imposta - il quale deve integrare la fattura ricevuta senza IVA dal fornitore, applicando egli stesso l imposta. La fattura così integrata è registrata contemporaneamente a debito nel registro delle fatture emesse e a credito nel registro degli acquisti, talché l operazione, sempre che l I- VA sia detraibile, risulta assolutamente neutra per il cessionario anche sotto il profilo finanziario. Per il cedente tali operazioni si considerano imponibili anche agli effetti del calcolo dell aliquota media per la verifica del diritto al rimborso in caso di eccedenza di credito. Da quanto sopra risulta evidente che è possibile utilizzare il metodo dell inversione contabile solo in presenza di un cessionario soggetto passivo IVA; ne consegue che le medesime operazioni effettuate nei confronti dei privati sono fatturate con regolare addebito di IVA e sono quindi riportate non in questo Rigo ma nella Sezione 2 del presente Quadro VE. L importo complessivamente indicato nel campo 1 è dettagliato nei successivi campi del Rigo, come segue: cessioni di rottami (campo 2); cessioni di oro da investimento (campo 3); prestazioni rese in subappalto nel settore dell edilizia (campo 4); cessioni di fabbricati (campo 5); cessioni di telefoni cellulari (campo 6); cessioni di microprocessori (campo 7). Novita` Nella dichiarazione dello scorso anno il campo 5 era relativo alle cessioni di fabbricati strumentali. Da quest anno, per effetto delle modifiche apportate all art. 17, comma 6, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 dall art. 9 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - che ha esteso anche i fabbricati di cui al n. 8-bis dell art. 10 il meccanismo del reverse charge - il campo riguarda anche fabbricati diversi da quelli strumentali, nelle ipotesi di cui al citato n. 8-bis). Operazioni non soggette nei confronti dei terremotati Rigo VE35: Operazioni non soggette all imposta effettuate nei confronti dei terremotati Nel Rigo deve essere indicato l ammontare delle operazioni eventualmente effettuate senza applicazione dell imposta nei confronti di soggetti colpiti da terremoti e altre calamità naturali, in applicazione di specifiche disposizioni agevolative previste dalla legge. Imposta esigibile in anni successivi ( IVA per cassa ) I soggetti che nel 2012 hanno effettuato operazioni nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all articolo 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 o che hanno applicato il regime IVA per cassa di cui all art. 7 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 o, a partire dal 1 PRATICA FISCALE e Professionale 17 n. 13 del 1º APRILE 2013

dicembre, di cui all art. 32-bis del D.L. n. 83/ 2012, convertito dalla legge n. 134/2012, con differimento dell esigibilità dell IVA all atto del pagamento dei relativi corrispettivi (e, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell operazione), debbono indicare: nel Rigo VE36, l ammontare delle operazione effettuate nel 2012, per le quali l imposta diviene esigibile in anni successivi (in quanto nel 2012 non si è avuto il pagamento del corrispettivo); nel Rigo VE37 le operazioni che sono state effettuate in anni precedenti per le quali, nel 2012, si è verificata l esigibilità, perché è avvenuto il pagamento del corrispettivo. Le operazioni di Rigo VE36 partecipano alla determinazione del volume d affari ma non alla liquidazione dell imposta. Le operazioni di Rigo VE37 partecipano alla liquidazione dell imposta ma non concorrono alla determinazione del volume d affari. Le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri Enti indicati nell ultimo comma dell art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (Regioni, Province, Comuni, ASL, Università, INPS, INADEL, ecc.), si considerano effettuate secondo i criteri ordinari (ad esempio: al momento della consegna dei beni ceduti), mentre è differita al momento del pagamento la sola esigibilità dell imposta. La stessa disciplina si applica per le cessioni di medicinali effettuate dai farmacisti e per le cessioni e prestazioni fatte o rese ai soci, associati o partecipanti da determinati enti e alle particolari condizioni previste dall art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/ 1972. È riconosciuta al contribuente la facoltà di considerare l operazione ad esigibilità immediata o a esigibilità differita e tale annotazione deve essere riportata in fattura, allo scopo di consentire all ente pubblico destinatario il comportamento coerente in ordine alla detrazione della relativa imposta (C.M. n. 328/E del 24 dicembre 1997, par. 2.2.3.). Rigo VE36: Operazioni effettuate nell anno ma con imposta esigibile in anni successivi Se il contribuente si avvale