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ANC Firenze ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI FIRENZE STATUTO Articolo 1 - Denominazione E' costituita una associazione sindacale provinciale denominata: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI - FIRENZE, acronimo ANC Firenze, aderente ad ANC Nazionale, rappresentativa delle categorie professionali dei Ragionieri Commercialisti, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, di seguito più semplicemente Categoria, l'associazione utilizzerà in tutti i propri documenti il logo dell'associazione Nazionale Commercialisti pur mantenendo simboli e marchi con i quali si è riconosciuta nel tempo e precisamente dalla sua costituzione in particolare con la sigla ASS.CO.FI. ed il simbolo del libro aperto a metà fino ad oggi utilizzate e con i quali i colleghi ci riconoscono. L'associazione sindacale, di seguito più semplicemente Associazione, è apartitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali e regionali, anche di altre professioni o interprofessionali, che perseguano scopi analoghi o complementari al proprio. L'Associazione non ha scopo di lucro. Articolo 2 - Sede L'Associazione ha sede in Firenze (FI), Viale Spartaco Lavagnini 42, presso l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. Il Consiglio Direttivo potrà costituire o sopprimere sedi operative anche altrove purché nell'ambito del territorio nazionale. Articolo 3 - durata

L'associazione ha durata illimitata. Articolo 4 - Finalità e Compiti L'Associazione persegue le seguenti finalità: a) rappresentare, tutelare e difendere gli interessi comuni e diffusi dei Ragionieri Commercialisti, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e di ogni singolo Ragioniere Commercialista, Dottore Commercialista ed Esperto contabile confrontandosi con le forze sociali, economiche e politiche; b) favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative sindacali, professionali e di servizio inerenti la Categoria; c) perseguire la costante crescita culturale della Categoria; d) promuovere e rafforzare la coscienza associativa e lo spirito sindacale degli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. Sono inoltre compiti dell'associazione: 1) assumere, promuovere e valorizzare tutte quelle iniziative nel campo legislativo, contrattuale, tecnico, culturale, amministrativo e tributario che interessino la Categoria, ivi comprese quelle finalizzate alla formazione e aggiornamento professionale, alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni, anche a mezzo di propri organi di stampa; 2) designare o nominare propri rappresentanti all'interno delle istituzioni pubbliche o private per le quali l'associazione abbia titolo per effettuarne la designazione o la nomina; 3) promuovere forme di assistenza e di solidarietà a favore degli iscritti;

4) effettuare ogni altra attività ed azione che, pur non espressamente sopra prevista, sia ritenuta utile, opportuna o necessaria al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti da questo statuto. Articolo 5 - Organi dell'associazione. Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori dei conti; d) il Collegio dei probiviri. Articolo 6 - Assemblea 1. L' Assemblea è l'organo di base dell'associazione 2. L'Assemblea: a) stabilisce gli indirizzi di politica generale da perseguire per il raggiungimento degli scopi dell' Associazione; b) elegge il Consiglio direttivo e il suo Presidente, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri e di questi i rispettivi presidenti e i due supplenti dei revisori e dei Probiviri; c) delibera sulle modifiche dello Statuto e sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo; d) approva i regolamenti per l'esecuzione dello statuto, ove esistenti o necessari; e) approva il bilancio preventivo del futuro esercizio e quello consuntivo dell'esercizio trascorso, predisposti dal Consiglio direttivo. L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio provinciale. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno. L'Assemblea viene altresì convocata ogniqualvolta lo reputi opportuno il Presidente del Consiglio direttivo o, in alternativa, la metà più uno dei membri facenti parte del Consiglio direttivo. L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da tanti associati che rappresentino almeno il quinto degli iscritti e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se non provvede a tale convocazione il Presidente del Consiglio direttivo, la convocazione dell'assemblea viene fatta dal presidente del Collegio dei revisori dei conti. 4. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio direttivo, mediante avviso inviato a tutti gli iscritti al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata a.r., telefax, posta elettronica). Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dall'associato e che risultino iscritti nel libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso di convocazione possono essere fissati anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro dieci giorni dalla data fissata per la prima convocazione. 5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e ne regola lo svolgimento. Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. Ai fini della verifica delle operazioni di votazione l'assemblea può nominare tra i presenti un comitato elettorale composto da tre persone di cui una con funzioni di presidente. Su proposta del Presidente, l'assemblea approva le modalità di voto a maggioranza dei presenti. 6. A ciascun iscritto spetta un voto, salvo il caso di morosità (sono considerati morosi gli iscritti non in regola con il pagamento della quota relativa all'anno precedente la data dell'assemblea cioè al 31/12 dell'anno precedente l'assemblea). Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di comunicazione remota, come ad esempio teleconferenza o videoconferenza. Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare mediante delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Associazione. La delega deve riportare il nome del rappresentante. La regolarità della delega è accertata dal Presidente

dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti il Consiglio direttivo. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli iscritti e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'assemblea delibera qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello statuto o dei regolamenti per l'esecuzione del medesimo, nonché lo scioglimento dell'associazione, anche in seconda convocazione, è necessaria la presenza di tanti iscritti che rappresentino più del 10% (dieci per cento) degli iscritti. 7. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, nel libro dei verbali dell'assemblea. Articolo 7 - Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio direttivo è l'organo operativo dell'associazione. 2. Il Consiglio direttivo dura in carica per un quadriennio con decorrenza dalla data di elezione ed i suoi membri sono rieleggibili solo per non più di due mandati consecutivi 3. I suoi compiti sono: a) eleggere fra i suoi componenti il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario Generale;

b) nominare, anche al di fuori dei propri componenti, eventuali responsabili di segreterie operative nel numero che sarà ritenuto opportuno, attribuendo loro i rispettivi incarichi nonché Commissioni temporanee e/o permanenti; c) predisporre il bilancio di ogni esercizio composto dallo stato patrimoniale, il conto economico, il conto preventivo annuale con la proposta di determinazione dell'ammontare della quota di contribuzione per l'anno successivo, da presentare all'assemblea; d) dare pratica attuazione a tutte quelle iniziative ritenute più opportune per il raggiungimento degli indirizzi politici generali dando esecuzione alle delibere dell'assemblea; e) accettare adesioni degli iscritti in base a quanto previsto dall'articolo 9 e provvedere alla cancellazione degli iscritti in base al medesimo articolo, previa comunicazione a mezzo raccomandata A/R, telefax, posta elettronica. 4. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di sette ad un massimo di quindici componenti incluso il Presidente, eletti dall'assemblea. Qualora uno o più componenti il Consiglio direttivo, vengano a mancare, gli altri componenti possono provvedere alla loro sostituzione per cooptazione, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori. I consiglieri cooptati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e devono essere confermati dalla prima assemblea utile Qualora venga a mancare la metà dei componenti il Consiglio direttivo o il Presidente, l'intero Consiglio decade e deve essere convocata l'assemblea da tenersi entro centoventi giorni dal verificarsi di tale condizione. In questo periodo i consiglieri in carica potranno gestire la sola ordinaria

