CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE



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STATUTO A.M.N.C.O. CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E' costituita un'associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro denominata A.M.N.C.O. Associazione per Medicine Non Convenzionali in Odontoiatria. L associazione è aperta ai laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina e Chirurgia che a vario titolo ed in varia misura praticano, sono intenzionati a praticare, nutrono interesse, per l Odontoiatria Biologica; intesa questa come odontoiatria che, pur fondandosi sui concetti classici, utilizza metodiche, discipline e conoscenze mediche non convenzionali integrandole con quelle tradizionali; che valuta e salvaguarda l organismo nella sua interezza, stabilendo e risolvendo, ove esistessero, i collegamenti patologici fra questo e l apparato oro-dentale. L associazione accetta anche l iscrizione, solo in qualità di Soci Uditori, degli Igienisti Dentali con diploma di laurea e degli studenti in Odontoiatria, Medicina e Igiene Dentale. L associazione inoltre si pone a rappresentanza, agendo nelle sedi appropriate con modalità opportune, delle scienze mediche non convenzionali applicate all odontoiatria (e non) e dei professionisti del settore. Art. 2 SEDE DURATA La sede dell associazione e' stabilita provvisoriamente a Roma in via Mar della Cina, 304 Pal. B 00144 EUR-Torrino - (Presso lo studio del Dott. Salvatore Bardaro). L'associazione potrà istituire sedi secondarie e succursali sia in Italia che all'estero, così come potrà trasferire l'ubicazione degli uffici nell'ambito della sede associativa e/o delle sedi secondarie mediante semplice deliberazione del Consiglio Direttivo. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 NATURA E SCOPI L'Associazione è apolitica, si ispira ai principi democratici della Costituzione italiana e si prefigge i seguenti scopi: a. SVILUPPO, CONOSCENZA, DIVULGAZIONE Promuovere la cultura, la didattica, la diffusione ed i contatti di informazione e scambio a livello scientifico, tecnologico e sperimentale in tema di Odontoiatria Biologica fra specialisti e studiosi, a tutti i livelli, della materia. Promuovere inoltre lo sviluppo, la divulgazione e la conoscenza delle apparecchiature, dei prodotti e dei presidi tecnologici ritenuti atti all attività globale dell Associazione stessa. Tutto ciò anche tramite pubblicazioni e altri mezzi di comunicazione. b. DEFINIZIONE E FORMAZIONE DELL ODONTOIATRA BIOLOGICO Porre le basi, delineare le linee guida, curare la formazione e l aggiornamento dei professionisti del settore. c. SCAMBI CULTURALI E ASSISTENZA INFORMAZIONALE Stimolare e diffondere le esperienze in questo settore promuovendo e moltiplicando i momenti di scambio, confronto, dibattito e aggiornamento sullo stato dell arte. Fornire informazione ai soci anche con banche dati e forum sempre fruibili per dirimere dubbi e ricevere risposte e ragguagli. d. RICERCA E SPERIMENTAZIONE Stimolare, organizzare e coordinare iniziative di ricerca e sperimentazione nel campo dell Odontoiatria Biologica. e. RAPPRESENTANZE E CONSULENZE Favorire la costituzione di una commissione qualificata di esperti che potrà acquisire incarichi di rappresentanza e consulenza in eventuali comitati,

commissioni e altri cenacoli scientifici in cui ne sia richiesta la presenza e, comunque, per qualsiasi operazione la cui natura sia riferibile agli scopi sociali. Rappresentare le medicine non convenzionali in odontoiatria a livello istituzionale, giuridico, legislativo e deontologico con gli strumenti adeguati; pertanto adoperarsi affinché l odontoiatra biologico possa essere rappresentato nelle problematiche generali inerenti lo svolgimento della propria attività quali ad esempio: l atto medico, il consenso informato e altre problematiche medico-legali. CAPITOLO II - SOCI Art. 4 AMMISSIONE Il numero degli associati e' illimitato. La partecipazione all'associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati agli scopi dell'associazione stessa. Coloro che desiderano essere associati devono presentare domanda al Consiglio di Presidenza. Art. 5 TIPOLOGIA I soci dell associazione si distinguono in: a. soci Fondatori; b. soci Effettivi; c. soci Onorari; d. soci Uditori. a) Sono denominati SOCI FONDATORI tutti i Soci che hanno contribuito alla fondazione dell associazione stabilendone le linee d'azione principali e che, a partire dalla data di fondazione, hanno partecipato continuativamente alla vita della stessa ed hanno versato continuativamente le quote di iscrizione divenendo così Soci Effettivi. Hanno il diritto di voto. b) Sono denominati SOCI EFFETTIVI: odontoiatri e medici chirurghi configurati nell Art. 1. Hanno il diritto di voto. c) Sono denominati SOCI ONORARI le personalità scientifiche nei campi di attività sociale, eventualmente chiamate a far parte dell Associazione.