della predetta facoltà, le operazioni ad esigibilità differita, effettuate nel 2012 e per le quali il pagamento non è intervenuto nel medesimo anno, devono essere comprese nel campo 1 del Rigo VE36, allo scopo di concorrere alla formazione del volume d affari di cui al successivo Rigo VE40, ma non di concorrere alla determinazione dell imposta. È evidente, a tal fine, che le stesse operazioni non devono essere comprese nei Righi VE20, VE21 e VE22. Poiché l operazione si considera effettuata secondo i normali canoni previsti dall art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (consegna dei beni, emissione di fattura), anche ove il contribuente intenda avvalersi del differimento dell esigibilità, in caso di variazioni successive resta ferma l aliquota d imposta applicata in fattura. Nel Campo 2 del Rigo VE36 deve essere indicato l ammontare delle operazioni effettuate nel corso del 2012 secondo il regime c.d. IVA per cassa, introdotto dall art. 7 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009. Novita` Nel Campo 3 deve essere indicato l ammontare delle operazioni effettuate nel corso del 2012 secondo il regime c.d. IVA per cassa, introdotto, a partire dal 1 dicembre, dall art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012. Rigo VE37: Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta divenuta esigibile nel 2012 L ipotesi del Rigo VE37 costituisce il logico complemento del caso contemplato nel precedente Rigo VE36. Infatti, le operazioni effettuate nel corso degli anni precedenti al 2012 (e che hanno, quindi, concorso a formare il volume d affari di tali anni), per le quali il pagamento è intervenuto nel 2012 devono essere comprese nei Righi VE20, VE21 e VE22 al fine della determinazione dell imposta a debito, e nel Rigo VE37, al fine di non tenerne conto nella determinazione del volume d affari. Nell ipotesi in cui l operazione era soggetta all aliquota del 20%, la stessa deve essere indicata nel Rigo VE22 (aliquota 21%) e la differenza tra l aliquota originaria e quella del 21% va indicata nel Rigo VE24. Si ricorda che l importo non deve essere preceduto dal segno meno, in quanto già evidenziato sul Modello (meno). Beni ammortizzabili e passaggi interni Rigo VE38: Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni Per esplicita previsione legislativa (art. 20 del D.P.R. n. 633/1972), non concorrono a formare il volume d affari le cessioni di beni ammortizzabili, né i passaggi interni tra diverse attività della stessa impresa, ancorché per esse sussista l obbligo della fatturazione ai sensi dell ultimo PRATICA FISCALE e Professionale 18 n. 13 del 1º APRILE 2013

comma dell art. 36 del D.P.R. n. 633/1972. Queste operazioni sono indicate in aumento nel Quadro VE tra le normali operazioni imponibili soggette ad aliquota della Sezione 2 (da VE20 a VE22), ovvero non imponibili, esenti o senza applicazione dell IVA della Sezione 4. Pertanto, al fine di non confluire nel volume d affari, dovranno essere portate in detrazione nell apposito Rigo VE38. Prestazioni di servizi a committenti comunitari Rigo VE39: Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter) Nel Rigo VE39 occorre indicare le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell Unione europea, non soggette all imposta in base all art. 7-ter (c.d. prestazioni generiche ) che, considerate non soggette ad imposta, non concorrono alla formazione del volume d affari, ma per le quali è previsto l obbligo di fatturazione (art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972). SEZIONE 5: Volume d affari e totale imposta Rigo VE40: Volume d affari Per volume d affari del contribuente si intende l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare. Esso è quindi costituito dalla sommatoria delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e di quelle effettuate con applicazione del metodo del reverse charge, di quelle effettuate nei confronti dei terremotati e di quelle effettuate ad enti pubblici con esigibilità differita, al netto degli importi indicati nei precedenti Righi VE37 e VE38. ESEMPIO n. 1 CESSIONI DI BENI A VIAGGIATORI ESTERI CON FATTURA IMPONIBILE Un commerciante al minuto di pelletteria ha ceduto, nel mese di dicembre 2011, borse ed altri articoli a turisti extracomunitari, per un importo di 20.000 euro, emettendo fattura con applicazione dell IVA al 21% (IVA 4.200), ai sensi dell art. 38-quater, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Poiché i turisti hanno restituito al commerciante le fatture con il visto dell Ufficio doganale di uscita dalla Comunità entro quattro mesi dalla vendita, il commerciante deve rimborsare l IVA, previa emissione di una nota di variazione in diminuzione di sola