amministrazione e, nell'ipotesi in cui manchi il Presidente, dovranno nominare al proprio interno un legale rappresentante temporaneo dell'associazione. 5. Il Consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno cinque volte l'anno, in via straordinaria, quando è fatta richiesta da almeno la metà meno uno dei suoi componenti. I componenti del Consiglio direttivo che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte, anche non consecutive, in un anno alle sue adunanze, decadono dalla carica. La convocazione del Consiglio direttivo è fatta almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza mediante comunicazione contenente il luogo, la data, l'ora, e l'ordine del giorno dei lavori, inviata a mezzo telefax, posta elettronica, sms. Il Consiglio direttivo è valido con la presenza di almeno la metà meno uno dei suoi componenti. Quando particolari urgenze, lo richiedano e non sia possibile convocare il Consiglio direttivo nei termini dello Statuto, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario Generale devono coordinarsi e provvedere determinandosi in funzione della decisione urgente da assumere. Alla successiva seduta del Consiglio direttivo, deve essere fornita ampia relazione del loro operato al fine di ottenerne la necessaria ratifica. 6. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 7. Il voto del Presidente prevale nelle votazioni, in caso di parità di voto. In caso d'impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono demandate al Vicepresidente, in caso d'impedimento anche di questi, al Segretario Generale. Articolo 8 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo economico e finanziario dell'associazione e dura in carica per un quadriennio con decorrenza dalla data di elezione e sono rieleggibili solo per non più di due mandati consecutivi Suoi compiti sono: - vigilare sulla gestione amministrativa dell'associazione; - attestare la corrispondenza del rendiconto ai risultati della gestione; - esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità nella gestione; - redigere una relazione sull'attività svolta in accompagnamento del rendiconto; - esprimere il proprio parere sul preventivo finanziario annuale; - sopperire alle eventuali inadempienze del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive, decade dall'ufficio. I revisori supplenti subentrano, in ordine di lista, qualora i membri effettivi venissero a mancare per qualsiasi motivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta del presidente o di due membri. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale. I Revisori possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Articolo 9 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo arbitrale dell'associazione e dura in carica per un quadriennio con decorrenza dalla data di elezione. e sono rieleggibili solo per non più di due mandati consecutivi. Suoi compiti sono: - dirimere ogni controversia su qualsiasi materia che possa insorgere nell'ambito dell'associazione sia tra gli iscritti, sia tra gli iscritti ed altri organismi aderenti come identificati nel vigente statuto nazionale; - decidere, quale organo di appello, sulle opposizioni alle delibere di iscrizione o di cancellazione adottate dal Consiglio Direttivo; - redigere autonomo rapporto triennale sulla sua attività da sottoporre all'assemblea. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e giustizia, in via insindacabile e inoppugnabile, senza obbligo di formalità o di procedura - salvo il rispetto dei diritti inalienabili della persona. Esso ha l'obbligo di notificare alle parti, a mezzo di lettera raccomandata, le proprie decisioni che devono risultare da apposito verbale. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Questi ultimi subentrano, in ordine di lista, qualora i membri effettivi venissero a mancare per qualsiasi motivo. Il Collegio dei Probiviri si riunisce, in via ordinaria, ogni volta che viene chiamato in causa e, in via straordinaria, su richiesta del presidente o di uno dei suoi membri. Articolo 10 - Iscrizioni e Recesso

1. All'Associazione possono aderire tutti gli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, siano essi Ragionieri Commercialisti o Dottori Commercialisti annotati nella sezione A dell'albo, sia Esperti Contabili annotati nella sezione B dell'albo; altresì possono aderire gli iscritti alla sezione speciale e gli iscritti nell'elenco dei praticanti sempre di detto Albo. 2. La domanda di adesione viene inoltrata al Consiglio direttivo (mediante raccomandata a.r., telefax, posta elettronica e web) che, verificati i presupposti del richiedente, ne delibera l'iscrizione nel corso della prima riunione utile. 3. L'appartenenza può cessare per recesso, per morosità, per esclusione o per il venire meno dei requisiti per l'iscrizione. 4. Costituirà motivo di esclusione l'iscrizione di un associato ad altre singole aggregazioni di Ragionieri Commercialisti, Dottori Commercialisti e Esperti contabili iscritti agli Albi degli esercenti la libera professione, quali strutture circoscrizionali, provinciali, regionali o interregionali denominate, nel vigente Statuto dell'associazione Nazionale dei Commercialisti, "organismi aderenti". 5. Il recesso deve essere comunicato, mediante raccomandata a.r., al Consiglio direttivo che ne delibera la cancellazione nel corso della prima riunione utile. Articolo 11 - Contribuzione All'atto della domanda di iscrizione il richiedente è tenuto al pagamento di una quota annuale il cui importo è determinato ogni anno dal Consiglio direttivo.

Gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota annuale, come sopra determinata, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno per l'anno in corso. L'iscritto che non abbia provveduto al pagamento della quota annuale entro l'anno di riferimento sarà considerato moroso e non avrà diritto di voto alcuno (vedi art. 5 n.6). Articolo 12 - Patrimonio Il patrimonio dell' Associazione è culturale ed economico. Il patrimonio culturale è affidato e conservato a cura della segreteria e, in caso di scioglimento all'ultimo Presidente dell'associazione. Il patrimonio economico è formato dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengano all'associazione. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea delibererà sulla destinazione del patrimonio netto esistente che sarà comunque devoluto e destinato ad altre associazioni ed enti aventi scopi identici o analoghi ovvero, a fini di pubblica utilità. Articolo 13 - Norme Transitorie Il presente Statuto, contenente le modifiche approvate nell'assemblea del 30 marzo 2015 entra in vigore con l'approvazione dell'assemblea. Gli attuali organi sociali esistenti rimarranno in carica fino alla scadenza del quarto anno dalla loro elezione (settembre 2016) e saranno rieleggibili solamente per un altro mandato consecutivo a quello in corso

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.