I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di quote associative e non hanno diritto di voto né possono essere eletti alle cariche sociali. d) Sono denominati SOCI UDITORI gli studenti del corso di laurea in Odontoiatria e P. D e in Medicina e Chirurgia, nonchè gli Igienisti Dentali con diploma di laurea e gli studenti del corso di laurea in Igiene dentale. Possono partecipare solo a scopo informativo agli eventi scientifici organizzati dall associazione o a cui questa prende parte; possono comunque collaborare, entro i limiti di loro competenza, alla realizzazione degli scopi dell associazione. Pagano una quota ridotta della metà rispetto a quella dei soci effettivi. Gli studenti del corso di laurea in Igiene dentale pagano una quota ulteriormente ridotta. I soci uditori non hanno diritto di voto. Art. 6 OBBLIGHI I soci sono tenuti a rispettare lo statuto dell Associazione, a conformarsi al suo regolamento, alle sue decisioni ed alle delibere dei suoi organi, nonchè a collaborare alle attività promosse dall Associazione. Essi sono inoltre tenuti a versare la quota annua di ammissione entro il 31 Agosto di ciascun anno, pena la decadenza dalla qualità di Socio. La perdita della qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi: a) esclusione, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto, per il venir meno dei requisiti di ammissione all Associazione, per altri motivi che comportino incompatibilità; b) per morosità. Gli associati sono tenuti: - al pagamento della quota associativa annuale; - all osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Hanno diritto di voto esclusivamente i Soci Effettivi che hanno rinnovato il pagamento della quota sociale entro la data in cui viene inviata la convocazione ed i nuovi iscritti all'associazione da almeno tre mesi rispetto alla data di convocazione dell'assemblea stessa. Possono essere eletti alle cariche sociali esclusivamente i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità di iscrizione all Associazione di almeno un anno.

La quota annua di iscrizione, se versata dal 1 Settembre, viene ritenuta valida per l anno successivo, pur dando diritto al godimento delle agevolazioni per l anno in corso residuo. CAPITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO Art. 7 PATRIMONIO Il patrimonio dell'associazione è costituito: - da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; - da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti. - da eventuali contributi aggiuntivi dei soci; Le entrate dell'associazione sono costituite: - dalle quote sociali; - dal ricavato di manifestazioni, corsi, congressi, seminari o dalla partecipazione ad essi; - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Art. 8 DISTRIBUZIONE E' fatto divieto all'associazione di distribuire fondi, utili, riserve di capitale. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto a finalità sociali o ad altra associazione con finalità analoghe. Art. 9 DURATA L'esercizio dell'associazione è annuale : ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Art. 10 APPROVAZIONE Il Consiglio di Presidenza dovrà sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione il rendiconto economico e finanziario della gestione di ciascun anno. CAPITOLO IV ORGANI DELL ASSOCIAZIONE

Art. 11 ORGANI Gli organi dell'associazione sono: - Assemblea dei Soci; - Consiglio di Presidenza; Art. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI Possono parteciparvi tutti i soci ma è costituita solo dai soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti all'associazione da almeno tre mesi; solo questi ultimi hanno diritto di voto. Art. 13 - Compiti dell Assemblea dei Soci L Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea in sede Ordinaria: a - discute ed approva le linee di politica culturale, sociale e sindacale dell'associazione; b - elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, e 4 Consiglieri c - approva il consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione del Presidente; d - fissa la quota sociale; e - delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad altri organi o enti che perseguano scopi analoghi a quelli dell'a.m.n.c.o., designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci. L'Assemblea in sede Straordinaria: f - delibera sullo scioglimento dell'associazione; g - delibera sulle proposte di modifica dello statuto; h - delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza. In caso di scioglimento dell'associazione, esso deve essere deliberato dall'assemblea composta dai due terzi degli iscritti presenti anche per delega.

Art. 14 - Convocazione L'Assemblea si riunisce in via Ordinaria almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 dicembre; in via Straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio di Presidenza. La convocazione dell Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è decisa dal Presidente con comunicazione trasmessa ai Soci almeno trenta giorni prima; ove sussista carattere di urgenza il termine è ridotto fino a quindici giorni. La convocazione viene effettuata a mezzo telegramma o raccomandata A/R o E-Mail o posta normale purché nei termini stabiliti. Nella lettera di convocazione sono precisate sede, data e ordine del giorno. Art. 15 - Costituzione In sede Ordinaria e Straordinaria, l'assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti aventi diritto di voto. Art. 16 - Delibere L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto presenti fisicamente o per delega. In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto presenti fisicamente o per delega. Art. 17 - Modalità di votazione Nell Assemblea si vota normalmente per alzata di mano; si vota a scrutinio segreto per il rinnovo delle cariche sociali; la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza. Art. 18 CONSIGLIO DI PRESIDENZA L'associazione è amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da 6 (sei) membri eletti tra i soci effettivi con anzianità di almeno 1 anno. Il primo