imposta, pari a 4.200. Pertanto, la nota di variazione deve essere inclusa, con il segno meno, nell importo da indicare nel Rigo VE24. Nel caso in cui tale operazione fosse l unica da ricomprendere in detto Rigo, occorrerà indicare - 4.200,00 nel Rigo VE24. ESEMPIO n. 2 OPERAZIONI AD ESIGIBILITA` DIFFERITA DA PARTE DI CONTRIBUENTI MINIMI Un soggetto passivo, in presenza dei relativi presupposti, si avvale, a partire dal 2013, del nuovo regime dei contribuenti minimi di cui all art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2012. Tale contribuente ha effettuato, nel 2011 (anno nel quale ha operato secondo il regime ordinario) operazioni ad esigibilità differita (aliquota 21%), per un ammontare imponibile di 7.000, che hanno concorso alla formazione del volume d affari per tali anni ma che, non essendosi ancora verificata l esigibilità, non hanno comportato debito d imposta. Poiché tale contribuente, per gli anni 2013 e successivi, sarà esonerato dalla presentazione della dichiarazione e dal versamento dell IVA, deve indicare le operazioni effettuate nel 2011 ad esigibilità differita nel Rigo VE22 (in quanto l operazione crea debito d imposta, come se l esigibilità si fosse manifestata nel 2012); il relativo imponibile deve essere compreso anche nel Rigo VE37, in quanto non concorrono a formare il volume d affari del 2012. Pertanto, nelle colonne 1 e 2 del Rigo VE22 devono essere indicati, rispettivamente, gli importi di 7.000,00 e 1.470,00 mentre nel Rigo VE37 va indicato l importo di 7.000,00. PRATICA FISCALE e Professionale 19 n. 13 del 1º APRILE 2013

ESEMPIO n. 3 AGRICOLTORI ESONERATI Un imprenditore agricolo si è avvalso, nell anno 2012, del regime speciale di esonero di cui all art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972. A fine anno, il contribuente rileva di avere conseguito un volume d affari di 6.500 euro ma di avere effettuato cessioni di prodotti non agricoli, cioè non compresi nella Tabella A, parte I, per un ammontare di 2.500 euro, superiore quindi ad un terzo del volume d affari. Egli è tenuto a suddividere le operazioni come segue nelle Sezioni 1 e 2. Per semplicità nell esempio si è ipotizzato che gli importi imponibili indicati (4.000 nella Sezione 1 e 2.500 nella Sezione 2) siano costituiti dagli imponibili rilevati dalle autofatture emesse dai cessionari soggetti passivi o dai corrispettivi addebitati agli altri cessionari non soggetti passivi ed in tal caso diminuiti della relativa percentuale di scorporo. Inoltre, si è ipotizzato che le cessioni di prodotti agricoli comprendano operazioni soggette in egual misura alle percentuali di compensazione del 2 e del 7,3%, mentre le cessioni di prodotti non agricoli siano soggette in egual misura alle aliquote del 4 e del 10%. Nella Sezione 1 si indicherà, pertanto: Nella Sezione 2 si indicheranno invece i seguenti importi: ESEMPIO n. 4 CESSIONE DI AUTOVETTURA È stata ceduta, per un corrispettivo globale di 20.000,00 euro IVA compresa, un autovettura per la quale, all atto dell acquisto, l IVA è stata detratta per un importo pari al 40%. L art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che per le cessioni di beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata limitata in virtù di quanto previsto dall articolo 19-bis1 o da altre disposizioni di indetraibilità oggettiva (ad esempio autovetture, telefoni cellulari, eccetera), la base imponibile è determinata applicando al corrispettivo la percentuale di detrazione utilizzata al momento dell acquisto. Pertanto, ai fini della compilazione del Quadro VE occorre procedere come di seguito: scorporo dell IVA: 20.000 x 100/121: 16.528,93 (corrispettivo netto IVA); 16.528,93 x 60%: 9.917,36 (ammontare non soggetto ad IVA); 16.528,93 x 40%: 6.611,57 (base imponibile IVA); Pertanto, nel Rigo VE22 deve essere indicato, in Colonna 1, l importo di 6.612,00 eincolonna 2 quello della relativa imposta (1.389,00). ESEMPIO n. 5 CESSIONE DI TELEFONINO Nel 2012 è stato ceduto, per un corrispettivo di 200,00 euro più IVA, untelefono cellulare (acquistato in origine con detrazione dell IVA sull acquisto limitata al 50%). Nell importo di Rigo VE22 (imponibile con aliquota 21%), deve essere compreso l importo di 100,00, quale base imponibile della cessione di detto telefono cellulare (art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972). Pertanto, nella Colonna 1 del Rigo VE22 deve essere indicato 100 e nella Colonna 2 dello stesso Rigo l importo di 21, (la fattura emessa deve recare un corrispettivo pari a 200, di cui 100 non soggetto ad IVA e 100 soggetto ad IVA, con l addebito dell IVA pari a 21, cioè il 21% applicato su 100). PRATICA FISCALE e Professionale 20 n. 13 del 1º APRILE 2013