Opinione esperta Sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea sulle licenze software Il "Principio di esaurimento comunitario è valido per tutti i programmi una volta venduti. Nella sentenza della Corte di Giustizia dell Unione europea nella causa C-128/11, UsedSoft GmbH contro Oracle International Corp., del 3 Luglio 2012 è inoltre letteralmente citato che: " secondo costante giurisprudenza, dalle esigenze tanto dell applicazione uniforme del diritto dell Unione quanto del principio d uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell intera Unione, ad un interpretazione autonoma ed uniforme (v., segnatamente, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C 5/08, Racc. pag. I 6569, punto 27; del 18 ottobre 2011, Brüstle, C 34/10, Racc. pag. I 9821, punto 25, nonché del 26 aprile 2012, DR et TV2 Danmark, C 510/10, punto 33). Con la prima e la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se ed in presenza di quali condizioni l acquirente di licenze usate relative a programmi per elaboratore del genere di quelle vendute dalla UsedSoft possa essere considerato, per effetto dell esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, quale «legittimo acquirente» ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, il quale, a termini di quest ultima disposizione, gode del diritto di riproduzione del programma di cui trattasi al fine di consentirgli l utilizzazione del programma stesso in modo conforme alla sua destinazione... Inoltre va menzionato che in concordanza con l art. 4 par. 2 della direttiva 2009/24 il diritto del titolare del diritto d autore alla diffusione si esaurisce con la prima vendita di qualsiasi copia, sia materiale che non materiale, del suo programma effettuata dal presente titolare del diritto o con il suo consenso all interno dell UE. Risulta che secondo la presente statuizione e malgrado dei patteggiamenti contrattuali che vietano il trasferimento, il titolare del diritto menzionato non può più impedire un'ulteriore vendita di questa copia... Atteso che il titolare del diritto d autore non può opporsi alla rivendita di una copia di un programma per elaboratore per la quale il diritto di distribuzione del titolare stesso sia esaurito, ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, si deve ritenere che il secondo acquirente di tale copia, al pari di ogni successivo acquirente, costituisca un «legittimo acquirente» della copia stessa, ai sensi dell articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24. Pertanto, in caso di rivendita della copia del programma per elaboratore da parte del suo primo acquirente, il nuovo acquirente potrà procedere, conformemente all articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, al download sul proprio elaboratore della copia vendutagli dal primo acquirente. Un siffatto download deve essere considerato come la necessaria riproduzione del programma per elaboratore, la quale deve consentire al nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione...
La sentenza citata è stata pubblicata anche in lingua italiana sul sito della Corte Europea: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151428&pageindex=0&doclang=it&mode=req& dir=&occ=first&part=1&cid=1148853 L obbligatorietà dell interpretazione del diritto dell Unione europea da parte della Corta di Giustizia dell Unione europea nel processo sulla questione preliminare risulta dall art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea. Il tipo di tutela riconosciuta al software è quella delle opere letterarie. La legge (art. 64 bis della legge 633 del 1941) individua i diritti esclusivi spettanti all autore: riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, del programma con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma (operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma, se richiedono una riproduzione sono anch esse soggette all autorizzazione del titolare dei diritti); traduzione, adattamento, trasformazione e ogni modificazione del programma, nonché la riproduzione dell opera che ne risulti; distribuzione al pubblico in qualsiasi forma, compresa la locazione del programma o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l ulteriore locazione del programma o di copie dello stesso. Art. 64-bis c)... La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. Si tratta di una diffusione anche in casi in cui viene trasferito il diritto di proprietà, cioè in casi in cui viene venduta (o donata, scambiata) la copia dell opera (programma per elaboratore) assieme ad un supporto fisico. Tale diffusione della copia dell opera (programma per elaboratore) è una realtà che avviene direttamente per legge (è legata al trasferimento del diritto di proprietà) e non importa come la copia viene denominata (copia di riserva, shareware, freeware, originale, divieto di distribuzione ecc.) oppure quali accordi contrattuali sono stati presi con la persona, alla quale la copia viene fornita. Tale regime giuridico è conforme per tutti gli oggetti protetti dalla legge d autore diffusi in questo modo, cioè diffusi su supporti fisici (opere letterarie in forma di libro, CD di musica, sistema operativo su DVD ecc., software all interno del cellulare). Dalla presente statuizione risulta che se la vendita o la donazione di una copia dell opera su un supporto fisico avviene con il consenso con il titolare dei diritti (società di software), il titolare dei diritti non è più autorizzato a regolare un ulteriore distribuzione di tale copia. E logico perché praticamente tutti gli apparecchi tecnici contengono qualche software (cellulari, macchine), ciò significa che senza tale risoluzione non sarebbe possibile ulteriormente commercializzarli (il titolare dei diritti del