Consiglio di Presidenza è nominato in sede di costituzione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I successivi Consigli di Presidenza durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Presidenza è composto da: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, e tre Consiglieri. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri; comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto finanziario ed economico della gestione ed all'ammontare delle quote dei contributi sociali. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Il Consiglio di Presidenza provvede a rimpiazzare al proprio interno i membri venuti meno per dimissioni, o per altri motivi, entro e non oltre tre mesi dalla vacatio ricorrendo, allo scopo, alla lista dei membri non eletti votati dalla Assemblea dei Soci o, in caso di mancata disponibilità dei non eletti, ricorrendo alla consultazione assembleare alla cadenza ordinaria prevista dallo statuto secondo la graduatoria stabilita dal numero dei voti acquisiti. Ove venissero meno, per dimissioni o altri motivi, più della metà dei membri del Consiglio di Presidenza, il Consiglio decade e bisognerà riconvocare l'assemblea dei Soci per le nuove elezioni entro quaranta giorni. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti e vota per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 19 Poteri del Consiglio di Presidenza Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni, ed in particolare: a. redige il rendiconto finanziario ed economico da presentare all'assemblea dei Soci per l'approvazione;

b. determina le quote annuali di associazione e delibera le norme direttive del regolamento interno dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. c. ha compiti di progettazione ed elaborazione dei programmi e delle linee strategiche di sviluppo dell Associazione; d. predispone piani di lavoro in attuazione del programma approvato dalla Assemblea dei Soci, seguendone lo svolgimento; e. predispone e sottopone annualmente all Assemblea dei Soci una relazione generale sull'attività svolta e sui programmi futuri, nonché il bilancio preventivo e consuntivo dell Associazione; f. delibera su ogni altra materia di interesse dell Associazione, fatte salve le competenze dell'assemblea dei Soci e le competenze del Presidente indicate all'art 20; g. ratifica gli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza. Art. 20 Presidente - Compiti Il Presidente, ed in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio presiede le adunanze del Consiglio di Presidenza e le Assemblee. Il Presidente è eletto dall Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Associazione ed in particolare: a. promuove e coordina le varie Attività dell Associazione, fra cui quella scientifica e culturale, secondo le linee definite dallo Statuto e dall Assemblea dei Soci; b. convoca e presiede l'assemblea dei Soci ed il Consiglio di Presidenza. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano; c. può richiedere all assemblea l istituzione del collegio dei probiviri. d. ha il dovere di attivare la corresponsabilità di tutti i soci e primariamente di quelli componenti il Consiglio di Presidenza;

e. ha il dovere di stimolare e valutare la collaboratività di tutti i soci e primariamente di quelli componenti il Consiglio di Presidenza; f. ha il dovere di svolgere consultazioni per sondare e valutare l adeguatezza e la disponibilità in senso ampio degli eventuali nuovi membri candidati al Consiglio di Presidenza. Il parere del Presidente in merito ai punti d. e. f. costituisce elemento decisivo per la permanenza dei soci all interno del Consiglio di Presidenza, come anche per la permanenza o l accesso all associazione stessa. Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni a singoli componenti del Consiglio Di Presidenza che divengono CONSIGLIERI DELEGATI con funzioni specifiche. Art. 21 - Vice Presidente - Compiti Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella gestione dell attività associativa e sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di dimissioni del Presidente rimane in carica fino alla fine del mandato come facente funzioni del Presidente. Il Vice Presidente dura in carica tre anni. Art. 22 - Tesoriere - Compiti Il Tesoriere: - cura materialmente la gestione economica dell'associazione in ossequio alle disposizioni del presente statuto e delle istruzioni impartitegli dal Consiglio di Presidenza; - predispone il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'associazione; - controlla il bilancio. - su mandato del Consiglio di Presidenza, può aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari, postali o libretti di risparmio intestati all'a.m.n.c.o.; - coordina la gestione amministrativa; Il Tesoriere dura in carica tre anni. Art. 23 RINNOVO CARICHE SOCIALI

In caso di elezioni alle cariche sociali, l Assemblea dei Soci elegge il Presidente e tutti i membri del Consiglio di Presidenza; elegge il Collegio dei Probiviri se il Presidente ne ha richiesto l istituzione. Il Socio che intenda candidarsi alla Presidenza deve comunicare la propria candidatura al Consiglio di Presidenza 20 giorni prima. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto con due schede contemporaneamente: una per il Presidente e una per il Consiglio di Presidenza; una terza eventuale per il Collegio dei Probiviri. Art. 24 QUOTE ASSOCIATIVE Il Consiglio di Presidenza fissa l importo delle quote associative entro il 31 Dicembre di ogni anno per l anno successivo. Le quote ed i contributi associativi dovranno essere corrisposti dagli associati nei termini e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Presidenza. CAPITOLO IV SCIOGLIMENTO E RINVIO AL CODICE CIVILE Art. 25 SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con una maggioranza non inferiore ai 4/5 dei soci presenti anche per delega all'assemblea la cui validita' e' data dalla partecipazione del 70% del corpo sociale. L'assemblea provvederà, se necessario, alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà essere a favore di altra associazione con finalità analoghe. Art. 26 RINVIO AL CODICE CIVILE Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile in materia.