Il contratto di apprendistato



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Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato La Riforma Fornero è intervenuta anche sulla disciplina del contratto di apprendistato incidendo sul regime della durata, sul numero complessivo degli apprendisti in servizio e sul regime delle conferme dei lavoratori apprendisti. La disciplina generale del contratto di apprendistato era stata già riordinata con il TU in materia - D.Lgs. n 167 del 2011, per cui le novità introdotte dalla Legge n 92 del 2012 si innestano sulle disposizioni di tale Testo Unico che all'art. 1 del menzionato Testo Unico recita: il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. L apprendistato è la forma privilegiata dalla riforma Fornero per l ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro, la forma più consona secondo lo spirito della nuova legge a ridurre il tasso di disoccupazione, in particolare quella giovanile. A sostegno del nuovo apprendistato sono stati introdotti alcuni specifici incentivi all assunzione e alla conferma in ruolo dei giovani apprendisti. In tema di sgravi, va precisato che, a seconda della grandezza dell azienda, vengono applicati regimi di agevolazione differenziati, che dipendono dalla dimensione di meno o più di 9 dipendenti per ogni impresa. Con la legge si stabilità sono state introdotte, infatti, novità che riguardano il regime di sgravi contributivi e formazione. Per i contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% per i periodi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Tra le forme di alleggerimento specificate, si chiarisce anche l applicazione di forme di incentivo per gli apprendisti iscritti alle liste di mobilità. A questo proposito, gli sgravi non vengono riservati nelle eventualità in cui il lavoratore sia assunto in concomitanza di situazioni di crisi aziendale. Inoltre, anche l evidenza di rapporti diretti tra datore di lavoro e apprendista è causa di esclusione per l applicazione delle agevolazioni. 2

Per ciò che concerne i limiti quantitativi di apprendisti in azienda, si ricorda che il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati in una data azienda non può in ogni caso oltrepassare il rapporto di 3 a 2, che diventa, però, di completa parità per le strutture al di sotto dei dieci dipendenti. Potranno accedere agli aiuti inseriti nella riforma quelle imprese che nel triennio precedente abbiano confermato non meno del 30% degli apprendisti, che a tre anni dall entrata in vigore della legge Fornero, cioè a luglio 2015, diventa del 50%. Sulla formazione, poi, mentre il Ministero ha chiarito che faranno fede le stipule in sede di contrattazione nazionale del lavoro, le aziende guadagnano libertà di movimento per quanto riguarda l orientamento del nuovo assunto. In particolare, andrà definito se svolgere l intero programma formativo entro le mura aziendali o se, in alternativa, appoggiarsi ad altre strutture e le successive modalità di fruizione cui il lavoratore sarà concesso di accedere. Infine, la trasformazione del contratto di apprendista in uno di assunzione a tempo indeterminato, viene lasciata nelle mani dell azienda, che avrà possibilità di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, anche senza il ricorso alla giusta causa, così come modificato a livello generale nell articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro con funzione formativa, che consente ai giovani di acquisire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro e, ai datori di lavoro, di usufruire di diverse facilitazioni. Esso permette anche ai giovani di assolvere l obbligo formativo, completando la propria formazione sul posto di lavoro come apprendisti, in alternativa al sistema scolastico e alla formazione professionale. Tale forma contrattuale è stata rivista con la Riforma del lavoro del 2012 promossa dalla ministra Fornero. La legge prevede tre forme di apprendistato: 1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; 2. apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; 3. apprendistato per l'acquisizione di un diploma (università) o per percorsi di alta formazione. Il rapporto tra apprendisti e lavoratori dipendenti deve essere di 3 apprendisti ogni 2 dipendenti qualificati, per le imprese con almeno dieci dipendenti, mentre per le piccole imprese tale rapporto può essere di 1 a 1. Durante tutto il periodo, il datore di lavoro deve versare un'aliquota contributiva dell'1.31 per cento a favore dell'aspi. 3