software regolerebbe la loro vendita). Inoltre va detto che non importa come il titolare dei diritti ha denominato la sua copia (copia di riserva, shareware, freeware, originale, ulteriore distribuzione proibita ecc.). L utilizzo del programma per elaboratore è possibile solo sulla base del contratto (di licenza o sottolicenza) oppure in casi esplicitamente specificati dalla legge. Nel caso delle copie, per le quali nel senso specificato sopra è stato esaurito il diritto di diffusione, è da considerare esclusivamente l utilizzo del programma per elaboratore sulla base della legge (legge d autore). Ove viene trasferito in modo legittimo il diritto di proprietà relativo al supporto del programma per elaboratore ad un altra persona, questa persona non è in rapporto contrattuale con il titolare dei diritti (autore), e pertanto non gli possono spettare le condizioni del contratto di licenza (rapporto tra il primo acquirente della copia e il titolare dei diritti), comprese restrizioni concrete, definite in OEM condizioni di licenza ecc. Questa persona (secondo e ogni successivo acquirente di questa copia) è autorizzata ad utilizzare il programma per elaboratore in base alla legge, e precisamente in base all' Art. 64-ter della Legge sul Diritto d'autore (si tratta di cosiddetta licenza legittima). Art. 64-ter 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. 2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. 3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle. Questa statuizione dà all utente legittimo della copia del programma per elaboratore (quindi anche alla persona, alla quale passa in modo legittimo il diritto di proprietà relativo alla copia) la possibilità di utilizzare questo programma, compresa la possibilità di fare copie permanenti (installazione) e anche di fare copie temporanee nella memoria operativa del computer. Art. 64-bis Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
Ciò significa che il titolare dei diritti del programma per elaboratore (società di software) è persino obbligato ad offrire all acquirente legittimo della copia del programma per elaboratore (quindi nel nostro caso il proprietario del supporto) la collaborazione necessaria per poter usare il software salvato sulla presente copia. Le domande legate all esaurimento dei diritti per la diffusione sono state confermate già in precedenza all interno della sentenza della Corte di Giustizia dell Unione europea in materia C-41/04 - Levob Verzekeringen BV and OV Bank NV v Staatssecretaris van Financiën (punti 43-45). La sopracitata sentenza della Corte di Giustizia dell Unione europea in materia C-128/11, UsedSoft GmbH contro Oracle International Corp., del 3 Luglio 2012, è principale nell area di oggetto (riteniamo la presente sentenza come fondamentale, in cui l esaurimento dei diritti non è legato solo alla vendita della copia materiale, ma anche alla vendita della copia non materiale), mentre la presente sentenza, come citato sopra, menziona esplicitamente che nel caso dell esaurimento dei diritti,nonostante l esistenza di accordi contrattuali che vietano un ulteriore trasferimento, il titolare del diritto menzionato non può impedire la rivendita della copia. Da quanto menzionato sopra è evidente che persone, organizzazioni, aziende che hanno acquistato o decidono di acquistare copie di programmi per il computer, sono autorizzate ad utilizzare tale software (installarlo e praticarlo), senza riguardo che i titolari dei diritti d autore non gliel hanno permesso, poiché glielo permette il diritto d autore stesso. Responsabile della correttezza della dichiarazione: Dott. Giovanni Lapenta titolare della società Adamas srls e rappresentante della marca Software Conveniente, che si batte per il commercio libero e naturale del software superfluo.
Software Conveniente Una delle prime società in Italia che si occupa di commercializzare licenze non utilizzate e quindi rappresenta il cosiddetto "software broker" operando nel mercato di licenze chiuse, dove già da più di 10 anni vengono commercializzate sia licenze singole (OEM, PKC, MLK, scatola) che quelle di volume (Open, Select, EA). Il gruppo delle ns. societa partners dispone di un gran numero di collaboratori esperti nel campo delle licenze di prodotti software della Microsoft e opera in vari paesi dell Europa. Il nostro obiettivo non è solo commercializzare le licenze non utilizzate, ma soprattutto fornire il quantitativo di licenze mancanti a prezzi ridotti rispetto al software nuovo. Un ruolo significativo riveste per noi anche lìimplementazione della consulenza per i nostri clienti con lo scopo di creare un portafoglio di licenze convenienti, perché la maggior parte delle aziende (per mancanza di un mercato secondario) non ha finora potuto neanche immaginare di poter vendere le licenze non utilizzate oppure di poterle acquistare da altre società. Il negozio online Software Conveniente è stato fondato in Italia per mostrare le possibilità del risparmio anche all utente normale, per fagli capire che anche in questo periodo economicamente difficile un idea intelligente può risparmiare il suo portafoglio. Fate acquisti intelligenti. Risparmiate.