Contratto per la qualifica e per il diploma professionale Questa particolare forma di apprendistato sostituisce l apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione anche se conserve gli stessi obiettivi: intercettare tanti giovani che hanno abbandonato la scuola, offrendo loro l occasione di entrare nel mercato del lavoro e di acquisire un titolo di studio. La nuova normativa ha esteso questa tipologia di apprendistato a una fascia di età (15-25 anni) più ampia rispetto a quella precedente(15-18); dura fino a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni. Contratto di apprendistato professionalizzante È destinato a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, dura fino a 6 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. La contrattazione collettiva deve definire in base all età dell apprendista ed al tipo di qualificazione contrattuale da conseguire: - la durata della formazione; - le modalità di erogazione della formazione; - la durata del contratto che per la sua componente formativa non può essere superiore ai tre anni. Contratto per università o specializzazione È destinato a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, la sua durata dipende dal titolo di studio o specializzazione da conseguire e può essere utilizzato per il conseguimento di un diploma, di titoli di studio universitari, nonché per la specializzazione tecnica superiore. Condizioni richieste In tutti i casi, è richiesto che il contratto duri almeno sei mesi, eccetto che per i lavori stagionali. Deve inoltre essere stipulato in forma scritta, con indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano 4

formativo individuale e la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro, sulla base degli esiti della formazione stabilita. I datori di lavoro con almeno 10 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti solo a condizione che almeno il 50 per cento (30 per cento fino al luglio 2015) degli apprendisti alle proprie dipendenze prosegua il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l assunzione di un ulteriore apprendista di quelli già confermati, ovvero di n.1 apprendista in caso di totale mancata conferma di quelli pregressi. Il tutor aziendale Il tutor aziendale è la figura, interna all impresa, cui spetta il compito di affiancare l apprendista durante il periodo di apprendistato. I compiti del tutor sono: trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all esercizio delle attività lavorative; collaborare con la struttura di formazione esterna, integrandone le iniziative con la formazione sul luogo di lavoro; valutare l'attività dell apprendista. Le funzioni del tutor possono essere svolte: dal titolare stesso o da un socio, nelle imprese con meno di 15 dipendenti; dal titolare, socio o familiare coadiuvante, nelle imprese artigiane; da un lavoratore specializzato o qualificato, con almeno 3 anni di esperienza, nelle altre imprese. Gli incentivi per il datore di lavoro La legge prevede, per il datore di lavoro che ricorre ad una qualsiasi delle tipologie di contratto di apprendimento, le seguenti forme di facilitazione: gli apprendisti non rientrano nel computo del numero di dipendenti dell'azienda, quando la base occupazionale serve da riferimento per obblighi come, ad esempio, le assunzioni obbligatorie di addetti appartenenti alle cosiddette categorie protette; al momento dell'assunzione, l'inquadramento del lavoratore può essere di due livelli inferiori, rispetto alla qualifica da raggiungere a fine contratto; la contribuzione per le aziende fino a 9 addetti è azzerata, poi vige l aliquota ridotta pari al 10 per cento; al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro, se vuole, può risolvere il contratto e ciò costituisce giusta causa; il costo sostenuto per l'apprendista è escluso dalla base imponibile a fini Irap. 5

Fine del rapporto L'apprendista può essere qualificato e confermato in azienda anche prima della scadenza contrattuale stabilita. In caso invece di licenziamento nel corso del periodo di apprendistato, il datore di lavoro deve pagare un "ticket di licenziamento" commisurato ai versamenti effettuati a favore dell'aspi. Al termine del periodo formativo, in caso di recesso, durante il periodo di preavviso si continua ad applicare la disciplina del contratto di apprendistato. L'apprendistato è disciplinato dal Decreto legislativo n. 276 del 2003, modificato dalla Legge n. 133 del 2008 e dalla Legge n. 92 del 2012. 6